ALLEGATO II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4) (in PDF)

(Rinvio all’articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014)

PARTE I – Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione.

  1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all’articolo 100, comma 4, del codice.
  2. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
  3. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.

Articolo 2. Categorie e classifiche.

  1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
  2. La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all’articolo 30, comma 2.

(l’ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)

  1. Le categorie sono specificate nella Tabella A.
  2. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I                fino a euro        258.000

II               fino a euro        516.000

III             fino a euro        1.033.000

III-bis   fino a euro        1.500.000

IV             fino a euro        2.582.000

IV-bis   fino a euro        3.500.000

V              fino a euro        5.165.000

VI             fino a euro        10.329.000

VII           fino a euro        15.494.000

VIII          oltre euro           15.494.000

  1. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
  2. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.

Articolo 3. Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia.

  1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla  gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 30, comma 2. tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 4. Sistema di qualità aziendale.

  1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.
  2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
  3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
  4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all’articolo 11, comma 7.
  5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF).

PARTE II – Autorizzazione degli organismi di attestazione

Articolo 5. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.

  1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell’Unione europea che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.
  2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.
  4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
  5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell’indipendenza.
  6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
  7. a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
  8. b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  9. c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
  10. d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  11. e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
  12. f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
  13. g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa, di cui all’articolo 18, non veritiera.

Articolo 6. Controlli sulle SOA.

  1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell’indipendenza e l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 6, l’ANAC può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
  2. Le SOA comunicano all’ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’articolo 5, comma 6.

Articolo 7. Partecipazioni azionarie.

  1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all’articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
  2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
  3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC. La SOA, valutata l’esistenza dei presupposti di legittimità dell’operazione di cessione azionaria, invia all’ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
  4. L’ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell’indipendenza a norma dell’articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che l’ANAC adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all’operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.
  5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all’ANAC e alla SOA entro quindici giorni.
  6. L’ANAC può negare l’autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.

Articolo 8. Requisiti tecnici delle SOA.

  1. L’organico minimo delle SOA è costituito:
  2. a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
  3. b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
  4. c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
  5. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 5, comma 6.
  6. Il venire meno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l’ANAC.
  7. Il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l’avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall’avvio della procedura di risoluzione informa l’ANAC.
  8. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’ANAC.

Articolo 9. Rilascio della autorizzazione.

  1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell’ANAC.
  2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:
  3. a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale;
  4. b) l’elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
  5. c) l’organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
  6. d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l’inesistenza delle situazioni previste dall’articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2;
  7. e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2;
  8. f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’ANAC, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;
  9. g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
  10. L’ANAC ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il tempo necessario all’ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
  11. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

Articolo 10. Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.

  1. L’ANAC iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l’attività di attestazione e ne assicura la pubblicità.
  2. L’ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’ANAC.

Articolo 11. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.

  1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
  2. a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
  3. b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
  4. c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
  5. d) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
  6. e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
  7. f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui all’articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1;
  8. g) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).
  9. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
  10. Per l’espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
  11. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B – Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.
  12. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l’intero corrispettivo.
  13. Le SOA trasmettono all’ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
  14. Le SOA comunicano all’ANAC, entro il termine di dieci giorni, l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.

Articolo 12. Vigilanza dell’ANAC.

  1. L’ANAC, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
  2. a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall’ANAC stessa;
  3. b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
  4. c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 4 e dalla Parte III;
  5. d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B – Parte I;
  6. e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall’articolo 11.
  7. I poteri di vigilanza e di controllo dell’ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull’istanza di verifica l’ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
  8. L’ANAC, sentiti la SOA e l’operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l’attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L’inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell’ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all’annullamento dell’attestazione nel termine assegnato, l’ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all’impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d’ufficio alla sospensione o all’annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all’impresa interessata.
  9. L’ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.
  10. L’ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l’attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.

Articolo 13. Sanzioni nei confronti delle SOA.

  1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:
  2. a) mancata risposta alle richieste dell’ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall’ANAC stessa;
  3. b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;
  4. c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;
  5. d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell’ANAC.
  6. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:
  7. a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione;
  8. b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di

cui all’articolo 9, comma 2, lettera f);

  1. c) mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 12, comma 1;
  2. d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;
  3. e) inadempimento a quanto previsto all’articolo 17, comma 3;
  4. f) inadempimento a quanto previsto all’articolo 21, comma 7;
  5. g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.
  6. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
  7. a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
  8. b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
  9. c) per un periodo fino a un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.
  10. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
  11. È disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:
  12. a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;
  13. b) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
  14. c) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
  15. d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;
  16. e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
  17. f) inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1 e 2.
  18. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d’ufficio dall’ANAC, quando viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l’ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.
  19. L’ANAC può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell’ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
  20. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell’attività di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.
  21. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indicare un’altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell’attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l’impresa non provvede, l’ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’autorizzazione della SOA all’esercizio dell’attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.
  22. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, l’ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

Articolo 14. Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell’obbligo d’informazione.

  1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell’ANAC, ai sensi dell’articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
  2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l’inadempimento, l’ANAC provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l’operatore economico continui a essere inadempiente, l’ANAC dispone la decadenza dell’attestazione.
  3. L’ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l’operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
  4. Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 1, lettera f), l’operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l’operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l’ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l’ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
  5. Qualora l’operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 18.
  6. La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all’ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all’articolo 25, comma 6, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.

Articolo 15. Attività delle SOA.

  1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l’attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell’ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 18.
  2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l’attestazione, ne informa l’ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.
  3. L’ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l’operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell’articolo 13, la SOA che ha rilasciato l’attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l’annullamento dell’attestazione dell’operatore economico.
  4. Qualora l’operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l’ANAC che procede ai sensi dell’articolo 14, commi 1, 2 e 3.

PARTE III – Requisiti per la qualificazione

Articolo 16. Domanda di qualificazione.

  1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.
  2. L’operatore economico che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
  3. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
  4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’ANAC nei successivi trenta giorni.
  5. L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.
  6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione originaria.
  7. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
  8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall’ANAC.
  9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
  10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
  11. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
  12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l’ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile.

Articolo 17. Verifica triennale.

  1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
  2. Nel caso in cui l’ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’operatore economico può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.
  3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.
  4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 18, comma 1.
  5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
  6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all’articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall’operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.
  7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l’operatore economico e l’ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalità telematiche stabilite nei provvedimenti dell’ANAC, l’attestato revisionato o comunicando all’operatore economico e all’ANAC l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l’attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione. L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.

Articolo 18. Requisiti degli operatori economici.

  1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
  2. L’ANAC col provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico.
  3. Le SOA nell’espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva.
  4. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell’ANAC in caso di inerzia della SOA; l’ANAC ordina l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
  5. I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
  6. a) l’idoneità professionale attestata ai sensi dell’articolo 100 del codice;
  7. b) l’adeguata capacità economica e finanziaria;
  8. c) l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
  9. d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
  10. e) adeguato organico medio annuo.
  11. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
  12. a) da idonee referenze bancarie;
  13. b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
  14. c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
  15. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
  16. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente ai consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
  17. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
  18. a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 25;
  19. b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 20;
  20. c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 21.
  21. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall’operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 24.
  22. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall’articolo 30, comma 5, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.
  23. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
  24. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
  25. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
  26. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, è documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
  27. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.
  28. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
  29. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all’Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207(richiamo a norma abrogata – da allineare con l’art. 103 del nuovo codice – n.d.r.) o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o dell’attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l’importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
  30. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell’esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro – servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
  31. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
  32. a) categoria OS 3: 40 per cento;
  33. b) categoria OS 28: 70 per cento;
  34. c) categoria OS 30: 70 per cento.
  35. L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
  36. a) categoria OS 3: 10 per cento;
  37. b) categoria OS 28: 25 per cento;
  38. c) categoria OS 30: 25 per cento.
  39. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
  40. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell’ANAC in caso di inerzia della SOA; l’ANAC ordina l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
  41. Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 2, comma 4, l’operatore economico deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
  42. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Articolo 19. Incremento convenzionale premiante.

  1. Qualora l’operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18:
  2. a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 6, lettera b);
  3. b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a zero virgola cinque; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
  4. c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
  5. d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.
  6. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
  7. Qualora l’operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 6, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l’incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.
  8. L’incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16, comma 10.

Articolo 20. Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti.

  1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
  2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.

Articolo 21. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.

  1. La cifra di affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall’articolo 100, comma 7, del codice.
  2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
  3. L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.
  4. I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l’attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
  5. I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
  6. Le SOA trasmettono all’ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all’articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L’ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.
  7. Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all’ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
  8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.

Articolo 22. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero.

  1. Per i lavori eseguiti all’estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.
  2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia dell’ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero.
  3. Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
  4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall’ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L’ufficio consolare di prima categoria, una volta inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, con le modalità stabilite dall’ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.
  5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 23. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.

  1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
  2. a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
  3. b) l’impresa affidataria può utilizzare:

1) i lavori della categoria prevalente, per l’intero importo;

2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.

  1. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all’ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f).
  2. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
  3. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.

Articolo 24. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.

  1. L’attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.
  2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d’appalto o documento di analoga natura.
  3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.
  4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
  5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
  6. a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
  7. b) copia del contratto stipulato;
  8. c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
  9. d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
  10. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
  11. Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
  12. Ai fini della qualificazione, l’importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall’articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo.

Articolo 25. Direzione tecnica.

  1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’operatore economico, o da più soggetti.
  2. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
  3. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
  4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
  5. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’ANAC dispone:
  6. a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
  7. b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
  8. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

Articolo 26. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

  1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  2. a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
  3. b) durata;
  4. c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
  5. Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l’impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.
  6. Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all’ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
  7. Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all’ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.
  8. L’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:
  9. a) i requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, in proprio;
  10. b) i requisiti di cui all’articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria.
  11. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.
  12. Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’ANAC che richiama espressamente l’avvalimento.

Articolo 27. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.

  1. L’ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 18.
  2. Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.

Articolo 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

  1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
  2. a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
  3. b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  4. c) adeguata attrezzatura tecnica.
  5. Nel caso di operatori economici già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
  6. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
  7. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all’articolo 91, comma 3, del codice.

Articolo 29. Decadenza dell’attestazione di qualificazione.

  1. Qualora la SOA o l’ANAC disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell’articolo 26 del presente allegato, l’ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice.
  2. Durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l’inserimento nel casellario informatico.

PARTE IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori

Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.

  1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
  2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

(l’ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)

  1. Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all’articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.
  2. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno a essa affidati.
  3. I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
  4. Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.

Articolo 31. Società tra concorrenti riuniti o consorziati.

  1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
  2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
  3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
  4. Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
  5. La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all’esecuzione parziale.
  6. Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
  7. Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 24, comma 8.

Articolo 32. Consorzi stabili.

  1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
  2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
  3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
  4. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.

Articolo 33. Requisiti del concessionario.

  1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 100, comma 4, del codice e dall’articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
  2. a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
  3. b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
  4. c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
  5. d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell’investimento previsto dall’intervento.
  6. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
  7. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
  8. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
  9. Qualora, ai sensi dell’articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.

PARTE V – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Articolo 34. Requisiti dei professionisti singoli o associati.

  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
  2. a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
  3. b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.

Articolo 35. Requisiti delle società di professionisti.

  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:
  2. a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

  1. b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
  2. Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria.

  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
  2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  3. a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società;
  4. b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto  dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
  5. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
  6. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all’attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
  7. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
  8. a) i soci;
  9. b) gli amministratori;
  10. c) i dipendenti;
  11. d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
  12. L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 66 del codice, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità

professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

  1. Si applica il comma 2 dell’articolo 35.

Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.

  1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
  3. a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria  natura giuridica:

1) legale rappresentante;

2) amministratori;

3) soci, soci fondatori, associati;

4) dipendenti;

5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;

  1. b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall’organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
  2. Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  3. a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
  4. b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
  5. c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
  6. I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.
  7. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

Articolo 38. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.

  1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
  2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.

  1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
  2. Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
  3. a) un libero professionista singolo o associato;
  4. b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
  5. c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
  6. Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:
  7. a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
  8. b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all’articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale;
  9. c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito.

Articolo 40. Verifica dei requisiti e delle capacità.

  1. Ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 66 del codice, alle procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice.

PARTE VI Qualificazione dei contraenti generali

Articolo 41. Domanda di qualificazione a contraente generale.

  1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all’articolo 204 del codice, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale.
  2. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.
  3. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all’attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l’indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell’attestazione, l’impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all’operatore economico viene data comunicazione dell’apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell’ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione all’operatore economico, ai fini dell’integrazione.
  5. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.
  6. I dati sensibili acquisiti nell’ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
  7. La Tabella B – Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.

Articolo 42. Procedimento per il rilascio e la decadenza dell’attestazione.

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell’impresa richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all’operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 41, comma 5.
  2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 41, comma 3, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all’adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell’impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all’impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall’acquisizione della documentazione richiesta.
  3. Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all’impresa interessata e all’ANAC. Del rilascio dell’attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d’ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all’operatore economico attestato l’ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l’attestazione rilasciata cessa di avere validità. L’attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l’operatore economico cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all’operatore economico interessato, all’ANAC, e assicura, altresì, che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.
  5. Nel caso l’operatore economico già qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa

ad attivare, ai sensi dell’articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell’attestazione per la nuova classifica.

  1. Nei casi di cessazione automatica della validità dell’attestazione, l’operatore economico interessato può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.
  2. Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l’esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice.

Articolo 43. Procedimento per il rinnovo dell’attestazione.

  1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all’articolo 42, il contraente generale deve presentare l’istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all’articolo 41.
  2. Il procedimento di rinnovo della attestazione è svolto secondo le modalità di cui all’articolo 42. Ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3.

Articolo 44. Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia.

  1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l’ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall’articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
  2. Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all’articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Articolo 45. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.

  1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1.
  2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’impresa ausiliata, per conseguire l’attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di

cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell’articolo 42, comma 1, può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l’avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.

Articolo 46. Monitoraggio e sperimentazione

  1. Per le finalità di cui all’articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti

per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.

TABELLA A – CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE

PREMESSE

Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa  dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l’acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.

OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.

OG 5: DIGHE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.

Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.

OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.

Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.

OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.

OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.

Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.

OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.

Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.

Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.

Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

OS 1: LAVORI IN TERRA

Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.

OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.

OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.

OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO

Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI

Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.

OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.

OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.

OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE

Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.

Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE

Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.

OS 24: VERDE E ARREDO URBANO

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.

OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.

OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO

Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.

OS 32: STRUTTURE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.

OS 33: COPERTURE SPECIALI

Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l’utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE

(rinvio all’articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014)

(*)           CATEGORIE GENERALI

OG 1     Edifici civili e industriali

OG 2     Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3     Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4     Opere d’arte nel sottosuolo

OG 5     Dighe

OG 6     Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7     Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8     Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9     Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

                  CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1      Lavori in terra

OS 2-A                  Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2-B                  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3      Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4      Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5      Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6      Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7      Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8      Opere di impermeabilizzazione

OS 9      Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10  Segnaletica stradale non luminosa

OS 11  Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A               Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B               Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 13  Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14  Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16  Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17  Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A               Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B               Componenti per facciate continue

OS 19  Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20-A               Rilevamenti topografici

OS 20-B               Indagini geognostiche

OS 21  Opere strutturali speciali

OS 22  Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23  Demolizione di opere

OS 24  Verde e arredo urbano

OS 25  Scavi archeologici

OS 26  Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27  Impianti per la trazione elettrica

OS 28  Impianti termici e di condizionamento

OS 29  Armamento ferroviario

OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31  Impianti per la mobilità sospesa

OS 32  Strutture in legno

OS 33  Coperture speciali

OS 34  Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35  Interventi a basso impatto ambientale

(*) in rosso le categorie superspecializzate una volta individuate dall’art. 12, commi 1 e comma  2, lettera b), del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014

TABELLA B – CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE

Parte I – CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA

  1. CB – Corrispettivo Base

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

  1. CR – Corrispettivo Revisione

Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

P = CB *3/5

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l’attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.

  1. CNC – Corrispettivo Nuova Categoria

Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:

P = CBna-CBva

dove:

CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione

CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione

  1. CIC – Corrispettivo Incremento Classifica

Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:

P = CB*1/3

dove:

CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.

  1. Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

Parte II – ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE

Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l’attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:

P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R

dove:

C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N

N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.

R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.

Nel caso in cui l’impresa si avvalga delle disposizioni di cui all’articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono ridotti del 50%.

Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.

Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d’Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Nella causale del versamento occorre specificare:

– il riferimento alla “qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, e la prestazione richiesta;

– Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;

– il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il capitale netto positivo è uno dei requisiti per dimostrare un’adeguata capacità economica e finanziaria delle imprese che intendono ottenere la qualificazione SOA e fa riferimento unicamente alle imprese che hanno l’obbligo della redazione del bilancio. In questo caso quindi, il capitale netto riferito all’ultimo bilancio depositato deve essere di valore positivo. Il valore del capitale netto è costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del Codice civile.

Un’impresa che sottoscrive il contratto per la qualificazione SOA può utilizzare, ai fini della dimostrazione del volume d’affari, gli ultimi 15 anni fiscali antecedenti alla data contratto. È importante quindi determinare, alla data di sottoscrizione del contratto, a quale anno fiscale faccia riferimento l’ultimo bilancio depositato nel caso di società di capitali o l’ultimo Modello Unico inviato all’Agenzia delle Entrate nel caso di società di persone e ditte individuali.

All’interno di questo determinato periodo di riferimento l’impresa può scegliere di utilizzare da un minimo di 5 anni fiscali ad un massimo di 15. Inoltre, nel caso siano scelti 5 anni questi non devono necessariamente essere consecutivi.

Esempio: se un’impresa è stata costituita nel 2004 ed ha sottoscritto con la SOA un contratto in data 07/01/2024 può utilizzare fino 15 anni fiscalmente documentati e quindi dal 2009 al 2022. È inoltre facoltà dell’impresa decidere di scegliere all’interno di questi 15 anni i migliori 5.

Esempio: se l’impresa si è costituita nel 2020 ed è in possesso di soli 3 anni fiscalmente documentati (2020, 2021 e 2022) dovrà utilizzare tutti questi anni per la dimostrazione dei requisiti.

Il volume (o cifra) d’affari di un’impresa è pari al suo fatturato IVA ed è quindi formato dalla somma dell’imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua, registra o è tenuto a registrare in un anno solare. In riferimento ad una impresa che sottoscrive un contratto di qualificazione SOA dovrà essere presa in considerazione, ai fini del processo di valutazione, unicamente il volume d’affari che fa riferimento alle attività di lavori. Queste attività vengono definite come dirette.

Ad esempio, se un’impresa svolge sia attività di costruzioni che di gestione di una cava, il volume d’affari per attività diretta sarà unicamente il fatturato derivante dall’attività di costruzioni: tale volume d’affari si definisce come “volume d’affari in lavori” o “cifra d’affari in lavori”.

Il volume d’affari dell’impresa che richiede la qualificazione dovrà essere uguale o superiore alla sommatoria delle classifiche richieste.

Esempio: se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1, classifica III (€ 1.033.000) il suo volume d’affari in lavori dovrà essere superiore a € 1.033.000.

Esempio: se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III, OG3-II (€ 516.000), OG6-I (€ 258.000) il suo volume d’affari in lavori dovrà essere superiore a € 1.807.000 (somma delle classifiche).

Il volume d’affari si dimostra attraverso i bilanci depositati (società di capitali) o Modelli Unici (società di persone e ditte individuali).

Per costo del personale si intende il costo complessivo sostenuto per tutto il personale dipendente nel periodo di riferimento (5/15 anni, ecc.). Tale costo è composto dalla somma della spesa sostenuta per: retribuzioni – INPS – INAIL – Cassa Edile – TFR.

Il costo complessivo di tutto il personale deve essere pari o superiore al 15% della cifra d’affari necessaria al conseguimento della qualificazione (sommatoria delle classifiche richieste).

Per le imprese individuali, artigiane e Società di Persone, la retribuzione annuale per il titolare e dei soci è pari a 5 volte la retribuzione convenzionale INAIL. Il valore della retribuzione convenzionale INAIL al 2022 è pari ad € 14.973. La retribuzione annuale per il titolare di ditta individuale per l’anno 2022 sarà quindi pari ad € 74.865.

I lavori svolti dall’impresa in regime di subappalto vengono assegnati al 100%, senza alcuna decurtazione, all’impresa stessa che può interamente utilizzarli ai fini della qualificazione SOA.

I lavori svolti dall’impresa aggiudicataria non risentono di alcuna decurtazione anche se interamente subappaltati: per questo motivo possono essere utilizzati al 100% ai fini della qualificazione SOA.

Le lavorazioni svolte in diverse differenti possono essere utilizzate ciascuna per la propria categoria di riferimento: non esiste più il concetto di categoria “assorbente”.

Non posso quindi utilizzare l’importo totale di un lavoro suddiviso in più categorie nella sola categoria prevalente.

Per categoria prevalente si intende quella categoria che nell’ambito del quadro delle lavorazioni presenta l’importo più alto.

L’importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria deve essere almeno pari al 90% della classifica richiesta.

L’importo complessivo è determinato dal solo valore imponibile e quindi al netto dell’IVA.

Esempio: se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III (€ 1.033.000), OG3-II (€ 516.000), OG6-I (€ 258.000) dovrà dimostrare il possesso di almeno € 929.700 in OG1, € 464.400 in OG3, € 232,200 in OG6.

I lavori oggetto di valutazione devono essere stati svolti nei 15 anni antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto di qualificazione e svolti per enti pubblici, committenti privati o in conto proprio.

I lavori svolti per enti pubblici vengono pubblicati, dagli stessi enti, su un portale ANAC a cui ha accesso per libera consultazione e attraverso SPID anche l’impresa. La categoria dei lavori che viene valutata ai fini dell’attestazione è quella riportata nel certificato.

I lavori svolti per committenti privati necessitano della seguente documentazione:

  • certificato di esecuzione lavori firmato dal committente e dal direttore dei lavori;
  • atto autorizzativo (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CILAS) e copia autenticata del progetto approvato. Nel caso di atto autorizzativo consegnato all’ente per via telematica copia conforme dell’intero plico documentale inviato comprensivo della ricevuta di protocollazione;
  • copia del certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori;
  • copia del contratto d’appalto;
  • copia delle fatture emesse;
  • eventuale copia del Computo Metrico;

Per i lavori in conto proprio è necessario produrre la seguente documentazione:

  • certificato di esecuzione lavori firmato dal direttore dei lavori;
  • atto autorizzativo (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CILAS) e copia autenticata del progetto approvato. Nel caso di atto autorizzativo consegnato all’ente per via telematica copia conforme dell’intero plico documentale inviato comprensivo della ricevuta di protocollazione;
  • copia del certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori;
  • copia dei contratti e delle fatture di subappalto.
  • eventuale copia del Computo Metrico

Per i lavori in conto proprio, non essendoci fatture di pagamento, l’importo dei lavori si calcola parametricamente attraverso un algoritmo che tiene contro dei metri quadri costruiti e della tipologia edilizia.

L’importo dei lavori in conto proprio viene determinato moltiplicando il C.T.N. (costo totale di intervento di nuova edificazione, indicato dal Direttore dei Lavori in base ai bollettini ufficiali regionali) per i metri quadri di costruzione Sc individuati con la formula Sc = Su + 0,6 x (Snr + Sp) incrementata del 25% dove:

  • Superficie Utile abitabile (Su): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
  • Superficie Non Residenziale (Snr), ossia la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi – quali logge, balconi, cantinole e soffitte – e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androne d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza – misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
  • Superficie Parcheggi (Sp): si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.

In base alla tipologia edilizia oggetto di nuova edificazione l’importo dei lavori, così come determinato dall’algoritmo, viene moltiplicato per i coefficienti:

  • 1,30: edilizia commerciale;
  • 0,70: edilizia industriale;
  • 1,25: edilizia abitativa.

Esempio

Nel caso di un condominio costruito in conto proprio nella Regione Puglia nel 2019 con:

Su= 1200 mq

Snr = 200 mq

Sp = 300 mq

Avremo: Sc = 1200 + 0,6*(300 + 200) = 1500 mq

L’importo da utilizzare sarà 1,25*1500*C.T.N. con quest’ultimo valore pari a € 1649,99 €/mq come dal Bollettino Regionale n. 136/2019.

E quindi avremo un valore complessivo utilizzabile ai fini della qualificazione SOA pari a € 3.093.731,25.

Per i lavori in conto proprio e svolti per committenza privata la categoria dei lavori si desume dall’analisi della documentazione e dalla tipologia delle lavorazioni svolte.

Nel caso di richiesta di qualificazione nelle categorie OS2-A, OS2-B ed OS25 non si effettua la verifica di ordine speciale relativo all’attrezzatura ed al costo del personale.

Per la qualificazione SOA, indipendentemente dalle categorie e classifiche richieste contrattualmente, è indispensabile essere in possesso di idonee referenze bancarie che devono attestare la solidità economica-finanziaria dell’impresa, la disponibilità di una linea di credito e la conformità ai requisiti normativi previsti.

Per ottenere o rinnovare l’attestato di qualificazione SOA per classifiche superiori alla II (dalla III in su) le imprese devono essere in possesso della certificazione di sistema qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 17020: tale certificazione deve seguire le prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 per il settore EA 28 ed alle SOA è demandato il compito di attestarne l’esistenza in conformità alle suddette norme mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF).

Le imprese in possesso di attestazione hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità. Sempre entro cinque giorni la stessa comunicazione è inviata alle SOA che è tenuta ad avviare il procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti dell’impresa nonché il relativo esito.

In caso di rinnovo della certificazione di qualità l’impresa deve sottoscrivere un contratto di variazione con la SOA affinché, svolte le opportune verifiche, possano essere aggiornati i relativi dati presenti nell’attestato.

Entro il terzo anno dalla data di attestazione, le imprese devono dimostrare il mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale, attraverso la cosiddetta Verifica Triennale.

L’impresa deve sottoporsi alla verifica triennale presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto.

Il contratto di verifica triennale può sottoscritto non prima di 90 giorni dalla data di scadenza triennale dell’attestazione: la sottoscrizione del contratto in questo lasso temporale permette di sfruttare la cosiddetta ultravigenza dell’attestazione. Infatti, la tempestiva sottoscrizione del contratto di verifica triennale permette all’impresa di partecipare alle gare indette nelle more della procedura di verifica, anche qualora quest’ultima si concluda oltre il triennio di validità dell’attestazione.

Al contrario se l’impresa sottoscrive il contratto di verifica triennale dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione non potrà partecipare alle gare nel periodo temporale compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Il processo di valutazione di verifica triennale prevede la valutazione del mantenimento dei seguenti requisiti come indicato nell’art. 17 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:

  • Requisiti di ordine generale come previsti dall’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
  • Certificazione di qualità, in caso di attestazione per categorie con classifiche pari o superiori alla III;
  • Idonee referenze bancarie;
  • Patrimonio netto di valore positivo, in caso di società di capitali;
  • Idonea direzione tecnica;
  • Staff tecnico, in caso di attestazione per “Prestazione di progettazione e costruzione”;
  • Adeguata attrezzatura tecnica;
  • Adeguato organico medio annuo.

I requisiti dei lavori eseguiti e dei lavori di punta non vengono verificati in sede di verifica triennale.

La SOA dovrà compiere l’istruttoria di verifica triennale nei 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a 45 giorni.

Un’impresa può richiedere la variazione di alcuni elementi presenti all’interno dell’attestato durante l’arco temporale della sua validità.

Queste variazioni possono essere di due tipi:

  1. minime che, oltre a non produrre conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione, non producono altresì effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione: dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta. Rientrano in questa tipologia (elenco non esaustivo): variazione della denominazione o ragione sociale o sede legale, variazione della legale rappresentanza e/o della direzione tecnica, inserimento, aggiornamento o eliminazione della indicazione circa la partecipazione al Consorzio Stabile, Variazione della legale rappresentanza, trasformazione societaria. In questo caso l’impresa dovrà produrre una serie di dichiarazioni
  2. Integrazioni che producono effetti diretti su categorie e classifiche oggetto di qualificazione. Ad esempio: inserimento nuova categoria, aumento di classifica in categoria già posseduta. In questo caso l’impresa dovrà produrre nuovi certificati di esecuzione lavori corredati, nel caso di lavori svolti in conto proprio o per privati, dai relativi allegati (atto autorizzativo, contratto, fatture, progetti e certificato di regolare esecuzione).

QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG2:REQUISITI DI ORDINE GENERALE (moralità professionale, antimafia, regolarità fiscale, ecc.)

o              Valgono gli stessi requisiti previsti per le altre categorie, come da art. 18 co. 1 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;

o              Oggetto Sociale: è fatto obbligo avere, tra le attività menzionate nell’oggetto sociale, la seguente dicitura: “Conservazione e Restauro opere d’arte”. Può essere considerata valida anche una dicitura non pienamente riconducibile a quella prevista dalla norma (es.: Restauro su Beni Culturali, oppure Conservazione di Beni Architettonici, ecc.);

alternativamente

Codice ATECO 41.20.00 (Ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali) oppure (in alternativa) Codice ATECO 90.03.02 (Attività di conservazione e restauro di opere d’arte).

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità tecnica, idoneità organizzativa,

adeguata capacità economica e finanziaria)

  1. IDONEITÀ TECNICA, costituita da:

A.1 Lavori Eseguiti, ossia: avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria OG2, per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano le c.d. “punte”)

N.B. La possibilità di utilizzare lavori eseguiti senza limiti temporali (quindi anche oltre il quindicennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto) è consentita a patto che siano rispettate le seguenti condizioni alternative (leggi “almeno una delle due”):

  1. continuità nell’esecuzione dei lavori

o              qualora vengano utilizzati unicamente lavori rientranti nel quindicennio, si ritiene che la continuità sia già un requisito di per sé dimostrato;

o              in caso di utilizzo di lavori eseguiti a cavallo del quindicennio o eseguiti prima dell’inizio del quindicennio, è necessario verificare che tra i diversi lavori e sino alla data di stipula del contratto con la SOA (compresi, quindi, i lavori eseguiti all’interno del quindicennio) non vi siano periodi di inattività superiori a 12 mesi (condizione eventualmente verificabile con documentazione valida, anche alternativa ai certificati di esecuzione lavori). Si precisa che per “periodo di inattività” si intende il tempo trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di quello immediatamente successivo.

  1. direzione tecnica invariata

Posto che la norma (art. 7 co. 2 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 – c.d. Decreto MIBACT) non detta indicazioni per la relativa dimostrazione, si può ritenere che il requisito della “direzione tecnica invariata” (il quale, quindi, consentirebbe anche l’utilizzo di lavori “non continui”, ossia con una distanza tra fine lavoro precedente e inizio lavoro successivo maggiore di 12 mesi) possa essere dimostrato tramite certificati ANC, oppure con la visura storica camerale (con riferimento al periodo intercorrente tra abolizione dell’ANC e nuovo sistema di qualificazione SOA, anni 2000-2001) o attestazioni SOA.

In tale modo, quindi, anche lavori “discontinui” (inutilizzabili secondo il punto n. 1 precedente) potranno essere considerati utili, qualora il Direttore Tecnico dimostri continuità di ruolo (presso la stessa azienda) dall’anno di inizio del lavoro meno recente sino alla data di contratto SOA.

Si evidenzia che la “direzione tecnica invariata” può ritenersi comunque sussistente anche qualora il Direttore Tecnico, seppur privo dei requisiti previsti dal Decreto per essere riportato (oggi) sul nuovo attestato, dimostri di essere nell’organico dell’impresa in qualificazione (col ruolo di direttore tecnico) con una delle modalità previste nell’art. 13 comma 2 del Decreto MIBACT (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio, dipendente, titolare di contratto d’opera professionale regolarmente registrato) con continuità, ossia dal periodo di esecuzione del lavoro meno recente da utilizzare sino al contratto SOA.

A.2 Idonea Direzione Tecnica, ossia:

presenza di un Direttore Tecnico in possesso di:

  • iscrizione all’Albo professionale nella Sezione A degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

alternativamente

  • Laurea Magistrale in conservazione dei beni culturali

alternativamente

  • svolgimento dell’incarico di Direttore Tecnico presso l’impresa in qualificazione già in data antecedente al 01.03.2000 (desumibile da certificato di iscrizione ANC o da nomina in CCIAA).

Oltre ai requisiti precedenti, il Direttore Tecnico deve dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali.

Il requisito aggiuntivo per la direzione tecnica, costituito da almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, può essere dimostrato con le seguenti modalità (alternative):

  • idonei Certificati di Esecuzione dei Lavori attestanti lo svolgimento da parte del soggetto della funzione di Responsabile della Condotta dei Lavori per un periodo non inferiore a due anni

oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)

  • e inserimento in qualità di direttore tecnico in attestati SOA con categorie di beni tutelati

oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)

  • idonei Certificati di Regolare Esecuzione (associati ad idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dalla Soprintendenza) attestanti lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori.

N.B. Ai fini della dimostrazione dell’esperienza biennale (sia attraverso CEL che CRE), sarà possibile cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

  1. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA:

B.1 per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla data di stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, superiore a 5 unità si deve verificare che:

  • il costo complessivo per il personale dipendente (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sia pari o superiore al 15% dell’importo dei lavori in OG2 (certificabili secondo le modalità ordinarie), realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di cui almeno il 40% per personale operaio

oppure

  • il costo complessivo (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sostenuto per il solo personale dipendente assunto a tempo indeterminato sia pari o superiore al 10% dell’importo dei lavori in OG2 realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di cui almeno l’80% per personale tecnico, in possesso di laurea, laurea breve o di diploma universitario o di diploma.

B.2 per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla data di stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, pari o inferiore a 5 unità.

Per questo caso il Decreto non dispone alcuna verifica del requisito.

Modalità di Verifica: l’impresa produce alla SOA Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il ns. Modello D20.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ ORGANIZZATIVA

  1. Il numero medio di lavoratori occupati nell’ultimo decennio, in caso di imprese che esercitano anche attività riconducibili ad altre categorie “normali”, va verificato sul personale dipendente dell’intera azienda (del decennio).
  2. I vari costi sostenuti si riferiscono all’organico complessivo dell’impresa.
  3. Non è preclusa la possibilità di utilizzare la retribuzione convenzionale INAL per i soggetti previsti dalla disciplina generale sulla qualificazione (Titolare di impresa individuale, Soci di S.n.c., Soci accomandatari di S.a.s.).
  4. Adeguata capacità economica – finanziaria:

valgono gli stessi requisiti previsti per la qualificazione in qualsiasi altra categoria, ossia:

  1. cifra d’affari pari al 100% della classifica richiesta;

Il. idonee referenze bancarie;

III. patrimonio netto, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo (solo per la società di capitali).

QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS25

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (moralità professionale, antimafia, regolarità fiscale, ecc.)

o              Valgono gli stessi requisiti previsti per le altre categorie, come da art. 18 co. 1 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;

o              Oggetto Sociale: è fatto obbligo avere, tra le attività menzionate nell’oggetto sociale, la seguente dicitura: “Scavi Archeologici”. Può essere considerata valida anche una dicitura non pienamente riconducibile a quella prevista dalla norma

alternativamente

Codice ATECO 43.12.00 (Scavi Archeologici).

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità tecnica, idoneità organizzativa,

adeguata capacità economica e finanziaria)

  1. IDONEITÀ TECNICA, costituita da:

A.1 Lavori Eseguiti, ossia:

avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria QS25, per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano le c.d. “punte”)

N.B. La possibilità di utilizzare lavori eseguiti senza limiti temporali (quindi anche oltre l’ultimo quindicennio) è consentita a patto che siano rispettate le seguenti condizioni alternative (leggi “almeno una delle due”):

  1. continuità nell’esecuzione dei lavori

o              qualora vengano utilizzati unicamente lavori rientranti nel quindicennio, si ritiene che la continuità sia già un requisito di per sé dimostrato;

o              in caso di utilizzo di lavori eseguiti a cavallo del quindicennio o eseguiti prima dell’inizio del quindicennio, è necessario verificare che tra i diversi lavori e sino alla data di stipula del contratto con la SOA (compresi, quindi, i lavori eseguiti all’interno del quindicennio) non vi siano periodi di inattività superiori a 12 mesi (condizione eventualmente verificabile con documentazione valida, anche alternativa ai certificati di esecuzione lavori). Si precisa che per “periodo di inattività” si intende il tempo trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di quello immediatamente successivo.

  1. direzione tecnica invariata

Posto che la norma (art. 7 co. 2 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 – c.d. Decreto MIBACT) non detta indicazioni per la relativa dimostrazione, si può ritenere che il requisito della “direzione tecnica invariata” (il quale, quindi, consentirebbe anche l’utilizzo di lavori “non continui”, ossia con una distanza tra fine lavoro precedente e inizio lavoro successivo maggiore di 12 mesi) possa essere dimostrato tramite certificati ANC, oppure con la visura storica camerale (con riferimento al periodo intercorrente tra abolizione dell’ANC e nuovo sistema di qualificazione SOA, anni 2000-2001) o attestazioni SOA.

In tale modo, quindi, anche lavori “discontinui” (inutilizzabili secondo il punto n. 1 precedente) potranno essere considerati utili, qualora il Direttore Tecnico dimostri continuità di ruolo (presso la stessa azienda) dall’anno di inizio del lavoro meno recente sino alla data di contratto SOA.

Si evidenzia che la “direzione tecnica invariata” può ritenersi comunque sussistente anche qualora il Direttore Tecnico, seppur privo dei requisiti previsti dal Decreto per essere riportato (oggi) sul nuovo attestato, dimostri di essere nell’organico dell’impresa in qualificazione (col ruolo di direttore tecnico) con una delle modalità previste nell’art. 13 comma 2 del Decreto MIBACT (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio, dipendente, titolare di contratto d’opera professionale regolarmente registrato) con continuità, ossia dal periodo di esecuzione del lavoro meno recente da utilizzare sino al contratto SOA.

A.2 Idonea Direzione Tecnica, ossia:

presenza di un Direttore Tecnico in possesso di:

  • iscrizione in apposito elenco consultabile sul sito www.archeologiapreventiva.beniculturali.it

alternativamente

  • svolgimento dell’incarico di Direttore Tecnico presso l’impresa in qualificazione già in data antecedente al 01.03.2000 (desumibile da certificato di iscrizione ANC o da nomina in CCIAA).

Oltre ai requisiti precedenti, il Direttore Tecnico deve dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali

Il requisito aggiuntivo per la direzione tecnica, costituito da almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, può essere dimostrato con le seguenti modalità (alternative):

  • idonei Certificati di Esecuzione dei Lavori attestanti lo svolgimento da parte del soggetto della funzione di Responsabile della Condotta dei Lavori per un periodo non inferiore a due anni

oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)

  • inserimento in qualità di direttore tecnico in attestati SOA con categorie di beni tutelati

oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)

  • idonei Certificati di Regolare Esecuzione (associati ad idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dalla Soprintendenza) attestanti lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori.

N.B. AI fini della dimostrazione dell’esperienza biennale (sia attraverso CEL che CRE), sarà possibile cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

  1. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA:

B.1 Per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla data di stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, superiore a 5 unità, si deve verificare che:

  • il numero di Archeologi deve essere pari o superiore al 30% degli addetti al Ramo OS25 alla data di stipula del contratto con la SOA (con arrotondamento all’unità superiore).

Nel numero degli addetti (al Ramo OS25) è compreso sia il personale dipendente che il personale non dipendente, quest’ultimo solo se in possesso della qualifica di Archeologo (Soci di società di persone, Titolari di imprese individuali, Direttori Tecnici legati all’impresa da contratto d’opera regolarmente registrato,).

oppure

  • il costo complessivo (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sostenuto per il personale dipendente con qualifica di Archeologo sia pari o superiore al 30% dell’importo dei lavori in OS25 (certificabili secondo le modalità ordinarie), realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

B.2 Se il numero medio dei dipendenti nell’ultimo decennio è pari o inferiore a 5 unità, sarà sufficiente verificare la presenza di almeno un Archeologo (che potrebbe coincidere anche con il DT, sia egli dipendente che esterno).

Modalità di Verifica: l’impresa produce alla SOA Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il ns. Modello D22.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ ORGANIZZATIVA

  1. Il numero medio di lavoratori occupati nell’ultimo decennio, in caso di imprese che esercitano anche attività riconducibili alle altre categorie “normali”, va verificato sul personale dipendente dell’intera azienda (del decennio).
  2. I vari costi sostenuti si riferiscono unicamente agli addetti alle lavorazioni in OS25, ma solo se Archeologi.
  3. Non è preclusa la possibilità di utilizzare la retribuzione convenzionale INAL per i soggetti previsti dalla disciplina generale sulla qualificazione (Titolare di impresa individuale, Soci di S.n.c., Soci Accomandatari di S.a.s.).
  4. Adeguata capacità economica – finanziaria:

in caso di qualificazione esclusivamente nella categoria OS25: solo idonee referenze bancarie.

In caso di qualificazione nella categoria OS25 unitamente ad altre categorie (diverse però da OS2-A/B) i requisiti sono quelli previsti per la qualificazione in qualsiasi altra categoria ovvero:

  1. cifra d’affari pari al 100% della classifica richiesta;
  2. idonee referenze bancarie;

III. patrimonio netto, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo (solo per la società di capitali).

QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS2-A/B

REQUISITI DI ORDINE GENERALE (moralità professionale, antimafia, regolarità fiscale, ecc.)

o              Valgono gli stessi requisiti previsti per le altre categorie, come da art. 18 co. 1 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;

o              Oggetto Sociale: è fatto obbligo avere, tra le attività menzionate nell’oggetto sociale, la seguente dicitura: “Conservazione e Restauro opere d’arte”. Può essere considerata valida anche una dicitura non pienamente riconducibile a quella prevista dalla norma

alternativamente

Codice ATECO 90.03.02 (Attività di conservazione e restauro di opere d’arte).

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità tecnica, idoneità organizzativa,

adeguata capacità economica e finanziaria)

  1. IDONEITÀ TECNICA, costituita da:

A.1 Lavori Eseguiti, ossia:

avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria (OS2-A), per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano più le c.d. “punte”)

avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria (OS2-B), per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano più le c.d. “punte”)

N.B. La possibilità di utilizzare lavori eseguiti senza limiti temporali (quindi anche oltre l’ultimo quindicennio) è consentita a patto che siano rispettate le seguenti condizioni alternative (leggi “almeno una delle due”):

  1. continuità nell’esecuzione dei lavori

o              qualora vengano utilizzati unicamente lavori rientranti nel quindicennio, si ritiene che la continuità sia già un requisito di per sé dimostrato;

o              in caso di utilizzo di lavori eseguiti a cavallo del quindicennio o eseguiti prima dell’inizio del quindicennio, è necessario verificare che tra i diversi lavori e sino alla data di stipula del contratto con la SOA (compresi, quindi, i lavori eseguiti all’interno del decennio) non vi siano periodi di inattività superiori a 12 mesi (condizione eventualmente verificabile anche con documentazione alternativa ai certificati di esecuzione lavori). Si precisa che per “periodo di inattività” si intende il tempo trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di quello immediatamente successivo.

  1. direzione tecnica invariata

Posto che la norma (art. 7 co. 2 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 – c.d. Decreto MIBACT) non detta indicazioni per la relativa dimostrazione, si può ritenere che il requisito della “direzione tecnica invariata” (il quale, quindi, consentirebbe anche l’utilizzo di lavori “non continui”, ossia con una distanza tra fine lavoro precedente e inizio lavoro successivo maggiore di 12 mesi) possa essere dimostrato tramite certificati ANC, oppure con la visura storica camerale (con riferimento al periodo intercorrente tra abolizione dell’ANC e nuovo sistema di qualificazione SOA, anni 2000-2001) o attestazioni SOA.

In tale modo, quindi, anche lavori “discontinui” (inutilizzabili secondo il punto n. 1 precedente) potranno essere considerati utili qualora il Direttore Tecnico dimostri continuità di ruolo (presso la stessa azienda) dall’anno di inizio del lavoro meno recente sino alla data di contratto SOA.

Si evidenzia che la “direzione tecnica invariata” può ritenersi comunque sussistente anche qualora il Direttore Tecnico, seppur privo dei requisiti previsti dal Decreto per essere riportato (oggi) sul nuovo attestato, dimostri di essere nell’organico dell’impresa in qualificazione (col ruolo di direttore tecnico) con una delle modalità previste nell’art. 13 comma 2 del Decreto MIBACT (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio, dipendente, titolare di contratto d’opera professionale regolarmente registrato) con continuità, ossia dal periodo di esecuzione del lavoro meno recente da utilizzare sino al contratto SOA.

A.2 Idonea Direzione Tecnica, ossia:

presenza di un Direttore Tecnico in possesso di:

  • diploma rilasciato dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 ({Istituto Centrale per il Restauro – Opificio per le pietre dure o dell’Istituito Centrale per la patologia del libro)

alternativamente

  • laurea Magistrale in conservazione e restauro di beni culturali

alternativamente

  • qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell’art. 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del decreto (11.11.2017), almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

N.B. I Restauratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 182 del Codice dei Beni Culturali non devono dimostrare, in aggiunta all’avvenuto svolgimento di n. 3 distinti incarichi di direzione di cantiere alla data di entrata in vigore del Decreto MIBACT, l’esperienza biennale maturata nel settore dei beni culturali.

Ai fini dell’idonea direzione tecnica nella categoria OS2-A/B, la Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali appartiene esclusivamente alla classe LMR/02.

Oltre ai requisiti precedenti, il Direttore Tecnico deve dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali.

Il requisito aggiuntivo per la direzione tecnica, costituito da almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, può essere dimostrato con le seguenti modalità (alternative):

  • idonei Certificati di Esecuzione dei Lavori attestanti lo svolgimento da parte del soggetto della funzione di Responsabile della Condotta dei Lavori per un periodo non inferiore a due anni

oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)

  • inserimento in qualità di direttore tecnico in attestati SOA con categorie di beni tutelati

oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)

  • idonei Certificati di Regolare Esecuzione (associati ad idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dalla Soprintendenza) attestanti lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori.

N.B. AI fini della dimostrazione dell’esperienza biennale (sia attraverso CEL che CRE), sarà possibile cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

  1. IDONEITÀ ORGANIZZATIVA:

B.1 Per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, superiore a 5 unità, si deve verificare che:

  • il numero di Restauratori deve essere pari o superiore al 20% degli addetti al Ramo OS2-A/B alla data di stipula del contratto con la SOA (con arrotondamento all’unità superiore) e il numero di Collaboratori Restauratori deve essere pari o superiore al 40% dei medesimi addetti al Ramo.

Nel numero degli addetti (al Ramo OS2-A/B) è compreso sia il personale dipendente che il personale non -dipendente, quest’ultimo solo se in possesso della qualifica di Restauratore e/o Collaboratore Restauratore (Soci di società di persone, Titolari di imprese individuali, Direttori Tecnici legati all’impresa da contratto d’opera regolarmente registrato).

oppure

  • il costo complessivo (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sostenuto per il personale dipendente con qualifica di Restauratore e di Collaboratore Restauratore di Beni Culturali sia pari o superiore al 40% dell’importo dei lavori (certificabili secondo le modalità ordinarie) in OS2-A (o 0S2-B, per la qualificazione in tale categoria), realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

B.2 Se il numero medio dei dipendenti nell’ultimo decennio è pari o inferiore a 5 unità, sarà sufficiente verificare la presenza di almeno un Restauratore (che potrebbe coincidere anche con il DT, sia egli dipendente che esterno).

Modalità di Verifica: l’impresa produce alla SOA Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il ns. Modello D21.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ ORGANIZZATIVA

  1. Il numero medio di lavoratori occupati nell’ultimo decennio, in caso di imprese che esercitano anche attività riconducibili alle altre categorie “normali”, va verificato sul personale dipendente dell’intera azienda (e del decennio).
  2. | vari costi sostenuti si riferiscono unicamente agli addetti alle lavorazioni in OS2-A (o OS2-B).
  3. Il decreto ammette la possibilità, per la sola qualificazione in OS2-A/B, di utilizzare anche la retribuzione convenzionale INAIL dei “Direttori Tecnici non dipendenti”. Non è preclusa la possibilità di utilizzare la retribuzione convenzionale INAIL anche per gli altri soggetti previsti dalla disciplina generale sulla qualificazione (Titolare di impresa individuale, Soci di S.n.c., Soci Accomandatari di S.a.s.).
  4. La verifica del titolo di Collaboratore Restauratore va fatta esclusivamente mediante la consultazione dell’elenco presente al seguente link https://web beniculturali.it.

Ne consegue che, laddove il soggetto non figuri in tale elenco, non potrà essere considerato ai fini della verifica del personale minimo per l’assegnazione della categoria OS2-A/B.

In tale elenco sono riportati non solo coloro che, in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 182 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) hanno superato la relativa procedura di selezione pubblica indetta dal medesimo ministero ma anche i Tecnici del Restauro in possesso di idoneo titolo di studio conseguito ai sensi della disciplina vigente in materia di insegnamento.

Si precisa che la stessa procedura verrà adottata nel momento in cui sarà approvato anche l’Elenco Nazionale dei

Restauratori.

  1. Adeguata capacità economica-finanziaria:

In caso di qualificazione esclusivamente nella categoria OS2-A/B: solo idonee referenze bancarie.

In caso di qualificazione nella categoria OS2-A/B unitamente ad altre categorie (diverse dalla OS25) i requisiti sono quelli previsti per la qualificazione in qualsiasi altra categoria ovvero:

  1. cifra d’affari pari al 100% della classifica richiesta;

Il. idonee referenze bancarie;

  1. patrimonio netto, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo (solo per la società di capitali).

QUESTIONI VARIE

SUBAPPALTO

Ai fini della qualificazione nelle categorie 0G2, OS25 e OS2-A/B non possono essere utilizzati anche i lavori eseguiti in categoria dai subappaltatori. I lavori utili per la qualificazione sono solo quelli effettivamente e direttamente eseguiti e non è prevista alcuna premialità per quelli affidati in subappalto.

APPORTO DIREZIONE TECNICA

In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del Regolamento non è precluso l’utilizzo, per la qualificazione nelle categorie OG2, OS25 e OS2-A/B, dell’apporto del direttore tecnico.

LAVORI ESEGUITI ALL’ESTERO

Per i lavori eseguiti all’estero si applica la disciplina prevista dall’art. 22 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.

ATTESTATO DELL’AUTORITÀ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE

Ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, OS25 e OS2-A/B i certificati di esecuzione lavori debbono contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori con il buon esito degli interventi eseguiti.

ACQUISIZIONE DI AZIENDA O DI UN SUO RAMO

Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE

Si rinvia alla disciplina generale in tema di qualificazione.

CERTIFICATO DI QUALITÀ

Si rinvia alla disciplina generale in tema di qualificazione.

REQUISITO DELLA ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE

Non è prevista la necessità di dimostrare alla SOA l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche.

VERIFICA REQUISITO IDONEITA’ ORGANIZZATIVA NELL’IPOTESI IN CUI L’IMPRESA NON HA LAVORI NEL DECENNIO

Occorre notare che la quota minima di personale è calcolata sui lavori che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, mentre per il calcolo dei lavori vige il principio che consente l’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori.

Ne consegue che, se l’impresa non ha effettuato lavori nella categoria negli ultimi 10 anni (o ha eseguito lavori in misura esigua), ma utilizza certificati più “vecchi”, potrebbe succedere che il costo “storico” del personale addetto risulti pari a zero, decretando quindi un “facile” superamento del requisito (il 40% di zero è pari a zero).

Per superare tale incongruenza si considererà quale valore di riferimento la classifica richiesta nella corrispondente categoria.

Oggi siamo qui per

presentarvi un progetto per noi innovativo e molto

ambizioso,

e cioè

SOA23 Academy,

che non è altro che la nostra piattaforma di

formazione che nasce dalla combinazione di

esperienza

e impegno verso l’innovazione.

SOA23 Academy è nata con una visione chiara,

rivoluzionare il modo in cui i professionisti del

settore

ottengano le loro

qualificazioni e accedono alle informazioni.

Questa piattaforma

è stata progettata per fornire una formazione

continua e di altissima qualità.

permettendo sia ai nostri tecnici che alle

imprese,

ai nostri clienti,

di essere sempre aggiornati e

pronti ad affrontare le sfide del futuro.

Ma che cos’è esattamente SOA23 Academy?

In sostanza è una piattaforma che combina

formazione,

tecnologia

e intelligenza artificiale

e serve per supportare i professionisti del

settore.

Grazie a SOA23

potete ottenere le qualifiche necessarie,

accedere a risorse avanzate

sempre aggiornate e collaborare con una rete di

esperti.

Uno degli elementi chiave di SOA23

è l’intelligenza artificiale.

La nostra intelligenza artificiale non solo

automatizza processi complessi,

ma aiuta anche a personalizzare l’apprendimento

e a ottimizzare le prestazioni.

Questo permette ai nostri tecnici di essere sempre

al passo con le ultime normative.

Abbiamo lavorato intensamente

per rendere tutte le informazioni e i materiali

didattici

facilmente accessibili e sempre sincronizzati.

Questo significa che

ovunque vi troviate,

in qualsiasi momento,

avete sempre a disposizione

le risorse più aggiornate e rilevanti per il

vostro lavoro.

In conclusione,

SOA23 Academy

è più di una piattaforma

semplice,

è una struttura pensata per supportare

i professionisti in ogni fase

del loro percorso.

Vi invito pertanto a esplorare l’Academy,

scoprire come potete beneficiare delle nostre

risorse

e soprattutto unirvi alla comunità di tecnici

esperti di SOA23.

Grazie per la vostra attenzione e

mi auguro che la nostra Academy

serva per farci crescere insieme.

Oggi parliamo dell’autorità nazionale

anticorruzione,

l’ANAC,

la quale ricopre

compiti e poteri non trascurabili nell’ambito

della qualificazione SOA.

Questi poteri derivano dalla vecchia Autorità per

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture,

la quale

è stata

abolita

dal legislatore e,

come dicevo prima,

questi compiti sono stati

assorbiti

dalla NAC.

Partiamo

dai poteri autorizzativi,

nel senso che

ANAC

autorizza,

così come faceva la vecchia autorità

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture,

autorizza le società

per azioni che si costituiscono

al fine di operare nel settore della

qualificazione delle imprese.

Questa autorizzazione

viene

rilasciata

dopo un’attenta verifica

dei requisiti morali in capo a tutti coloro che

fanno parte della sua

e

con riferimento anche

al principio di indipendenza di giudizio,

di trasparenza e

di correttezza.

A seguito di autorizzazione

la SOA viene inserita in un elenco particolare.

Questo elenco

è reperibile

sul web facendo una semplice ricerca tramite il

motore di ricerca di Google

e scrivendo

nell’apposito campo elenco delle sue autorizzate.

Come vedete

una volta

fatta la ricerca

Google

restituisce

i risultati e noi andiamo a cliccare sul primo

risultato,

elenco delle sue autorizzate.

Scorrendo questo elenco

troviamo tutte le SOA che

oggi operano sul mercato e

a

un certo punto è un elenco alfabetico

e

a un certo punto troviamo anche

il link

alle informazioni che riguardano SOA 23 organismo

di attestazione SPA.

In questa pagina web che riguarda

l’elenco delle SOA autorizzate,

vengono

anche

annotate

tutte le sanzioni

che nel tempo eventualmente la stessa

ANAC,

la stessa Autorità

Nazionale Anticorruzione,

commina alle SOA.

che possono essere sanzioni pecuniarie,

la sospensione dell’attività di qualificazione e

addirittura la decadenza dall’autorizzazione

all’esercizio dell’attività

di qualificazione.

Quindi

l’utente prima di scegliere la sua

recupera anche queste informazioni e ovviamente

qualora sia stata

combinata la sanzione della sospensione

o della decadenza dell’autorizzazione

non può scegliere quella sua

per poter ottenere un attestato.

Queste sanzioni vengono combinate

a

quelle SOA che

non operano

secondo

quanto previsto dalla normativa

e quanto previsto dagli atti interpretativi

che vengono

emanati dall’ANAC.

Oltre

alle sanzioni alle SOA,

l’ANAC combina

anche sanzioni

alle imprese.

Trattasi di sanzioni pecuniarie,

sanzione

della sospensione dell’attestazione ottenuta

e

decadenza

dell’attestazione di qualificazione sua stessa.

Oltre ai poteri autorizzativi e

sanzionatori che abbiamo

analizzato,

l’ANAC ha anche un potere interpretativo della

normativa,

nel senso che

la normativa spesso è molto generica e ha bisogno

di

interpretazioni

al fine di stabilirne i dettagli.

Tant’è che ANAC nel 2014 ha pubblicato proprio un

manuale

sulla qualificazione SOA

per stabilire

tutti i dettagli

delle procedure che le SOA devono adottare

e dei controlli ovviamente che le SOA devono

adottare

nell’ambito

del procedimento di qualificazione delle imprese.

Questo manuale

poiché si basa

su una normativa

ad oggi

sostituita dal nuovo codice

degli appalti,

il decreto legislativo 36 del 2023,

necessita di una revisione

e

si pensa

che questa revisione arriverà a breve.

Presso l’ANAC è anche

istituito

il casellario informatico delle imprese,

vale a dire

un

casellario

in cui sono

inserite

tutte le annotazioni che riguardano

le imprese stesse,

informazioni che sono utili sia per le stazioni

appaltanti,

quando devono fare alcuni controlli

nell’ambito dei requisiti

posseduti dalle imprese e spesi nelle gare

d’appalto,

oppure informazioni che sono utili alle SOA

nell’ambito della loro attività.

Tra queste informazioni

abbiamo anche

informazioni circa

le sanzioni combinate all’impresa,

come per esempio l’interdizione

a partecipare alle gare d’appalto per un

determinato periodo

perché magari l’impresa

si resa colpevole

di aver reso false dichiarazioni

o aver

prodotto falsi documenti

nell’ambito di gare d’appalto o nell’ambito

di procedimenti di qualificazione SOA.

Le imprese che

si sono già iscritte sul portale

dell’ANAC perché già partecipano a

gare d’appalto,

per esempio perché sono in possesso già di

attestato SOA

o partecipano alle gare d’appalto di importo

inferiore ai 150 mila euro,

possono

anche visualizzare

tutte le eventuali iscrizioni sul casellario

informatico

delle imprese

a proprio carico.

Questa possibilità

è utile

nel momento in cui

il legale rappresentante dell’impresa

deve sottoscrivere

la dichiarazione sul

possesso dei requisiti morali previsti dalla

normativa vigente in materia di qualificazione

da presentare alla SOA.

Questo controllo infatti serve per capire

se ci sono delle criticità

sul possesso appunto dei requisiti morali.

Quindi prima di inviare la dichiarazione

alla SOA

è opportuno fare questo controllo.

Oltre al casellare informatico

delle imprese,

oggi è stato anche istituito

dalla normativa,

quindi dal nuovo codice delle appalti,

il fascicolo virtuale dell’operatore economico,

sempre

gestito dall’ANAC.

Che cos’è il fascicolo virtuale?

dell’operatore economico.

È

un contenitore

in cui sono

inseriti tutti

i documenti

che le imprese

oppure i vari enti che vengono interpellati

forniscono per la dimostrazione del possesso dei

requisiti

per partecipare alle gare d’appalto.

Il fascicolo virtuale dell’operatore economico

sarà presto accessibile anche da parte dell’ISOA.

Questa novità è molto importante

in quanto,

potendo l’ISOA

accedere al fascicolo virtuale,

non dovranno più

richiedere

singolarmente ai vari enti

la conferma circa il possesso dalla parte delle

imprese che richiedono l’attestato

dei requisiti morali,

ma

potranno

trovare tutto ciò

che è necessario

appunto per la verifica del possesso dei requisiti

morali direttamente nel fascicolo virtuale

dell’operatore economico.

Ciò si traduce in un notevole abbattimento

dei tempi

per

rilasciare l’attestato SOA,

perché oggi le SOA sono

tenute ad attendere

le risposte da parte dei singoli enti interpellati

e invece attingendo la documentazione direttamente

dal fascicolo virtuale dell’operatore economico

non dovrà più

attendere

le risposte dei varienti.

Grazie per l’attenzione e buona giornata.

cos’è l’attestazione SOA,

quanto dura un attestato,

com’è fatto materialmente,

cosa ci va scritto all’interno dell’attestato e

chi lo rilascia.

L’attestazione SOA è

un’attestazione di qualificazione per la

partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione

di lavori pubblici.

La norma generale che disciplina l’attestazione

SOA è l’Allegato II.12 al Degreto Legislativo

numero 36 del 2023.

L’attestazione SOA

è un attestato obbligatorio

che comprova la capacità economica e tecnica di

un’impresa

a concorrere all’esecuzione di appalti pubblici di

lavoro

di importo maggiore a 150 mila euro.

L’attestazione SOA conferma

che il soggetto certificato sia in possesso di

tutti i requisiti necessari alla contrattazione

pubblica.

L’attestazione SOA viene rilasciata dalle società

organismo di attestazione,

il cui acronimo è appunto SOA,

le quali sono appositamente autorizzate

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,

l’ANAC.

L’iter in qualificazione che precede il rilascio

della tua attestazione

prevede un’approfondita valutazione dei requisiti

imposti dalla legge

ed analizza un determinato periodo temporale della

vita dell’impresa.

Un breve accenno alle categorie e le classifiche

che compongono l’attestato di qualificazione SOA.

L’attestazione SOA,

come avevamo già

detto,

qualifica l’impresa a partecipare

agli appalti pubblici in categorie di opere e

classifiche di importo.

Entrambi questi elementi,

le categorie e le classifiche,

sono commisurati alla capacità

e all’esperienza

che l’azienda ha dimostrato all’organismo di

attestazione.

Le categorie di opere

sono tutte le differenti tipologie di lavorazioni

possibili.

Si dividono in categorie di opere generale,

sono 13,

e categorie di opere di carattere specializzato,

sono 39.

Le prime,

quelle di carattere generale,

presuppongono la compresenza e

l’intrecciarsi di diverse capacità,

esperienze e professionalità.

Le seconde,

quelle di carattere specializzato,

sono verticali e presuppongono,

proprio come indicato dal termine che li

definisce,

una competenza specialistica

e specifica.

Accanto ad ogni categoria,

per la quale viene rilasciato l’attestato SOA,

corrisponde una determinata classifica.

La classifica,

infatti,

determina l’importo per la quale l’impresa sarà

abilitata a concorrere agli appalti pubblici.

Le classifiche sono complessivamente 10 e vanno

dalla prima che ha un valore

pari a 258 mila

euro,

all’ottava che convenzionalmente abilita le

imprese per lavori superiori

a 20 milioni e 658 mila euro.

Se volessimo costruire un paragone con il mondo

dello sport,

le categorie sono le singole specialità sportive

che possono essere praticate.

Quindi

l’OG1

è per chi costruisce edifici,

l’OG3 è per chi costruisce le strade,

l’OG6 è per chi

costruisce acquedotti e così via,

come se fossero il calcio,

il tennis o il nuoto.

Le classifiche invece sono i diversi campionati a

cui ci si può iscrivere.

Maggiore la classifica più l’impresa è qualificata

a poter concorrere alle elaborazioni di un importo

maggiore.

Se la mia impresa è in possesso di una

qualificazione

di tipo OG1 quarta

ha chiaramente uno

status maggiore di un’impresa attestata

sempre in OG1 ma su prima classifica.

Quanto dura un’attestazione SOA?

L’attestazione SOA è valida per 5 anni dalla data

di rilascio

dell’attestato,

previa conferma di validità al suo terzo anno,

la cosiddetta verifica triennale.

Ma adesso vediamo com’è fatto un attestato

e di quali elementi si compone.

L’attestato SOA è quello che adesso stiamo

visualizzando all’interno del nostro video.

Come vedete riporta

il logo di SOA23,

Società Organismo di Attestazione,

il codice identificativo di SOA23 e

l’autorizzazione

per SOA23,

la numero 74 del 24 gennaio 2024.

Questo

elemento è fondamentale perché certifica

che SOA23

è una società autorizzata da ANAC al rilascio

dell’attestato SOA.

Dopodiché

c’è

un’indicazione su quello che è

questo documento,

quindi l’attestato di qualificazione e esecuzione

di lavori pubblici e c’è il numero e la data di

rilascio.

Il numero

è un numero progressivo

che viene

determinato

dall’ANAC

con il 74 e il 24 che sono,

come abbiamo già detto,

gli indicatori dell’autorizzazione rilasciata a

sua 23 e poi c’è la data

del rilascio dell’attestato.

a chi viene rilasciato

l’attestato,

all’impresa,

come vedete in questo punto

viene inserito

la ragione sociale dell’impresa,

la sede,

il suo indirizzo,

l’iscrizione alla Camera di Commercio,

il numero,

il codice fiscale e la partita IVA.

Dopodiché due elementi fondamentali all’interno

dell’attestato,

l’indicazione dei rappresentanti legali

della nostra impresa

e dei direttori tecnici

della nostra impresa.

Il direttore tecnico

lo andremo a

descrivere in un video,

in una maniera molto più approfondita,

all’interno

della piattaforma di SOA Academy.

Troverete

lì tutte le indicazioni

sui requisiti

per poter essere un direttore tecnico all’interno

di un’impresa che vuole qualificarsi

ai fini SOA.

Dopodiché

la parte fondamentale,

quella

di cui accennavamo prima,

quindi le categorie classifiche di qualificazione

per l’impresa,

per l’operatore economico che si va ad attestare.

Quindi

qua andremo a inserire

quelle categorie

e con relative classifiche

che l’impresa ottiene e per le quali potrà

concorre

a gare,

bandi

di lavori pubblici.

Questa impresa

è stata qualificata in OG 1 classifica VI,

in OS 18-A classifica III,

OG 9 classifica II,

OS 18-B

classifica I,

OG 11 classifica III,

OS 32 classifica II.

Cosa vuol dire?

Vuol dire che questa impresa potrà partecipare per

queste singole categorie,

per quei determinati importi

aumentati di un quinto,

perché la norma prevede un plus

per ogni singola classifica

per la quale l’impresa si è andata ad attestare

e potrà concorrere per questi determinati importi,

come dicevo,

a

lavori pubblici.

Inoltre ha ulteriori due indicazioni che possono

essere inserite all’interno dell’attestazione in

base al fatto che

l’impresa abbia o non abbia questi determinati

requisiti.

Se possiede la certificazione di qualità

viene inserito l’indicazione da chi viene

rilasciata,

la data di rilascio

e

se partecipa

al consorzio stabile.

Consorzio stabile

è un determinato consorzio

che andremo anche qui

a descrivere in maniera più approfondita in un

altro video

della nostra SOA Academy.

in basso

viene ribadito il numero dell’attestato che

abbiamo visto in alto

e poi ci sono altri elementi,

un altro elemento fondamentale,

ci sono le date quindi il dato del rilascio

dell’attestazione originaria 2 agosto 2024,

il rilascio dell’attestazione in corso,

le date coincidono perché l’attestato è unico

e la data in questo momento di scadenza triennale

l’1 agosto 2027 e la

data di scadenza quinquennale il 1 agosto 2029

Questo che cosa vuol dire?

Che

questa impresa

entro il primo agosto del 2027 dovrà fare la sua

verifica

che poi gli porterà

all’indicazione in questo campo

della data di effettuazione della verifica

e la scadenza

finale

diventerà l’1 agosto del 2029.

Se la nostra impresa

non effettuerà la scadenza trennale il 2 agosto

del 2027 l’attestato risulterà non valido.

Infine le due firme che vidimano

e sigillano

l’attestato sono quelle del

legale rappresentante di

SOA23

e del direttore tecnico

di

SOA23.

Ma l’attestato può cambiare nel corso

della sua vita?

Certamente sì.

Infatti,

ritorniamo

sul nostro attestato,

come abbiamo visto

c’è

questa data rilascio attestazioni in corso che in

questo momento coincide con il rilascio

dell’attestazione originaria.

Cosa succede?

Nel corso della vita chiaramente l’impresa

può

pensare di implementare

delle categorie o delle classifiche per categorie

che già ha ottenuto.

Ad esempio,

la nostra impresa

che è qualificata in questo momento in OG 9 II,

magari

nel corso

di questi anni

può implementare la sua OG 9 passando a una terza

classifica.

Verrà stipulato un contratto che verrà detto di

integrazione,

di

solo integrazione con la SOA che ha rilasciato

l’attestazione originaria

e

a fronte

di una

consegna di determinati documenti verrà rilasciato

un nuovo attestato

che riporterà le stesse

categorie e classifiche più

un aggiornamento

della categoria oggi nuova in classifica terza.

A quel punto

questa data che vediamo in questo momento qui,

il rilascio attestazioni in corso,

non sarà più 2 agosto 2024 perché rimarrà

quella la data di rilascio attestazioni

originarie,

ma verrà aggiornata con la data effettiva

del rilascio del nuovo attestato,

che però avrà sempre una scadenza di validità

treennale 1 agosto 2027.

All’interno dell’attestazione di qualificazione

possono intervenire

altre integrazioni che

vengono introdotte

nel corso della vita dell’impresa,

quindi oltre a una variazione di categorie e di

classifiche

possono anche cambiare

ad esempio la ragione sociale dell’impresa stessa,

oppure la sede

e quindi il suo indirizzo,

sono tutti elementi che abbiamo già visto,

rientrano all’interno dell’attestato e quindi

devono essere continuamente aggiornati in caso di

variazioni,

così come i legali rappresentanti o i direttori

tecnici

che possono subire delle variazioni nel corso

degli anni.

oppure l’aggiornamento della qualità,

del certificato della qualità,

oppure,

come abbiamo visto nel nostro caso,

l’essere parte o non

più parte di un consorzio stabile.

Insomma,

ci

sono tutti elementi che vengono introdotti

attraverso

dei contratti di integrazione che vengono presi in

carico dalla SOA che ha rilasciato

l’attestazione originaria e che producono

l’aggiornamento dell’attestato con rilascio di un

nuovo attestato che sostituisce il precedente e un

aggiornamento della data

del rilascio di attestazioni in corso che come

abbiamo visto in questo caso coincide

ma nel caso di un successivo rilascio

queste date saranno

diverse

perché

rimarrà il rilascio dell’attestazione originaria

e il rilascio

dell’attestazione in corso con l’aggiornamento

della data.

Rimarranno la scadenza di validità triennale e

la scadenza di validità

quinquennale che sono gli elementi,

i pilastri

a cui fa riferimento l’attestazione

e che sono

le scadenze giustamente sia triennale che

quinquennale.

In questo video abbiamo parlato di che cos’è

un’attestazione SOA,

abbiamo fatto vedere

quali elementi si compone l’attestato di

qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici,

qual è la norma madre di riferimento.

Vi diamo appuntamento ai prossimi video della

nostra SOA Academy per tutte le altre

indicazioni relative a tutti gli altri capitoli

che compongono l’attestato di qualificazione,

come funziona una SOA e quali sono i documenti che

un’impresa deve produrre per poter ottenere

l’attestato di qualificazione.

Una buona giornata a tutti.

Le categorie sono elencate con le ispettive

declaratorie che le descrivono minuziosamente

all’interno dell’Allegato A,

dell’Allegato 2.12 al Decreto Legislativo numero

36.2023.

Sotto il nostro video troverete poi il link dove

sarà possibile scaricare un estratto dell’Allegato

2.12 all’interno del quale troverete le

declaratorie complete delle singole categorie.

Le categorie di opere sono tutte differenti,

tipologie di lavorazioni possibili.

Si dividono in categorie di opere

generale,

sono 13,

e categorie di opere di carattere specializzato,

sono 39.

A fine della declaratoria che stiamo

visualizzando,

per opera o per intervento,

si intende un insieme di lavorazioni capace di

esplicare funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di

opere generali,

individuate con l’acronimo

OG,

è conseguita dimostrando capacità di svolgere in

proprio o qualsiasi altro mezzo l’attività di

costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di opere o

interventi

per la cui realizzazione siano necessarie una

pluralità di specifiche lavorazioni.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di

opere specializzate,

individuate con l’acronimo

OS,

è conseguita invece dimostrando capacità di

eseguire in proprio l’attività di esecuzione,

strutturazione e manutenzione di specifiche

lavorazioni

che costituiscono di norma parte del processo

realizzativo di un’opera

o di un intervento e necessitano di una

particolare specializzazione o professionalità.

Le categorie sono elencate con le rispettive

declaratorie che le descrivono minuziosamente

all’interno dell’Allegato A

all’Allegato 2-12

del Decreto Legislativo numero 36-2023.

All’interno di questo video troverete il link che

vi farà scaricare

una brochure con tutte le indicazioni relative

alle categorie di opere generali specializzate

e alle rispettive classifiche di attestazione.

Le categorie di opere sono tutte differenti

tipologie di lavorazioni possibili.

Si dividono in categorie di opere

generali,

sono 13,

categorie di opere di carattere specializzato e

sono 39.

Ai fini della declaratoria che stiamo

visualizzando per opera o per intervento si

intende

un insieme di lavorazioni capace di esplicare

funzioni economiche e tecniche.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di

opere generali,

individuate dall’acronimo OG,

è conseguita dimostrando capacità

di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo

l’attività di costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di opere o

interventi per la cui realizzazione siano

necessarie

una priorità di specifiche lavorazioni.

La qualificazione in ciascuna delle categorie di

opere specializzate,

invece,

individuate con l’acronimo OS,

è conseguita dimostrando capacità di eseguire in

proprio l’attività di esecuzione,

ristrutturazione e manutenzione

di specifiche lavorazioni che costituiscono di

norma parte del processo produttivo realizzativo

di un’opera

o di un intervento

e necessita di una particolare specializzazione e

professionalità.

Accanto ad ogni categoria per la quale viene

rilasciato l’attestato SOA,

deve corrispondere

una determinata classifica.

La classifica infatti determina l’importo per la

quale l’impresa sarà abilitata a concorrere agli

appalti pubblici.

Le classifiche sono stabilite all’interno di

un’apposita tabella presente nell’articolo 2,4

della legato 212 al decreto legislativo numero

36-2023.

Le classifiche sono complessivamente 10 e le

possiamo visualizzare all’interno della nostra

tabella

adesso in video

e vanno dalla prima che ha un valore pari a Euro

258 mila

alla ottava che

abita le imprese per lavori superiori

a oltre 15 milioni e mezzo.

In pratica,

se volessimo costruire un paragone con il mondo

dello sport,

le categorie sono le singole specialità sportive

che possono essere praticate,

quindi la OG1 per chi costruisce edifici,

la OG3 per chi

costruisce strate,

la OG6 per chi

costruisce acquedotti e così via,

come se fossero singolarmente il calcio,

il tennis o il nuoto.

Le classifiche invece sono i differenti campionati

a cui si può iscrivere

maggiore la classifica più l’impresa è qualificata

a poter concorrere a lavorazioni di importo

maggiore.

Se la mia impresa è in possesso di una

qualificazione di tipo OG1-4 ha chiaramente uno

status maggiore di un’impresa attestata sempre in

OG1 ma in classifica

prima.

La norma ci dice che la qualificazione è una

categoria abilita l’impresa a partecipare alle

gare e seguire i lavori

nei limiti della propria classifica

incrementata di un quinto.

In pratica,

un’impresa testata per la categoria Oggi 1 seconda

potrà concorrere alle gare per quella determinata

categoria fino ad un importo pari a 619.200 euro,

cioè pari a 516.000 che è l’importo proprio della

seconda classifica,

aumentato

del 20%.

Infine,

per concludere,

è necessario appuntare la nostra attenzione su una

serie di categorie di opere particolari,

alcune delle quali richiedono

il soddisfacimento di un sovrappiù di requisiti

rispetto alle altre categorie.

Ad esempio,

per ottenere la qualificazione nelle categorie

OS13,

OS18A,

OS18B e OS32,

che stiamo visualizzando in questo momento in

tabella

all’interno dell’allegato A,

all’allegato 2.12 del decreto legislativo 36.2023,

è

necessario dimostrare e disporre di un adeguato

stabilimento industriale

specificatamente adibito alla produzione dei beni

oggetti della categoria,

oppure

per la qualificazione delle categorie

OS20B,

OS21,

EOS35,

l’impresa deve dimostrare

con l’estratto autentico del libro unico del

lavoro che nel proprio granico sia presente almeno

un operaio qualificato,

assunto con contratto di lavoro subordinato

e munito di patentino certificato.

Questo però se è richiesta la qualificazione in

prima classifica perché

per ogni successiva classifica e fino alla quinta

inclusa il numero degli operai

viene incrementato di una unità rispetto alla

precedente e dalla sesta classifica in poi viene

incrementato addirittura di due unità

rispetto alla precedente.

Quindi

un’attestazione in OS20B,

ottava classifica,

comporta la dimostrazione del possesso

di non meno di 13 operai qualificati muniti di

patentino.

Un discorso a parte e più approfondito meritano

tutte le categorie con lavorazioni sui beni

culturali,

parliamo qui

della categoria

OG2,

della categoria

OS2A,

OS2B

e della categoria OS25.

e della categoria oggi unici,

che è quella degli impianti tecnologici.

Queste saranno oggetto di specifico focus

all’interno della

nostra piattaforma con dei video

ad hoc.

In questo video vi abbiamo illustrato le categorie

classifiche presenti all’interno del processo di

qualificazione

SOA

per le quali

un’impresa,

un operatore economico può conseguire l’attestato,

vi abbiamo illustrato quali sono

le loro caratteristiche e quali sono

le norme,

qual è la norma di riferimento e gli allegati a

cui bisogna fare riferimento.

Vi diamo appuntamento

nei video della nostra

Sì.

In questo video vi abbiamo illustrato come

funzionano le categorie e le classifiche

all’interno

della qualificazione SOA,

qual è la loro descrizione,

quali sono gli importi delle classifiche cui le

imprese possono ambire per ottenere l’attestazione

di qualificazione e che cosa comporta ottenere

una classifica rispetto ad un’altra

in merito alle gare a cui si può concorrere.

Nei prossimi video vi illustreremo

altri aspetti del processo di qualificazione e

tutte le varie normative a cui bisogna fare

riferimento.

Nella pillola

che vedremo oggi

affronteremo quella che è

la procedura di qualificazione.

Partiamo intanto

da quella che è la norma.

che

nell’allegato 2.12 del decreto legislativo 36.23

nella parte terza,

all’articolo 16,

tratta appunto della domanda di qualificazione.

Qui dice,

recita esattamente,

che

l’operatore economico

che

intende ottenere l’attestazione di qualificazione

deve stipulare un contratto apposito con una delle

sue autorizzate.

e

ha contestualmente l’obbligo di produrre il

certificato della Camera di Commercio completo

di attestazione antimafia

e dal cui oggetto sociale

si evincano delle attività riconducibili alle

categorie di opere generali e specialistiche

richieste contrattualmente.

In realtà

probabilmente

questa norma

presenta

sicuramente un refuso

in quanto

l’operatore economico,

quindi

l’impresa

privata

non può più chiedere

un

certificato

della Camera di Commercio con la dicitura

antimafia

ed è appunto la sua

che si occupa di

scaricare

una visura camerale

da cui

potrà verificare

la legittimità del sottoscrittore,

i dati anagrafici dell’impresa

e

soprattutto

la congruità e la conformità dell’oggetto sociale

indicato nel camerale con quelle che sono le

categorie

richieste contrattualmente.

Tecnicamente

questa

La richiesta che l’impresa

rivolge alla SOA

è

una

proposta contrattuale

che

la SOA è tenuta

ad accettare ed è così che si perfeziona il

contratto SOA.

L’elenco delle SOA autorizzate è disponibile

sul sito ANAC.

Una volta che

l’impresa

richiede

l’attestazione

lo fa

con

un

contratto

che

viene

stilato su un modello disponibile che viene

appunto approntato

dalla sua.

Il

contratto

quindi deve contenere

essenzialmente i dati anagrafici dell’impresa

quelli del legale rappresentante,

del direttore o dei direttori tecnici,

deve indicare se

l’impresa

partecipa a un consorzio stabile,

se ha intenzione di

utilizzare un avvalimento per la sua

qualificazione,

quali sono le categorie e le classifiche che

richiede

e il costo della qualificazione.

Una volta che

appunto l’impresa è pronta con questa proposta

contrattuale

deve inoltrarla alla SOA

dopo che il legale rappresentante

la firma digitalmente

attraverso la PEC

istituzionale dell’impresa

alla PEC della SOA.

Questa operazione può essere sostituita anche

dalla produzione di una richiesta di un contratto

cartaceo firmato in originale.

La SOA che riceve questa proposta contrattuale a

sua volta

è obbligata ad accettarla

e lo fa

formalmente attraverso una lettera di

accettazione,

anche essa firmata digitalmente

e trasmessa via PEC all’indirizzo dell’impresa.

Questa lettera di accettazione normalmente

contiene

anche

l’elenco dei documenti

che l’impresa

deve trasmettere poi alla SOA

per potersi qualificare.

Ciascun tipo di impresa,

a seconda della propria forma giuridica,

deve produrre un certo tipo di

documentazione

e quindi

tutti questi documenti sono

indicati

nella lettera.

e

diciamo che in linea di massima

l’impresa,

soprattutto la sua,

ha 180 giorni in totale

per

attestare l’impresa sulla base di questa

documentazione che viene richiesta

e

questi 180 giorni si dividono in,

diciamo,

in due tranche.

90 giorni sono a disposizione

della

impresa per

produrre la documentazione e gli altri 90 giorni

invece

sono

della SOA

che

deve effettuare

tutte le

verifiche necessarie per

poter appunto qualificare l’impresa.

Quindi riepilogando

vi mostro

un tipo di contratto,

questo nella fattispecie è

un contratto

di prima attestazione

che l’impresa quindi invia,

una proposta di contratto,

che l’impresa invia alla PEC

della SOA

e

qui come vedete

nella prima parte

sono indicati

gli estremi

anagrafici dell’impresa

e

nonché del suo legale rappresentante.

Questo è uno

dei dati che poi la SOA

va a verificare

sul camerale,

cioè va a verificare la legittimità del

sottoscrittore.

Dopodiché

l’impresa indica

qual è il soggetto che andrà a ricoprire la carica

del direttore tecnico e

quindi con tutti i suoi dati anagrafici

soprattutto con il titolo di studio,

con il tipo di

rapporto che lo lega all’impresa,

quindi se è un dipendente

o

se ha un contratto d’opera con l’impresa o se

coincide con il legale rappresentante stesso.

indica se

c’è

più di un direttore tecnico,

qui

diciamo abbiamo la possibilità di indicarne due,

ma esiste anche un appendice a questo contratto

qualora

i direttori tecnici siano più di due.

Quindi una volta che abbiamo indicato quelli che

sono

la tipologia di rapporto che

lega il direttore tecnico all’impresa

diremo anche se l’impresa

partecipa a un consorzio stabile e

se sì

ne andiamo a indicare

i dati

essenziali ovvero il nome,

il codice fiscale in maniera tale da poter

risalire

al suo attestato sul sito ANAC

L’impresa,

inoltre,

che intende avvalersi

dell’avvalimento stabile lo va a indicare qui e

indica quelli che sono gli estremi

della impresa ausiliaria.

Detto questo,

l’impresa

comincia qui a entrare

nel merito dei numeri dell’attestazione,

quindi chiede

le categorie

e le classifiche per le quali intende qualificarsi

e

specifica

se

la

qualificazione avverrà solo per attività di sola

costruzione

o

anche

per la progettazione

che è

un capitolo che vedremo più avanti.

Ci sono poi una serie di

riferimenti anche normativi

legati alla durata dell’attestazione che sono

anche

dei capitoli che affronteremo man mano

e poi

viene indicato il corrispettivo

della qualificazione

che

si ottiene applicando una formula prevista da ANAC

e

che

nel caso

di SOA 23 prevede l’applicazione del minimo

tabellare.

Quindi questa è la proposta contrattuale che

l’impresa invia

alla

SOA

e la SOA

vediamo per esempio una lettera di accettazione,

di rimando

trasmette

per accettazione

una lettera dove formalmente

dice che appunto

quella proposta contrattuale viene accettata

e

allega a questa

lettera anche

un elenco documenti.

Un elenco documenti che cambia

a seconda del tipo,

della forma giuridica dell’impresa che si va a

qualificare.

Infatti

sappiamo che per esempio per

la dimostrazione dei requisiti economici di una

società di capitali,

avremo necessità dei bilanci che nel caso

specifico vengono scaricati direttamente

dalla SOA,

mentre

se

l’impresa che chiede la qualificazione è una ditta

individuale piuttosto che una società di persone

non serviranno

i bilanci,

ma

faremo ricorso alle dichiarazioni dei redditi che

invece verranno inoltrati direttamente

dall’impresa.

capite bene che

l’elenco dei documenti

necessari variano a seconda

e della forma giuridica dell’impresa che chiede la

qualificazione ma anche

del tipo di contratto

che sta stipulando perché noi adesso abbiamo visto

così a titolo di esempio

una nuova attestazione,

una prima attestazione che è uguale al rinnovo

sostanzialmente,

ma

l’impresa che per esempio più in là

stipula un contratto di verifica triennale

piuttosto che una variazione minima,

quindi un contratto

più leggero,

se vogliamo,

dovrà produrre

molti meno documenti perché

sono diverse le verifiche che la sua andrà a fare

in quelle circostanze,

ma

anche questi sono

degli argomenti che tratteremo in

delle sezioni dedicate.

Quindi riepilogando,

abbiamo

visto quella che è

in linea di massima la procedura di attestazione

dalla proposta contrattuale che

viene

inviata dall’impresa

alla SOA,

abbiamo detto via PEC,

preferibilmente con firma digitale,

Poi il passaggio successivo è quello in cui la SOA

accetta quella proposta contrattuale,

perfezionando così il contratto con una lettera di

accettazione

a cui viene allegato anche un elenco di documenti

a seconda della

forma giuridica dell’impresa.

Abbiamo visto

quelli che sono

i tempi a disposizione,

quindi abbiamo parlato dei 180 giorni quantomeno

per

la prima attestazione

e quindi

i 90 giorni a disposizione dell’impresa per

preparare la documentazione e 90 a carico della

SOA per effettuare le verifiche del caso.

Nella

prossima argomentazione che tratteremo,

il prossimo tema

riguarderà quelli che sono i requisiti che

l’impresa

deve

possedere

per

poter

ambire al rilascio della qualificazione.

Intanto vi ringrazio per l’attenzione.

Abbiamo visto nella precedente sezione che la

documentazione e le dichiarazioni richieste alle

imprese in fase di accettazione contrattuale

hanno lo scopo di dimostrare il possesso da parte

dello stesso operatore economico

di una serie di requisiti.

Questi requisiti afferiscono essenzialmente a due

macrofamiglie.

i requisiti di ordine generale e quelli di ordine

speciale.

I requisiti di ordine speciale necessari per la

qualificazione sono l’idoneità professionale,

quindi parliamo della direzione tecnica,

l’adeguata capacità economico e finanziaria,

quindi

parliamo di volume d’affari,

di referenze bancarie,

l’adeguata idoneità tecnico-organizzativa e in

questo caso ci riferiamo ai lavori eseguiti in

categoria e ai lavori di punta,

l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e

l’adeguato organico medioannuo,

quindi parliamo di personale.

A ciascuno di questi requisiti

verrà riservato uno spazio dedicato di

approfondimento per comprendere

esattamente

come e quanto serve per raggiungere il

soddisfacimento di ognuno di essi.

I requisiti di ordine

generale sono invece disciplinati

dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36

del 2023.

quindi stiamo parlando delle cause di

esclusione automatica e non da legare.

Si distinguono anche questi a loro volta

in requisiti che devono essere posseduti

dall’impresa e requisiti che devono invece essere

posseduti dalle

figure apicali dell’impresa

e quindi ci riferiamo al titolare,

al rappresentante,

al socio unico,

al direttore tecnico,

a

eventuali membri di organismi di vigilanza,

sindaci eccetera.

A differenza

dei requisiti speciali che vengono

principalmente dimostrati dalla documentazione che

viene esibita,

i requisiti generali vengono semplicemente

autocertificati,

quindi dichiarati dal legale rappresentante con

una dichiarazione sostitutiva

di atto di

notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR

445 del 2000.

L’impresa quindi

si limita a sottoscrivere

una dichiarazione

che è approntata

dalla SOA

e

dove vengono

diciamo

dichiarati

tutti i

requisiti generali o morali

e

sarà poi compito della SOA

verificarne

la veridicità

consultando

gli enti detentori di questa informazione.

Quindi

vediamo intanto quelli che sono i requisiti che

deve possedere l’impresa

e che quindi vengono dichiarati sempre da legale

rappresentante

e che sono contenuti principalmente

in una dichiarazione sostitutiva già prontata

dalla SOA.

Quindi intanto

la legale rappresentante dichiarerà l’inesistenza

di liquidazione o fallimento in genere,

l’inesistenza

di violazioni gravi

rispetto agli obblighi di imposte e tasse,

per violazioni gravi intendiamo quelli che

superano

i 5.000 euro,

l’inesistenza di

violazioni gravi

non definitivamente accertate,

qui parliamo

di quelle che superano i 35.000 euro,

sempre rispetto agli obblighi per

di imposte e tasse,

l’inesistenza di iscrizioni nel casellario

informatico ANAC per falsa dichiarazione o falsa

documentazione presentata in sede di gara,

l’inesistenza di sanzioni relative ai divieti di

contrarre con la pubblica amministrazione,

la regolarità

rispetto

agli obblighi che disciplinano il diritto di

lavoro dei disabili,

e

qui ci riferiamo alle imprese che hanno più di 15

dipendenti,

l’inesistenza di significativi illeciti

professionali,

l’inesistenza di violazioni del divieto di

intestazione fiduciaria

e

l’inesistenza di illeciti professionali in

generale.

Per quanto riguarda invece

i

requisiti in capo alle figure apicali,

quelli che abbiamo

indicato precedentemente,

questi devono dichiarare

l’inesistenza di

una delle cause di decadenza previste dal codice

antimafia

e l’inesistenza di provvedimenti penali di

condanna definitivi per reati particolarmente

gravi individuali.

Quindi,

abbiamo detto,

l’impresa si limiterà a

sottoscrivere

queste dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà

circa il possesso

di tutti questi requisiti e la SOA poi andrà a

verificare presso gli enti detentori di queste

informazioni

la bontà

di queste dichiarazioni

ed è per questo motivo che

l’impresa dovrà porre particolarmente

attenzione alle cose che va a dichiarare per

evitare

la falsa dichiarazione.

Per questo motivo noi

suggeriamo

di

consultare intanto il proprio cassetto fiscale per

verificare di avere

una

situazione rispetto agli obblighi di imposte tasse

positiva,

corretta

e

anche di consultare lo sportello previdenziale per

verificare il possesso

di un DURC regolare

e anche di richiedere una visura senza valore di

certificazione

presso la Procura della Repubblica per verificare

l’eventuale iscrizione di precedenti penali sul

casellare giudiziale.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi rimando al

prossimo approfondimento.

Buona giornata.

Buongiorno a tutti sono Carmela don Pietro tecnico SOA e insieme vedremo quali sono i requisiti di ordine speciale che l’impresa deve possedere per poter essere qualificabile. In questa puntata di SOS Accademy parleremo in particolare della cifra d’affari e del volume o volume d’affari e del patrimonio netto. Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore economico deve necessariamente dimostrare e la sua verificare per rilascio dell’attestazione, cioè quello relativo alla adeguata capacità economica finanziaria così come indicato nell’articolo 18 dell’allegato due dodici del decreto legislativo 36 del 2023.

00:00:46:24 – 00:01:24:20
Sconosciuto
L’adeguata capacità economica finanziaria e dimostrata da idonee referenze bancarie, dalla cifra d’affari e limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto dell’ultimo bilancio depositato di valore positivo. Prima di parlare in maniera dettagliata della cifra d’affari, è indispensabile sottolineare che solo per le società di capitali è fondamentale fare la verifica del patrimonio netto. Questo perché? Perché l’obiettivo della sua è quello di attestare delle imprese sane che in maniera autonoma riescano riescono a svolgere quelli che sono i lavori quella che è l’attività di costruzione.

00:01:24:22 – 00:01:50:23
Sconosciuto
Quindi se è una società di capitali che richiede attestazione possiede tutti i requisiti SOA ma ha il patrimonio netto negativo non potrà ottenere l’attestazione se prima non deposita un nuovo bilancio d’esercizio. Talvolta l’impresa dovrà aspettare anche un anno prima di poter stipulare un nuovo contratto con una sua attenzione. Quindi la verifica del patrimonio netto è uno dei primi requisiti SOA che bisogna verificare quando ci troviamo di fronte a una società di capitali.

00:01:50:25 – 00:02:14:17
Sconosciuto
Ma cerchiamo di capire che cos’è il patrimonio netto e dove lo troviamo. Un’impresa è a testabile se dimostra di avere una struttura stabile che in maniera autonoma e indipendente riesce a svolgere l’attività di costruzione. Quindi il patrimonio netto è fondamentale per comprendere la salute e la stabilità di un’azienda. Esso rappresenta la differenza tra le attività e le passività di una società in un preciso momento.

00:02:14:20 – 00:02:42:25
Sconosciuto
Per attestare una società di capitale, quindi, è necessario che il valore del patrimonio netto riferito l’ultimo bilancio depositato alla data di stipula del contratto tra la sua e l’impresa sia a valore di valore positivo lordo, perché questo elemento fa capire quanto l’impresa sia solida è un’impresa stabile. Il valore del patrimonio netto positivo da verificare si deve sempre riferire all’ultimo bilancio d’esercizio che l’impresa ha depositato ufficialmente alla data di stipula del contratto con la sua.

00:02:42:27 – 00:03:18:29
Sconosciuto
Tale valore lo troviamo nel bilancio d’esercizio, appunto, dell’ultimo bilancio ufficialmente depositato. Lo troviamo dov’è nello stato patrimoniale e corrisponde al totale dell’altra del passivo. Nel nostro esempio. Abbiamo lo stato patrimoniale, quindi il totale della lettera del passivo sarà pari in questo caso a 554.934. Il valore del patrimonio netto positivo da verificare si deve riferire all’ultimo bilancio d’esercizio che l’impresa ha depositato ufficialmente alla data di stipula del contratto.

00:03:19:01 – 00:03:51:22
Sconosciuto
Ma dove troviamo questo valore? Questo valore lo troviamo nel bilancio ufficiale, nel bilancio d’esercizio, essenzialmente nello stato patrimoniale e corrisponde alla lettera del passivo. Nel nostro esempio l’importo sarà pari a 554.000€ 934. Adesso ci occuperemo invece di valutare quello che è un altro requisito di ordine speciale, che è quello della cifra d’affari o volume d’affari. La cifra d’affari o volume d’affari deve essere posseduto e verificato da tutte le imprese che vogliono ottenere la qualificazione SOA.

00:03:51:25 – 00:04:26:02
Sconosciuto
Vediamo pertanto che cos’è la cifra d’affari ai fini SOA, come si determina e a quale periodo fiscale si deve riferire. La cifra d’affari si realizza con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Prima di parlare nel dettaglio della scia d’affari, è importante sottolineare alcuni punti fondamentali. Il volume d’affari o cifra d’affari utilizzabile ai fini sua, deve riferirsi esclusivamente all’attività di costruzione attività di costruzione tutto ciò che è oggetto di qualificazione SOA.

00:04:26:04 – 00:04:50:10
Sconosciuto
Quindi quello che non riguarda la qualificazione SOA, deve essere necessariamente suddiviso nella cifra d’affari. Un’attività diversa dalla costruzione può essere la vendita al dettaglio all’ingrosso di materiali, oppure, se un impresa svolge costruisce strade. Nello stesso tempo ha una cava quella che l’attività della cava va suddivisa, quindi non è oggetto di qualificazione pertanto non può essere presa in considerazione ai fini sua.

00:04:50:12 – 00:05:16:19
Sconosciuto
Per attività di costruzione si deve intendere quell’attività che l’impresa svolge e può essere oggetto di qualificazione SOA. Per l’attività di costruzione si deve intendere quell’attività che l’impresa svolge e può essere considerata per la qualificazione SOA. Attività di costruzione, però non s’intende soltanto ai fini sua quella che rientra nella categoria oggi una cioè costruzioni di edifici ma è tutto ciò che è oggetto di qualificazione SOA quindi anche se l’impresa fa.

00:05:16:22 – 00:05:48:20
Sconosciuto
Impianti elettrici o fa trasmissione dati tutta quell’attività che l’impresa svolge che può essere che rientra in quelle che sono le varie declaratorie previste per la qualificazione SOA saranno attività di costruzione il volume d’affari lavori dev’essere pari o superiore alla sommatoria delle classifica richieste. Cosa vuol dire questo se l’impresa per esempio richiede un attestazione nella categoria oggi una terza, 1000000 e 33, il suo volume d’affari in lavori dovrà essere pari o superiore A1000000A33.

00:05:48:22 – 00:06:21:26
Sconosciuto
Se invece l’impresa richiede l’attestazione categoria oggi uno terza 1.000.033 oggi tre seconda classifica 500.000€ o se prima classifica 205 8.000€. Il suo volume d’affari in lavori dovrà essere pari o superiore a 1.000.800 sette, che è la somma di tutte le classifiche. L’impresa abbiamo detto che poi deve dimostrare questo volume d’affari in un determinato arco temporale. Il volume d’affari utilizzabile è quello realizzato nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, quella SOA.

00:06:21:26 – 00:06:47:09
Sconosciuto
Il volume d’affari utilizzabile è quello realizzato nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la sua. L’impresa può dimostrare utilizzare il volume d’affari prendendo in considerazione fino agli ultimi 15 anni di attività, a partire dalla data di stipula del contratto, in base alle esigenze e alle potenzialità dell’impresa che richiede la qualificazione, si devono considerare almeno cinque anni fiscali del quindicennio di riferimento.

00:06:47:12 – 00:07:16:24
Sconosciuto
I migliori anni, anche non consecutivi, ma si possono utilizzare anche più anni fiscali fino a considerare l’intero periodo, l’intero quindicennio. Vediamo un esempio. Se l’impresa si è costituita nel 2004. E ha sottoscritto con la sua un contratto in data 7 settembre 2004, può utilizzare fino a 15 anni fiscalmente documentabili e quindi dal 2009 al 2023 Sarà poi facoltà dell’impresa decidere quali anni utilizzare.

00:07:16:26 – 00:07:45:02
Sconosciuto
Diverso invece se l’impresa è di recente costituzione. Se l’impresa, ad esempio, si è costituita nel 2020 e ha sottoscritto il contratto con la SOA, sempre a settembre 2024, l’impresa avrà a disposizione meno anni fiscali, quindi avrà, se si tratta di una società di capitali depositato quattro bilanci relativa all’anno venti 21, 22, 23. La stessa cosa se si tratta di una società di persone, quindi solo in questo caso l’impresa potrà utilizzare un periodo temporale inferiore ai cinque anni.

00:07:45:04 – 00:08:28:24
Sconosciuto
Vediamo adesso invece in base alla tipologia di impresa che stiamo qualificando, quali sono i documenti fiscali che dobbiamo valutare per poter considerare la cifra d’affari. Come ci possiamo trovare di fronte a delle società di capitali oppure a delle ditte individuali, a delle società di persone? In base alla tipologia di impresa andremo a comprovare quella che è la cifra d’affari, prendendo in considerazione diversi documenti la cifra d’affari, i lavori relativa all’attività diretta e controllata da parte delle ditte individuali delle società di persone, dei consorzi, di cooperative, di consorzi tramite dei consorzi stabili, con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione, mentre da parte delle società a capitale con i bilanci riclassificati in

00:08:28:24 – 00:08:52:22
Sconosciuto
conformità delle direttive europee e con la relativa nota di deposito. Se l’azienda che stiamo valutando è una ditta individuale o una società di persona, c’è una SAS o SNC. Il documento fiscale che dobbiamo andare ad esaminare è la dichiarazione annuale IVA. Andiamo nello specifico a vedere qual è il modello e qual è il rigo che dobbiamo andare a considerare proprio per rilevare quello che è il volume d’affari.

00:08:52:24 – 00:09:11:06
Sconosciuto
Allora prendiamo in considerazione la dichiarazione IVA nel caso delle dichiarazioni IVA il modello si chiama in questo caso IVA 2023, ma il periodo d’imposta si riferisce all’anno precedente, quindi questo caso all’anno 2022. Il rigo che andremo a considerare e il rigo 50.

00:09:11:09 – 00:09:43:03
Sconosciuto
Il volume d’affari e, nel caso specifico l’importo è pari a 1.000.917 441€. Se l’impresa invece che siamo a testa è una società di capitali, il documento ufficiale a cui fa riferimento è il bilancio d’esercizio. In particolare, per rilevare il volume d’affari dobbiamo andare a prendere in considerazione il conto economico e, nel dettaglio il valore della produzione. Nel caso specifico dobbiamo prendere le quattro voci, le prime quattro voci del valore della produzione e dobbiamo escludere la voce.

00:09:43:03 – 00:10:14:28
Sconosciuto
Cinque Altri ricavi e proventi. In questo caso particolare in. L’importo che andremo a considerare sarà il totale valore della produzione 655 5200 54 meno la voce. Altri ricavi. Quindi il volume d’affari che andremo a prendere in esame in questo anno fiscale sarà pari a 600 8.000€ 179 Abbiamo visto quali sono per le ditte individuali le società di persone e per esse di capitali i documenti a cui dobbiamo fare riferimento per rilevare il volume d’affari.

00:10:14:28 – 00:10:43:13
Sconosciuto
Però noi abbiamo detto che il volume d’affari può essere dimostrato in più anni fiscali quindi il volume d’affari che l’impresa deve andare a utilizzare per la qualificazione sua deve essere dato dalla sommatoria di tutti i valori che abbiamo rilevato anno per anno, sia per quanto riguarda il modello unico per le ditte individuali e le società di persone, sia per quanto riguarda invece se le capitali in volume d’affari che andiamo a rilevare da ogni bilancio d’esercizio quindi l’importo complessivo se l’impresa si attesta in cinque anni.

00:10:43:15 – 00:11:12:25
Sconosciuto
L’importo complessivo che abbiamo rilevato ogni anno come volume d’affari da ogni singola dichiarazione IVA o che abbiamo rilevato da ogni bilancio d’esercizio per ognuna società di capitali, sarà il volume d’affari totale che verrà considerato ai fini SOA per ogni singolo anno. Si deve rilevare l’importo riportato nella dichiarazione annuale IVA o nel bilancio d’esercizio. La sommatoria dei valori indicati in tutti gli anni dei prodotti scale utilizzato corrisponderà al volume d’affari lavori posseduto dall’impresa in qualificazione.

00:11:12:27 – 00:11:43:19
Sconosciuto
E importante sottolineare che questo volume d’affari così rilevato potrà essere confermato, confermato o incrementato oppure rideterminato. Sarà confermato nel momento in cui l’impresa ha un volume d’affari che corrisponde a quella che la sommatoria del rilevata da ogni singola dichiarazione IVA ad ogni singolo bilancio d’esercizio e l’attrezzatura il costo del personale saranno sufficienti a confermare il volume d’affari reale però può anche succedere che il volume d’affari possa essere confermato, ma anche incrementato.

00:11:43:19 – 00:12:09:09
Sconosciuto
Questo succede se l’impresa presenta un certificato ISO e viene applicato un incremento convenzionale premiante. In quel caso il volume d’affari che è stato conseguito dall’impresa potrà essere aumentato, oppure ci troviamo di fronte al caso in cui la cifra d’affari viene determinata quando viene determinata la cifra d’affari. Nel momento in cui il costo delle attrezzature e il costo delle personale non soddisfano quelle che sono le percentuali minime richieste.

00:12:09:16 – 00:12:49:10
Sconosciuto
Quindi facciamo un esempio se l’impresa ha una cifra d’affari pari a 2.000.107 richiede l’attestazione nella categoria o di una terza classifica che è 1.000.033 o G3 seconda classifica 506 10.000€. Oggi se prima classifica 258.000€, il suo volume d’affari i lavori dovrà essere pari o superiore a 1.000.807, che è la somma delle classifiche richieste anche ha anche decibel nei certificati esecuzione lavori che sono sufficienti a rilasciare l’attestazione richiesta, ma il costo del personale e il costo delle attrezzature sono insufficienti ri determinano la cifra d’affari, per esempio, a 1.000.680.

00:12:49:17 – 00:13:15:27
Sconosciuto
In queste ipotesi l’impresa non potrà conseguire la qualificazione così come è stata richiesta contrattualmente, perché se la cifra d’affari che si ripete rideterminato pari a 1.000.680, ovviamente un importo inferiore a 1.000.707 che è stato richiesto contrattualmente, l’impresa in questo caso dovrà scegliere per quale categoria classifiche poter ottenere l’attestazione quindi potrà optare per un’attestazione di una di una terza di una ditta.

00:13:15:27 – 00:13:43:11
Sconosciuto
La prima classifica oppure di uno di sei prima oppure uno uno giunto terza classifica uno ditta seconda classifica, rinunciando così alla categoria Ulisse. Oppure si potrà qualificare in uno di uno terza classifica in una seconda classifica, rinunciando a nuova categoria o G3. La sua deve verificare che i requisiti di ordine speciale dichiarati dall’impresa siano sufficienti e veritieri. L’impresa, infatti, deve compilare una dichiarazione sostitutiva predisposta della sua.

00:13:43:12 – 00:14:04:27
Sconosciuto
23 La dichiarazione è la dichiarazione dei requisiti di ordine speciale è il nostro modello di zero cinque. Chi è a dichiarare, a fare rilasciare questa dichiarazione sarà il legale rappresentante dall’impresa. Sia una ditta individuale, una società di persone, sia una società di capitali. Quindi l’impresa deve dichiarare quella che la cifra d’affari in lavori in un determinato periodo fiscale.

00:14:04:27 – 00:14:31:07
Sconosciuto
Il la dichiarazione che stiamo esaminando infatti prevede sia quella che la compilazione degli anni fiscali e poi quello che è il volume d’affari i lavori e l’attività diversa dalla costruzione. Quindi va detto che se l’impresa deve svolge attività diversa della costruzione va dichiarata che l’attività di costruzione ai fini SOA. L’importo che dobbiamo andare a considerare è la cifra d’affari relativa all’attività e lavori oggetto di qualificazione che è prevista nella sezione B.

00:14:31:09 – 00:14:50:21
Sconosciuto
Quindi questa dichiarazione dovrà essere compilata dal rappresentante dell’impresa. La sua acquisisce la dichiarazione sostitutiva e poi in base alla tipologia di impresa andrà a verificare che i dati dichiarati dell’impresa corrispondono al vero. Quindi per le ditte individuali andrà a valutare quella che è la dichiarazione IVA anno per anno in base a quello che è l’anno fiscale che stiamo determina.

00:14:50:23 – 00:15:19:27
Sconosciuto
Esaminando. Per quanto riguarda invece le società di capitali andrà anno per anno a verificare che il volume d’affari dichiarato dall’impresa corrisponde a quello riportato nel bilancio d’esercizio. Questa puntata di Su Accademy abbiamo visto quelli che sono i requisiti di ordine speciale e in particolare la cifra d’affari e il patrimonio netto. Abbiamo visto quali sono i documenti fiscali da cui attingere il volume d’affari, rispettivamente per le ditte individuali e società di persone e per le società di capitali.

00:15:20:04 – 00:15:34:06
Sconosciuto
Abbiamo visto anche che cos’è il patrimonio netto e abbiamo visto quella che è la documentazione, la dichiarazione sostitutiva che l’impresa deve presentare alla sua e che la sua deve verificare. Vi ringraziamo per l’attenzione e ci vediamo nel prossimo video.

Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore

economico deve necessariamente dimostrare e la SOA

verificare per il rilascio dell’attestazione

cioè quello relativo all’adeguata dotazione di

attrezzature tecniche,

così come viene indicato

nell’articolo 18 dell’Allegato 112 al Decreto

Legislativo 36 del 2023,

il cosiddetto nuovo codice degli appalti.

In questa puntata di SOA Academy vedremo insieme

quali sono le attrezzature tecniche che possono

essere utilizzate dall’impresa per poter

conseguire l’attestato SOA.

In particolare

il comma 12 e il comma 13 dell’articolo 18

suindicato

ci

dicono in cosa consiste l’adeguata dotazione di

attrezzature tecniche,

quali sono le attrezzature,

i valori da rispettare,

i documenti fiscali e contabili che l’impresa deve

trasmettere e la sua deve esaminare.

Leggiamo testualmente.

L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella

dotazione stabile di attrezzature,

mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico

riguardante esclusivamente il complesso di beni

specificamente destinate all’esecuzione dei

lavori,

in proprietà o in locazione finanziaria o in

noleggio,

dei quali sono fornite le essenziali indicazioni

identificative.

Abbiamo visto quindi quanto sia importante,

quanto questo

requisito è fondamentale

e deve essere posseduto da tutte le imprese che

intendono richiedere l’attestazione.

Pertanto,

in questa puntata di SoAcademy

vedremo

quali sono i beni che vanno considerati nel

calcolo delle attrezzature tecniche,

qual è il periodo fiscale che dobbiamo esaminare,

quali sono i valori delle attrezzature da

rispettare e

come si determinano questi valori in base alla

tipologia di attrezzatura che stiamo considerando.

Poi nella seconda parte vedremo quali sono i

documenti fiscali che comprovano il possesso di

queste attrezzature

e quali le dichiarazioni che l’impresa deve

presentare per indicare i valori delle

attrezzature possedute.

Allora,

la prima parte del

comma 12 dell’articolo 18 ci dice

che dobbiamo considerare le attrezzature

specificatamente destinate all’esecuzione dei

lavori.

Quindi non possiamo prendere tutte le

attrezzature,

ma le attrezzature che dobbiamo considerare

sono delle attrezzature tecniche.

L’attrezzatura viene quindi considerata per

L’attesatura che viene considerata per verificare

e soddisfare le percentuali,

che poi vedremo saranno il 2% di quella che è la

cifra da fare in lavoro,

devono essere necessariamente riferite

a beni di cantiere.

Per esempio possono essere

utilizzati dei ponteggi,

degli automezzi,

degli autocarri,

trapani,

martelli pneumatici.

Vanno esclusi quindi in via generale tutto ciò che

l’impresa non utilizza per eseguire i lavori,

come ad esempio potrebbero essere mobili arredi,

come

spese di costituzione,

tutto ciò quindi che non viene direttamente

coinvolto nell’attività di costruzione.

Quindi sempre continuiamo a parlare di

attrezzatura di tipo tecnico.

Ma

quando possiamo utilizzare

questa attrezzatura?

Cioè quando questa attrezzatura concorre a

conseguire quelli che sono i valori che ci sono

stati richiesti

per poter ottenere la qualificazione.

L’impresa può,

quindi andiamo a definire quello che è il periodo

fiscale di riferimento che l’impresa deve

considerare.

Punto di partenza è

il contratto,

la data di stipula del contratto con la sua.

Nel momento in cui andiamo a stipulare il

contratto,

l’impresa può utilizzare

fino agli ultimi 15 anni di attività

e quindi potrà utilizzare tutta l’attrezzatura che

concorre,

che ha utilizzato,

che

è presente nell’impresa negli ultimi 15 anni.

Il periodo fiscale

deve necessariamente essere almeno coincidente con

cinque anni fiscali,

proprio perché

dobbiamo dimostrare che quella

che stiamo considerando è un’impresa che opera

da tempo sul mercato ed è un’impresa sana.

Questi

cinque anni possono essere degli anni consecutivi

come possono essere anche

anni non consecutivi

e

se l’impresa poi ha delle particolari

esigenze,

ha delle potenzialità può utilizzare anche

l’intero periodo fiscale,

cioè tutti gli ultimi 15 anni.

Quando questo periodo fiscale si riduce

Nel momento in cui l’impresa per esempio si è

costituita da poco,

quindi

da meno di cinque anni,

allora in quel caso l’impresa

potrà utilizzare

solo gli anni

di costituzione,

quindi possono essere quattro anni se l’impresa si

è costituita

nel 2020,

ma può anche succedere che se l’impresa si è

costituita nel 2023 e quindi con un solo anno

fiscale,

e in quell’anno ha maturato tutti i requisiti

relativi a cifre d’affari,

azietatura personale,

anche un semplice,

un solo anno fiscale

potrà essere sufficiente per ottenere una

qualificazione sua.

È molto importante

sottolineare che il periodo fiscale che l’impresa

decide di utilizzare per la qualificazione sua

deve rimanere lo stesso

per tutti i requisiti di ordine speciale che

andiamo a considerare.

Cioè,

se per esempio il periodo fiscale è il quinquennio

2019-2023,

Sempre lo stesso periodo sarà utilizzato per

determinare la cifra d’affari,

per determinare il costo del personale e per

determinare il costo delle attrezzature.

Questo quindi

abbiamo definito il periodo fiscale di

riferimento.

Ma adesso andiamo a vedere

come

questi

beni che noi andiamo a utilizzare concorrono a

rispettare

i requisiti minimi,

i valori minimi richiesti.

Il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica

viene rispettato se il valore economico delle

attrezzature utilizzate nel periodo fiscale di

riferimento

relativo a beni di proprietà,

a beni in leasing,

a beni in noleggio è pari

o superiore al 2% della cifra d’affari in lavori.

Che cos’è la cifra d’affari in lavori?

Cioè è

la somma delle classifiche

richieste dall’impresa.

Questa qui

è

la cifra d’affari che sarà necessaria per il

conseguimento della qualificazione richiesta.

Però questo 2% della cifra d’affari lavori deve

essere dimostrata rispettando dei parametri

minimi.

Allora,

il 40% del valore deve essere costituito da

ammortamenti sia ordinari

sia figurativi,

dal costo di bene inferiore a 516 euro,

da canoni di allocazione finanziaria o da canoni

di noli di durata minima quinquennale,

quella che viene definita

dotazione stabile di attrezzatura.

La parte restante,

il 60% di questo 2%,

può essere costituito

da noleggia a freddo di breve durata.

Cosa si intende per noleggia a freddo?

Il noleggio a freddo è un noleggio senza

operatore,

cioè l’impresa noleggia

un automezzo,

noleggia una piattaforma,

però

utilizza poi l’operaio che

lavora presso l’impresa per poter

far funzionare

questo bene.

In questo caso

vuol dire che l’impresa non dispone

in maniera stabile

di questi mezzi,

infatti

questo 60% va a rappresentare quella che è la

dotazione non stabile di attrezzatura.

È fondamentale ricordare come il noleggio a freddo

non può essere

superiore

al 60% del valore complessivo dell’attrezzatura,

quindi di questo

Abbiamo detto quindi che l’impresa

deve rispettare il 2% di questa cifra d’affari

lavori.

L’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1

terza classifica per 1 milione

e 33,

1G3 seconda classifica per 516 mila euro,

1G6 prima per 258 mila euro.

Il valore

complessivo di questa attestazione sarà pari a

1.807.000.

Quindi cosa dobbiamo fare?

Dobbiamo verificare il 2% di questo 1.807.000.

L’importo sarà quindi di 36.140 euro,

il 2%.

Di questo 2%,

come abbiamo anticipato prima,

il 40%,

cioè 14.456 euro,

si deve riferire ad attrezzatura stabile.

e al

massimo un importo pari a 21 mila euro 684 a

noleggia a freddo,

come abbiamo detto noleggi senza operatore.

Se tali percentuali vengono soddisfatte

l’impresa potrà ottenere l’attestazione

come da richiesta contrattuale.

Abbiamo detto quindi che questo 2% può essere o

che corrisponde a queste 36.140 euro

può essere

o attrezzatura stabile o attrezzatura

non stabile,

ma l’impresa può avere anche coprire queste 36.140

con tutta attrezzatura stabile che per esempio

è riportata nel libro Cespiti.

Quindi solo l’attrezzatura che

viene acquistata dall’impresa E-Transit e dai

liberocespiti può

coprire

interamente

i 36.140 euro.

Abbiamo detto quindi che questa 1.807 è

la

cifra d’affari in lavori,

quindi quello che l’impresa ha chiesto

contrattualmente.

Ma ci possiamo anche trovare di fronte al fatto

che l’impresa è vero che ha chiesto

una

qualificazione per 1.807 ma una cifra d’affari

reale

che ha un importo superiore.

Per esempio,

la cifra d’affari potrebbe essere di 5 milioni.

Questi 5 milioni di euro sono stati conseguiti

dall’impresa

sono stati ottenuti facendo la sommatoria del

volume d’affari conseguito dall’impresa in ogni

singolo anno di un determinato periodo fiscale

che l’impresa utilizza ai fini sua.

In questo caso abbiamo detto che

per poter ottenere la qualificazione richiesta,

quindi pari a 1.807 milioni,

l’impresa deve necessariamente dimostrare di avere

36.140 euro

di costo delle attrezzature.

però potrebbe anche avere

delle attrezzature superiore fino anche a

raggiungere l’importo,

per esempio,

di 100.000 euro.

Che cosa sono 100.000 euro?

È il 2% della cifra d’affari reale,

quindi quella che la cifra d’affari che

l’impresa

ha

conseguito nel periodo fiscale.

Quindi se l’impresa riesce

ad avere attrezzatura,

contratti di noleggio,

leasing,

e un’oleggio a freddo

per un importo pari a 100.000 euro,

quella cifra d’affari reale dell’impresa può

diventare

anche cifra d’affari in lavori.

Che cosa succede?

L’impresa ha chiesto la qualificazione per

1.807.000,

ha una cifra d’affari

reale confermata come cifra d’affari in lavori di

5.000.000,

l’impresa

potrà

sfruttare la differenza tra i 5.000.000 e

1.807.000 che è un importo margine di 3.193.000

per poter avere degli aumenti di classifica

o per poter inserire delle nuove categorie.

Questo quando può farlo?

Lo può fare già in fase di stipula di un primo

contratto,

cioè l’impresa

fa il contratto

però poi durante

l’iter di qualificazione

ci rendiamo conto che può anche

avere

una categoria in più o può fare un aumento di

classifica,

proprio perché

l’attrezzatura e gli altri requisiti sono

superiori

a quelli

minimi richiesti per

il contratto stipulato,

l’impresa potrà già in prima istruttoria

fare un aumento di classifica o inserire una nuova

categoria.

Oppure

questa variazione la potrà fare durante tutti i

cinque anni di validità dell’attestazione SOA.

Abbiamo visto questo caso in cui l’impresa ha

attrezzatura a sufficienza per poter conseguire

anche delle classifiche superiori e quindi avere

un margine.

Ma può succedere anche un caso contrario,

cioè l’impresa può avere un volume di affari più

elevato,

può fare delle richieste contrattuali,

ma l’attrezzatura che ha

non è sufficiente a rispettare i requisiti minimi

per poter conseguire la qualificazione richiesta.

Vediamo anche qui un esempio.

Abbiamo detto

l’esempio 2,

l’impresa richiede la stessa attestazione così

come abbiamo fatto nell’esempio 1,

quindi per un totale di 1.807.000,

abbiamo detto che il 2% sarà

di 36.140 euro,

ma l’impresa in questo caso

ha un volume d’affari di 2.300.000 che è superiore

a 1.807.000 che è la cifra d’affari in lavori.

ma l’attrezzatura che possiede

è pari a 35.000 euro,

quindi è insufficiente e inferiore alle 36.140

euro che rappresentano quel 2% del 1.807.000.

In questo caso la cita d’affari andrà a

rideterminarsi perché l’impresa

non va a soddisfare il requisito.

Quindi avremo una cifra d’affari nuova che non

sarà più 1.807.000,

ma sarà pari a 1.750.000,

cioè 35.000 euro di attrezzatura che l’impresa

possiede

per 100 diviso 2 fa proprio 1.750.000.

In questo caso,

con questa cifra d’affari che l’impresa ha

conseguito,

L’impresa non potrà

ottenere

l’Og1 terza classifica,

l’Og3 seconda o l’Og6 prima,

dovrà scegliere

qual è l’attestazione

che

può essere più importante,

quindi potrebbe eventualmente scegliere

un’attestazione in Og1 terza classifica,

in Og3 prima

o

in Og6 prima,

quindi deve rinunciare

alla seconda classifica di Og3 che aveva richiesto

contrattualmente.

Nel momento in cui abbiamo parlato di questo 2%

abbiamo fatto una distinzione di quelli che sono i

requisiti minimi che devono essere rispettati,

cioè il 40% di attrezzatura

stabile

e il 60% che deve essere invece attrezzatura non

stabile.

Andiamo un attimo a precisare

meglio questi concetti.

Cosa consiste la dotazione stabile di attrezzatura

e quale sono le attrezzature che rientrano in

questa attrezzatura stabile?

Essenzialmente attrezzatura stabile

è quella di cui l’impresa può disporre stabilmente

perché si riferisce ad attrezzatura propria

dell’impresa,

mentre l’attrezzatura che viene presa a noleggio e

quindi

da un terzo per un periodo di breve durata

è

l’attrezzatura non stabile,

quindi rappresenta la dotazione non stabile di

attrezzatura.

Vediamo quali sono i tipi di beni che rientrano

nell’attrezzatura stabile.

Abbiamo l’attrezzatura di proprietà che viene

riportata nel libro cespiti.

L’impresa acquista un bene

di un

importo significativo,

non lo

ammortizza interamente nell’anno,

ma lo andrà a riportare

nel libro cespiti

e lo ammortizzerà in più anni.

Fa sempre parte dell’attrezzatura stabile

il bene inferiore ai 516 euro.

Questi beni vengono

acquistati nell’anno fiscale,

vengono ammortizzati interamente nell’anno fiscale

e quindi concorreranno interamente in quell’anno a

rientrare,

rientreranno interamente in questo 40%

dell’attrezzatura stabile.

Sempre dell’attrezzatura stabile faranno parte

anche le attrezzature che vengono prese in

locazione finanziaria,

quindi in leasing

o

le attrezzature che viene presa

con a monte un contratto di noleggio

ultratrinquennale,

quindi a rappresentare quella che è una certa

disponibilità

stabile da parte dell’impresa

rispetto a queste attrezzature.

Vediamo poi come si vengono a determinare

questi costi,

l’importo che

poi verrà utilizzato ai fini sua.

Per quanto riguarda,

per esempio,

la prima parte abbiamo parlato dell’attrezzatura

stabile

e quindi

l’attrezzatura che viene

riportata nel libro Cespiti.

L’attezzatura che viene riportata nel libro

Cespiti è quella che l’impresa

acquista

e che viene poi ammortizzata negli anni

successivi.

Questa

attrezzatura si calcola considerando,

anno per anno,

le quote di ammortamento ordinario ammortizzate

dell’impresa.

Tale costo viene utilizzato ai fini SOA

relativamente al periodo fiscale analizzato.

Io

acquisto un bene

pari

a 4.000 euro.

Non vado

ad ammortizzare tutte queste 4.000 euro,

cioè il costo

che andrò a utilizzare ai fini SOA è quello che

rientrerà nell’anno fiscale che io sto andando a

considerare.

Il costo storico,

quindi,

viene

ammortizzato

per tutta

la durata della vita utile del bene.

Questo valore annuale,

che

si definisce come quota di ammortamento,

viene determinato in base a un coefficiente di

ammortamento,

in base a quella che la categoria qua appartiene.

Sarà proprio il costo che annualmente

ogni bene

andrà

a

produrre,

che verrà sommato e considerato sino a raggiungere

le percentuali richieste ai fini sua.

Quindi andrà a determinare quello che è il 40%

dell’attrezzatura stabile.

Vediamo in questo caso

proprio

un esempio.

Abbiamo per esempio qui

una mini palia cingolata.

Questa mini pala cingolata è stata acquistata

dall’impresa nell’anno 2020,

ma

l’importo è di 39.567 euro.

Questo importo non verrà

totalmente utilizzato ai fini SOA,

perché l’impresa ha fatto,

può essere che è stato utilizzato un periodo

fiscale che è il 2019-2023.

Nell’anno 19,

non avendo l’impresa

a disposizione questo bene,

questo ammortamento ordinario

non può essere considerato.

Quindi

l’ammortamento che andremo a considerare della

minipala cingolata sarà pari a quelle che sono le

quote percentuali

che l’impresa

è andata a dedursi nei vari anni fiscali.

Quindi per quanto riguarda l’anno 2020 la

quota percentuale è 4,76,

l’importo che andremo a considerare sarà pari a

1.883,99 €.

Nel 2021 Questo minipale,

l’impresa ha fatto la scelta di non ammortizzare

affatto questo bene,

quindi in questo caso

non concorrerà nell’anno 21 a

determinare quello che è il 2%.

Nell’anno 22 invece nell’anno 23 la quota

d’ammortamento che è stata rilevata

è

pari a 15% e l’importo è di 5935,605 euro.

Questo avviene sia per l’anno 2022 che per l’anno

2023.

Quindi,

in conclusione,

la minipala cingolata che stiamo vedendo

nell’esempio concorrerà

nel periodo fiscale 2019-2023 per un importo pari

a 13.259,50.

Quindi questo è il costo che andrà ad incidere ai

Fini Soa.

Quindi abbiamo detto che però

questa attrezzatura che stiamo considerando,

l’attrezzatura di proprietà,

può

utilizzare quello che è l’ammortamento ordinario

durante gli anni fiscali che rientrano nel periodo

fiscale che stiamo esaminando.

Però può succedere anche che

l’impresa

ha un bene

che ha finito di ammortizzare.

Ha finito di ammortizzare ma ha i fini sua.

Questo bene può ancora

produrre quello che si chiama ammortamento

figurativo.

Cosa vuol dire questo?

Allora facciamo anche qui un esempio.

Abbiamo l’ammortamento

ordinario figurativo generato da un bene.

Periodo fiscale 2017-2022.

abbiamo comprato un autocarro.

Questo autocarro è stato acquistato nel 2013 a un

costo storico di 10.000 euro.

Noi non andremo a prendere interamente le 10.000

euro perché

il bene,

abbiamo detto,

è stato acquistato nel 2013 che non rientra nel

periodo fiscale 2017-2022.

Allora abbiamo l’acquisto nel 2013-2018 ma il

nostro periodo fiscale è 17,22.

Il bene

è stato

ammortizzato nel 2017,

che è il primo anno del nostro periodo fiscale,

al 20%,

quindi concorrerà per 2.000 euro.

Nel 2018 il

bene viene ammortizzato interamente.

La quota che andiamo a prendere in considerazione

è una quota pari al 10% e

il suo importo sarà di 1.000 euro.

l’ammortamento

è finito,

il bene è stato interamente ammortizzato ma è

ancora presente nell’impresa.

Quindi questo bene produce un ammortamento

figurativo.

Che cos’è l’ammortamento figurativo?

L’ammortamento figurativo

è

un

importo figurativo

che viene cascolato,

proseguendo il piano di ammortamento originario,

per la metà della sua durata.

In questo caso abbiamo detto che

il bene è stato ammortizzato in sei anni,

quindi produrrà

per la metà del periodo,

quindi per tre anni,

negli anni 2019,

2020 e 2021,

un ammortamento figurativo a quota costante.

Nell’esempio,

infatti,

l’anno 2019,

l’anno 2020 e l’anno 2021 l’importo figurativo

determinato a quota costante è

pari

a 1.666,67 €.

Quindi,

concludendo,

questo bene che abbiamo detto

aveva un costo storico di 10.000 € è stato

ammortizzato realmente in 6 anni

ha prodotto però,

nel periodo fiscale che stiamo

esaminando,

un importo superiore

che corrisponde a un importo totale come

ammortamento generico di 3.000 euro,

cioè

l’ammortamento dell’anno 2017 e l’anno 2018 più

tre anni di ammortamento figurativo

che

sono poi indicati separatamente e corrispondono a

5.000 euro di ammortamento.

Quindi questo bene

ha

partecipato alla quota del 2% per un importo

complessivo che è di 8.000 euro.

Abbiamo detto che in questa attrezzatura

stabile,

oltre ai beni

che

transitano nel libro Cespiti,

abbiamo anche i beni inferiori a 516 euro.

Questi sono dei beni che non vengono riportati nel

libro bene ammortizzabili,

ma l’impresa acquista e utilizza quasi come

materiale di consumo,

nel senso che li ammortizza al 100% nell’anno che

ha acquistato il bene.

Anche questi beni inferiori a 516 euro

contribuiscono a creare un ammortamento figurativo

che

corrisponde alla metà

del costo che è stato sostenuto dall’impresa.

Vediamo l’esempio.

Abbiamo qui una smerigliatrice che è stata

acquistata nell’anno 2021.

Il periodo fiscale che abbiamo detto è sempre

quello 2013-2023.

Questo bene è stato acquistato nel 2021 e

ha finito il suo ammortamento nel 2021.

Infatti,

l’importo di 460 euro è stato completamente

ammortizzato

nell’anno 2021,

ma produce,

proprio perché è ancora in azienda,

va a produrre quello che è

un ammortamento figurativo che corrisponde alla

metà del costo storico,

alle 460 euro.

l’ammortamento figurativo,

infatti,

sarà pari a 230 euro.

Quindi questa smerigliatrice,

nel caso specifico,

avrà un costo complessivo utilizzato che sarà pari

a 690 euro.

Questo è

l’ammortamento relativo

al bene inferiore a 516 euro.

Tra questa attrezzatura stabile che abbiamo

esaminato

prima,

abbiamo detto che oltre all’attrezzatura di

proprietà del libro cespiti,

oltre ai beni inferiori ai 516 euro,

abbiamo anche delle attrezzature

in locazione finanziaria.

Cioè l’impresa può,

a questo punto,

acquistare anche

dei beni

in locazione finanziaria.

Vediamo adesso quelle che sono le attrezzature in

locazione finanziaria o in ologio coinquennale

che

rientrano sempre nell’attrezzatura stabile.

Il loro valore è dato dai canoni sostenuti e

corrisposti dall’impresa

nel periodo fiscale utilizzato

e gli importi vengono rilevati dai contratti e

dalle relative fatture.

Vediamo

infatti

un contratto di leasing.

In questo caso

l’impresa non

utilizza

il bene

che ha riportato nel libro Cespiti ma appunto l’ha

preso in leasing.

L’impresa ha comprato in questo caso un veicolo

Ford Transit

ha stipulato un contratto che dura 48 mesi.

L’importo del

bene è pari

a 40.588,

ma questo importo non verrà interamente

considerato ai fini sua,

ma verrà preso soltanto per quelli che sono gli

anni che rientrano nel periodo fiscale,

gli anni 2022-2023,

per un importo pari.

10.000 euro 0,29 per l’anno 2022 e per un importo

pari

a 10.140,14 nel 2023.

Quindi il totale che l’impresa andrà a prendere di

questo Ford Transit

sarà pari a 20.169,16.

Abbiamo detto che

il documento che deve essere utilizzato per il

contratto di leasing

è proprio il contratto di leasing e poi la fattura

di questo leasing.

viene rilasciato

dall’impresa

Filitalia,

abbiamo la descrizione

del bene,

quindi è un veicolo commerciale,

è un Ford Transit,

l’importo di questo bene è pari

a 40.588,36,

sono 48 rate,

di queste abbiamo una rata,

un maxi canone,

che è pari a 1.573 euro e poi 47 rate mensili

che

verranno per corrisposte

per tutta la durata del periodo fiscale.

Questo bene quindi

verrà utilizzato nel momento in cui l’impresa

produrrà

sia il contratto di leasing

e poi produrrà la prima fattura e l’ultima

fattura.

Quindi tutto questo bene,

così come abbiamo visto nell’esempio,

non verrà utilizzato interamente per 40.588 ma per

l’importo pari a 20.000 euro 169.

Un criterio simile viene utilizzato anche per

quelli che sono i noleggi ultraquinquennali,

cioè l’impresa dispone

di questo bene preso a noleggio

quinquennale,

esibirà quello che è il contratto del noleggio

e poi le singole fatture dei canoni,

quindi quell’importo che poi ricadrà nell’anno

fiscale che stiamo considerando

parteciperà a quel 2% e quel 40% dell’attrezzatura

stabile.

Andiamo adesso invece alla fine a vedere quelle

che sono le attrezzature di noleggio di dotazione

non stabile,

cioè le fatture dei beni

presi a noleggio a freddo di breve durata.

Io prendo un autocarro

a noleggio

senza operatore per due mesi,

tre mesi,

quindi avrò una fattura

di 700 euro,

800 euro.

Quell’importo sarà l’importo che io andrò

a considerare e a imputare nel nostro software per

il calcolo delle attrezzature

e

quell’importo

rappresenterà quel 60% del famoso 2% che deve

essere rispettato come attrezzatura

complessiva che deve essere soddisfatta per

ottenere la qualificazione.

vediamo adesso

quali sono i documenti fiscali che comprovano il

possesso delle attrezzature.

Abbiamo detto che per quanto riguarda le

attrezzature di proprietà che

transiteranno nel libro cespiti,

l’impresa deve presentare quello che è il libro

cespiti.

Il libro cespiti è

un libro dove vengono annotati

i beni acquistati.

Questo libro cespiti può essere un libro

manuale

cartaceo

o un libro telematico.

Per ogni bene acquistato

l’impresa deve riportare su Libro Cespiti la

descrizione dettagliata del bene,

deve indicare quello che è l’importo,

l’anno d’acquisto del bene,

quelle che sono le quote di ammortamento,

le percentuali di ammortamento

e le quote di ammortamento che vengono

eseguite nell’intero piano di ammortamento.

Quindi l’impresa deve necessariamente trasmettere

anche la copia del libro cespiti,

proprio perché

la sua deve verificare che quel bene che verrà

utilizzato è stato effettivamente contabilizzato.

Quindi è fondamentale la

presentazione

del libro cespiti.

Ci sono poi invece,

abbiamo detto,

i beni inferiore a 516 euro.

In questo caso

il bene non viene riportato nel licpero cespite e

l’impresa dovrà esibire la fattura

del bene

inferiore a 516 euro.

Invece per quanto riguarda il

contratto di leasing,

per la verifica del leasing

e dei contratti di noleggio ultracinquennale,

che,

ripetiamo,

fanno parte sempre di quella che è l’attrezzatura

stabile,

l’impresa deve produrre copia conforme del

contratto di leasing.

poi deve produrre,

copia conforme delle fatture,

la prima e l’ultima fattura del canonico risposto

e alla fine,

nel caso dei leasing,

deve

anche trasmettere la pagina del registro di

acquisti in cui vengono allottate

le fatture trasmesse dall’impresa.

Quindi la prima e l’ultima fattura.

Questo perché?

Perché abbiamo detto che l’impresa

non solo deve possedere queste attrezzature,

ma deve

esibire la documentazione per permettere alla sua

di fare le dovute verifiche,

quindi

deve

presentare quello che è

il

libro cespiti,

la fattura,

il contratto di leasing,

ma nel frattempo deve anche verificare che

fiscalmente l’impresa abbia anche riportato

questi beni

nel registri di acquisti.

Quindi infatti,

nel caso specifico che abbiamo visto

prima,

abbiamo il contratto di leasing.

stipulato con la società finanziaria.

Poi abbiamo la fattura,

quella relativa al primo canone,

abbiamo anche l’ultima fattura corrisposta perché

noi abbiamo detto che questo bene lo dobbiamo

sempre considerare in quello che è il periodo

fiscale che stiamo

esaminando

e soprattutto nel caso del leasing ci dobbiamo

accertare che ancora

quel contratto di leasing sia in corso.

Infatti questa fattura ad esempio

è stata emessa il 18 giugno del 2024 che è quando

noi stiamo valutando la pratica

E infine queste fatture devono essere

annotate nel registro IVA acquisti.

Infatti andremo poi a cercare

la singola fattura,

la prima fattura e l’ultima fattura nel registro

IVA acquisti

per vedere che effettivamente l’impresa ha

fiscalmente riportato quelli che sono gli acquisti

dei beni.

La stessa procedura

viene utilizzata anche per quanto riguarda

i beni

ultraquinquennali,

il noleggio ultraquinquennale.

Anche in questo caso

verrà prodotto un contratto di noleggio,

verranno prodotte le singole fatture

dei noleggi,

dei canoni e

verrà prodotta anche il registro di acquiste,

le pagine del registro di acquiste dove vengono

annotate le fatture dei noleggi ultraquinquennali.

Nel caso invece dell’attrezzatura non stabile,

cioè il

il famoso 60% che sono i noleggi a freddo

di breve durata,

l’impresa sarà obbligata,

per poter considerare quel costo,

a trasmettere copia della fattura di noleggio e

sempre

la pagina del registro di acquisti dove viene

annotata la fattura del noleggio a freddo

di breve durata.

Abbiamo detto quindi che l’impresa

deve

presentare i documenti contabili,

ma a

suo tempo deve anche verificare

che

ha trasmesso e si le registroiva,

ma deve anche ufficialmente aver dichiarato

i

costi che ha sostenuto.

Come facciamo?

Andiamo a verificare in base alla tipologia di

impresa

quelli che sono i valori

confluiti poi nella dichiarazione dei redditi,

nel momento in cui parliamo ditte individuali,

società di persone,

e invece del bilancio,

nel momento in cui invece parliamo delle società

di capitali.

Quindi,

nel caso specifico delle ditte individuali e delle

società di persone,

andremo a vedere quello che è il quadro IRAP.

che fa parte poi del modello unico della

dichiarazione di erediti,

in questo caso abbiamo

l’IRAP 2023,

il

nostro esempio,

che si riferisce a un periodo di imposta del 2022

e andremo a verificare se effettivamente il costo

che l’impresa ha sostenuto per quei beni che

abbiamo trovato nel libro Cespiti

sono stati ammortizzati e quindi sono stati

dichiarati.

Li abbiamo infatti

li ritroviamo nella voce ammortamenti delle

immobilizzazioni materiali.

In questo caso l’importo

è pari

a 49.019.

I beni che abbiamo visto prima,

che sono stati ammortizzati,

devono confluire per forza in questo importo.

Questo però è un importo complessivo

che prende in considerazione sia i beni

ammortizzati relativi all’attività di cantiere che

anche

i beni diversi.

Quindi,

affinché noi possiamo prendere

queste attrezzature,

dobbiamo anche verificare che effettivamente

l’impresa li abbia

ammortizzati e li abbia riportati in dichiarazione

di erediti.

Questo per quanto riguarda vite individuali e

società di persone.

Per quanto riguarda invece le società di capitali,

le voci che dobbiamo andare ad esaminare si

trovano nel bilancio d’esercizio.

Infatti,

nel bilancio esercizio essenzialmente nel conto

economico,

nella parte dei costi,

troveremo la voce specifica

che è

ammortamento delle immobilizzazioni materiali.

Quindi

il costo che noi andremo a prendere in

considerazione in quel determinato anno fiscale

deve

sicuramente essere coperto,

deve rientrare in quelle che sono le quote di

ammortamento che l’impresa ha ufficialmente

dichiarato.

Abbiamo visto

dove rientrano

quelle che sono le attrezzature stabili riportate

nel libro Cespiti,

sia nel modello unico per reddita individuale e

società di persone e

sia nei bilanci per quanto riguarda le società di

capitali.

Adesso il controllo lo dobbiamo fare anche

per le attrezzature stabili.

Dobbiamo adesso essere i contratti di leasing,

cioè i costi che utilizziamo dei contratti di

leasing,

o dei noleggi ultraquinquennali.

In questo caso,

anche per

le ditte individuali,

per le società di persone

e

per le società di capitali,

andremo a prendere in esame

degli altri valori,

delle altre voci.

Per quanto riguarda le società di capitali,

il

valore in cui confluiscono quelli che sono

i beni presi in leasing

sono sempre

nel conto economico,

nella parte dei costi,

la voce 8 per godimento di beni di terzi.

Quindi se noi prendiamo in esame dei contratti di

leasing,

dobbiamo fare in modo,

dobbiamo verificare che in effetti

l’impresa abbia riportato

quella voce anche

ufficialmente e quindi sia indicata nel conto

economico.

Per quanto riguarda invece le ditte individuali

delle società di persone,

il controllo per i contratti di leasing e per i

noleggi ultraquinquennali

va fatto sempre dal quadro IRAP,

nella voce però corrispondente costi per il

godimento di beni di terzi,

proprio perché sono dei beni che l’impresa ha

preso da un’altra,

da terzi.

Quindi questa voce,

questi 64.841,

dovrebbero essere

è la voce che

include quello che è l’eventuale costo per

il bene preso in leasing o il bene preso a

noleggio ultraquinquennale.

Questo importo in questo caso specifico abbiamo

detto è molto ampio,

per un importo che pare a 64.841,

anche perché qui possono esserci delle voci che

sono relative

ad esempio ad acquisti di bene che come al solito

possono non rientrare

in quella che è l’attività di cantiere.

Passiamo adesso invece a vedere che la SOA

deve

verificare quelle che sono le dichiarazioni

presentate dall’impresa.

e vediamo a questo punto

quali sono le dichiarazioni che l’impresa deve

compilare per dimostrare il possesso di questi

requisiti.

In questa puntata ci stiamo occupando

essenzialmente di

requisito della adeguata dotazione di attrezzatura

stabile.

Quindi l’impresa deve proprio compilare

una dichiarazione dei requisiti di ordine

speciale,

si chiama la dichiarazione D5,

e

andrà a compilare questa

tabella

effettuare questa dichiarazione

per il periodo fiscale che stiamo

analizzando.

Infatti,

come potete vedere,

dobbiamo compilare tante righe quando sono gli

anni

utilizzati per la qualificazione.

Allora,

nella prima colonna

abbiamo quelli che sono gli anni fiscali.

Se abbiamo per esempio il periodo fiscale

2019-2023 andremo a

inserire i vari anni fiscali e poi dobbiamo fare

una distinzione anche qua in base alla tipologia

di attrezzature possedute

e dobbiamo indicare quelli che sono i costi.

Quindi avremo

La parte in cui dobbiamo indicare gli ammortamenti

relativi ai beni riportati nel libro Cespiti,

li abbiamo visti

in precedenza.

Se l’impresa ha dei beni inferiori ai 516 euro

deve riportare in questa colonna l’importo dei

beni inferiori ai 516 euro.

Lo stesso deve fare per i canoni di allocazione

finanziaria,

in questo caso deve inserire nell’anno di

competenza

quello che è il costo che andrà ad incidere,

cioè abbiamo detto quelli che sono i canoni,

l’importo dei canoni che sono stati corrisposti.

La stessa cosa deve fare per i noleggi a freddo

di lungo termine.

E lo stesso per

le fatture di noleggio

di breve durata.

Quindi questa tabella riassume un po’ tutti quelli

che sono i requisiti che l’impresa può possedere e

che deve dimostrare.

Quindi nel momento in cui l’impresa possiede

solo dei cespiti,

andrà a compilare solo la colonna relativa ai

cespiti.

C’è una

specifica,

poi,

sulla corretta compilazione di questa

dichiarazione,

può essere fatta proprio perché bisogna sempre

ricordarsi

che vanno inclusi tutti quelli che sono i beni

che

fanno parte dell’attività di costruzione,

invece vanno esclusi

macchine,

redi,

che non rientrano nell’attività di costruzione.

Per quanto riguarda invece i contratti di leasing,

specifichiamo nel modello che vanno inseriti gli

anni di competenza dell’importo dei canoni

versati.

Il famoso comma 2 dell’articolo 18 del legato 212

al dettuto legislativo 36 del 2023 ci

diceva chiaramente che dovevamo anche identificare

quelle che erano le attrezzature tecniche che

dovevamo utilizzare,

infatti l’impresa

deve compilare un’ulteriore dichiarazione

che

indica proprio in maniera generica quale è la

tipologia di

beni che stiamo utilizzando.

Infatti il legale rappresentante andrà a

predisporre quella che è la dichiarazione,

elenco dell’attrezzatura,

il modello D10 e indicherà

che

ha

avuto

negli anni

un bene

di proprietà descrivendo

esattamente il tipo di bene,

automezzo,

for transit,

quegli elementi essenziali.

Questo caso indicherà però il numero,

la quantità,

non parleremo di importi.

Mentre nella dichiarazione di 5 abbiamo parlato

del costo di un valore,

qui invece verrà fatta solo una descrizione

di quelle che sono l’attrezzatura,

mezzi d’opera e di coepreggiamento tecnico di

proprietà.

Verrà fatta poi un elenco,

quindi un elenco dettagliato di quelle che sono

dei beni più significativi,

quella che è l’attrezzatura e mezzi d’opera e di

coepreggiamento tecnico in leasing,

quindi farà una descrizione del bene in leasing,

indicando appunto

l’autocarro,

l’automezzo,

la pala,

il numero delle mezzi che ha preso in leasing

e alla fine avremo anche un’indicazione

dettagliata di quelli che sono

i beni che sono stati

presi

a

noleggiati per una breve durata.

Quindi anche in questo caso verrà fatta la

descrizione del bene noleggiato e la quantità del

bene noleggiato.

Abbiamo così visto in questa

puntata quelli che sono

il

requisito dell’adeguata dotazione tecnica

nelle adeguate attrezzature,

il cosiddetto

costo delle attrezzature.

Abbiamo visto quali sono questi beni,

come si distinguono quelle che sono le percentuali

importanti

che devono essere soddisfatte,

la suddivisione in base alla tipologia di beni che

stiamo considerando.

E’ importante quindi alla fine capire che

l’impresa non soltanto deve possedere delle

attrezzature,

ma deve fare in modo che quelle attrezzature

possano permetterle di ottenere la qualificazione

sua,

così come abbiamo visto in maniera più

dettagliata.

Vi ringraziamo quindi per aver

dedicato del tempo a questo momento di formazione

e

speriamo di rivedervi in un prossimo video.

Buongiorno a tutti e a tutte,

sono Carmela Dompietro,

tecnico SOA e insieme vedremo quali sono i

requisiti di ordine speciale che l’impresa deve

possedere

per poter ottenere la qualificazione SOA.

In questa puntata di SOA Academy

ci occuperemo di un altro requisito di ordine

speciale che è l’adeguato organico medioannuo.

Cosa si intende per adeguato organico medioanno?

Per esempio quello che definiamo il costo del

personale,

cioè l’impresa per poter ottenere la

qualificazione deve dimostrare di avere

alle proprie dipendenze

del personale dipendente,

deve dimostrare che con questo personale riesce ad

eseguire i lavori.

Quindi,

come sempre,

la ratio della norma è sempre la stessa.

fare in modo che le imprese attestate siano capaci

da sole

di poter svolgere quelli che sono i certificati di

esecuzione dei lavori

per cui si attestano.

La normativa che si occupa sempre del requisito di

ordine speciale è l’articolo 18 dell’allegato 212

del decreto legislativo 36 del 2023.

Il caso poi particolare dell’adeguato organico

medioanno sono i

COM numero 14 e

numero 15.

Vediamo adesso che cos’è il costo del personale.

L’adeguato organico medio anno è dimostrato dal

costo complessivo

sostenuto per il personale dipendente,

composto da retribuzioni e stipendi,

contributi sociali e accantonamenti ai fondi di

coscienza.

Questa

è la definizione di costo del personale.

Adesso andremo a vedere in effetti come si

sviluppa.

Ci sono però due alternative per dimostrare questo

costo.

La prima alternativa consente di fare riferimento

al costo complessivo del personale che

deve essere pari al 15% della cifra d’affari in

lavori,

che come sappiamo,

come abbiamo visto negli altri video,

è quella che corrisponde alla sommatoria delle

classifiche richieste dall’impresa.

quindi il costo totale deve essere il 15%,

mentre di questo 15% almeno il 6% deve essere

relativo a costo sostenuto per il personale

operaio.

L’altra alternativa che può essere utilizzata,

che è diciamo anche più rara,

è quella invece

della

dimostrazione del requisito dell’organico medio

con il costo complessivo che deve essere

pari al 10% della cifra d’affari in

lavori

e si deve riferire a personale dipendente assunto

a tempo indeterminato,

quindi il 10%,

mentre di questo 10% l’80%

si deve riferire a personale tecnico,

laureato e diplomato.

Queste diciamo che sono le richieste contrattuali,

le verifiche che

devono essere soddisfatte affinché

l’impresa possa avere un costo del personale

carico e farle conseguire una qualificazione sua.

Poi in base alla

cifra d’affari

diciamo che l’importo

andrà a variare.

Abbiamo detto dunque,

il costo del personale che cos’è?

Come si va a definire?

Senzalmente dobbiamo dire che il personale

dipendente deve essere tutto il personale che

viene assunto in quelle che sono le forme tipiche.

Vanno esclusi i

contratti a progetto,

i contratti di collaborazione,

i contratti terenali.

Quindi

il costo del personale è quello che l’impresa

sostiene per il personale dipendente,

per il personale in forza,

ed è formato da salari e stipendi,

oneri sociali e TFR.

Vedremo poi che

l’impresa andrà in maniera dettagliata a fare una

distinzione,

quello che è il tipo di costo in base

alla tipologia di

qualifica del personale,

quindi farà una distinzione del costo del

personale operaio e del tecnico,

e poi quello che sarà il costo totale che deve

essere considerato.

Invece non rientreranno,

anche se dipendenti,

questi cosiddetti contratti atipici.

Vediamo adesso un esempio

di quelle che sono i requisiti,

gli importer,

le percentuali,

il 15 e

il 6 oppure il 10 e l’8.

Facciamo un esempio di quello che è

il calcolo del personale

con

l’operaio.

Nel nostro esempio

avevo detto che l’impresa può richiedere

1G1

terza classifica pari a 1.033.000,

1G3 seconda classifica per 516.000 euro,

1G6 prima classifica per 258.000 euro,

per un totale,

una somma classifica richiesta di 1.807.000.

In questo caso,

per andare a soddisfare quelle che sono le

percentuali

del personale,

dobbiamo avere il 15% di 1.807.000,

che è la cifra di affari in lavori,

e

questo costo del personale deve essere pari a

271.050.000,

mentre il costo dell’operaio sarà di 108.420.000,

che è

proprio il 6% di 1.807.000,

che è la richiesta

contrattuale.

Quindi,

per poter conseguire questa qualificazione,

l’impresa deve dimostrare di possedere questo

costo del personale,

di avere questo costo.

Questo costo,

come al solito,

deve riferirsi a quello che è

la sommatoria

degli anni fiscali che

l’impresa andrà a valutare per poter ottenere la

qualificazione sua.

Abbiamo detto dunque che l’impresa

deve scegliere quello che è un determinato periodo

fiscale per poter soddisfare e dimostrare quelli

che sono i requisiti posseduti.

Come al solito

questo arco temporale viene stabilito

dalla

data di stipula del contratto con la sua

Quindi,

se il contratto con la SOA viene stipulato a

settembre del 2024,

vanno considerati gli ultimi 15 anni a ritroso.

Il periodo minimo che deve essere utilizzato è un

quinquennio fiscale.

periodo fiscale a meno 5 anni,

che

sarà poi

lo stesso per andare a verificare la cifra

d’affari,

il costo del personale e il costo

dell’attrezzatura.

Questo è un elemento importantissimo.

Io non posso usare

degli anni fiscali per dimostrare la cifra

d’affari e che siano poi diversi

dagli anni per

dimostrare il costo del personale e

l’attrezzatura.

Il periodo fiscale deve essere

utilizzato contemporaneamente per soddisfare tutti

quelli che sono i requisiti richiesti per la

qualificazione.

Nel

periodo fiscale che sta

utilizzando l’impresa,

in

base a quelle che sono le esigenze dell’impresa,

può essere anche un periodo più lungo,

un periodo che può

raggiungere

i 15 anni

o,

solo nel caso in cui l’impresa si sia costituita

in un’epoca più recente,

il periodo fiscale può essere anche inferiore a 5

anni.

Per Assurdo può succedere che un’impresa che si è

costituita da appena un anno,

nel 2023 abbia già depositato un bilancio

o ha

presentato già una dichiarazione di erediti con un

solo anno fiscale,

se va a soddisfare quelli che sono i requisiti

richiesti

per la cifra d’affari,

per le attrezzature e in questo caso per il

personale,

allora in questo caso l’impresa potrà

qualificarsi utilizzando solo un anno fiscale.

Vi ho detto quindi che l’impresa

deve dimostrare

questo requisito,

essenzialmente requisito minimo in base a quelle

che sono le richieste contrattuali,

però può essere che l’impresa ci

fa delle richieste contrattuali,

come in questo caso fare 1.807 milioni,

ma può avere

un costo del personale più elevato che permette

all’impresa di

maturare negli anni

una cifra d’affari superiore a quelle che sono le

richieste contrattuali richieste.

L’impresa quindi,

nel durata dell’attestazione,

che è di 5 anni con l’obbligo poi di fare la

verifica terminale dopo 3 anni,

potrà

fare degli eventuali

aumenti di classifica o inserimenti di nuove

categorie.

Ma

può anche succedere che l’impresa che ci chiede la

qualificazione

non possiede

un costo del personale

sufficiente a conseguire l’attestazione richiesta.

In quel caso sarà necessario andare a

rideterminare la cifra d’affari.

Nel caso

che abbiamo visto prima,

vi ho detto che le richieste contrattuali sono

pari a 1.807.000.

Il costo del personale e dell’impresa però è pari

a 200 milioni.

Avevamo detto che il costo minimo,

il 15%,

doveva essere pari

a 271.050.

Poiché il

requisito non viene soddisfatto,

la cifra d’affari verrà rideterminata,

quindi sarà una cifra d’affari inferiore.

Nel caso specifico avremo che la cifra d’affari

rideterminata sarà pari a 200 mila euro

per 100 diviso 15,

quindi la cifra d’affari rideterminata

sarà 1 milione 3333,

perché appunto

il costo del personale che ha l’impresa non è

sufficiente a far conseguire la qualificazione

richiesta.

In questo caso l’impresa si troverà di fronte alla

scelta di

cambiare un po’ quelle che sono le richieste

contrattuali.

Abbiamo detto quindi che l’impresa può

scegliere queste due strade,

quella del 15% e del 6% sul personale operaio,

oppure potrà

andare a fare la verifica

sul personale tecnico.

Questa verifica sul personale tecnico

va a cambiare anche quelle che sono le percentuali

da andare a verificare.

Il 10% sarà relativo tutto al personale assunto a

tempo indeterminato,

e di questo 10%,

almeno l’80% deve essere personale,

tecnico,

laureato e diplomato.

Sempre nel caso che abbiamo visto della richiesta

al contrattuale pari a 1.807 milioni,

il costo totale del dipendente assunto,

quindi proprio l’importo che andrà

a verificare

che l’impresa deve andare a soddisfare,

la sua poi deve verificare,

sarà,

per il costo totale dei dipendenti assunti al

tempo determinato,

pari a 180 mila euro e 700,

che non è altro che il 10% delle richieste

contrattuali di 1 milione 807,

mentre di questo 1 milione 807,

144 mila euro 560 deve essere

costituito da costo del personale relativo a

personale tecnico,

laureato e diplomato.

Queste sono quindi le verifiche numeriche,

gli importi che dobbiamo andare a soddisfare.

Ma vediamo adesso come possiamo soddisfare,

come l’impresa

ci deve dimostrare

di possedere questi requisiti

e quelle sono le verifiche che poi la sua deve

in base alle tipologie di imprese che andiamo a

qualificare,

dobbiamo poi

vedere anche quali sono i tipi di documenti che

l’impresa deve

presentare e

la sua deve

poter esaminare per accertare in effetti

se i requisiti

minimi richiesti sono soddisfatti.

Le imprese che possiamo

attestare

si distinguono poi in ditte individuali e società

di persone e in società di capitali.

Per entrambe le tipologie di imprese i

percentuali da soddisfare sono le stesse.

In più però,

per le ditte individuali

e

per le società di persone,

al costo del personale sostenuto per i dipendenti,

quindi per i dipendenti in forza,

si aggiunge anche quella che è la retribuzione

convenzionale riconosciuta al titolare.

Questa retribuzione convenzionale

andrà

a

essere considerata,

rientrerà in quelle che sono le percentuali minime

richieste.

Quindi nel caso del calcolo che

quello relativo al 15% è il 6% di personale

operaio,

la retribuzione convenzionale sarà

relativa

al

costo del personale operaio.

Come si determina questa retribuzione

convenzionale?

Diciamo che sono degli importi standard che

vengono

considerati.

Essenzialmente

la retribuzione convenzionale viene determinata

in

base a un importo standard moltiplicato per 5

volte

e

questo costo del personale poi

contribuirà ad aumentare quello che è il costo

sessuinuto già per il personale dipendente.

Vediamo ora invece quali sono i documenti

fiscali che l’impresa ci deve

presentare.

Per quanto riguarda le ditte individuali,

ma anche in questo caso,

il modello da considerare è il modello unico e in

particolare saranno gli studi di settore.

Vediamo adesso per esempio,

questo

è uno studio di settore,

il modello

ISA 2023 relativo al periodo fiscale 2022.

In questo

modello,

in questa dichiarazione,

c’è proprio una parte dedicata al costo del

personale.

Vediamo qui infatti il riguel F14,

Abbiamo spese per lavoro dipendente

e altre prestazioni dipendenti.

L’importo in questo caso specifico è di 887.937

euro.

Abbiamo detto che questo costo del personale si

deve riferire soltanto a personale dipendente,

inteso come personale

inquadramento del contratto tipico.

Non devono essere considerate invece

forme di prestazioni esterne,

prestazioni occasionali

oppure contratti di collaborazione.

Infatti in questo riquadro

vediamo che ci sono delle sottoboci

dove c’è scritto di cui per prestazioni rese

da professionisti esterni

o per collaborazione coordinata e continuativa,

in questo caso questo costo non deve essere preso

in considerazione.

Per quanto invece riguarda le società di capitali,

il documento fiscale di riferimento deve essere il

bilancio d’esercizio,

in particolare il conto economico.

Nel conto economico avremo la voce del costo del

personale,

proprio nella voce dei costi,

avremo proprio la voce nuova,

il costo per il personale,

dove ci sarà la suddivisione tra

salari e stipendi,

oneri sociali e trattamento di fine rapporto.

Nel caso specifico abbiamo in questo

esempio salari e stipendi che è pari a 109 mila

euro 184,

di oneri sociali per un importo di 32 mila euro

855 è il trattamento di fine rapporto per 10.742

euro.

Il costo totale del personale che

ha l’impresa in quest’anno,

l’anno 2022,

è pari a 152.781 euro.

Quindi questo costo,

nell’anno fiscale che stiamo considerando,

verrà sommato a tutti gli altri anni fiscali

che l’impresa sta esaminando e andrà

a

formare,

a soddisfare quella che è la percentuale del 15

sul costo totale e quella

del 6% sul costo dell’operaio.

Sia il modello

unico,

quindi lo studio di settore che abbiamo visto

prima,

che

il bilancio

ci danno però quello che è il costo totale che

l’impresa deve conseguire.

La normativa invece prevede che ci sia poi una

suddivisione

sia del salario di stipendio nei sociali e TFR,

ma distinto anche per qualifica.

Quindi in questo caso,

utilizzando questi elementi fiscali,

non è possibile.

Soprattutto abbiamo visto anche

nel modello

nel modello unico,

nello stile di fettore,

non abbiamo la suddivisione tra salario e

stipendio nei social e TFR,

quindi

sarà

l’impresa a fare questa distinzione

e poi la sua nella verifica,

poi vedremo meglio con quale modello,

deve accertare che quel costo dichiarato come

costo operario,

come costo del tecnico,

come costo dell’amministrativo

sia in effetti corrispondente a quanto dichiarato

dall’impresa.

Oltre a questa suddivisione

come costo,

La norma prevede anche che l’impresa debba

dichiarare anche la distinzione,

il numero,

infatti si parla di organico medio anno,

quindi anche il numero totale dei dipendenti in

forza anno per anno

e questo numero totale deve essere diviso poi come

numero dei dipendenti come operai,

in base a quella che la codifica,

numero dei dipendenti amministrativi,

numero dei dipendenti tecnici.

Anche qui non ci sono degli elementi nei documenti

fiscali che abbiamo visto,

cioè né nel bilancio né nel conto economico,

nel modello unico,

che ci fanno questa distinzione.

Vedremo poi il modello di M10 che l’impresa deve

necessariamente

presentare alla SOA che sarà il dettaglio dove

l’impresa mensilmente dichiara all’Inps

quelle che sono le retribuzioni che

sostiene per ogni singolo dipendente in base anche

a quella che la qualifica,

quindi

la distinzione per la qualifica dell’operario e la

distinzione per la qualifica dell’impiegato.

L’impresa che richiede la qualificazione quindi è

obbligata a dichiarare

quello che è il costo del personale che ha

sostenuto nel periodo di riferimento utilizzato

per la qualificazione sua.

Quindi l’impresa dovrà

anno per anno

fare questa precisa distinzione tra quello che è

il costo

del personale operaio,

il costo sostenuto per il tecnico,

il costo sostenuto per l’amministrativo

e tutto questo poi confluirà in quello che è il

costo totale sostenuto per il personale

dipendente.

Questa distinzione poi deve essere fatta,

abbiamo detto,

anche per il numero dei dipendenti.

La dichiarazione che deve essere resa dal legale

rappresentante

dell’impresa quindi deve essere molto dettagliata

e la norma proprio indica quella che

obbligatoriamente devono essere gli elementi

contenuti in questa dichiarazione.

Vediamo un esempio,

sempre la dichiarazione

sostitutiva sui requisiti di ordine speciale,

il nostro modello di 05,

nella parte relativa

all’adeguato organico medioannuo.

che è appunto il costo sostenuto per il personale

dipendente.

In questo caso vediamo sempre

la dichiarazione sostitutiva

è stata predisposta per i 15 anni,

vedo detto che è il periodo

fiscale che può utilizzare

l’impresa,

al massimo 15 anni,

però

andrà a compilare questa dichiarazione in base a

quelli che sono gli anni che intende utilizzare.

Quindi

abbiamo

una

colonna,

la prima corona,

che

indicherà quelli che sono gli anni

fiscali che l’impresa andrà a scegliere.

Poi abbiamo

una

colonna relativa al numero medio degli operai,

quindi l’impresa andrà anno per anno ad indicare

quanti sono stati

gli operai in forza in quell’anno fiscale.

A questo

numero dell’organico medio deve poi corrispondere

anche un costo,

quindi l’impresa ci deve dichiarare per quei

dipendenti,

per quegli operai,

quanto è il costo relativo.

Se l’impresa ha dei tecnici

o degli amministrativi sarà

obbligata a fare questa indicazione anche con il

numero medio dei tecnici e degli amministrativi.

La stessa distinzione poi deve essere fatta come

costo,

quindi deve andare a quantificare

qual è il costo sostenuto nell’anno

in considerazione

sia come costo del tecnico che come costo

dell’operario.

e alla fine abbiamo invece il costo totale del

personale dipendente che sarà appunto dato dalla

sommatoria

del costo

sostenuto per l’operaio e per gli eventuali

impiegati.

La stessa cosa va fatta sia come costo che come

numero

medio.

dei dipendenti.

In più

l’impresa deve anche dichiarare,

per il periodo fiscale che stiamo andando ad

esaminare,

quelli che sono i versamenti che l’impresa andrà a

fare

rispettivamente all’Inps,

all’Inel e alla Cassidile,

proprio perché

l’impresa

deve dimostrare sì di possedere il costo adeguato,

rispettare quelle che sono le percentuali minime

richieste,

ma deve anche,

abbiamo parlato di

oneri sociali,

le oneri sociali sono il costo,

però poi deve dimostrare anche di aver effettuato

i

pagamenti agli enti previdenziali.

Allora l’impresa avrà poi un DURC che

dimostrerà che

sono stati

effettivamente eseguiti regolarmente tutti i

versamenti presso i vari enti

Però anche in questo caso ci devi andare a

indicare anno per anno quello che è un porto

versato all’INPS,

all’INEL e per le imprese che sono iscritte alla

Cassa Edile,

anche alla Cassa Edile.

L’impresa inoltre ci deve dichiarare,

in base alla tipologia,

se è un’impresa metalmeccanica o un’impresa idile,

quelli che sono i vari contributi che deve

versare.

La sua cosa deve fare?

Deve verificare poi la veridicità della

dichiarazione sostitutiva,

quindi è

tenuta

sempre come previsto dal manuale,

a creare un prospetto

riepilogativo che

metta in evidenza

la procedura di controllo che è stata

effettuata,

dove vengono indicati

quelli che sono il riscontro sia del numero

dei dipendenti che anche del costo.

L’impresa

fa questa dichiarazione relativa al costo del

personale,

però abbiamo detto che è

un costo totale

che poi andrà a suddividere tra operaio,

tecnico e amministrativo.

Abbiamo visto prima come sia nel bilancio

d’esercizio

abbiamo il costo totale del personale e la stessa

cosa abbiamo visto anche per quanto riguarda le

individuali e le società di persone,

abbiamo sempre un costo totale del personale,

la suddivisione che

viene richiesta

dalla

normativa

tra costo operaio e costo impiegato può essere

solo riscontrata attraverso la presentazione

di alcuni modelli,

i

cosiddetti

modelli unieni,

modelli dm10,

che l’impresa mensilmente deve presentare all’Inps

e

che

le servono per indicare quelle che sono le

retribuzioni sostenute

mese per mese per la tipologia di dipendenti.

Vediamo adesso questo

facsimile di modello

di M10,

si chiama attestazione della denuncia

contributiva,

questa è

relativa al mese di gennaio 2022 e qui ci sono

quelle che sono le informazioni

importanti,

la matricola dell’azienda,

il codice fiscale dell’azienda,

il numero dei dipendenti,

la tipologia di

assunzione,

se

l’impresa

ha dei dipendenti assunti a tempo determinato o

indeterminato,

abbiamo visto che c’erano

le due modalità di

dimostrazione del costo del personale,

quello sul 15% sul 6% sul costo operario,

però abbiamo parlato anche del costo del personale

che si deve andare a verificare

sul 10% e l’8%,

cioè i dipendenti assunti a tempo

indeterminato e di questi l’8% deve essere

laureato e diplomato.

Lo strumento che permette alla SOA di fare queste

verifiche su quella che è la dichiarazione

sostitutoriale dell’impresa

è proprio il modello IMSS di M10.

In questo modello

Questo modello deve

essere prodotto alla SUA proprio perché

la SUA ha il compito di verificare tutte queste

distinzioni di qualifiche sia come costo che come

numero dei dipendenti.

Infatti vediamo che qui c’è proprio una

distinzione nel codice,

in questa

colonna,

il codice del dipendente,

l’1 che ci indica,

ci permette di individuare se quel codice si

riferisce a un operaio oppure il codice 200 che si

riferisce a un impiegato

Il numero

del dipendente,

quindi possiamo andare a verificare se l’impresa

effettivamente

ha dichiarato nell’arco dell’anno il numero dei

dipendenti corrispondente a quello dichiarato,

e

poi quello che è l’imponibile,

cioè la retribuzione in base a quella che è la

tipologia,

quella che è la qualifica del dipendente.

Mese per mese,

per ogni anno fiscale,

andrà a fare questa verifica

e poi successivamente andrà a controllare che il

costo che l’impresa avrà dichiarato anno per anno

corrisponde effettivamente a quanto dichiarato

dall’impresa.

In questa puntata di SoAcademy abbiamo quindi

visto quello che è

il

requisito di ordine speciale relativo al costo del

personale.

Abbiamo parlato insieme di costo del personale,

come

si va a determinare il costo del personale,

quelle che sono le percentuali minime richieste.

Abbiamo fatto anche degli esempi,

cercando di vedere quelli che sono,

in base alle richieste contrattuali,

gli importi

che le imprese devono andare a soddisfare.

Abbiamo esaminato la documentazione fiscale che

deve presentare l’impresa e che poi la SOA deve

valutare.

Abbiamo visto un bilancio d’esercizio o il modello

unico,

gli studi di settore nel caso

se l’impresa che andiamo ad attestare è una ditta

individuale o una società di persone.

Abbiamo anche

ricordato che nel caso specifico di ditti

individuali e società di persone,

oltre al costo del personale dipendente,

quindi il personale in forza,

può essere considerata anche la retribuzione

convenzionale premiante,

che è questo importo che viene riconosciuto

al titolare della ditta individuale,

oppure ai soci dell’SNC o ai soci accomandatari

delle SAS.

Abbiamo anche detto che l’impresa è obbligata

a

presentare una dichiarazione sostitutiva,

abbiamo

detto la dichiarazione modello dei requisiti di

ordine speciale D05 nella parte relativa proprio

al costo del personale,

andando a fare un dettaglio tra quella che è la

sua divisione

sia per numero

dei dipendenti che come costo distinto in costo

degli operai,

costo dei tecnici,

costo degli amministrativi.

Abbiamo anche detto che l’impresa deve

dichiarare quelli che sono i versamenti che ha

effettuato ai vari enti

e

la sua poi deve,

attraverso la presentazione di questi documenti,

verificare anche

la dichiarazione sostitutiva.

Vi ringraziamo dell’attenzione

prestata a questa puntata di SOAccademy

e vi aspettiamo per approfondire un nuovo

argomento in una

prossima puntata.

Grazie.

Buongiorno a tutti e a tutte,

sono Carmela Dompietro,

tecnico SOA e insieme vedremo quali sono i

requisiti di ordine speciale che l’impresa deve

possedere

per poter ottenere la qualificazione SOA.

In questa puntata di SOA Academy

ci occuperemo di un altro requisito di ordine

speciale che è l’adeguato organico medioannuo.

Cosa si intende per adeguato organico medioanno?

Per esempio quello che definiamo il costo del

personale,

cioè l’impresa per poter ottenere la

qualificazione deve dimostrare di avere

alle proprie dipendenze

del personale dipendente,

deve dimostrare che con questo personale riesce ad

eseguire i lavori.

Quindi,

come sempre,

la ratio della norma è sempre la stessa.

fare in modo che le imprese attestate siano capaci

da sole

di poter svolgere quelli che sono i certificati di

esecuzione dei lavori

per cui si attestano.

La normativa che si occupa sempre del requisito di

ordine speciale è l’articolo 18 dell’allegato 212

del decreto legislativo 36 del 2023.

Il caso poi particolare dell’adeguato organico

medioanno sono i

COM numero 14 e

numero 15.

Vediamo adesso che cos’è il costo del personale.

L’adeguato organico medio anno è dimostrato dal

costo complessivo

sostenuto per il personale dipendente,

composto da retribuzioni e stipendi,

contributi sociali e accantonamenti ai fondi di

coscienza.

Questa

è la definizione di costo del personale.

Adesso andremo a vedere in effetti come si

sviluppa.

Ci sono però due alternative per dimostrare questo

costo.

La prima alternativa consente di fare riferimento

al costo complessivo del personale che

deve essere pari al 15% della cifra d’affari in

lavori,

che come sappiamo,

come abbiamo visto negli altri video,

è quella che corrisponde alla sommatoria delle

classifiche richieste dall’impresa.

quindi il costo totale deve essere il 15%,

mentre di questo 15% almeno il 6% deve essere

relativo a costo sostenuto per il personale

operaio.

L’altra alternativa che può essere utilizzata,

che è diciamo anche più rara,

è quella invece

della

dimostrazione del requisito dell’organico medio

con il costo complessivo che deve essere

pari al 10% della cifra d’affari in

lavori

e si deve riferire a personale dipendente assunto

a tempo indeterminato,

quindi il 10%,

mentre di questo 10% l’80%

si deve riferire a personale tecnico,

laureato e diplomato.

Queste diciamo che sono le richieste contrattuali,

le verifiche che

devono essere soddisfatte affinché

l’impresa possa avere un costo del personale

carico e farle conseguire una qualificazione sua.

Poi in base alla

cifra d’affari

diciamo che l’importo

andrà a variare.

Abbiamo detto dunque,

il costo del personale che cos’è?

Come si va a definire?

Senzalmente dobbiamo dire che il personale

dipendente deve essere tutto il personale che

viene assunto in quelle che sono le forme tipiche.

Vanno esclusi i

contratti a progetto,

i contratti di collaborazione,

i contratti terenali.

Quindi

il costo del personale è quello che l’impresa

sostiene per il personale dipendente,

per il personale in forza,

ed è formato da salari e stipendi,

oneri sociali e TFR.

Vedremo poi che

l’impresa andrà in maniera dettagliata a fare una

distinzione,

quello che è il tipo di costo in base

alla tipologia di

qualifica del personale,

quindi farà una distinzione del costo del

personale operaio e del tecnico,

e poi quello che sarà il costo totale che deve

essere considerato.

Invece non rientreranno,

anche se dipendenti,

questi cosiddetti contratti atipici.

Vediamo adesso un esempio

di quelle che sono i requisiti,

gli importer,

le percentuali,

il 15 e

il 6 oppure il 10 e l’8.

Facciamo un esempio di quello che è

il calcolo del personale

con

l’operaio.

Nel nostro esempio

avevo detto che l’impresa può richiedere

1G1

terza classifica pari a 1.033.000,

1G3 seconda classifica per 516.000 euro,

1G6 prima classifica per 258.000 euro,

per un totale,

una somma classifica richiesta di 1.807.000.

In questo caso,

per andare a soddisfare quelle che sono le

percentuali

del personale,

dobbiamo avere il 15% di 1.807.000,

che è la cifra di affari in lavori,

e

questo costo del personale deve essere pari a

271.050.000,

mentre il costo dell’operaio sarà di 108.420.000,

che è

proprio il 6% di 1.807.000,

che è la richiesta

contrattuale.

Quindi,

per poter conseguire questa qualificazione,

l’impresa deve dimostrare di possedere questo

costo del personale,

di avere questo costo.

Questo costo,

come al solito,

deve riferirsi a quello che è

la sommatoria

degli anni fiscali che

l’impresa andrà a valutare per poter ottenere la

qualificazione sua.

Abbiamo detto dunque che l’impresa

deve scegliere quello che è un determinato periodo

fiscale per poter soddisfare e dimostrare quelli

che sono i requisiti posseduti.

Come al solito

questo arco temporale viene stabilito

dalla

data di stipula del contratto con la sua

Quindi,

se il contratto con la SOA viene stipulato a

settembre del 2024,

vanno considerati gli ultimi 15 anni a ritroso.

Il periodo minimo che deve essere utilizzato è un

quinquennio fiscale.

periodo fiscale a meno 5 anni,

che

sarà poi

lo stesso per andare a verificare la cifra

d’affari,

il costo del personale e il costo

dell’attrezzatura.

Questo è un elemento importantissimo.

Io non posso usare

degli anni fiscali per dimostrare la cifra

d’affari e che siano poi diversi

dagli anni per

dimostrare il costo del personale e

l’attrezzatura.

Il periodo fiscale deve essere

utilizzato contemporaneamente per soddisfare tutti

quelli che sono i requisiti richiesti per la

qualificazione.

Nel

periodo fiscale che sta

utilizzando l’impresa,

in

base a quelle che sono le esigenze dell’impresa,

può essere anche un periodo più lungo,

un periodo che può

raggiungere

i 15 anni

o,

solo nel caso in cui l’impresa si sia costituita

in un’epoca più recente,

il periodo fiscale può essere anche inferiore a 5

anni.

Per Assurdo può succedere che un’impresa che si è

costituita da appena un anno,

nel 2023 abbia già depositato un bilancio

o ha

presentato già una dichiarazione di erediti con un

solo anno fiscale,

se va a soddisfare quelli che sono i requisiti

richiesti

per la cifra d’affari,

per le attrezzature e in questo caso per il

personale,

allora in questo caso l’impresa potrà

qualificarsi utilizzando solo un anno fiscale.

Vi ho detto quindi che l’impresa

deve dimostrare

questo requisito,

essenzialmente requisito minimo in base a quelle

che sono le richieste contrattuali,

però può essere che l’impresa ci

fa delle richieste contrattuali,

come in questo caso fare 1.807 milioni,

ma può avere

un costo del personale più elevato che permette

all’impresa di

maturare negli anni

una cifra d’affari superiore a quelle che sono le

richieste contrattuali richieste.

L’impresa quindi,

nel durata dell’attestazione,

che è di 5 anni con l’obbligo poi di fare la

verifica terminale dopo 3 anni,

potrà

fare degli eventuali

aumenti di classifica o inserimenti di nuove

categorie.

Ma

può anche succedere che l’impresa che ci chiede la

qualificazione

non possiede

un costo del personale

sufficiente a conseguire l’attestazione richiesta.

In quel caso sarà necessario andare a

rideterminare la cifra d’affari.

Nel caso

che abbiamo visto prima,

vi ho detto che le richieste contrattuali sono

pari a 1.807.000.

Il costo del personale e dell’impresa però è pari

a 200 milioni.

Avevamo detto che il costo minimo,

il 15%,

doveva essere pari

a 271.050.

Poiché il

requisito non viene soddisfatto,

la cifra d’affari verrà rideterminata,

quindi sarà una cifra d’affari inferiore.

Nel caso specifico avremo che la cifra d’affari

rideterminata sarà pari a 200 mila euro

per 100 diviso 15,

quindi la cifra d’affari rideterminata

sarà 1 milione 3333,

perché appunto

il costo del personale che ha l’impresa non è

sufficiente a far conseguire la qualificazione

richiesta.

In questo caso l’impresa si troverà di fronte alla

scelta di

cambiare un po’ quelle che sono le richieste

contrattuali.

Abbiamo detto quindi che l’impresa può

scegliere queste due strade,

quella del 15% e del 6% sul personale operaio,

oppure potrà

andare a fare la verifica

sul personale tecnico.

Questa verifica sul personale tecnico

va a cambiare anche quelle che sono le percentuali

da andare a verificare.

Il 10% sarà relativo tutto al personale assunto a

tempo indeterminato,

e di questo 10%,

almeno l’80% deve essere personale,

tecnico,

laureato e diplomato.

Sempre nel caso che abbiamo visto della richiesta

al contrattuale pari a 1.807 milioni,

il costo totale del dipendente assunto,

quindi proprio l’importo che andrà

a verificare

che l’impresa deve andare a soddisfare,

la sua poi deve verificare,

sarà,

per il costo totale dei dipendenti assunti al

tempo determinato,

pari a 180 mila euro e 700,

che non è altro che il 10% delle richieste

contrattuali di 1 milione 807,

mentre di questo 1 milione 807,

144 mila euro 560 deve essere

costituito da costo del personale relativo a

personale tecnico,

laureato e diplomato.

Queste sono quindi le verifiche numeriche,

gli importi che dobbiamo andare a soddisfare.

Ma vediamo adesso come possiamo soddisfare,

come l’impresa

ci deve dimostrare

di possedere questi requisiti

e quelle sono le verifiche che poi la sua deve

in base alle tipologie di imprese che andiamo a

qualificare,

dobbiamo poi

vedere anche quali sono i tipi di documenti che

l’impresa deve

presentare e

la sua deve

poter esaminare per accertare in effetti

se i requisiti

minimi richiesti sono soddisfatti.

Le imprese che possiamo

attestare

si distinguono poi in ditte individuali e società

di persone e in società di capitali.

Per entrambe le tipologie di imprese i

percentuali da soddisfare sono le stesse.

In più però,

per le ditte individuali

e

per le società di persone,

al costo del personale sostenuto per i dipendenti,

quindi per i dipendenti in forza,

si aggiunge anche quella che è la retribuzione

convenzionale riconosciuta al titolare.

Questa retribuzione convenzionale

andrà

a

essere considerata,

rientrerà in quelle che sono le percentuali minime

richieste.

Quindi nel caso del calcolo che

quello relativo al 15% è il 6% di personale

operaio,

la retribuzione convenzionale sarà

relativa

al

costo del personale operaio.

Come si determina questa retribuzione

convenzionale?

Diciamo che sono degli importi standard che

vengono

considerati.

Essenzialmente

la retribuzione convenzionale viene determinata

in

base a un importo standard moltiplicato per 5

volte

e

questo costo del personale poi

contribuirà ad aumentare quello che è il costo

sessuinuto già per il personale dipendente.

Vediamo ora invece quali sono i documenti

fiscali che l’impresa ci deve

presentare.

Per quanto riguarda le ditte individuali,

ma anche in questo caso,

il modello da considerare è il modello unico e in

particolare saranno gli studi di settore.

Vediamo adesso per esempio,

questo

è uno studio di settore,

il modello

ISA 2023 relativo al periodo fiscale 2022.

In questo

modello,

in questa dichiarazione,

c’è proprio una parte dedicata al costo del

personale.

Vediamo qui infatti il riguel F14,

Abbiamo spese per lavoro dipendente

e altre prestazioni dipendenti.

L’importo in questo caso specifico è di 887.937

euro.

Abbiamo detto che questo costo del personale si

deve riferire soltanto a personale dipendente,

inteso come personale

inquadramento del contratto tipico.

Non devono essere considerate invece

forme di prestazioni esterne,

prestazioni occasionali

oppure contratti di collaborazione.

Infatti in questo riquadro

vediamo che ci sono delle sottoboci

dove c’è scritto di cui per prestazioni rese

da professionisti esterni

o per collaborazione coordinata e continuativa,

in questo caso questo costo non deve essere preso

in considerazione.

Per quanto invece riguarda le società di capitali,

il documento fiscale di riferimento deve essere il

bilancio d’esercizio,

in particolare il conto economico.

Nel conto economico avremo la voce del costo del

personale,

proprio nella voce dei costi,

avremo proprio la voce nuova,

il costo per il personale,

dove ci sarà la suddivisione tra

salari e stipendi,

oneri sociali e trattamento di fine rapporto.

Nel caso specifico abbiamo in questo

esempio salari e stipendi che è pari a 109 mila

euro 184,

di oneri sociali per un importo di 32 mila euro

855 è il trattamento di fine rapporto per 10.742

euro.

Il costo totale del personale che

ha l’impresa in quest’anno,

l’anno 2022,

è pari a 152.781 euro.

Quindi questo costo,

nell’anno fiscale che stiamo considerando,

verrà sommato a tutti gli altri anni fiscali

che l’impresa sta esaminando e andrà

a

formare,

a soddisfare quella che è la percentuale del 15

sul costo totale e quella

del 6% sul costo dell’operaio.

Sia il modello

unico,

quindi lo studio di settore che abbiamo visto

prima,

che

il bilancio

ci danno però quello che è il costo totale che

l’impresa deve conseguire.

La normativa invece prevede che ci sia poi una

suddivisione

sia del salario di stipendio nei sociali e TFR,

ma distinto anche per qualifica.

Quindi in questo caso,

utilizzando questi elementi fiscali,

non è possibile.

Soprattutto abbiamo visto anche

nel modello

nel modello unico,

nello stile di fettore,

non abbiamo la suddivisione tra salario e

stipendio nei social e TFR,

quindi

sarà

l’impresa a fare questa distinzione

e poi la sua nella verifica,

poi vedremo meglio con quale modello,

deve accertare che quel costo dichiarato come

costo operario,

come costo del tecnico,

come costo dell’amministrativo

sia in effetti corrispondente a quanto dichiarato

dall’impresa.

Oltre a questa suddivisione

come costo,

La norma prevede anche che l’impresa debba

dichiarare anche la distinzione,

il numero,

infatti si parla di organico medio anno,

quindi anche il numero totale dei dipendenti in

forza anno per anno

e questo numero totale deve essere diviso poi come

numero dei dipendenti come operai,

in base a quella che la codifica,

numero dei dipendenti amministrativi,

numero dei dipendenti tecnici.

Anche qui non ci sono degli elementi nei documenti

fiscali che abbiamo visto,

cioè né nel bilancio né nel conto economico,

nel modello unico,

che ci fanno questa distinzione.

Vedremo poi il modello di M10 che l’impresa deve

necessariamente

presentare alla SOA che sarà il dettaglio dove

l’impresa mensilmente dichiara all’Inps

quelle che sono le retribuzioni che

sostiene per ogni singolo dipendente in base anche

a quella che la qualifica,

quindi

la distinzione per la qualifica dell’operario e la

distinzione per la qualifica dell’impiegato.

L’impresa che richiede la qualificazione quindi è

obbligata a dichiarare

quello che è il costo del personale che ha

sostenuto nel periodo di riferimento utilizzato

per la qualificazione sua.

Quindi l’impresa dovrà

anno per anno

fare questa precisa distinzione tra quello che è

il costo

del personale operaio,

il costo sostenuto per il tecnico,

il costo sostenuto per l’amministrativo

e tutto questo poi confluirà in quello che è il

costo totale sostenuto per il personale

dipendente.

Questa distinzione poi deve essere fatta,

abbiamo detto,

anche per il numero dei dipendenti.

La dichiarazione che deve essere resa dal legale

rappresentante

dell’impresa quindi deve essere molto dettagliata

e la norma proprio indica quella che

obbligatoriamente devono essere gli elementi

contenuti in questa dichiarazione.

Vediamo un esempio,

sempre la dichiarazione

sostitutiva sui requisiti di ordine speciale,

il nostro modello di 05,

nella parte relativa

all’adeguato organico medioannuo.

che è appunto il costo sostenuto per il personale

dipendente.

In questo caso vediamo sempre

la dichiarazione sostitutiva

è stata predisposta per i 15 anni,

vedo detto che è il periodo

fiscale che può utilizzare

l’impresa,

al massimo 15 anni,

però

andrà a compilare questa dichiarazione in base a

quelli che sono gli anni che intende utilizzare.

Quindi

abbiamo

una

colonna,

la prima corona,

che

indicherà quelli che sono gli anni

fiscali che l’impresa andrà a scegliere.

Poi abbiamo

una

colonna relativa al numero medio degli operai,

quindi l’impresa andrà anno per anno ad indicare

quanti sono stati

gli operai in forza in quell’anno fiscale.

A questo

numero dell’organico medio deve poi corrispondere

anche un costo,

quindi l’impresa ci deve dichiarare per quei

dipendenti,

per quegli operai,

quanto è il costo relativo.

Se l’impresa ha dei tecnici

o degli amministrativi sarà

obbligata a fare questa indicazione anche con il

numero medio dei tecnici e degli amministrativi.

La stessa distinzione poi deve essere fatta come

costo,

quindi deve andare a quantificare

qual è il costo sostenuto nell’anno

in considerazione

sia come costo del tecnico che come costo

dell’operario.

e alla fine abbiamo invece il costo totale del

personale dipendente che sarà appunto dato dalla

sommatoria

del costo

sostenuto per l’operaio e per gli eventuali

impiegati.

La stessa cosa va fatta sia come costo che come

numero

medio.

dei dipendenti.

In più

l’impresa deve anche dichiarare,

per il periodo fiscale che stiamo andando ad

esaminare,

quelli che sono i versamenti che l’impresa andrà a

fare

rispettivamente all’Inps,

all’Inel e alla Cassidile,

proprio perché

l’impresa

deve dimostrare sì di possedere il costo adeguato,

rispettare quelle che sono le percentuali minime

richieste,

ma deve anche,

abbiamo parlato di

oneri sociali,

le oneri sociali sono il costo,

però poi deve dimostrare anche di aver effettuato

i

pagamenti agli enti previdenziali.

Allora l’impresa avrà poi un DURC che

dimostrerà che

sono stati

effettivamente eseguiti regolarmente tutti i

versamenti presso i vari enti

Però anche in questo caso ci devi andare a

indicare anno per anno quello che è un porto

versato all’INPS,

all’INEL e per le imprese che sono iscritte alla

Cassa Edile,

anche alla Cassa Edile.

L’impresa inoltre ci deve dichiarare,

in base alla tipologia,

se è un’impresa metalmeccanica o un’impresa idile,

quelli che sono i vari contributi che deve

versare.

La sua cosa deve fare?

Deve verificare poi la veridicità della

dichiarazione sostitutiva,

quindi è

tenuta

sempre come previsto dal manuale,

a creare un prospetto

riepilogativo che

metta in evidenza

la procedura di controllo che è stata

effettuata,

dove vengono indicati

quelli che sono il riscontro sia del numero

dei dipendenti che anche del costo.

L’impresa

fa questa dichiarazione relativa al costo del

personale,

però abbiamo detto che è

un costo totale

che poi andrà a suddividere tra operaio,

tecnico e amministrativo.

Abbiamo visto prima come sia nel bilancio

d’esercizio

abbiamo il costo totale del personale e la stessa

cosa abbiamo visto anche per quanto riguarda le

individuali e le società di persone,

abbiamo sempre un costo totale del personale,

la suddivisione che

viene richiesta

dalla

normativa

tra costo operaio e costo impiegato può essere

solo riscontrata attraverso la presentazione

di alcuni modelli,

i

cosiddetti

modelli unieni,

modelli dm10,

che l’impresa mensilmente deve presentare all’Inps

e

che

le servono per indicare quelle che sono le

retribuzioni sostenute

mese per mese per la tipologia di dipendenti.

Vediamo adesso questo

facsimile di modello

di M10,

si chiama attestazione della denuncia

contributiva,

questa è

relativa al mese di gennaio 2022 e qui ci sono

quelle che sono le informazioni

importanti,

la matricola dell’azienda,

il codice fiscale dell’azienda,

il numero dei dipendenti,

la tipologia di

assunzione,

se

l’impresa

ha dei dipendenti assunti a tempo determinato o

indeterminato,

abbiamo visto che c’erano

le due modalità di

dimostrazione del costo del personale,

quello sul 15% sul 6% sul costo operario,

però abbiamo parlato anche del costo del personale

che si deve andare a verificare

sul 10% e l’8%,

cioè i dipendenti assunti a tempo

indeterminato e di questi l’8% deve essere

laureato e diplomato.

Lo strumento che permette alla SOA di fare queste

verifiche su quella che è la dichiarazione

sostitutoriale dell’impresa

è proprio il modello IMSS di M10.

In questo modello

Questo modello deve

essere prodotto alla SUA proprio perché

la SUA ha il compito di verificare tutte queste

distinzioni di qualifiche sia come costo che come

numero dei dipendenti.

Infatti vediamo che qui c’è proprio una

distinzione nel codice,

in questa

colonna,

il codice del dipendente,

l’1 che ci indica,

ci permette di individuare se quel codice si

riferisce a un operaio oppure il codice 200 che si

riferisce a un impiegato

Il numero

del dipendente,

quindi possiamo andare a verificare se l’impresa

effettivamente

ha dichiarato nell’arco dell’anno il numero dei

dipendenti corrispondente a quello dichiarato,

e

poi quello che è l’imponibile,

cioè la retribuzione in base a quella che è la

tipologia,

quella che è la qualifica del dipendente.

Mese per mese,

per ogni anno fiscale,

andrà a fare questa verifica

e poi successivamente andrà a controllare che il

costo che l’impresa avrà dichiarato anno per anno

corrisponde effettivamente a quanto dichiarato

dall’impresa.

In questa puntata di SoAcademy abbiamo quindi

visto quello che è

il

requisito di ordine speciale relativo al costo del

personale.

Abbiamo parlato insieme di costo del personale,

come

si va a determinare il costo del personale,

quelle che sono le percentuali minime richieste.

Abbiamo fatto anche degli esempi,

cercando di vedere quelli che sono,

in base alle richieste contrattuali,

gli importi

che le imprese devono andare a soddisfare.

Abbiamo esaminato la documentazione fiscale che

deve presentare l’impresa e che poi la SOA deve

valutare.

Abbiamo visto un bilancio d’esercizio o il modello

unico,

gli studi di settore nel caso

se l’impresa che andiamo ad attestare è una ditta

individuale o una società di persone.

Abbiamo anche

ricordato che nel caso specifico di ditti

individuali e società di persone,

oltre al costo del personale dipendente,

quindi il personale in forza,

può essere considerata anche la retribuzione

convenzionale premiante,

che è questo importo che viene riconosciuto

al titolare della ditta individuale,

oppure ai soci dell’SNC o ai soci accomandatari

delle SAS.

Abbiamo anche detto che l’impresa è obbligata

a

presentare una dichiarazione sostitutiva,

abbiamo

detto la dichiarazione modello dei requisiti di

ordine speciale D05 nella parte relativa proprio

al costo del personale,

andando a fare un dettaglio tra quella che è la

sua divisione

sia per numero

dei dipendenti che come costo distinto in costo

degli operai,

costo dei tecnici,

costo degli amministrativi.

Abbiamo anche detto che l’impresa deve

dichiarare quelli che sono i versamenti che ha

effettuato ai vari enti

e

la sua poi deve,

attraverso la presentazione di questi documenti,

verificare anche

la dichiarazione sostitutiva.

Vi ringraziamo dell’attenzione

prestata a questa puntata di SOAccademy

e vi aspettiamo per approfondire un nuovo

argomento in una

prossima puntata.

Grazie.

Bentrovati e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di SUA23 e

in questa puntata di SUA Academy proveremo a

descrivere

i lavori

che sono necessari per

poter conseguire l’attestato di qualificazione

SUA,

i documenti che devono essere consegnati da parte

dell’operatore economico alla SUA che li dovrà

valutare

e come vengono effettuati genericamente i calcoli

per poter procedere al rilascio dell’attestazione.

Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore

economico deve necessariamente dimostrare

e la sua verificare per il lascio

dell’attestazione c’è

quello relativo all’adeguata idoneità tecnica ed

organizzativa così come indicata nell’articolo 18

dell’Allegato 2.12 al Decreto Legislativo numero

36 del 2023.

L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata

attraverso idoneo direttore tecnico.

Questo aspetto

sarà oggetto di un approfondimento ad hoc

all’interno della piattaforma

Oltre al direttore tecnico,

però,

l’impresa deve anche dimostrare la sua effettiva

capacità a realizzare quelle tipologie di

elaborazioni

per le quali sta richiedendo il rilascio

dell’attestazione.

Sono quelli che in gergo vengono definiti lavori

e che sono finalizzati a soddisfare i parametri

indicati nella norma,

sempre nel medesimo articolo 18,

e che variano a seconda dalla classifica di

attestazione che viene richiesta.

La norma prevede che l’operatore economico,

per il soddisfacimento del requisito di

adeguata idoneità tecnica,

debba presentare lavori realizzati in ciascuna

delle categorie oggetto della richiesta

la cui sommatoria cubi un valore non inferiore al

90% di quello della classifica richiesta.

Vediamo meglio con un esempio.

Se l’impresa richiede l’attestazione alle seguenti

categorie,

oggi 1 terza,

quindi per un importo pari a 1.033.000,

oggi 3 seconda per un importo pari a 516.000 e

oggi 6 prima per un importo pari a 258.000,

dovrà dimostrare il possesso di almeno 929.700

euro in OG1,

pari al 90% della classifica richiesta,

1.083.464.400 in OG3,

232.200 in OG6,

ambedue

pari al 90% delle rispettive classifiche che

venivano richieste.

Questo è il primo indicatore da soddisfare che

fa riferimento al valore complessivo delle

lavorazioni che l’impresa presenta alla sua.

Dopodiché è necessario che l’impresa soddisfi

anche il cosiddetto requisito dei lavori di punta.

Andiamo qui anche

ad aiutarci

con un esempio.

l’impresa ha necessità di

soddisfare i seguenti requisiti

e di produrre almeno un singolo lavoro in ciascuna

delle categorie richieste contattualmente di

importo non inferiore al 40% della relativa

classifica oppure

in alternativa

due lavori

in ciascuna delle

categorie richieste contattualmente di importo non

inferiore al 50% della relativa

classifica oppure

tre lavori

che cubino,

la cui somma cubi 65% della classifica relativa.

Questi due indicatori,

quindi

quello che abbiamo visto precedentemente della

sommatoria complessiva delle lavorazioni e quella

dei lavori di punta,

devono essere soddisfatti contemporaneamente.

A questo punto,

guardando

la tabella,

possiamo

appuntare la nostra

attenzione,

ad esempio,

sulla classifica seconda,

con una cifra di affari che viene richiesta a pari

a 516.000€.

l’impresa dovrà consegnare alla SOA lavori per

almeno 464.400 euro,

il 90% della categoria richiesta,

della classifica richiesta,

e

non meno di un lavoro di punta di 206.400 oppure

due lavori che cubino assieme 283.800 oppure tre

lavori

che cubino 335.400.

E’ importante a questo punto fare un passaggio

sulla razza normativa di queste due differenti

richieste.

Perché il legislatore ci chiede questi due

requisiti che vengono soddisfatti

contemporaneamente?

Perché

con la sommatoria delle lavorazioni il legislatore

vuol capire se l’operatore economico ha

effettivamente la capacità organizzativa

per poter condurre e portare a termine lavori il

cui volume economico sia quasi sovrapponibile a

richieste contrattuali.

Con i lavori di punta,

invece,

il legislatore vuol capire se l’operatore

economico è strutturato per poter eseguire

lavorazioni di una determinata portata.

Infatti,

se non ci fosse questo secondo indicatore,

cosa potrebbe accadere?

Un’impresa potrebbe presentare 465 lavori da 1.000

euro

ed ottenere in questo modo la seconda classifica,

in quanto andrebbe a soddisfare sicuramente il

primo indicatore

sulla sommatoria complessiva.

Ma allo stesso tempo non avremmo alcuna certezza

che quell’impresa,

una volta giudicatasi un appalto per un importo di

500 mila euro,

sia in grado di poterlo eseguire proprio perché

non è strutturata

per poter svolgere lavorazioni più corpose e

quindi più complesse dal punto di vista

organizzativo.

L’esempio più semplice da visualizzare

è un’impresa che per

qualificarsi in oggi 3,

costruzione di strada,

presenta 465 lavori da 1000 euro,

perché ha svolto 465 lavorazioni differenti di

rappezzatura di piccolissimi tratti di asfalto.

Se quell’impresa si attestasse e vincesse una gara

da mezzo milione a costruzione di un importante

tratto di strada,

sicuramente non avrebbe le competenze per poterlo

svolgere.

Quindi,

in conclusione,

il

legislatore con questi due indicatori

vuole essere certo della capacità tecnica ed

organizzativa dell’impresa e

la SOA e l’organismo deputato a verificare e

certificare queste competenze.

Abbiamo accennato al fatto che i lavori possono

classificarsi non solo per categoria di

lavorazioni svolte ma

soprattutto per tipologia di committenza per il

quale i lavori sono stati eseguiti.

Questa può essere pubblica quando i lavori sono

svolti per l’appunto per enti pubblici come i

comuni,

le regioni o le province o per aziende

municipalizzate che fanno riferimento ad enti

pubblici.

Oppure ci sono i lavori svolti per committenza

privata,

può essere questo il caso della ristrutturazione

di un condominio

o la costruzione di un impianto fotovoltaico

all’interno di un’azienda agricola.

Oppure ci sono i lavori svolti in conto proprio.

Il classico esempio è la costruzione di una

palazzina dove l’impresa che esegue i lavori ha

allo stesso tempo

la titolarità del permesso edificatorio concesso

dal Comune.

In ogni caso esamineremo nel dettaglio questi

aspetti con appositi approfondimenti all’interno

della nostra piattaforma.

Chiaramente

l’operatore economico che intende qualificarsi può

essere in possesso di una miriade di lavori i

quali possono abbracciare un arco temporale più o

meno ampio,

a seconda della vita dell’impresa.

Quali lavori vanno presentati al netto degli

importi necessari e

che devono soddisfare i due requisiti che abbiamo

visto precedentemente?

La norma ci dice che vengono valutati tutti i

lavori eseguiti negli ultimi 15 anni.

Il punto di partenza,

però,

per calcolare il quindicennio

diventa la data di stipolo del contratto con la

sua.

Se il contratto è stato firmato in data 30 giugno

2024,

potranno essere valutati tutti i lavori compresi

nel periodo che va

dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2024.

E cosa succede se un lavoro

esce da questo periodo di ferimento?

Accade

semplicemente che un pezzo di quel lavoro non

verrà considerato ai fini dei calcoli.

Quel pezzo lo si determina ipotizzando,

ad esempio,

un andamento lineare dello svolgimento delle

lavorazioni e calcolando quindi,

in questo modo,

la quota parte d’importo che non va presa in

considerazione.

In alternativa,

l’impresa può presentare l’effettivo andamento dei

lavori mediante

documentazione di cantiere come può essere il

computometrico o altro tipo di documentazione

che

la sua verifica se effettivamente può essere presa

in considerazione

e considerato un endamento differente da quello

lineare.

Possono essere anche utilizzati i lavori in corso

d’opera e quindi non ancora conclusi,

l’importante è che anche per questa tipologia di

lavori

ci si attenga alle indicazioni predisposte dalla

normativa.

Importante è considerare ai fini dei calcoli che

gli importi contabilizzati dei lavori possono

essere rivalutati secondo indici ISTAT che

misurano la variazione dei costi di esecuzione di

un’opera

legandoli all’apprezzamento o depreciamento dei

costi di materiale e il costo della vita.

Può quindi accadere che un lavoro conclusosi nel

2010 e

che un valore contabilizzato pare a 100,

possa apprezzarsi attraverso una rivalutazione

ISTAT ad un valore molto maggiore,

che arriva

anche

a 130.

Potete ben capire quanto questa possibilità possa

aiutare l’operatore economico

a raggiungere gli obiettivi di qualificazione

prefissati.

Ai fini della qualificazione delle imprese che

hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle

imprese subappaltatrici,

adesso si attengono ai seguenti criteri.

L’impresa subappaltatrice

può utilizzare per la qualificazione l’intero

quantitativo contabilizzato delle lavorazioni

eseguite.

L’impresa affidataria

può utilizzare i lavori della categoria

prevalente,

della categoria scorporabile,

per il loro intero importo.

Cosa significa?

Che un lavoro che è stato subappaltato al 100%

garantisce l’utilizzo del mese importo sia

all’impresa giudicataria che all’impresa

subappaltatrice.

Quindi un lavoro in OG1 di 100.000 euro fatturato

dall’impresa giudicatrice al committente ed a sua

volta completamente sovrappaltato

assume

ai soli fini del calcolo SOA

un valore

doppio.

Infatti potrà essere utilizzato ai fini SOA sia

dall’impresa giudicataria che dall’impresa

sovrappaltatrice

in OG1 per un valore pari a €100.000.

In questa puntata di SOA Academy

vi abbiamo illustrato in maniera generale

come si svolgono

i lavori

che vanno

consegnati alla SOA

per poter procedere al processo di qualificazione.

abbiamo parlato della loro soddisfuzione per

competenza,

vi abbiamo illustrato

come vengono conteggiati i subappalti e qual è

l’importanza della rivalutazione ISTAT,

vi diamo appuntamento nelle puntate

successive dove andremo ad affrontare in maniera

più puntuale e verticale

la soddivisione dei lavori

per committenza

in pubblica,

privata e in conto proprio.

Bentrovati e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di SOA 23 e

in questa puntata di SOA Academy proveremo a

spiegare in maniera molto concreta e diretta cosa

intendiamo per lavoro pubblico

e come è fatto materialmente un certificato di

esecuzione dei lavori che non

ne comprova l’avvenuta esecuzione.

Per lavori pubblici si intendono

tutti quei lavori che sono stati affidati

all’impresa da

soggetti tenuti nella scelta del contraente

a rispetto del codice

dei contratti pubblici,

decreto legislativo numero 36 del 2023.

In

concreto parliamo quindi dei comuni,

delle province,

delle regioni e di tutti quegli enti che sono

sotto il diretto controllo pubblico,

come ad esempio

l’Istituto Case Popolari

o le aziende municipalizzate.

Nel caso di lavori pubblici

la documentazione da produrre

ai fini dell’attestazione sua è molto snella,

infatti

nel corso degli anni l’ANAC ha costruito e fatto

alimentare dai vari enti pubblici un database che

contiene i certificati di esecuzione dei lavori

rilasciati per l’appunto dai vari enti.

Il certificato di esecuzione dei lavori è il

documento fondamentale

attestante natura e svolgimento delle lavorazioni

svolte.

per i lavori pubblici è l’unico documento

richiesto dalla sua per il suo processo di

valutazione.

Attraverso una sua

visualizzazione

possiamo andare a descrivere le caratteristiche

principali

di questo documento.

Andiamo adesso a

visualizzare il certificato di esecuzione dei

lavori

rilasciato da un ente pubblico

in maniera da andare a

capire

quali sono i campi che vengono compilati,

come vengono compilati,

quali sono gli elementi di valutazione che la SOA

dovrà prendere in considerazione

ai fini

dei calcoli per le categorie,

le classifiche dei lavori che sono state richieste

in attestazione dall’impresa.

Qui c’è l’allegato B

con lo schema di certificato di esecuzione dei

lavori pubblici,

è

un allegato che

viene enormato dal decreto legislativo

e che riporta una serie di indicazioni.

La prima è la data e il numero protocollo.

In effetti attraverso questo numero protocollo è

possibile all’interno del database dell’ANAC

andare a ricercare

il suddetto certificato.

Un’altra chiave di accesso all’interno del

database di ANAC è quella del codice fiscale

dell’impresa giudicatrice dei lavori.

Attraverso questi due elementi,

numero protocollo e codice fiscale,

è possibile attingere

ai certificati di esecuzione dei lavori.

Non ci sono chiavi di ricerca

differenti come potrebbe essere magari

il codice fiscale della stazione appaltante

oppure l’oggetto dei lavori.

Subito dopo la data e il protocollo quello che

viene fuori è il primo quadro dati del bando di

gara e quindi sarebbe

in pratica il titolo

del nostro lavoro dove

ritroviamo la stazione appaltante,

in questo caso il comune di Taranto,

col suo codice fiscale e indirizzo,

fondamentale l’indicazione del responsabile del

procedimento che è poi colui che firma il

certificato stesso

con il suo codice fiscale,

l’oggetto dell’appalto,

il CIG

l’importo a base d’asta e l’importo con

l’insicurezza.

Il CIG è correlato a un altro database di ANAC

da cui si può

liberamente accedere e verificare

le categorie

dei lavori oggetto del bando di gara attraverso

appunto

il CIG.

Questa lavorazione

prevede,

così come si è riportata all’interno del quadro 1,

nella parte più bassa,

la categoria OG3 per un valore,

un importe in cifre superiore alle 300 mila euro.

queste sono state le lavorazioni previste

all’interno del bando di gara.

Nel quadro 2 si passa,

come in un film,

alla sequenza successiva,

cioè

qual è stata l’impresa,

il soggetto affidatario

delle lavorazioni.

In questo caso l’impresa è MAD SRL

con tutte le relative indicazioni,

il codice fiscale,

la sede,

la tipologia di ruolo che ha avuto all’interno

della gara,

quindi in questo caso l’impresa si è giudicata da

sola la gara

e quindi il ruolo è di impresa singola,

quindi con una

partecipazione al 100%.

Diversi saranno i pesi nel caso

di un’associazione temporanea di imprese,

dove sono due imprese che

sono state giudicatrici dell’appalto e quindi

avranno

delle partecipazioni diverse

all’interno

del soggetto fidatario lavori di questo 4-2.

All’interno del quadro 3.1 passiamo poi

all’importo del contratto,

quindi

con indicazione di qual è stato il ribasso d’asta,

quando è avvenuta la stipula del contratto,

in questo caso nel settembre 2021,

e

nel 3.2 quali sono le lavorazioni previste nel

contratto.

Come si vede c’è

una

discrepanza tra

qual era

l’importo a base d’asta

e qual è stata poi la lavorazione prevista nel

contratto.

Quadro 4.1 è molto importante perché vengono

indicati i successivi atti di sottomissione e atti

aggiuntivi che avvengono nel corso

delle elaborazioni.

Queste elaborazioni possono essere

sia nella categoria

prevista nel contratto,

nel bando di gara,

sia in categorie differenti perché sono verificate

delle

aggiunte,

modifiche,

integrazioni in corso d’opera.

È importante che questo quadro vengano riportate

tutti gli atti di sottomissione e tutti

gli atti

aggiuntivi.

soprattutto quando emergono nuove lavorazioni.

Nel quadro 4.2 c’è proprio la corrispondenza

tra

gli atti aggiuntivi

con gli importi in cifre che sono stati indicati

nel quadro 4.1 e le categorie di lavorazioni

allegate.

Il quadro 5 invece riporta

il cuore del certificato esecuzione lavori,

in pratica sono

le date inizio e fine lavori,

l’importo del contabilizzato che sono poi gli

elementi fondamentali che la SOA

dovrà prendere in considerazione ai fini dei

calcoli.

per raggiungere,

come ci siamo detti

e come

avete potuto guardare nei relativi video,

le categorie,

le classifiche

per le quali si intende richiedere

l’attestazione.

In questo caso,

a data inizio dei lavori,

nell’ottobre 2021,

non ci sono

lavori in corso,

i lavori sono stati ultimati

e la data di contabilizzazione è proprio identica

alla data di ultimazione dei lavori.

Questa cosa

non è sempre così perché i lavori possono essere

ultimati e contabilizzati in un momento

successivo.

L’importo contabilizzato è quello che viene preso

in considerazione

dalla sua ai fini dei propri calcoli,

sempre che

l’impresa che stiamo attestando è proprio quella

aggiudicatrice,

cioè

la MAD-SRL.

Nel quadro successivo vi è la ripartizione

dell’importo contrabilizzato nelle singole

categorie.

In questo caso vediamo che ci sono

due categorie

identiche,

indicate oggi tre,

per due importi differenti,

la cui somma

Cuba esattamente quanto l’importo contabilizzato.

Perché viene questo?

Semplicemente perché,

e lo vediamo nei quadri successivi 6.2 e 6.3,

oltre all’impresa MAD,

vi è anche un’impresa

subappaltatrice.

Quindi l’impresa MAD ha svolto

effettivamente 337.921,41 euro e l’impresa

Pornaro-Vincenzo

le cui indicazioni

vengono inserite all’interno del quadro 6.3 con

gli estremi dell’atto autorizzativo che

gli ha rilasciato l’autorizzazione

al subappalto,

l’inizio e fine lavoro e l’importo contabilizzato

un valore differente.

La somma di queste due cifre

è importante che sia uguale proprio all’importo

contabilizzato.

Quanto viene

Apriamo una parentesi in questo momento proprio

perché ci troviamo di fronte a

due imprese,

una che è la giudicatrice e un’altra che è la

subappattatrice.

A MAD quanto viene

imputato a livello di

calcoli ai fini SOA?

A MAD viene imputato l’intero importo

contabilizzato,

sebbene

abbia svolto 337.000€,

mentre

a Fornaro-Vincenzo viene imputato

l’effettivo

a lavorazione svolta,

quindi pari a 51.500€.

Nel quadro 7 ci

sono i responsabili della condotta dei lavori,

in questo caso è indicato Fornaro Patrizio,

c’è il suo codice fiscale,

c’è l’impresa a cui fa riferimento,

data inizio e data fine

dello svolgimento del suo compito,

del suo ruolo.

Questo elemento

diventa importante ai fini della dimostrazione del

requisito

di esperienza

per poter poi svolgere il ruolo,

ricoprire il ruolo di direttore tecnico di

un’impresa che vuole attestarsi

per la sua.

Il quadro 8 c’è la dichiarazione sull’esecuzione

dei lavori

che è fondamentale e indispensabile

ai fini della regolarità del certificato di

esecuzione dei lavori,

è indispensabile

e fondamentale,

lo ripeto,

che

debba essere indicato dal gruppo che i lavori

sono stati

svolti regolarmente

e con buon esito,

altrimenti

il certificato non può essere preso

in considerazione ai fini dei nostri calcoli.

Il responsabile del procedimento è la stazione del

partante che rilascia i lavori,

c’è l’indicazione,

poi c’è la parte

sottostante finale che

riguarda

la vidimazione del certificato da parte

di

degli enti

che sono preposti alla tutela del bene

e nel caso

le lavorazioni sono delle categorie OG2-S2-A,

OS2-B,

OS25 e OG13,

le prime quattro sono quelle

che riguardano i beni culturali.

Quindi

questo è il nostro certificato di esecuzione dei

lavori

per lavori pubblici

che attingiamo all’interno del database dell’ANAC.

Il database e questo database dell’ANAC

non è

pubblico,

bensì ci vogliono

degli accessi particolari,

ci possono entrare le stazioni appaltanti,

chiaramente,

che possono verificare e

inserire i

certificati di propria competenza e

verificare quelli che hanno

loro rilasciati,

le SOA che possono

visualizzare

tutti i certificati,

sempre con le chiavi di ricerca che ci siamo

detti,

quindi codice fiscale dell’impresa oppure numero

protocollo del certificato,

le singole imprese possono andare a

identificare i certificati che li riguardano,

quindi inserendo il

proprio codice fiscale e

entrando all’interno del portale attraverso

lo speed.

Ma quali verifiche

bisogna effettuare a fronte

del rilascio e

dell’analisi di un certificato di esecuzione ai

lavori pubblici?

Che cosa deve fare una SOA?

La sola verifica che la SOA è tenuta a effettuare

è quella di confermare o meno le categorie

presenti all’interno del certificato.

deve verificare che siano le stesse riportate

all’interno del bando di gara o dell’avviso o

della lettera d’invito.

Questa verifica può essere fatta in autonomia

dalla sua attraverso la ricerca di questo

riscontro all’interno

di quel database dell’ANAC di cui vi parlavo

all’inizio,

consultabile con diverse chiavi di ricerca,

attraverso ad esempio l’inserimento del semplice

CIG

possiamo considerare,

verificare se effettivamente riusciamo a ritrovare

quel bando di gara

e andare a confrontare le indicazioni presenti nel

bando di gara con le indicazioni e

le categorie che sono state inserite all’interno

del certificato.

Potremmo anche,

se all’interno di questo database non troviamo

nulla,

fare una libera ricerca in rete,

magari sul sito dell’ente appaltante,

quello del comune,

sull’albopretorio,

andare a

ritracciare

il

il bando di gara originario,

se non si è riuscita a trovare alcun riscontro si

dovrà in ultimissima analisi inviare un’espressa

richiesta al Lente,

al Comune,

ed attendere la sua risposta.

Infatti è fondamentale,

perché questo lo richiede

il decreto,

che

la SOA controlli proprio

il parallelismo,

la sovrapposizione prefetta tra

le indicazioni previste all’interno del bando di

gara,

quindi la categoria

che è stata sottoposta a gara,

e quella che poi è stata inserita all’interno del

certificato.

Qualora non ci fosse questo allineamento,

il certificato non può essere preso in

considerazione e in più

deve essere segnalato all’ANAC

e al comune o all’ente che l’ha inserito

all’interno del database finché

esso venga annullato e o

modificato.

Con queste indicazioni

crediamo di aver reso

un disegno,

un quadro generale di tutto quello che

riguarda

il lavoro pubblico e la sua certificazione.

Nei prossimi video

andremo all’interno della nostra piattaforma di

Soacademy e andremo a parlare

più specificatamente dei lavori

per committenza privata e per i lavori in conto

proprio.

Buona giornata a tutti

e a risentirci a presto.

Bentrovati e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di SOA’23 e

in questa puntata di SOA Academy proveremo a

spiegare in maniera molto concreta e diretta

cosa intendiamo per lavori privati,

com’è fatto materialmente un certificato di

esecuzione lavori che ne comprova l’avvenuta

esecuzione

e quale documentazione l’impresa dovrà consegnare

alla SOA’

per poterne permettere un’adeguata valutazione.

In prima battuta andiamo a

descrivere cosa si intende per lavori privati.

I lavori privati sono tutte quelle elaborazioni

che vengono affidate all’impresa esecutrice da

committenti che non sono tenuti all’osservanza del

codice degli appalti.

Parliamo quindi di quei lavori che avvengono

perché l’input proviene da un organismo,

che può essere un’impresa,

una persona fisica o altro,

privato.

Se il condominio ad esempio di Via Calvi 2 a

Milano decide di procedere ad una

ristrutturazione,

il lavoro sarà tipizzato come privato.

Se l’azienda agricola Montalbano decide di

installare degli impianti fotovoltaici sul proprio

terreno,

il lavoro sarà tipizzato sempre come privato.

Ma come si dimostra lo svolgimento dei lavori

privati?

Lo svolgimento dei lavori privati,

a differenza di quelli pubblici come illustrato

precedentemente nel relativo video,

comporta un surplus documentale da fornire da

parte dell’impresa.

Questa cosa è abbastanza logica muovendo dal

presupposto che in un lavoro pubblico c’è un ente

pubblico che attesta la bontà dei lavori svolti,

gli importi contabilizzati e le categorie di

lavorazione.

Nel caso dei lavori privati,

invece,

è proprio il ruolo valutativo della sua che

diventa determinante.

Ma qual è la documentazione che un’impresa dovrà

produrre nel caso di lavori privati?

In questo caso non ci potrà essere un certificato

di esecuzione dei lavori,

così come avvenuto per la committenza pubblica,

che potrà essere scaricato da un database.

Ma

il certificato di esecuzione dei lavori,

che è l’elemento fondamentale,

come ci siamo detti,

per la dimostrazione del requisito di diurnità

tecnica,

andrà redatto

seguendo degli particolari accorgimenti.

Andiamo adesso a visualizzare un esempio di

certificato di esecuzione dei lavori e a

descriverlo in tutte le sue componenti.

Il certificato di esecuzione dei lavori

deve essere sottoscritto da due enti,

da due persone,

da due organismi differenti.

Parliamo chiaramente

del certificato di esecuzione del lavoro eseguiti

per committenti privati.

Uno è il committente

e l’altro è il direttore dei lavori.

di queste due entità vanno indicate

tutte

le loro

note anagrafiche e di contatto,

quindi è fondamentale

che la sottoscrizione del certificato

avvenga

da parte di queste due persone e

che vengano indicate

le PEC a cui puoi inviare dei riscontri,

ne parleremo di seguito.

In questo caso,

come vedete,

nel direttore di lavori c’è anche l’indicazione

dell’iscrizione all’ordine degli ingegneri,

in questo caso

l’indicazione dello studio è la PEC di

riferimento.

Committente,

se possibile,

va indicata la PEC,

altrimenti va indicato il suo dirizio di

residenza.

Dopodiché,

così come è avvenuto all’interno dei certificati

di esecuzione dei lavori per comitenza pubblica,

va indicato qual è l’oggetto dei lavori,

in questo caso sono i lavori di manutenzione

straordinaria,

va indicata

con accuratezza

come sono stati autorizzati questi lavori,

in questo caso attraverso una CILAS,

con l’indicazione del numero di protocollo e della

data di protocollo.

Qual è la categoria prevalente

dei lavori

ai sensi del DPR 207?

Questo è un certificato che è stato redatto

antecedentemente

al rilascio

della nuova bozza di certificato di esecuzione dei

lavori

con il nuovo decreto legislativo,

non è cambiato sostanzialmente nulla,

gli indicatori

che vanno inseriti sono gli stessi.

Dopodiché,

così come

è presente all’interno del certificato

nell’esecuzione dei lavori pubblico,

vi è

tutto il quadro di lavorazioni e

quindi in questo caso ci sono le opere di lì,

gli infissi,

l’impianto fotovoltaico,

l’impianto termico,

quindi c’è una pluralità di lavorazioni

con le relative

categorie e i relativi importi

che sono stati definiti.

l’esecuzione dei lavori,

questo riquadro

porta esattamente come in parallelismo al

certificato di esecuzione dei lavori per il

pubblico,

la data inizio e la data fine dei lavori

e poi c’è l’importo totale complessivo.

Anche qui viene indicato il responsabile del

condotto dei lavori

e vengono indicate

se ci sono state più o meno

o nessuna,

come in questo caso,

lavorazioni affidate in subappalto.

Fondamentale,

come nel caso del certificato di esecuzione dei

lavori rilasciato dal dente pubblico,

è l’indicazione sulla

regolare esecuzione dei lavori e sul buon esito.

Chiude il certificato,

elemento importante e fondamentale,

la doppia firma del committente e del direttore

dei lavori.

Questi sono gli elementi fondamentali

della redazione di un certificato di esecuzione

dei lavori per committenza privata.

Accanto al certificato di esecuzione dei lavori,

come ci siamo detti,

c’è un surplus di

documentazione che l’impresa dovrà

consegnare alla sua

per permettere

l’analisi

del documentale di quello che è avvenuto.

accanto al certificato di esecuzione dei lavori

verrà

inviato il certificato di regolare esecuzione che

viene sottoscritto

unicamente dal direttore dei lavori

e che è una dichiarazione

che attesta alla corretta e regolare esecuzione

dei lavori.

Se

il certificato di esecuzione dei lavori

può essere visto come

un

un film

della lavorazione perché ci dà

un excursus dalla quando è stato

autorizzato,

chi l’ha autorizzato,

qual è la tipologia di atto autorizzativo,

la data inizio,

data fine lavori,

se ci sono stati subappatti,

crea una fotografia

del lavoro stesso che certifica unicamente la

corretta esecuzione.

Quindi stiamo vedendo che il certificato di

esecuzione dei lavori non è,

nel caso della committenza privata,

l’unico documento da fornire.

Abbiamo già affrontato

e abbiamo verificato che c’è anche il certificato

di regolare l’esecuzione.

L’elemento fondamentale è che

L’impresa che sottoscrive il contratto di

attestazione con sua 23 e fornisce

un certificato di esecuzione dei lavori per

committenza

privata dovrà comprovare l’effettiva esecuzione

dei lavori

attraverso la consegna di questi ulteriori

documenti che servono ad escrivere l’intero quadro

dell’operazione svolta e degli importi in gioco.

Quindi,

oltre al certificato di regolare esecuzione,

cosa diversa,

come abbiamo detto del certificato di esecuzione

dei lavori,

va

verificata in prima battuta l’effettiva titolarità

richiede dell’esecuzione del lavoro

attraverso l’atto autorizzativo.

Quindi,

se abbiamo una committenza all’interno del nostro

certificato di esecuzione dei lavori,

indicata e che poi ha firmato il certificato,

quella deve essere

la committenza che dobbiamo andare a rintracciare

all’interno dell’atto autorizzativo

indicato all’interno del certificato.

C’è un lavoro con un committente

che

ha ricevuto anche

un’autorizzazione a poter svolgere quel

determinato lavoro.

Adesso apriremo una parentesi su cos’è

un atto autorizzativo.

In questo caso ci siamo detti che è una CILAS.

La CILAS,

questo

che può variare da ufficio a ufficio all’interno

dei vari comuni

della nostra Repubblica,

fondamentalmente

è composto da una serie di

documenti

che attualmente vengono tutti inviati in maniera

telematica.

Quindi

in questo caso

è importante che l’impresa che sottoscrive

il contratto di attestazione con il suo A23

riesca a recuperare dal direttore dei lavori,

soprattutto

più che dalla committenza,

tutta la documentazione che riguarda

la

richiesta di autorizzazione apposta a svolgere

quel tipo di lavoro.

Perché

prima parlavo di aprire una parentesi e fare una

riflessione su quello che è un atto autorizzativo?

Perché

a differenza

di quello che

il regolamento o

la norma riporta,

cioè

il fatto che ci sia un atto autorizzativo,

l’evoluzione degli ultimi dieci anni,

quindici anni

ci porta

a verificare che

gli atti autorizzativi espressi,

cioè i permessi a costruire,

non parliamo neanche più delle vecchie concessioni

di edizie,

sono sempre più residuali,

sempre più si fa leva

in tutta una serie

di interventi

su

richieste

molto più snelle,

più rapide,

più veloci,

quindi parliamo della DIA,

della SCIA,

della CILA,

che sono di per sé

una documentazione che non richiede

un’autorizzazione espressa da parte del comune

o dell’ente ricevente.

ma che viene inviata dal committente o dal suo

delegato

e che presuppone

il formarsi di un silenzio assenso

di 30 giorni,

nel caso di una dia,

ma addirittura

non esiste neanche questo tempo del silenzio

assenso

nel caso di

una cila,

quando

in effetti si può verificare

che alla consegna della cila si può partire con le

lavorazioni

il giorno

seguente.

Quindi

questo per quale motivo

deve essere sottolineato?

Perché

il legislatore

all’interno

della norma

indica anche che un elemento fondamentale che

l’impresa che sottoscrive il contratto di

attestazione Consola 23 deve fornire dalla SOA

è anche la copia autentica

dei progetti approvati.

Quindi

se parliamo di progetti approvati qua ci

rifacciamo appositamente a quelli che erano una

volta,

per l’appunto,

i permessi di costruire che prevedevano

una richiesta di autorizzazione e poi

il rilascio di un permesso con conseguente

autorizzazione e bidimazione anche dei progetti

approvati.

In questo caso e lo vediamo

nel caso di questo documento,

di questa

di questa

CILAS,

come si verifica?

Sono stati inviati

una serie di documenti e di elaborati relazionali,

come l’inquadramento territoriale,

la documentazione catastale,

in formati compressi e

firmati digitalmente,

ma che non prevedono di per sé delle

autorizzazioni.

Quindi

come

ovviare alla richiesta?

Una richiesta che non può essere

a tutti gli effetti ottemperata da parte

dell’impresa.

Quello che viene richiesto è

di far pervenire all’intero plico documentale che

è stato inviato al Comune.

In questo caso la Cila Superbonus,

come vedete,

Non solo è stata inviata

nelle sue parti

iniziali

dove ci sono i soggetti coinvolti,

le indicazioni

dell’ubicazione,

dell’intervento

e quali sono gli allegati che sono stati

predisposti,

ma anche

è stata inviata,

accanto a questa documentazione,

anche le ricevute di consegna

che sono state inviate

al Comune.

Questo per permettere

una più agevole identificazione

del documento da parte dell’ente,

perché

una cosa che

non abbiamo detto fino adesso ma che è

fondamentale,

facciamo un parallelismo con il certificato di

esecuzione dei lavori

pubblico,

lì abbiamo detto che andavamo a verificare

la congruità

delle indicazioni,

delle categorie

di lavorazione

inserite all’interno del certificato con il bando

di gara.

In questo caso

le verifiche che vengono fatte sono di veridicità

di tutti i

documenti che ci vengono

consegnati.

Il certificato di esecuzione dei lavori che

abbiamo visto

che è firmato da

committente e direttore dei lavori

viene sottoposto a verifica

a queste due persone,

a queste due entità,

viene inviato sia al committente

sia al direttore dei lavori

che devono confermare

espressamente l’autenticità della loro

sottoscrizione.

pena

l’impossibilità di poter utilizzare questo

certificato.

Almeno uno dei due

dovrà rispondere alla sua.

Ecco perché poi è fondamentale avere degli

elementi

di contatto immediato con queste persone,

quindi la PEC

permette una

maggiore,

più rapida

possibilità di poter ottenere un riscontro.

Anche il CRE,

che abbiamo detto è certificato di regolare

esecuzione,

dovrà essere sottoposto al riscontro al direttore

dei lavori.

E così avviene con l’atto autorizzativo,

e all’atto autorizzativo viene inviato al comune,

all’ufficio di competenza,

possibilmente al RUP di competenza,

che ne dovrà verificare la bontà

e la congruità con la documentazione che ha

all’interno del proprio archivio.

Quindi capite bene che

in questo caso abbiamo un documento

composto da 124 pagine e

che

più

è dettagliato nell’indicazione dell’oggetto

e

più semplicemente può permettere

al RUP di andare a identificare quel tipo di

documento e poter effettuare

un riscontro positivo

alla richiesta di vericità che viene fatta

dalla sua.

Se

non si ottiene questo riscontro di vericità da

parte dell’ente che ha

rilasciato

questo documento,

purtroppo quel tipo di elaborazione,

quel tipo di certificato,

quel tipo di importo non potrà essere validato e

preso in considerazione.

Quindi

è ostativa questo passaggio.

accanto all’atto autorizzativo,

chiamiamolo così sui generis,

ma

abbiamo

fatto un

piccolo e breve

corso su come sono composti

attualmente gli atti autorizzativi all’interno

dell’iter

di

di richieste

all’interno delle lavorazioni e

dei cantieri,

una nota particolare alle tavole progettuali che

sono state allegate

e che devono essere

chiaramente oggetto anche queste di riscontro,

vengono tutte inviate

al Comune

che dovrà validarne

la bontà.

Altro elemento,

quindi ci siamo detti,

ritorniamo sempre al certificato di esecuzione dei

lavori eseguiti per committente privato,

committente,

direttore dei lavori,

abbiamo detto che mandiamo le richieste di

vericità,

della bontà

di questo documento a tutte e due,

abbiamo l’espressa indicazione della CILAS,

benissimo,

abbiamo detto che quella CILAS o quel documento o

quell’atto verrà inviato

al Comune per richiederne la vericità.

Dopodiché che cosa abbiamo?

Abbiamo l’indicazione che c’è un contratto,

abbiamo l’indicazione delle lavorazioni che sono

state svolte con data inizio e data fine e un

importo contabilizzato.

Che cosa dobbiamo richiedere all’impresa

affinché

noi possiamo andare

a riscontrare quello che effettivamente è venuto?

Benissimo,

andiamo a richiederne il contratto

di appalto

che è stato sottoscritto

dal committente con l’impresa giudicatrice

lo andremo a leggere,

a verificarne tutte le componenti al suo interno

e le fatture,

quindi

solamente un breve estratto delle fatture

che andiamo a contabilizzare,

a verificare se l’importo effettivo delle fatture

che sono state emesse,

consideriamo chiaramente

unicamente l’imponibile,

eliminando tutta la quota

parte riguardante i servizi come ad esempio in

questo caso

dove ci possono essere

dei servizi di ingegneria che non vengono

contabilizzati all’interno dei lavori,

andiamo a verificare che il contabilizzato

derivante dalle fatture

sia

identico all’importo totale netto che viene

indicato all’interno del certificato e che sarà

poi

l’elemento che andrà inserito

all’interno del software per determinare i calcoli

e che possano poi portarci

al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo

preposti.

Una piccola nota,

anche il contratto,

in parentesi

passo indietro,

contratto e fatture anche essi vanno inviati al

riscontro al committente

chiaramente

che

li ha sottoscritti insieme all’impresa

giudicatrice.

Quindi

in conclusione da questo punto di vista

cosa fa la sua per verificare

ne verifica la congruità dei documenti andandoli a

leggere e a verificare se effettivamente le cose

che sono scritte hanno

un senso

e hanno tutta una relazione e una correlazione.

Va a verificare che effettivamente le elaborazioni

svolte siano quelle indicate all’interno dello

certificato,

andando ad analizzare l’atto realizzativo,

il contratto,

le fatture,

il CRE.

invia al riscontro tutta questa documentazione

ai vari elementi che hanno preso parte a questa

partita,

quindi il committente,

il direttore dei lavori

e il comune.

Dopodiché

nel caso di lavorazioni di un certo tipo

che

non sono necessariamente di

corpose come importo,

ma che sono magari un po’ più complesse

e che determinano una serie di lavorazioni

non uniche,

come in questo caso,

non a caso è stato preso questo certificato che

vede al suo interno

gli aeroparadiri,

gli infissi,

ma anche l’impianto fotovoltaico,

l’impianto termico,

può essere richiesto all’impresa un computometrico

firmato e timbrato dal direttore dei lavori

che va

a

aiutare,

a sopportare

nell’analisi la sua

e andando

a

parcellizzare e andare a specificare sempre più

nel dettaglio

le componenti delle lavorazioni di cui

si costituisce il certificato di esecuzione dei

lavori.

Anche

di questo computometrico alcune volte accade che

va sottoposto a verifica

di congruità.

Non è un elemento indispensabile,

ma molte volte viene fatto perché

pone

la sua in una condizione di terzietà

e

di tranquillità dal punto di vista di analisi

documentale.

In questo modo

concludiamo

l’analisi dei certificati di esecuzione

per committenza privata,

come abbiamo detto

e come abbiamo visto,

sono

forse l’elemento un po’ più

con maggiore documentazione,

sicuramente con maggiore documentazione dal punto

di vista

dei lavori

che deve essere consegnato all’ISOA,

cubano forse un 50% di tutte le lavorazioni che

vengono svolte all’interno di un’analisi

dei documenti

ed è importante che l’impresa si attrezzi

prima ancora di sottoscrivere il contratto

con la SOA di tutti questi elementi in maniera

tale da poi essere

molto rapidi e snelli una volta sottoscritto il

contratto e procedere rapidamente

nel processo di attestazione.

Nelle prossime puntate analizzeremo anche

gli altri certificati di esecuzione dei lavori,

quelli in conto proprio,

che hanno una caratteristica molto particolare,

singolare,

e li analizzeremo ancora

nel dettaglio.

Bentrovati e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di SOA23 e

in questa puntata di SOAcademy proveremo a

spiegare in maniera molto concreta e diretta cosa

intendiamo per lavori in conto proprio,

come è fatto materialmente un certificato di

esecuzione ai lavori in conto proprio,

che ne comprova quindi l’avvenuta esecuzione dei

lavori e quale documentazione l’impresa dovrà

consegnare alla SOA

per poterne permettere una sua adeguata

valutazione.

Cosa intendiamo per lavori in conto proprio?

I lavori in conto proprio sono dei lavori privati

a tutti gli effetti dal momento che

anche questi vengono affidati all’impresa

esecutrice da committenti che non sono tenuti

all’osservanza del codice degli appalti.

Ma c’è una particolarità ed è quella fondamentale.

In questo caso,

i lavori a conto proprio,

la committenza e l’impresa

esecutrice coincidono.

Per questo motivo parliamo appunto di lavoro in

conto proprio,

cioè

quando un’impresa è titolare di un atto

autorizzativo,

ad esempio la costruzione di un edificio,

e decide che questi lavori dovrà eseguirli in

proprio con le proprie capacità tecniche e con le

proprie attrezzature.

Come si dimostra lo svolgimento dei lavori in

conto proprio?

Lo svolgimento dei lavori in conto proprio,

a differenza di quelli pubblici,

così come abbiamo illustrato nel video,

comporta un surplus documentale che l’impresa

dovrà fornire alla sua.

Questa cosa è abbastanza logica perché muove dal

presupposto che in un lavoro pubblico c’è

un ente pubblico che attesta non solo la bontà dei

lavori seguiti,

ma anche gli importi contabilizzati e le categorie

che si sono

svolte.

Nel caso del lavoro in controprovo invece è

proprio il ruolo valutativo della sua che diventa

determinante e fondamentale per

determinare gli importi che

poi saranno oggetto

della valutazione.

E quindi qual è la documentazione che l’impresa

dovrà produrre nel caso di lavoro in conto

proprio?

In questo caso non ci potrà essere un certificato

di esecuzione dei lavori come per i lavori

pubblici che potrà essere scaricato da un

database.

Il certificato di esecuzione dei lavori è elemento

fondamentale,

come abbiamo detto,

per la dimostrazione del requisito di idoneità

tecnica,

andrà redatto con alcuni particolari accorgimenti.

Adesso vediamo insieme un certificato di

esecuzione dei lavori

in conto proprio e andiamo a

avvoltarne

i dettagli punto per punto.

Quello che vedete adesso è un facsimile di

certificato di esecuzione dei lavori in conto

proprio ai sensi della legato 212 al decreto

legislativo numero 36 del 2023.

Come per i lavori

privati,

in committenza privata,

abbiamo anche qui

due indicazioni,

quello che è

il proprietario e quello che è il direttore dei

lavori,

però

come abbiamo già detto precedentemente qui abbiamo

una

particolarità.

Il proprietario coincide con l’esecutore,

infatti

sul primo rigo c’è scritto proprietario ed

esecutore,

vanno indicate praticamente

la ragione sociale,

il nominativo,

codice fiscale e

PEC

dell’impresa che ha sottoscritto il contratto con

sua 23.

e che intende attestarsi.

La dichiarazione,

il certificato è in tutti i sensi una

dichiarazione,

verrà sottoscritta unicamente dal direttore dei

lavori e

non c’è bisogno che la sottoscriva l’impresa

che

è in fase di attestazione.

Quindi

è fondamentale che anche il direttore dei lavori

indichi

tutti i suoi dati

e anche la PEC in maniera tale per poter poi

essere più agevole

la procedura di benedicità.

Dopo l’indicazione del proprietario esecutore e

del direttore dei lavori

avviene l’indicazione dell’oggetto dei lavori

con l’atto terrorizzativo

che

gli consente di poter svolgere quei lavori,

l’indicazione della categoria prevalente

e l’indicazione

di come è composta la lavorazione che si è andata

ad eseguire,

quindi nel caso di un edificio

Potrà esserci lo G1,

costruzione di edifici,

ma potranno esserci anche

delle parti che riguardano gli impianti,

non so,

lo G11 per gli impianti tecnologici ad esempio,

oppure se si è

svolta anche una relazione di un piazzale esterno,

anche la parte riguardante uno G3.

Dopodiché avviene l’indicazione,

esattamente come

abbiamo visto nel video

dei certificati di esecuzione dei lavori per

committenza private,

la data inizio e la data fine lavori.

Adesso c’è

il punto più,

credo più importante,

assieme a quello della sovrapposizione

tra committenza ed impresa esecutrice dei lavori,

il punto più importante che

divide

e che

un aspetto totalmente diverso

ai lavori in conto proprio rispetto ai lavori

per svolti per committenza privata e anche

pubblici e cioè la determinazione dell’importo

che poi

sarà oggetto

dei calcoli che la SOA effettuerà ai fini

del rilascio

e del conseguimento delle categorie e delle

classifiche che l’impresa ha richiesto in fase di

contratto.

Infatti,

andando

a valutare un lavoro in conto proprio,

in questo caso

non abbiamo,

così come avveniva

nei lavori per committenza privata,

né un contratto né delle fatture,

perché abbiamo detto che la committenza

coincide con l’impresa esecutrice,

né,

come nel caso dei lavori

pubblici,

abbiamo un ente che ci certifica l’importo che è

stato effettuato.

Quindi come si fa a valutare

il lavoro

in conto proprio.

Si utilizza un algoritmo,

si utilizza

un valore parametrico che è definito da una

formula

che

vedete in questo momento,

che sottolineo in questo momento.

Questa è una formula

che ha all’interno

una serie di parametri.

Possiamo cominciare a

a leggerla insieme e a vedere

elemento per elemento da che cosa s è composta.

Il valore parametrico sarà uguale al ctn per

sc per cm.

Che cos’è

il ctn?

Innanzitutto

va

definito

va capito che il CTN è un valore,

che sarebbe il costo totale dell’intervento di

nuova

edificazione,

che varia da regione a regione

e che va

definito,

va indicato all’interno del certificato

dal direttore dei lavori

e,

come vedete,

va riportato

il bollettino ufficiale regionale di riferimento

dove è stato

valorizzato questo CTN che,

come abbiamo detto,

varia di anno in anno.

Qui di seguito

una

breve rassegna delle normative regionali di alcune

regioni,

non tutte,

che è possibile andare

a

individuare in rete,

dove regione per regione vengono indicati

proprio i valori dei CTN,

che poi

si dividono regione per regione,

vengono chiamati in maniera differente,

costo totale dell’intervento,

in questo caso è la regione ambasidicata CTN,

Come vedete

qui la Regione Calabria parla di costo totale di

intervento di nuova costruzione,

però

stiamo parlando sempre dello stesso indicatore.

Come vedete ci sono

delle piccole variazioni,

piccole ma significative variazioni,

perché si può passare da 2.000 a 1.600 euro a

metro quadro.

è

importante

tenere in considerazione che

questo valore non è unico ma varia a seconda della

regione

all’interno della quale viene localizzato

l’intervento.

Ritornando sul nostro certificato,

quindi

abbiamo visto che il CTN

è questo valore di riferimento

che

viene utilizzato come

elemento base moltiplicatore

di

altri due

parametri.

Uno

è

indicato come sc,

sc sarebbe

la

superficie complessiva

che

a sua volta è suddivisa in,

come vediamo

su questo rigo,

in

su più il 60% di

della somma di SNR ed SP.

Da che cosa è composta la superficie complessiva?

La superficie complessiva è composta

dalla superficie utile,

che sarebbe

la superficie calpestabile,

la superficie composta dal pavimento degli

alloggi,

misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli

interni,

La

SNR sarebbe la superficie non residenziale,

quindi risultante dalle somme delle pertinenze

degli alloggi,

quindi possono essere le logi,

i balconi,

le cantine,

le soffitte.

e

SP sarebbe la superficie

da destinare ad autorrimesse o posti auto coperti,

ben inteso

è

un elemento fondamentale questo,

la superficie SP è data dai parcheggi coperti.

Questi tre valori

SU,

SNR ed SP,

così come definiti

precedentemente,

vanno a

completare

l’indicatore

SC.

C con

invece,

l’ultimo indice che vediamo in fondo,

non è altro che un

coefficiente moltiplicatore,

questo coefficiente moltiplicatore varia a seconda

della tipologia di edilizia che l’impresa è andata

a eseguire,

quindi per un’edilizia abitativa è pari a 1,25,

il

che vuol dire che va aumentato del 25% il valore

finale

dell’abitazione

in questo caso perché è un’edilizia abitativa,

se è un’edilizia commerciale

il cm

vale 1,3,

invece nel caso di edilizia

industriale

il

cm vale 0,7.

P,

finale,

è la percentuale di lavorazione eseguita sul

totale del progetto.

Per un lavoro

concluso

il lavoro al 100% sarà pari a 1.

Quindi V con P

è il nostro valore parametrico finale

che ci darà

il

valore che

la sua dovrà andare a prendere come riferimento

per i suoi calcoli.

determinato,

come abbiamo detto,

fondamentalmente

dai metri quadri costruiti

perché

a tutti gli effetti è l’unico parametro a cui ci

stiamo riferendo,

fondamentalmente

alla classica dirizia residenziale,

è l’unico parametro di riferimento a cui possiamo

appigliarci per cercare di capire

cosa è stato fatto.

Il certificato di esecuzione dei lavori poi

continua,

in questo caso in conto proprio,

esattamente come

quelli per lavori pubblici e quelli per lavori

privati,

con l’indicazione di lavorazione affidata in

subappalto

e con la famosa dichiarazione sull’esecuzione dei

lavori.

L’unico firmatario alla fine,

come ci siamo detti,

è proprio

il direttore dei lavori.

questo excursus

sulla composizione,

sulle indicazioni da inserire all’interno del

certificato di esecuzione del lavoro in conto

proprio,

è importante anche sottolineare

tutta la restante documentazione che dovrà essere

inviata.

Anche in questo caso,

soprattutto in questo caso,

saranno fondamentali due elementi.

e cioè

il certificato di regolare esecuzione che come

abbiamo visto nei lavori privati

per committenza privata dovrà essere redatto

dal direttore dei lavori e dovrà contenere

l’indicazione dell’attore autorizzativo e

l’indicazione

della regolare esecuzione

appunto dei lavori stessi

è

elemento forse cardine di tutto il processo del

lavoro in conto proprio

è

l’atto autorizzativo,

in questo caso

stiamo parlando di una CILAS che

in questo momento

si riferisce a una tipologia di attività delizia

di restauro e

risanamento conservativo che

poco si confà a un lavoro in conto proprio,

solitamente abbiamo a che fare

atti autorizzativi

di nuova costruzione che possono essere anche

delle cila o delle dia,

dipenderà

fondamentalmente dalle tipologie,

dal regolamento comunale,

ma potranno essere anche i vecchi permessi di

costruire

e non più

i vecchissimi ormai desueti

concessioni edilizie.

Cosa è fondamentale in questo

nella consegna dell’atto autorizzativo,

andare a

verificare che effettivamente il titolare della

concessione di inizio del permesso costruire della

DIA

sia effettivamente poi

l’impresa che andrà a eseguire i lavori e che

quindi sta presentando al suo A23 il

lavoro in conto proprio

che vuole utilizzare per poter procedere

alla valutazione e quindi al

rilascio dell’attestazione.

Quindi

è la perfetta coincidenza tra

esecutore

è titolare

della proprietà,

titolare

del permesso edificatorio,

lo si vede prendendo in considerazione l’atto

autorizzativo.

fondamentale che accanto all’atto autorizzativo

ci

venga inviata la sua,

la copia autentica dei progetti approvati.

Qui

potete

immaginare

in maniera molto chiara

perché è fondamentale che venga inviata

questa documentazione,

perché

con questa documentazione vengono fatti i propri

calcoli

vengono verificate le superfici che il direttore

dei lavori ha indicato

per poter ottenere il VcomP,

il famoso valore parametrico di riferimento,

e

andranno verificate se le superfici non

residenziali,

se le superfici utili,

se le superfici al parcheggio sono state

correttamente indicate e quindi

nel caso di permesso da costruire

è fondamentale che

aggiunga la copia autentica del progetto

approvato,

cioè

quella

che viene bidimata da un pubblico ufficiale

su

copia

del progetto che è stata autorizzata al Comune

durante il rilascio del permesso a costruire.

Cambiano le cose quando

abbiamo a che fare,

come abbiamo già detto nel video

relativo

ai certificati di esecuzione dei lavori

per privati,

abbiamo a che fare con

degli atti che non sono propriamente degli atti

autorizzativi

ma sono delle procedure

che vanno a

creare

l’autorizzazione

con il passaggio di un periodo temporale ben

preciso e quindi

con,

nel caso della DIA,

dei 30 giorni di silenzio assenso o nel caso

della CILA con

la contestuale presentazione e la successiva

partenza dei lavori già dal giorno

dopo

alla presentazione appunto

del documento.

Tutta questa documentazione attualmente di

Acila,

Cilas,

che possono permettere

a seconda dei regolamenti comunali delle attività

di nuova edificazione,

vengono inviate

fondamentalmente

ai comuni

attraverso

una procedura telematica.

in questo caso

stiamo vedendo

una CILAS,

ma non cambia molto la documentazione da una DIA

o da una CILA normale,

queste sono una classica CILA super bonus,

perché anche qui come vedete ci sono le tavole

progettuali,

questo è fondamentale che

l’impresa

invighi all’intero pacchetto,

comprensivo del numero di protocollo,

la protocollazione,

perché

sarà

questa che andrà

a essere riscontrata da RUP

e

le tavole allegate

a questa richiesta.

Con queste tavole

il responsabile dell’area tecnica del suo A23

andrà a fare tutte le sue verifiche

sulle

sulle metrature

che sono state indicate dal direttore di lavoro

all’interno del certificato

e andrà a verificare se effettivamente quello che

è stato scritto all’interno del certificato

corrisponde a vero

e corrisponde al valore finale che poi dovrà

essere inserito

all’interno

dei software di calcolo che permettono poi

il rilascio

dell’attestato suo.

Oltre all’atto autorizzativo e

al certificato di regolare di esecuzione,

il regolamento

prevede che

alla sua venga consegnata ulteriore documentazione

attestante

la bontà dei lavori che sono stati svolti e

comprovante,

anzi,

la bontà dei lavori che sono stati svolti.

La prima parte riguarda,

ad esempio,

nel caso siano state indicate all’interno del

certificato di esecuzione dei lavori,

che stiamo qui vedendo,

lavorazioni sub appalto.

In quel caso,

oltre all’indicazione all’interno del certificato

della lavorazione svolta,

l’importo,

la categoria,

l’impresa e il suo codice fiscale,

dati inizio e dati a fine dei lavori sub appalto,

andranno

inviate anche i contratti di subappalto e le

fatture di subappalto.

Accanto a questa documentazione,

molto importante,

l’impresa esecutrice dei lavori nonché anche

committente del lavoro dovrà inviare alla SOA

anche

la copia conforme delle fatture di acquisto

materiali.

Cosa sono le fatture di acquisto materiali?

Qual è la copia conforme?

La copia

viene dichiarata conforme,

una copia

viene dichiarata conforme dalle gare

rappresentanti dell’impresa,

vengono sottoscritte.

viene sottoscritta una dichiarazione che ne

dichiara la conformità all’originale

ma soprattutto

queste fatture

attestano l’acquisto del materiale o di parte del

materiale o di gran parte del materiale che è

stato poi utilizzato

all’interno del cantiere per l’esecuzione dei

lavori in conto proprio quindi

il legislatore presuppone che a fronte della mia

volontà

di andare in comune,

richiedere un permesso di costruire

e

poi attivarmi con la mia impresa,

con le mie maestranze,

con le mie tecnologie a fare questa attività di

costruzione,

io stesso si è andato poi

dai diversi fornitori a rifornirmi per appunto di

vari materiali di inizio.

Le fatture che attestano l’acquisto di questo

materiale edilizio

tecnologico dovrà essere inviato alla SOA

e accompagnato da

un

conteggio attestante

attraverso una serie di parametri il fatto che

sia congruo

con quello che è stato

edificato.

Edificare

un edificio,

costruire un edificio

valorizzato da 2 milioni di euro

chiaramente

l’impresa non può consegnare,

non è

possibile che l’impresa poi consegni fatture di

acquisto materiale per 20 mila euro.

c’è una certa congruità

che dovrà essere rispettata,

determinati valori che hanno un arazio all’interno

di un’esperienza che è stata svolta nel corso

degli anni dalla nostra SOA

e che

attesta

l’effettiva

costruzione attraverso un numero congruo di

fatture.

Infine,

ultimo documento che potrebbe essere importante

alla fine

per comprovare il tipo di lavorazioni svolte,

soprattutto se

accanto alla classica oggi uno

è

di

costruzione di edificio,

edilizia residenziale,

vi è anche una componente che riguarda

la parte tecnologica,

è il computometrico,

perché come potete immaginare

Se

possiamo valutare molto

più semplicemente attraverso

un algoritmo,

i metri quadri di costruito,

quant’è la contabilizzazione complessiva di un

edificio è molto più complicato

e direi quasi impossibile andare a valorizzare

le parti tecnologiche di quell’edificio,

come si fa a valorizzare un impianto termico,

possiamo capire quanto è costata la fornitura

dell’impianto,

ma poi va valorizzato il lavoro,

e valorizzate

anche la progettazione e tutta una serie di altri

componenti,

questo avviene attraverso

la consegna da parte dell’impresa di un

computometrico che dovrà essere timbrato e firmato

dal direttore dei lavori stesso.

Abbiamo completato il nostro excursus sui lavori

in conto proprio,

rimandiamo ai video già presenti sulla nostra

piattaforma di SOA Academy

per saperne di più sui lavori pubblici e

sui lavori

per committenza privata

e all’interno della nostra SOA Academy troverete

anche

altri contenuti molto utili

per capire il processo di valutazione della SOA e

qual è la documentazione che un’impresa dovrà

preparare per poter

essere valutata e poter ricevere l’attestazione

sua.

Buona giornata a tutti.

Bentrovate e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di ISO 23 e in questa puntata di

ISO Academy proveremo a spiegare cosa intendiamo

per direzione tecnica,

chi è il direttore tecnico di un’impresa attestata

e quali requisiti deve possedere

e quale il rapporto che deve avere con l’impresa.

Analizzeremo anche il caso di attestazione

mediante apporto di direzione tecnica.

Partiamo

dal spiegare cosa si intende per direzione

tecnica.

Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore

economico,

l’impresa,

deve necessariamente dimostrare la sua verificare

per rilascio dell’attestazione

c’è quello relativo

all’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa

così come indicata nell’articolo 18 del legato 212

al decreto legislativo numero 36 del 2023.

L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata

attraverso la presentazione e documentazione

attestante allo svolgimento di lavori nella

categoria oggetto di procedura di qualificazione.

Questa parte

è stata già ampiamente sviluppata in appositi

video presenti all’interno della nostra

piattaforma su Academy.

Ma il requisito dell’ideoneità tecnica prevede

anche il soddisfacimento di un ulteriore

pezzettino,

e cioè la presenza di idonea direzione tecnica.

Qui ci viene in soccorso l’articolo 25,

sempre della legato 2.12,

che indica la direzione tecnica come l’organo cui

competono gli adempimenti di carattere

tecnico-organizzativo necessari per la

realizzazione dei lavori.

Sempre lo stesso articolo

ci dice che la direzione tecnica può essere

assunta da un singolo soggetto

o da più soggetti.

Ma quali sono i requisiti del direttore tecnico?

Come prima cosa dobbiamo fare una suddivisione tra

fasce di classifica.

La prima fascia comprende le classifiche che vanno

dalla prima alla terza bis compresa.

La seconda fascia comprende le classifiche che

vanno dalla quarta all’ottava.

Per questa seconda fascia,

ripetiamo,

le classifiche che vanno dalla quarta all’ottava,

i soggetti ai quali può essere affidato l’incarico

di direttore tecnico

devono possedere la laurea in ingegneria o

architettura.

Va bene anche una laurea breve o diploma

universitario in ingegneria o architettura o

equipollente.

Infine,

sono idonei anche i soggetti con

diploma di perito industriale edile

o di geometra.

Invece,

per le classifiche appartenenti alla prima fascia,

ripetiamo,

classifiche che vanno dalla prima alla terza bis

compresa,

oltre a tutte le figure professionali indicate in

precedenza,

si aggiungono coloro che sono in possesso di un

titolo di studio equivalente al diploma di

geometria di perito industriale di ILE,

come ad esempio il perito industriale elettrico,

meccanico

oppure il geologo.

Inoltre,

sempre per questa fascia di classifica,

quella inferiore alla quarta,

la figura di direttore tecnico può essere

ricoperta da chi è in possesso del

requisito professionale di esperienza

acquisita all’interno del settore delle

costruzioni quale direttore di cantiere per un

periodo non inferiore a 5 anni.

L’esperienza va comprovata attraverso ideone e

certificati di esecuzione dei lavori che attestano

come

la figura candidata ad assumere il ruolo di

direttore tecnico abbia effettivamente ricoperto

in qualità di responsabile dello condotto dei

lavori

un arco temporale non inferiore a cinque anni.

Bisogna sottolineare

come questi cinque anni di esperienza devono

essere effettivi

e quindi composti da periodi temporali non

sovrapponibili

fra di loro.

Andiamo a descrivere adesso come il requisito

dell’esperienza debba essere inserito

all’interno di un certificato di esecuzione dei

lavori che

abbiamo detto è

l’elemento indispensabile per poter dimostrare

questo requisito.

Il certificato di esecuzione dei lavori per

commettente privato è quello che abbiamo preso in

questo caso,

ma nulla cambia per

la committenza pubblica oppure per un lavoro in

conto proprio

e

lo abbiamo già visto

in altri video della nostra

piattaforma su Academy.

Dove deve essere inserito il responsabile della

condotta dei lavori?

C’è un campo apposito

che è questo

che ritroviamo qui in basso,

responsabile condotta dei lavori.

Qui va inserito il nominativo di quello che è

stato il responsabile del condotto dei lavori che,

nel nostro caso,

dovrebbe essere

la figura candidata

a svolgere la funzione di direttore tecnico per

l’impresa che si vuole attestare.

In questo caso,

per questa tipologia di lavori,

il periodo temporale che viene preso in

considerazione è proprio quello

che

passa tra la data inizio ai lavori e la data fine

lavori,

quindi parliamo dal 1 agosto 2022 al 23 dicembre

2023,

quindi sono quasi 15 mesi,

16 mesi

all’incirca,

nel caso ci fosse un lavoro,

un ulteriore lavoro

che

si sovrappone

temporalmente

a questo qui,

non potrà essere

preso in considerazione nello sviluppo dell’arco

temporale di 5 anni,

come abbiamo detto

infatti i 5 anni devono essere non sovrapponibili.

Una particolare indicazione per due categorie.

Per la categoria OS24,

verde del reddito urbano,

e per la categoria

OG13,

opere di ingegneria naturalistica,

è possibile inserire

come direttori tecnici,

per classifiche fino alla terza bis,

soggetti con titolo di studio di perito agrario,

di dottore in agronomia e

di dottore

in scienze forestali.

Essendo queste due categorie

particolarmente tecniche,

viene concessa

questa deroga.

Un discorso a parte meritano invece

tutte le categorie che riguardano lavorazione sui

beni culturali e cioè

l’OG2,

l’OS2A,

l’OS2B e l’OS25.

Nella categoria OG2 possono ricoprire la carica di

direttore tecnico i soggetti iscritti all’albo

professionale sezione A degli architetti,

pianificatori,

paesaggisti e conservatori

o tutti i soggetti in possesso di laurea

magistrale

in conservazione dei beni culturali.

possono altresì ricoprire la carica di direttore

tecnico tutti quei soggetti che

il 1° marzo 2000 già svolgevano la funzione di

direttore tecnico presso la stessa impresa.

Qui il legislatore intende premiare per

una tipologia di lavorazione molto particolare

tutti coloro che,

seppur privi di un determinato titolo di studio,

erano parte

già direttori tecnici dell’impresa

alla data di entrata in vigore del primo

regolamento che istituiva il sistema di

qualificazione sua per l’appunto

il 1° marzo del 2000.

Questa indicazione può essere desumibile dal

certificato

di iscrizione dell’impresa

all’albo nazionale dei costruttori,

che era vigente

ante 1° marzo 2000,

oppure dalla visura camerale.

Oltre agli requisiti precedenti,

il direttore tecnico deve dimostrare almeno due

anni di esperienza nel settore dei lavori dei beni

culturali.

Questo requisito aggiuntivo per la direzione

tecnica,

costituito per l’appunto da due anni di esperienza

nel settore dei lavori sui beni culturali,

può essere dimostrato

con le seguenti modalità alternative una

all’altra.

Idonei i certificati di esecuzione dei lavori

attestanti allo svolgimento

da parte del soggetto della funzione di

responsabile del condotto dei lavori per un

periodo non inferiore di due anni,

esattamente come abbiamo

visto precedentemente per l’esperienza di cantiere

per il direttore tecnico che era di cinque anni

per altre categorie,

oppure,

o in aggiunta o in carenza del precedente

requisito,

inserimento in qualità di direttore tecnico

inattestati solo a concategorie di bene tutelati,

oppure

idonei certificati di regolare esecuzione,

associate ad idonei certificati di esecuzione dei

lavori bistati alla sovrindentenza,

attestanti allo svolgimento dell’incarico di

direzione dei lavori.

Beninteso,

i certificati che bisogna presentare per

l’esperienza

biennale devono essere chiaramente

soggetti,

oggetto di lavorazione

in categoria OG2,

quindi vidimati dalla solintendenza.

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza

biannale,

questo

da sottolineare e ricordare,

sia attraverso i certificati che

attraverso i certificati di regolare esecuzione,

sarà però possibile cumulare la durata di più

lavori seguiti nello stesso periodo.

Per le categorie OS2A e

OS2B

possono ricoprire la carica di direttore tecnico i

soggetti in possesso di

diploma rilasciato delle scuole di alta formazione

ed istituto istituita essenze dell’articolo 9 del

decreto legislativo 20 ottobre 1998 numero 368.

Qui parliamo dell’istituto centrale per il

restauro,

l’opificio per le pietre dure o

dell’istituto centrale per la patologia del libro.

in alternativa

il soggetto

deputato alla direzione tecnica deve essere

in possesso di laurea magistrale in conservazione

e restauro di beni culturali

oppure in alternativa la qualifica di restauratori

di beni culturali

ai sensi dell’articolo 182 del codice dei beni

culturali del paesaggio purché

tali restauratori abbiano svolto alla data di

entrata in vigore del decreto

che è l’11

novembre 2017,

almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica

nell’ambito di lavori riferibili alle medesime

categorie

OS2A e OS2B.

Oltre ai requisiti precedenti,

il direttore tecnico deve dimostrare anche qui

almeno due anni di esperienza nel settore dei

lavori sui beni culturali.

Quindi,

esattamente come

la categoria oggi 2,

fa eccezione il direttore tecnico in possessa

della qualifica di restauratore dei beni

culturali.

Infatti,

questi soggetti hanno già dimostrato il possesso

di tre distinti incarichi,

per cui si evita

di

sovraccaricare il requisito,

la richiesta,

con ulteriore dimostrazione.

Per la categoria OS25 possono ricoprire

la carica di direttore tecnico i soggetti in

possesso di

iscrizioni in un apposito elenco che può essere

consultabile

sul sito cultura.gov.it

archeologia preventiva

oppure,

in alternativa,

lo svolgimento

dell’incarico di direttore tecnico per essere

un’impresa in qualificazione già in data

antecedente al 1° marzo 2000,

questa cosa

già vista per la categoria

OG2 ed è assumibile dal certificato di iscrizione

dell’impresa all’arbonazionale costruttori oppure

dalla vissura camerale.

Oltre ai requisiti precedenti,

anche qui

per la categoria S25 esattamente come

per l’OG2

e

per

l’OS2A e l’OS2B

bisogna,

il direttore tecnico deve dimostrare almeno due

anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni

culturali.

soggetti designati nell’incarico di direttore

tecnico non possono rivestire analogo incarico per

conto di altri operatori economici qualificati.

A tal proposito

i direttori tecnici designati dall’impresa che ha

sottoscritto il contratto di qualificazione

producono

una

dichiarazione di unicità di incarico.

Ma quale relazione deve avere

il direttore tecnico con l’impresa?

La figura del direttore tecnico può coincidere con

quella del titolare dell’impresa,

nel caso di impresa individuale,

oppure del legare presentante,

dell’amministratore o del socio.

Nel caso il direttore tecnico non sia parte

dell’impresa,

quindi non sia

il titolare,

il legare presentante,

amministratore o socio,

come nei casi già sopramanzionati,

dovrà essere un dipendente dell’impresa stessa o,

in alternativa,

in possesso di contratto d’opera personale

regolarmente registrato.

L’apporto di direzione tecnica

è

una procedura particolare di qualificazione che

andiamo a descrivere puntualmente in questo

passaggio.

Per ottenere la qualificazione fino alla terza

classifica di importo i requisiti relativi ai

lavori,

sia importo complessivo e punte,

possono essere dimostrati dall’impresa che

richiede l’attestazione sua anche

mediante i lavori affidati

ad altre imprese

della cui condotta è stato però responsabile uno

dei propri direttori tecnici.

Questi lavori devono essere all’interno del

periodo temporale degli ultimi vent’anni a partire

dalla data di sottoscrizione del contratto

di qualificazione.

Tale facoltà

non può essere esercitata indifferentemente da

qualsiasi direttore tecnico,

bensì

il soggetto designato a

occuparsi della direzione tecnica dell’impresa

deve aver svolto la funzione di direttore tecnico

per conto di imprese già iscritte all’album

nazionale dei costruttori

o già qualificate SOA

per un periodo complessivo non inferiore a cinque

anni,

di cui almeno tre consecutivi nella stessa

impresa.

Lo svolgimento di questa funzione

è dimostrato con l’esibizione dei certificati di

iscrizione all’album nazionale dei costruttori o

con gli attestati solo.

Superato questo step,

i certificati di esecuzione dei lavori della cui

condotta uno dei direttori tecnici è stato

responsabile,

diventano gli elementi su cui si basa il calcolo

ai fini di

raggiungimento delle classifiche richieste.

La valutazione dei lavori però avviene,

in questo caso,

abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di

essi.

Ad esempio,

un lavoro con importo contabilizzato pari a un

milione di euro viene valorizzato e finisso,

nel caso di utilizzo per apporto di direttore

tecnico,

con un importo pari a 100.000 euro.

In pratica,

se

Giuseppe Conte

è

il candidato direttore tecnico

per l’impresa

Conte SRL,

Emma ha svolto lavori in qualità di responsabile

della condotta dei lavori

per altre imprese che sono state attestate a loro

volta e dimostra i prerequisiti per cui

lui può

svolgere l’attività di apporto di direzione

tecnica,

cioè

quelli che abbiamo detto precedentemente,

il soggetto deve aver svolto per un periodo

complessivo di cinque anni di cui almeno tre

consecutivi per la stessa impresa il ruolo di

direzione tecnica.

dimostrabile attraverso attestati SOA oppure se è

più in passato attraverso

l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori,

una volta

svolto questo prerequisito può consegnare i

certificati di esecuzione dei lavori

al cui interno lui risulta responsabile dei

condotti dei lavori svolti per queste imprese per

i quali lui è stato già direttore tecnico

e quei lavori vengono abbattuti

al 10% e con importo viene valorizzato ai fini dei

calcoli delle qualificazioni SOA.

Abbiamo in questo video parlato dei requisiti

della Direzione Tecnica,

abbiamo visto come può variare

il requisito della Direzione Tecnica in base alle

diverse categorie,

con un occhio particolare alle categorie

riguardanti alle elaborazioni sui beni culturali,

abbiamo parlato anche dell’apporto della Direzione

Tecnica.

A voi una buona giornata e buon proseguimento di

visualizzazioni dei video sulla nostra Suoacademy.

Buongiorno,

sono Grazia Trinchera,

tecnico istruttore di SOA’23 e

oggi

in questo approfondimento parleremo della

certificazione di qualità,

la ISO.

Ai fini

del rilascio dell’attestato SOA’ la ISO non è

obbligatoria,

tuttavia lo diventa per quelle attestazioni in

classifiche

pari o superiori alla terza.

Infatti in questo caso

l’impresa deve dimostrare il possesso della

certificazione del sistema di qualità.

Questa certificazione

non viene rilasciata dalla SOA,

ma

da

delle organizzazioni indipendenti

che

fanno capo e sono accreditate da degli enti di

accreditamento.

L’ente di accreditamento italiano è Accredia.

E

questa è la ISO,

nel caso specifico

della certificazione SOA,

quella necessaria è

la UNI-EN ISO 9001,

per il settore

IAF 28,

ovvero il settore delle costruzioni.

Nel caso

della qualificazione SOA

l’impresa,

l’operatore economico si limita quindi ad allegare

a tutta la documentazione,

la certificazione di qualità

se la possiede e poi

sarà compito della SOA verificare

che

l’ente che l’ha rilasciato sia

accreditato da Credia se è appunto

un ente italiano,

oppure

andrà a fare delle verifiche su quelli che sono

i siti e gli enti

di accreditamento stranieri riconosciuti.

Vediamo una certificazione di qualità

del sistema di qualità,

questa è della QGEST

e

come vedete

Oltre ad essere a contenere

i dati dell’operatore economico,

il

certificato è appunto

quello che contiene

lo standard UNI-ENISO 9001-2015 che è quello

riconosciuto ai fini SOA e qui in basso

c’è il codice IAF28

che è appunto il codice

delle costruzioni,

che è quello previsto

per la certificazione sua.

Questo certificato

è

a sua volta accreditato

da Accredia,

che appunto abbiamo detto essere l’ente di

accreditamento italiano delle organizzazioni di

certificazione,

ma

ce ne sono anche tanti altri stranieri

ma questa diciamo è

una verifica che poi

va a fare

la sua.

È chiaro che

la certificazione di qualità deve essere in corso

di validità,

in questo caso vedete che scade nel 2026 e deve

essere conforme all’originale,

quindi deve essere dichiarato

tale da parte del legale rappresentante insieme a

tutto il resto della documentazione che viene

presentata in fotocopia.

Grazie per l’attenzione ancora una volta e buona

giornata.

Buongiorno e bentrovati,

sono Grazia Trinchera,

tecnico istruttore di SOA 23 e

in questa sezione

parleremo delle referenze bancarie.

L’allegato 212 del decreto legislativo 36 del 2023

prevede

tra quelli che sono i requisiti per la

qualificazione

degli operatori economici,

anche

il rispetto dell’adeguata capacità

economico-finanziaria

e questa

si

dimostra anche attraverso le referenze bancarie.

Di che si tratta?

La referenza bancaria non è altro che una lettera

generica

che

viene rilasciata su richiesta del cliente da parte

della banca

che ne dichiara

la regolarità e la correttezza dei rapporti.

e

quindi

si tratta di

una semplice lettera

in cui,

ora vi mostro,

devono essere contenuti tutti i dati

necessari,

intanto la lettera

deve essere intestata su A23,

deve contenere

i dati dell’impresa,

quindi

la ragione sociale,

la partita IVO,

il codice fiscale,

e

conterrà una frase che

ne attesta

la regolarità dei rapporti con la banca.

Quindi

questa lettera

deve

giungere

alla sola 23 possibilmente e preferibilmente

direttamente dalla banca

via PEC

o anche

via e-mail oppure

da un indirizzo istituzionale della banca oppure

per posta ordinaria per raccomandata e quindi deve

essere in originale,

quindi a differenza degli altri documenti

non può essere in fotocopia e

quindi non può essere dichiarata conforme

all’originale da legale rappresentante ma appunto

deve essere in originale.

E’ chiaro che

l’impresa può anche presentare

una referenza bancaria direttamente alla SOA,

ma in questo caso

la SOA si vedrà costretta a verificarne

l’autenticità e la veridicità

e quindi dovrà

interpellare

la banca che l’ha emessa

per chiederne conto e quindi

capite bene che questa operazione richiede del

tempo che

può essere risparmiato

se

la banca

indirizza direttamente questa lettera

all’indirizzo PEC preferibilmente ma anche via

e-mail se questa e-mail è appunto

con un dominio riconoscibile della banca.

Grazie per l’attenzione

e

passeremo poi

nel prossimo approfondimento a verificare

un altro

dei requisiti

speciali che è quello della certificazione ISO.

Grazie ancora.

Bentrovati e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di ISOA 23 e

in questa puntata di ISOA Academy proveremo a

spiegare in maniera concreta e diretta quali sono

le categorie di lavori riguardanti i beni

culturali,

di cosa si compongono e quali sono i parametri,

i valori che è necessario rispettare

per poter procedere nel loro ITER di

qualificazione.

Partiamo dalla categoria OG2

e cerchiamo di descrivere cosa si intende per

categoria OG2.

La categoria OG2 è descritta,

come tutte le altre categorie,

all’interno dell’Allegato 2.12 al

Decreto Legislativo numero 36.023.

La categoria OG2 riguarda il restauro e la

manutenzione dei beni immobili sottoposta a tutela

ai sensi delle disposizioni in materia di beni

culturali e ambientali.

Sarebbe quindi lo svolgimento di un insieme

coordinato di lavorazioni specialistiche

necessarie a recuperare,

conservare,

consolidare,

trasformare,

ripristinare,

ristrutturare e sottoporre a manutenzione gli

immobili di

interesse storico soggetti a tutela

a norme delle disposizioni in materia di beni

culturali ed ambientali.

riguarda inoltre la realizzazione,

in

questa tipologia di immobili,

di impianti elettromeccanici,

elettrici,

telefonici ed elettronici e feriture di qualsiasi

tipo,

nonché di eventuali opere connesse.

Se la declaratoria,

come abbiamo detto,

è inserita nella legato A alla legato 2.12,

l’insieme invece delle norme che definiscono le

modalità di qualificazione della categoria G2 sono

presenti all’interno della legato 2.18,

sempre

al decreto legislativo numero 36 del 2023.

Per gli operatori che intendono qualificarsi in

categoria OG2 è indispensabile che

il proprio oggetto sociale contenga al suo interno

la seguente dicitura,

conservazione e restauro delle opere d’arte.

Può essere considerata valida anche una dicitura

non pienamente riconducibile a quella prevista

dalla norma,

potrebbe essere ad esempio un restauro su beni

culturali oppure conservazioni di beni

architettonici o altre

altre indicazioni simili.

In alternativa,

nella misura camerale,

deve essere indicato il Codice

Ateco 41-20-00,

che è la Riscostruzione e Ristrutturazione di

Strutture Residenziali e Geosistenti,

incluso il Restauro di Edifici Storici e

Monumentali,

oppure,

in alternativa,

il Codice

Ateco 90-03-02,

che

indica le attività di conservazione e restauro di

opere d’arte.

Ma come si dimostrano

i lavori in categoria OG2?

La dimostrazione documentale dei lavori in

categoria OG2 è del tutto identica

a quella relativa a tutte le altre categorie

e quindi solamente il certificato di esecuzione

dei lavori,

se si tratta di un lavoro a pubblico,

il certificato di esecuzione dei lavori,

corredato da tutta l’ulteriore

documentazione aggiuntiva che

abbiamo già visto,

quindi il contratto,

le fatture,

il certificato di regola dell’esecuzione,

l’atto autorizzativo.

Nel caso questo si tratti di un lavoro svolto per

committenza privata o

in conto proprio.

Quindi non cambia nulla

rispetto a tutte le altre categorie?

No,

non direi,

perché

il certificato di esecuzione dei lavori va sì

consegnato,

ma al suo interno necessita di un ulteriore

elemento

e cioè,

per essere valido ai fini dei calcoli,

deve essere bidimato dall’ente preposto alla

tutela del bene.

Andiamo adesso a visualizzare

un certificato di esecuzione dei lavori pubblico

che riporta al suo interno l’indicazione della

categoria OG2.

Come potete vedere il certificato di esecuzione

dei lavori pubblici viene stato redatto

nella stessa maniera

con cui abbiamo visto la redazione di un

certificato di esecuzione dei lavori pubblici

classico in categoria ad esempio OG1.

In questo caso anche qui vi è

la categoria,

la composizione del soggetto affidatario dei

lavori,

gli atti aggiuntivi eventuali,

le lavorazioni previste nel contratto,

date inizio e date fine,

ma soprattutto la cosa più importante è che

Dopo

l’indicazione delle elaborazioni eseguite sia

dall’impresa giudicatrice che dall’impresa

subappattatrice,

vi è alla fine,

nel quadro 8,

l’indicazione

dell’attestazione

il visto.

Parliamo

tecnicamente di questa tipologia

di

elemento.

che viene apposto dalla sovrintendenza

con l’imposizione della data e la dichiarazione

seguente.

Senza questo visto,

quindi senza

l’attestazione dell’autorità competente e preposta

alla tutela del bene,

il certificato di esecuzione dei lavori

in categoria o G2

non potrà

essere preso in considerazione.

Questo è l’elemento fondamentale,

aggiuntivo,

rispetto alla documentazione

che deve essere consegnata alla sua.

Per quanto

riguarda il certificato di esecuzione dei lavori

privati,

si lavora nella stessa maniera,

perché all’interno del certificato vanno inserite

tutte le cose

e gli elementi che abbiamo già visto,

quindi la committenza,

la direzione dei lavori,

l’oggetto dei lavori,

le autorizzazioni,

tutto quello

che

solitamente

deve essere

inserito all’interno del certificato di esecuzione

dei lavori

privato,

la categoria,

l’importo di contabilizzato con la data inizio e

la data fine,

le lavorazioni eventuali affidate in subapparto e

come vedete anche qui,

al termine,

oltre all’indicazione

della firma del committente e del direttore dei

lavori,

vi è anche

la posizione del visto della sovrintendenza,

questo è un visto

diciamo fisico,

possiamo parlare così,

mentre per il certificato di esecuzione dei lavori

pubblici

il visto è un visto telematico perché viene

inserito direttamente

sul certificato che è presente all’interno del

database dell’ANAC,

quindi

in questo caso

la sovrintendenza ha applicato un visto con la

firma e le indicazioni relative

e poi ha anche sottoscritto tutti i

con questi timbri che sono messi su ogni pagina,

ha anche

bidimato

tutte le pagine del certificato di esecuzione dei

lavori.

Quindi

questa è l’indicazione

importante da tenere

sempre a mente.

Il certificato di esecuzione dei lavori va

redatto,

sì con le stesse indicazioni presenti

anche per tutte le altre etnologie e livaurazioni,

ma con questo sovrappiù

di avvallo da parte dell’Enter riposto alla tutela

del bene.

Adesso andiamo a descrivere

la maniera in cui vengono calcolati i lavori

in OG2 e quali sono i parametri di riferimento.

I calcoli

della lavorazione in OG2 si effettuano in uguale

maniera come per tutte le altre categorie,

cioè

prendendo in considerazione l’importo

contabilizzato.

Quest’ultimo sarà validato dall’ente pubblico in

caso di lavoro pubblico

e dalle verifiche di contratto e fatture di

pagamento in caso di un lavoro privato.

Una differenza sostanziale con le altre categorie

avviene però nella verifica dei parametri di

riparimento.

Infatti abbiamo detto che

per quanto riguarda il soddisfacimento del

requisito di idoneità tecnica,

l’impresa deve presentare un numero di lavori

che

riesca a soddisfare sia il valore del montante

complessivo previsto,

il 90% della classifica richiesta,

che i cosiddetti lavori di punta,

40%,

55%,

65% per 1,

2 o 3 lavori.

Nel caso della categoria oggi 2,

l’importo complessivo dei lavori non deve essere

invece inferiore al 70% della classifica richiesta

e non più il 90%.

Inoltre,

importante,

non tengono più verificate le cosiddette punte.

L’arco temporale di riferimento per i lavori resta

sempre l’ultimo quindicennio

a partire dalla data di stipolo del contratto con

la sua,

ma la norma rende possibile utilizzare lavori

senza limiti temporali,

quindi anche oltre

gli ultimi quindicenni,

a patto che siano rispettate

le seguenti condizioni alternative

o una o l’altra.

La prima condizione

è necessario verificare che tra i diversi lavori

essendo la data di stipula del contratto con la

SOA,

compresa quindi i lavori eseguiti all’interno del

quindicennio,

non vessi uno periodo di inattività superiore a 12

mesi.

Questa condizione è eventualmente verificabile con

documentazione valida anche alternativa

ai certificati di esecuzione dei lavori.

Si precisa

che per periodo di inattività si intende il tempo

trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di

quello immediatamente successivo.

Altra condizione alternativa a quella che abbiamo

già

indicato per poter

allargare,

ampliare,

allungare il periodo

di riferimento per

i lavori è quella della direzione tecnica

invariata.

Posto che

la norma non dette indicazioni per la relativa

dimostrazione,

si può ritenere che il requisito della direzione

tecnica invariata possa essere dimostrato con la

misura storica camerale o le attestazioni SOA.

In tale modo quindi anche lavori discontinui

con l’asso temporale di inattività maggiore di 12

mesi,

potranno essere considerati utili qualora il

direttore tecnico dimostri continuità di ruolo

presso la stessa impresa

dall’anno di inizio del lavoro meno recente fino

alla data di contratto sua.

Si evidenzia che la direzione tecniche variata può

ritenersi comunque sussistente anche qualora il

direttore tecnico,

seppur privo dei requisiti previsti dal decreto

per essere riportato

oggi sul nuovo attestato,

dimostri di essere nell’organico dell’impresa in

qualificazione,

con il ruolo di direttore tecnico,

con una delle modalità previste

nell’articolo 13,2 del decreto MIBAC.

titolare,

legale rappresentante,

amministratore,

sociodipendente,

titolare di contratto d’opera personale

regolarmente registrato,

con continuità,

ossia dal periodo di

esecuzione del lavoro meno recente,

da utilizzare

sino al contratto con la sua.

Altra indicazione importante è quella relativa ai

subappalti.

A differenza delle altre categorie,

per la OG2 ad ogni impresa che ha preso parte

delle elaborazioni viene assegnato l’esatto

importo contabilizzato.

Quindi,

nel caso di subappalti,

all’impresa giudicatrice l’importo totale

contabilizzato in OG2 verrà decurtato della quota

subappaltata in OG2.

Facciamo un esempio.

Fatta 100 l’elaborazione svolta in OG2,

20 l’importo sovrappaltato,

all’impresa giudicatrice verrà assegnato un valore

pari

a 80,

100-20,

e alla

subappaltatrice un valore pari a 20.

Passiamo ora alle categorie

OS2A

e OS2B.

Le categorie OS2A e OS2B sono descritte,

come tutte le altre,

all’interno dell’allegato A,

dell’allegato 2.12,

al decreto legislativo 36.2023,

esattamente come

per l’OG2

prima descritta.

La categoria S2 riguarda le superfici decorate di

beni immobili del patrimonio culturale e beni

culturali

mobili di interesse storico,

artistico,

archeologico ed etno-antropologico.

Più specificatamente parliamo di interventi di

restauro,

di manutenzione ordinaria e straordinaria

su superfici decorate di beni immobili del

patrimonio culturale,

manufatti lapidei,

dipinti murali,

dipinti su tela,

dipinti su tavola,

su altri supporti materici come stucchi,

mosaici,

intoneci dipinti e non dipinti,

manufatti polimaterici,

manufatti in legno poligromi o non poligromi.

La categoria S2b,

invece,

riguarda i beni culturali immobili di interesse

archivistico-librario.

Più specificadamente,

in questo caso,

parliamo di interventi

di restauro,

di manutenzione ordinaria e straordinaria di

manovratti cartacei

e

pergamenacei,

di materiale fotografico e di supporti digitali.

Se le decretatorie,

come abbiamo detto,

sono inserite nell’Allegato A all’Allegato 2.12,

insieme invece delle norme che definiscono le

modalità di qualificazione delle categorie S2A

e S2B sono presenti,

così come abbiamo visto

per l’Og2,

all’interno dell’Allegato 2.18,

sempre al Decreto Legislativo 36.2023.

L’oggetto sociale,

come per la categoria G2,

anche per le categorie S2A

e S2B,

per gli operatori che intendono qualificarsi in

queste categorie,

è indispensabile che contenga

la dicitura conservazione del restauro d’opere

d’arte,

esattamente

come per la categoria G2.

Può essere considerata valida anche

una dicitura

non pienamente riconducibile a quella prevista

dalla norma o,

in alternativa,

nella vissura camerale deve essere indicato,

come previsto anche per la categoria G2,

il codice attego 90.03.02.

Ma come si dimostrano i lavori in categoria OS2A e

OS2B?

La dimostrazione dei lavori in categoria OS2A e

OS2B è identica a quella già descritta

precedentemente per la categoria OG2

e quindi identica alla produzione documentare,

come

per tutte le altre categorie,

ma con la necessità anche qui,

per il certificato di esecuzione dei lavori,

di essere evidenato dall’ente preposto alla tutela

del bene.

inutile che

facciamo rivedere anche in questo caso i

certificati di esecuzione dei lavori pubblici e

privati,

li abbiamo già visti

precedentemente per lo G2,

non cambia assolutamente nulla.

Come si calcolano i lavori in S2A e S2B?

Quali sono i parametri di riferimento?

Anche per quanto riguarda il calcolo delle

valorazioni,

la S2A e la S2B

segue la OG2

e quindi l’importo complessivo dei lavori non

dovrà essere inferiore al 70% della classifica

richiesta

e non sarà necessario

la verifica delle cosiddette

punte.

Inoltre,

sempre come per l’OG2,

l’arco temporale di riferimento per i lavori

è sempre l’ultimo quindicennio,

ma con la possibilità di utilizzare lavori senza

limiti e temporali,

quindi anche oltre gli ultimi 15 anni,

a patto che siano rispettate

una delle due famose condizioni.

La prima è che i lavori non presentino un periodo

di inattività superiore ai 12 mesi,

la seconda è che la direzione tecnica resti

invariata.

Passiamo adesso all’ultima delle variazioni

che riguardano i beni culturali.

Parliamo della categoria S5 che è descritta

all’interno della legato A alla legato 2.12 del

decreto legislativo 36.2023.

La categoria OS25 riguarda gli scavi archeologici

e

le attività strettamente connesse.

Anche in questo caso le

modalità di qualificazione della categoria sono

presenti all’interno invece dell’allegato 2.18

sempre al decreto legislativo 36.2023.

L’oggetto sociale per la categoria OS25

è indispensabile che contenga al suo interno la

dicitura Scavi archeologici.

Può essere considerata valida anche una dicitura

non pienamente riconducibile a quella prevista

dalla norma o,

in alternativa,

nella visora camerale deve essere indicato il

codice

Ateco 43.12.00 che è proprio quello degli scavi

archeologici.

La dimostrazione dei lavori in categoria S25 segue

pedisequamente quella già descritta puntualmente

per OG2A,

S2A e

S2B,

per cui credo che sia assolutamente inutile

dilungarsi oltre.

Anche qui bilimazione del certificato,

anche qui nessuna punta da verificare,

ma solo il 70% totale del complessivo delle

lavorazioni.

Anche qui la possibilità di ampliare il limite

temporale di riferimento.

Anche qui i subappalti vengono

decurtati dall’importo della giudicataria.

Chiudiamo questa parte sulle categorie di lavori

riguardanti i beni culturali,

sottolineando che anche la figura del Direttore

Tecnico prevede per queste categorie alcune

differenze sostanziali rispetto al resto delle

categorie di attestazione,

rimandando quindi allo specifico

video sui requisiti del Direttore Tecnico per

una completa conoscenza

dell’argomento.

Una buona giornata a tutti.

Bentrovati e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di ISOA 23 e

in questa puntata di ISOA Academy proveremo a

spiegare in maniera concreta e diretta quali sono

le categorie di lavori riguardanti i beni

culturali,

di cosa si compongono e quali sono i parametri,

i valori che è necessario rispettare

per poter procedere nel loro ITER di

qualificazione.

Partiamo dalla categoria OG2

e cerchiamo di descrivere cosa si intende per

categoria OG2.

La categoria OG2 è descritta,

come tutte le altre categorie,

all’interno dell’Allegato 2.12 al

Decreto Legislativo numero 36.023.

La categoria OG2 riguarda il restauro e la

manutenzione dei beni immobili sottoposta a tutela

ai sensi delle disposizioni in materia di beni

culturali e ambientali.

Sarebbe quindi lo svolgimento di un insieme

coordinato di lavorazioni specialistiche

necessarie a recuperare,

conservare,

consolidare,

trasformare,

ripristinare,

ristrutturare e sottoporre a manutenzione gli

immobili di

interesse storico soggetti a tutela

a norme delle disposizioni in materia di beni

culturali ed ambientali.

riguarda inoltre la realizzazione,

in

questa tipologia di immobili,

di impianti elettromeccanici,

elettrici,

telefonici ed elettronici e feriture di qualsiasi

tipo,

nonché di eventuali opere connesse.

Se la declaratoria,

come abbiamo detto,

è inserita nella legato A alla legato 2.12,

l’insieme invece delle norme che definiscono le

modalità di qualificazione della categoria G2 sono

presenti all’interno della legato 2.18,

sempre

al decreto legislativo numero 36 del 2023.

Per gli operatori che intendono qualificarsi in

categoria OG2 è indispensabile che

il proprio oggetto sociale contenga al suo interno

la seguente dicitura,

conservazione e restauro delle opere d’arte.

Può essere considerata valida anche una dicitura

non pienamente riconducibile a quella prevista

dalla norma,

potrebbe essere ad esempio un restauro su beni

culturali oppure conservazioni di beni

architettonici o altre

altre indicazioni simili.

In alternativa,

nella misura camerale,

deve essere indicato il Codice

Ateco 41-20-00,

che è la Riscostruzione e Ristrutturazione di

Strutture Residenziali e Geosistenti,

incluso il Restauro di Edifici Storici e

Monumentali,

oppure,

in alternativa,

il Codice

Ateco 90-03-02,

che

indica le attività di conservazione e restauro di

opere d’arte.

Ma come si dimostrano

i lavori in categoria OG2?

La dimostrazione documentale dei lavori in

categoria OG2 è del tutto identica

a quella relativa a tutte le altre categorie

e quindi solamente il certificato di esecuzione

dei lavori,

se si tratta di un lavoro a pubblico,

il certificato di esecuzione dei lavori,

corredato da tutta l’ulteriore

documentazione aggiuntiva che

abbiamo già visto,

quindi il contratto,

le fatture,

il certificato di regola dell’esecuzione,

l’atto autorizzativo.

Nel caso questo si tratti di un lavoro svolto per

committenza privata o

in conto proprio.

Quindi non cambia nulla

rispetto a tutte le altre categorie?

No,

non direi,

perché

il certificato di esecuzione dei lavori va sì

consegnato,

ma al suo interno necessita di un ulteriore

elemento

e cioè,

per essere valido ai fini dei calcoli,

deve essere bidimato dall’ente preposto alla

tutela del bene.

Andiamo adesso a visualizzare

un certificato di esecuzione dei lavori pubblico

che riporta al suo interno l’indicazione della

categoria OG2.

Come potete vedere il certificato di esecuzione

dei lavori pubblici viene stato redatto

nella stessa maniera

con cui abbiamo visto la redazione di un

certificato di esecuzione dei lavori pubblici

classico in categoria ad esempio OG1.

In questo caso anche qui vi è

la categoria,

la composizione del soggetto affidatario dei

lavori,

gli atti aggiuntivi eventuali,

le lavorazioni previste nel contratto,

date inizio e date fine,

ma soprattutto la cosa più importante è che

Dopo

l’indicazione delle elaborazioni eseguite sia

dall’impresa giudicatrice che dall’impresa

subappattatrice,

vi è alla fine,

nel quadro 8,

l’indicazione

dell’attestazione

il visto.

Parliamo

tecnicamente di questa tipologia

di

elemento.

che viene apposto dalla sovrintendenza

con l’imposizione della data e la dichiarazione

seguente.

Senza questo visto,

quindi senza

l’attestazione dell’autorità competente e preposta

alla tutela del bene,

il certificato di esecuzione dei lavori

in categoria o G2

non potrà

essere preso in considerazione.

Questo è l’elemento fondamentale,

aggiuntivo,

rispetto alla documentazione

che deve essere consegnata alla sua.

Per quanto

riguarda il certificato di esecuzione dei lavori

privati,

si lavora nella stessa maniera,

perché all’interno del certificato vanno inserite

tutte le cose

e gli elementi che abbiamo già visto,

quindi la committenza,

la direzione dei lavori,

l’oggetto dei lavori,

le autorizzazioni,

tutto quello

che

solitamente

deve essere

inserito all’interno del certificato di esecuzione

dei lavori

privato,

la categoria,

l’importo di contabilizzato con la data inizio e

la data fine,

le lavorazioni eventuali affidate in subapparto e

come vedete anche qui,

al termine,

oltre all’indicazione

della firma del committente e del direttore dei

lavori,

vi è anche

la posizione del visto della sovrintendenza,

questo è un visto

diciamo fisico,

possiamo parlare così,

mentre per il certificato di esecuzione dei lavori

pubblici

il visto è un visto telematico perché viene

inserito direttamente

sul certificato che è presente all’interno del

database dell’ANAC,

quindi

in questo caso

la sovrintendenza ha applicato un visto con la

firma e le indicazioni relative

e poi ha anche sottoscritto tutti i

con questi timbri che sono messi su ogni pagina,

ha anche

bidimato

tutte le pagine del certificato di esecuzione dei

lavori.

Quindi

questa è l’indicazione

importante da tenere

sempre a mente.

Il certificato di esecuzione dei lavori va

redatto,

sì con le stesse indicazioni presenti

anche per tutte le altre etnologie e livaurazioni,

ma con questo sovrappiù

di avvallo da parte dell’Enter riposto alla tutela

del bene.

Adesso andiamo a descrivere

la maniera in cui vengono calcolati i lavori

in OG2 e quali sono i parametri di riferimento.

I calcoli

della lavorazione in OG2 si effettuano in uguale

maniera come per tutte le altre categorie,

cioè

prendendo in considerazione l’importo

contabilizzato.

Quest’ultimo sarà validato dall’ente pubblico in

caso di lavoro pubblico

e dalle verifiche di contratto e fatture di

pagamento in caso di un lavoro privato.

Una differenza sostanziale con le altre categorie

avviene però nella verifica dei parametri di

riparimento.

Infatti abbiamo detto che

per quanto riguarda il soddisfacimento del

requisito di idoneità tecnica,

l’impresa deve presentare un numero di lavori

che

riesca a soddisfare sia il valore del montante

complessivo previsto,

il 90% della classifica richiesta,

che i cosiddetti lavori di punta,

40%,

55%,

65% per 1,

2 o 3 lavori.

Nel caso della categoria oggi 2,

l’importo complessivo dei lavori non deve essere

invece inferiore al 70% della classifica richiesta

e non più il 90%.

Inoltre,

importante,

non tengono più verificate le cosiddette punte.

L’arco temporale di riferimento per i lavori resta

sempre l’ultimo quindicennio

a partire dalla data di stipolo del contratto con

la sua,

ma la norma rende possibile utilizzare lavori

senza limiti temporali,

quindi anche oltre

gli ultimi quindicenni,

a patto che siano rispettate

le seguenti condizioni alternative

o una o l’altra.

La prima condizione

è necessario verificare che tra i diversi lavori

essendo la data di stipula del contratto con la

SOA,

compresa quindi i lavori eseguiti all’interno del

quindicennio,

non vessi uno periodo di inattività superiore a 12

mesi.

Questa condizione è eventualmente verificabile con

documentazione valida anche alternativa

ai certificati di esecuzione dei lavori.

Si precisa

che per periodo di inattività si intende il tempo

trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di

quello immediatamente successivo.

Altra condizione alternativa a quella che abbiamo

già

indicato per poter

allargare,

ampliare,

allungare il periodo

di riferimento per

i lavori è quella della direzione tecnica

invariata.

Posto che

la norma non dette indicazioni per la relativa

dimostrazione,

si può ritenere che il requisito della direzione

tecnica invariata possa essere dimostrato con la

misura storica camerale o le attestazioni SOA.

In tale modo quindi anche lavori discontinui

con l’asso temporale di inattività maggiore di 12

mesi,

potranno essere considerati utili qualora il

direttore tecnico dimostri continuità di ruolo

presso la stessa impresa

dall’anno di inizio del lavoro meno recente fino

alla data di contratto sua.

Si evidenzia che la direzione tecniche variata può

ritenersi comunque sussistente anche qualora il

direttore tecnico,

seppur privo dei requisiti previsti dal decreto

per essere riportato

oggi sul nuovo attestato,

dimostri di essere nell’organico dell’impresa in

qualificazione,

con il ruolo di direttore tecnico,

con una delle modalità previste

nell’articolo 13,2 del decreto MIBAC.

titolare,

legale rappresentante,

amministratore,

sociodipendente,

titolare di contratto d’opera personale

regolarmente registrato,

con continuità,

ossia dal periodo di

esecuzione del lavoro meno recente,

da utilizzare

sino al contratto con la sua.

Altra indicazione importante è quella relativa ai

subappalti.

A differenza delle altre categorie,

per la OG2 ad ogni impresa che ha preso parte

delle elaborazioni viene assegnato l’esatto

importo contabilizzato.

Quindi,

nel caso di subappalti,

all’impresa giudicatrice l’importo totale

contabilizzato in OG2 verrà decurtato della quota

subappaltata in OG2.

Facciamo un esempio.

Fatta 100 l’elaborazione svolta in OG2,

20 l’importo sovrappaltato,

all’impresa giudicatrice verrà assegnato un valore

pari

a 80,

100-20,

e alla

subappaltatrice un valore pari a 20.

Passiamo ora alle categorie

OS2A

e OS2B.

Le categorie OS2A e OS2B sono descritte,

come tutte le altre,

all’interno dell’allegato A,

dell’allegato 2.12,

al decreto legislativo 36.2023,

esattamente come

per l’OG2

prima descritta.

La categoria S2 riguarda le superfici decorate di

beni immobili del patrimonio culturale e beni

culturali

mobili di interesse storico,

artistico,

archeologico ed etno-antropologico.

Più specificatamente parliamo di interventi di

restauro,

di manutenzione ordinaria e straordinaria

su superfici decorate di beni immobili del

patrimonio culturale,

manufatti lapidei,

dipinti murali,

dipinti su tela,

dipinti su tavola,

su altri supporti materici come stucchi,

mosaici,

intoneci dipinti e non dipinti,

manufatti polimaterici,

manufatti in legno poligromi o non poligromi.

La categoria S2b,

invece,

riguarda i beni culturali immobili di interesse

archivistico-librario.

Più specificadamente,

in questo caso,

parliamo di interventi

di restauro,

di manutenzione ordinaria e straordinaria di

manovratti cartacei

e

pergamenacei,

di materiale fotografico e di supporti digitali.

Se le decretatorie,

come abbiamo detto,

sono inserite nell’Allegato A all’Allegato 2.12,

insieme invece delle norme che definiscono le

modalità di qualificazione delle categorie S2A

e S2B sono presenti,

così come abbiamo visto

per l’Og2,

all’interno dell’Allegato 2.18,

sempre al Decreto Legislativo 36.2023.

L’oggetto sociale,

come per la categoria G2,

anche per le categorie S2A

e S2B,

per gli operatori che intendono qualificarsi in

queste categorie,

è indispensabile che contenga

la dicitura conservazione del restauro d’opere

d’arte,

esattamente

come per la categoria G2.

Può essere considerata valida anche

una dicitura

non pienamente riconducibile a quella prevista

dalla norma o,

in alternativa,

nella vissura camerale deve essere indicato,

come previsto anche per la categoria G2,

il codice attego 90.03.02.

Ma come si dimostrano i lavori in categoria OS2A e

OS2B?

La dimostrazione dei lavori in categoria OS2A e

OS2B è identica a quella già descritta

precedentemente per la categoria OG2

e quindi identica alla produzione documentare,

come

per tutte le altre categorie,

ma con la necessità anche qui,

per il certificato di esecuzione dei lavori,

di essere evidenato dall’ente preposto alla tutela

del bene.

inutile che

facciamo rivedere anche in questo caso i

certificati di esecuzione dei lavori pubblici e

privati,

li abbiamo già visti

precedentemente per lo G2,

non cambia assolutamente nulla.

Come si calcolano i lavori in S2A e S2B?

Quali sono i parametri di riferimento?

Anche per quanto riguarda il calcolo delle

valorazioni,

la S2A e la S2B

segue la OG2

e quindi l’importo complessivo dei lavori non

dovrà essere inferiore al 70% della classifica

richiesta

e non sarà necessario

la verifica delle cosiddette

punte.

Inoltre,

sempre come per l’OG2,

l’arco temporale di riferimento per i lavori

è sempre l’ultimo quindicennio,

ma con la possibilità di utilizzare lavori senza

limiti e temporali,

quindi anche oltre gli ultimi 15 anni,

a patto che siano rispettate

una delle due famose condizioni.

La prima è che i lavori non presentino un periodo

di inattività superiore ai 12 mesi,

la seconda è che la direzione tecnica resti

invariata.

Passiamo adesso all’ultima delle variazioni

che riguardano i beni culturali.

Parliamo della categoria S5 che è descritta

all’interno della legato A alla legato 2.12 del

decreto legislativo 36.2023.

La categoria OS25 riguarda gli scavi archeologici

e

le attività strettamente connesse.

Anche in questo caso le

modalità di qualificazione della categoria sono

presenti all’interno invece dell’allegato 2.18

sempre al decreto legislativo 36.2023.

L’oggetto sociale per la categoria OS25

è indispensabile che contenga al suo interno la

dicitura Scavi archeologici.

Può essere considerata valida anche una dicitura

non pienamente riconducibile a quella prevista

dalla norma o,

in alternativa,

nella visora camerale deve essere indicato il

codice

Ateco 43.12.00 che è proprio quello degli scavi

archeologici.

La dimostrazione dei lavori in categoria S25 segue

pedisequamente quella già descritta puntualmente

per OG2A,

S2A e

S2B,

per cui credo che sia assolutamente inutile

dilungarsi oltre.

Anche qui bilimazione del certificato,

anche qui nessuna punta da verificare,

ma solo il 70% totale del complessivo delle

lavorazioni.

Anche qui la possibilità di ampliare il limite

temporale di riferimento.

Anche qui i subappalti vengono

decurtati dall’importo della giudicataria.

Chiudiamo questa parte sulle categorie di lavori

riguardanti i beni culturali,

sottolineando che anche la figura del Direttore

Tecnico prevede per queste categorie alcune

differenze sostanziali rispetto al resto delle

categorie di attestazione,

rimandando quindi allo specifico

video sui requisiti del Direttore Tecnico per

una completa conoscenza

dell’argomento.

Una buona giornata a tutti.

Bentrovati e bentrovati,

sono Giuseppe Conte,

direttore tecnico di SUA23 e

in questa puntata di SUAcademy proveremo a

spiegare in maniera molto concreta e diretta cos’è

la categoria OG11,

di che cosa si compone,

quali sono i parametri valori che è necessario

rispettare per poter procedere nel litere di

qualificazione

per l’impresa che poi richiede in fase

contrattuale

la categoria OG11.

La categoria oggi 11,

come da declaratoria presente nell’allegato A

all’interno dell’allegato 212 del decreto

legislativo

numero 36 del 2023,

riguarda la

fornitura,

installazione e la gestione e manutenzione di un

insieme di impianti tecnologici,

tra loro coordinate interconnessi funzionalmente,

non eseguibili separatamente,

di cui

alle categorie di opere specializzate individuate

con l’acronimo OS3,

OS28 e OS30.

L’indicatore del legislatore è quindi chiarissimo.

Parliamo di un insieme di opere specializzate,

ma coordinate e tra loro interconnesse a tal punto

da non essere eseguibili separatamente.

Ma quali sono queste opere

specializzate?

La OS3

è quindi gli impianti idrosanitari di cucine,

di lavanderie,

del gas e di antincendio.

La OS28 è quindi gli impianti termici,

gli impianti di climatizzazione,

di condizionamento.

La OS30 è quindi gli impianti

elettrici,

telefonici,

radiotelefonici,

televisibili,

nonché

reti di trasmissione di dati

e simili.

Ai fini dell’individuazione delle categorie nella

fase di progetto e successivo bando o avviso di

gara o lettera d’invito,

un insieme di elaborazioni è definito come

appartenente alla categoria

OG11 qualora dette elaborazioni siano riferibili a

ciascuna delle categorie specializzate

OS3,

OS28 o OS30.

Inoltre,

l’importo di ciascuna di tale categoria di opere

specializzate

deve essere almeno pari a una percentuale qui di

seguito

che indicheremo

dell’importo globale delle elaborazioni attiventi

alla categoria OG11.

Quindi,

nel caso di un importo complessivo in categoria

OG11

para 100,

almeno il 10% dovrà essere

in categoria OS3,

almeno il 25% in categoria OS28 ed almeno il 25%

in categoria OS30.

Questo,

ancora una volta,

perché il legislatore intende come interconnessa

la categoria OG11,

è composta da

tre categorie specializzate senza le quali non si

può

andare a definire per l’appunto la categoria OG11.

Adesso andiamo a descrivere

quali sono i valori,

gli importi che

un operatore economico dovrà rispettare per poter

conseguire

la qualificazione categoria oggi 11.

Sì,

perché

a differenza delle categorie che abbiamo già

esaminato,

come l’OG1,

l’OG3,

l’OG6,

nel precedente video di pseudoacanibi,

gli importi sono differenti perché qui abbiamo,

come abbiamo descritto precedentemente,

la compresenza

di tre differenti categorie che ne vanno a formare

una

supercategoria,

appunto l’OG11,

composta

dalle tre specializzate

OS3,

OS28 e

OS30.

Se per una categoria,

tra virgolette,

semplice come l’OG1

bisogna dimostrare un totale importe delle lavori

pari al 90% della classifica richiesta

e almeno un lavoro pari al 40% della classifica

richiesta o due lavori che sommino o cubino

il 55% della classifica richiesta o tre lavori

che cumulino il 65% della classifica richiesta,

qui

le cose cambiano.

Primo elemento,

il totale degli importi che viene richiesto nelle

singole categorie che compongono

la super categoria oggi 11,

quindi

la riflessione va fatta sulle tre

categorie specialistiche S3,

S28 e S30

Queste

singole

categorie

viene chiesta un surplus

di lavori,

si richiede infatti che l’importo totale dei

lavori

sia in S3

pari al 40% dell’importo richiesto nella

classifica

per la quale si vuole procedere

in attestazione,

il S28,

il S30,

il 70%,

quindi

riuscite a capire

che

la somma

di queste percentuali

porta a un valore molto più alto del 100%

dell’importo complessivo

della classifica che viene richiesta.

Andando nel concreto,

per l’OS3,

l’OS28 e l’OS30,

nel caso in cui si voglia attestarsi in OG11

seconda,

bisogna

dimostrare

un importo complessivo di lavori in OG11 di 836

mila euro circa.

per la precisione 835-920€,

ma composto con almeno 185.760€ di OS3 e almeno

325.080€ di OS28 e OS30.

Ecco che

Questa compresenza delle tre specialistiche

diventa evidente

e porta sempre più

ad emergere come il legislatore voglia

evidenziare che la OG 11 è fatta proprio da una

commissione di queste tre

categorie specializzate.

Nella stessa maniera

viene trattato

il concetto dei lavori di punta che abbiamo visto

che il legislatore ha individuato come parametro

atto a

consentire

all’impresa

la valorizzazione della sua capacità tecnica,

costruttiva,

organizzativa

a poter poi

approntare un bando,

un appalto che va a vincere.

In questo caso i valori restano gli stessi,

cioè un lavoro pari al 40%,

due lavori pari al 55%,

tre lavori pari al 65% della classifica richiesti,

ma vengono splittati

chiaramente nelle singole categorie specialistiche

che compongono

la OG11 e

all’interno di questa trabella

troverete i relativi valori

a cui ci facciamo riferimento,

quindi

la OSSE3

per poter ottenere una classifica seconda ha

bisogno che ci sia almeno un lavoro

pari

a 82.560 euro di componente S3 nel lavoro G11,

perché le componenti,

si è ben inteso,

ci devono essere tutti,

non ci può essere un lavoro composto solo da S3 o

S28.

Ricordiamoci

che

per poter essere validato,

bollato un lavoro come G11

ha bisogno di alcune

ha necessità di avere delle specifiche

percentuali sia 2S3

che 2S38

sia che 2S30,

10,

25,

25 senza questo

superamento del paletto,

non possiamo neanche parlare di 2G11 ma parliamo

di una

compresenza di singole elaborazioni che però non

sono G11 ma non sono

le singole

categorie specialistiche.

Come facciamo a dimostrare,

come fa l’impresa,

l’operatore economico a dimostrare

lo svolgimento dei lavori in categoria OG11?

Sempre con la stessa documentazione che abbiamo

visto fino a questo momento e quindi

Nel caso dei certificati,

nel caso dei lavori pubblici c’è un certificato di

esecuzione dei lavori emesso dal lente pubblico

e quindi

a cui la SOA

attinge direttamente dal database e questo prevede

anche

la suddivisione delle singole specialistiche.

Nel caso di certificato di esecuzione dei lavori

privati ci rifacciamo esattamente

a quanto indicato

nel video certificati di esecuzione dei lavori

privati

per committenti privati

e

dobbiamo procedere con

la stessa richiesta documentale

con

sicuramente l’obbligo di produrre un

computometrico firmato dal direttore dei lavori

che comprovi l’effettiva suddivisione dell’OG11 in

quelli determinati importi

con quelle singole percentuali

nelle tre specifiche categorie.

Nel caso di lavori in conto proprio,

a maggior ragione,

oltre a quanto abbiamo indicato nel video presente

in sua Academy,

ci sarà anche il computometrico,

perché sarà l’unico elemento

avvalorante gli importi che sono stati

conseguiti e che sono stati

fatti dall’impresa esecutrice,

che come ricordiamo

nel caso di lavori

in conto proprio coincide con la committenza,

per cui non avendo delle fatture

L’unica attestazione

di quanto è stato svolto

potrà essere il computo metrico firmato dal

direttore dei lavori che si assume la

responsabilità di indicare

quello che è stato fatto

e le fatture di acquisto materiali che potranno

dare un’idea

di quello che è stato svolto in categoria UG11.

Abbiamo concluso la nostra disamina sulla

categoria OG11,

vi abbiamo parlato

di come sia

a tutti gli effetti una supercategoria composta da

tre diverse specialistiche,

di come queste tre specialistiche hanno

un’interconnessione totale e hanno dei parametri

molto rigidi da dover rispettare.

Rimandiamo ai successivi video

presenti all’interno

della nostra piattaforma SOAR Academy per

ulteriori approfondimenti su altre tematiche che

riguardano l’attestazione SOAR.

Buonasera,

sono il dottor Montanaro Domenico,

responsabile dell’area amministrativa di Sua23.

In questo spazio vorrei parlarvi sulle procedure

da adottare per gli aumenti di classifiche ed

inserimento di nuove classifiche.

L’attestazione è,

come sappiamo,

un sinonimo di ambizione.

Gli imprenditori che la richiedono sanno bene che

questo documento è un potente moltiplicatore di

opportunità che può garantire ottime prospettive

di crescita per le aziende che lo possiedono.

Ogni attestazione,

infatti,

può esprimere un potenziale ancora maggiore

scegliendo di incrementare o inserire delle nuove

qualifiche possedute durante la validità dello

stesso,

così da poter aumentare ulteriormente le capacità

di un’impresa edile.

Quindi,

se un’impresa è in possesso di una qualificazione

sua per una determinata categoria e classifica,

può incrementarla a patto di soddisfare i

requisiti previsti dalla normativa in materia.

Per prima cosa,

è necessario verificare che la capacità economica

sia tale da garantire,

con il limite d’attestazione,

la nuova classifica che vuole conseguire.

In questo spazio ci rimetteremo ad indicare un

esempio per chiedere meglio di che cosa stiamo

parlando.

Ipotizziamo che un’impresa possiede già una

certificazione sua per le categorie oggi 1,

terza classifica,

cioè 1.033.000 e oggi 3,

quarta classifica,

cioè 2.582.000.

Significa che al momento della richiesta della

prima qualificazione il

limite dei requisiti di attestazione era pari

almeno a 3.615.000,

cioè la sommatoria degli importi delle due

classifiche possedute.

Se volesse aumentare la classifica della categoria

OG3 portandolo

alla quarta bis,

ovvero a 3 milioni e mezzo,

è necessario verificare,

prima di fare tal integrazione,

che il limite della propria attestazione originare

sia pari almeno a 4 milioni 533,

cioè ovvero la nuova sommatoria fra la categoria

che si vuole ottenere e la categoria già in

possesso.

Quindi i requisiti tecnici da soddisfare per

l’aumento di classifica sono

i requisiti amministrativi idoni alla nuova

attestazione da ottenere,

cioè volume d’affari,

costo delle trazzature,

costo del personale,

idoni per la certificazione che si vuole ottenere,

realizzazione negli ultimi 15 anni di lavori in

appalto appartenente alla categoria richiesta

pari almeno al 90% della classifica desiderata,

e dall’interno di tali importi

devono essere inclusi i lavori cosiddetti di punta

appartenenti alla categoria richiesta

pari a un determinato importo,

ovvero solo un lavoro pari al 40% oppure

due lavori pari al 55% oppure

tre lavori almeno che soddisfino il 65%.

Riprendendo l’esempio precedente,

per aumentare la classifica OG3

alla quarta BIS

è necessario dimostrare

di aver realizzato negli ultimi anni i lavori

appartenenti a questa categoria per un importo

pari almeno a 3.150.000 € e aver completato un

lavoro di punta pari almeno a 1.260.000 € oppure

pari a 2 lavori pari almeno

a 1.925.000 € o 3 lavori pari almeno

a 2.275.000 €.

Per quanto riguarda il costo per l’aumento di

classifica,

relativamente alle categorie già

possedute,

il corrispettivo da applicare

è dato dalla formula che ritroviamo all’interno

dell’Allegato 2.12 del Decreto Legislativo

36-2023.

Per i consorsi stabili,

il corrispettivo aspettante alla SOE

per ciascuna attività è ridotto al 50%.

mentre per le imprese che fanno variazioni entro

la seconda classifica d’importo

il corrispettivo aspettante

è ridotto del 20%.

La documentazione da produrre per un aumento di

classifica sono le varie dichiarazioni sostitutive

a cui vanno legati tutti i certificati di

esecuzione e lavori

con gli allegati diritto

che,

sommate ai precedenti già in possesso della SOA,

permette di fare

questo aumento di categoria.

La procedura sostanzialmente non cambia anche nel

caso di integrazioni di nuove categorie.

Anche in questo caso un’impresa in possesso di una

qualificazione suopra una determinata categoria o

classifica

può inserirne delle nuove

a patto di soddisfare i requisiti di ordine

generale speciale.

Nel caso di inserimento di una nuova categoria il

corrispettivo è determinato dalla differenza

della tariffa minima calcolata con riferimento

alla nuova attestazione e

quella calcolata con riferimento alla vecchia

attestazione.

Facciamo un esempio.

Inserimento di una categoria OG1 terza classifica

per un’impresa che già possiede una OG3 terza

classifica.

Si calcola il costo della nuova attestazione,

cioè OG1 e OG3 terza classifica,

pari

a 7.991€ meno il costo della vecchia attestazione

OG3 già in possesso,

6.653€.

Il corrispettivo dovuto per questa integrazione è

dato dalla differenza,

ovvero 1.338.000€.

La documentazione da produrre per

inserire una nuova classifica

sono le varie dichiarazioni,

i certificati,

esecuzione dei lavori,

tutti nuovi,

riferiti alla categoria che si vuole inserire.

Si tenga conto che per tali

inserimenti di nuove categorie è valido sempre

il periodo

di 15 anni affardata dalla data di

sottoscrizione del contratto integrativo.

Si precisa ulteriormente che l’aumento di

categorie e l’inserimento della nuova classifica

si possono fare solide esclusivamente

con la sua che ha emesso l’attestazione

originaria.

Grazie per l’ascolto.

Vi invitiamo a seguire tutti i video di SOA

Academy.

Buona giornata.

Buongiorno,

benvenuti,

sono Grazia Trinchera,

tecnico istruttore di SOA 23.

Oggi andremo a

vedere nel dettaglio quelli che sono i documenti

necessari per la dimostrazione

di tutti i requisiti da parte dell’operatore

economico.

Abbiamo già detto che

in sede contrattuale,

una volta che

la impresa ha

Ha avanzato una proposta contrattuale alla sua,

la sua la accetta

e allega all’accettazione

un elenco di documenti che hanno lo scopo di

dimostrare il possesso dei requisiti da parte

dell’operatore economico.

Abbiamo anche detto che

questi documenti

variano

intanto in base alla forma giuridica

dell’operatore economico,

ma anche in base al tipo di contratto che va a

stipulare.

Per il momento ci limiteremo a

dare un’occhiata a quelli che sono i documenti

che

devono essere presentati in sede di prima

attestazione,

perché è il momento in cui

viene

presentata la maggior parte

della documentazione.

Vediamo

nel dettaglio,

ad esempio,

tutti i documenti che

deve presentare una ditta individuale.

Quindi

per le società

vedremo in un secondo momento.

Di fatto

i documenti sono pressoché gli stessi

con qualche piccola eccezione.

Quindi partiamo dall’impresa individuale.

L’impresa individuale intanto

deve

presentare una serie di dichiarazioni che abbiamo

detto

essere quelli

che servono a dimostrare il possesso dei requisiti

di ordine generale o morale,

quindi

presenterà innanzitutto una lettera di

trasmissione documenti,

questa non è una dichiarazione ma è un semplice

elenco

dove l’impresa

per ogni invio,

per ogni trasmissione documentale,

indica nel dettaglio

che cosa sta inviando.

Quindi

è una lettera semplice,

non una dichiarazione,

ed esiste un modello dedicato,

già predisposto da sua 23,

il modello M01.

Poi

c’è la dichiarazione

principale,

quella del titolare

e

in questo caso il titolare dell’impresa

individuale

dichiara

tutti quelli che sono i requisiti in capo

all’impresa,

in capo a se stesso,

quelli che abbiamo visto

nella sezione dedicata ai requisiti generali.

Poi c’è la dichiarazione

del direttore tecnico o dei direttori tecnici,

sapete che il direttore tecnico

può essere più di uno

questa dichiarazione come tutte le altre deve

essere

in originale o

deve essere inviata

via PEC con firma digitale.

Poi c’è

una dichiarazione che

non è sempre necessaria,

quella relativa

all’esperienza di cantiere del direttore tecnico,

questa viene

allegata

nel caso in cui il direttore tecnico

debba dimostrare

il requisito in quanto direttore tecnico non con

un titolo di studio ma con l’esperienza di

cantiere,

quindi non serve

allegarla

sempre.

Poi c’è la dichiarazione

relativa alla cifra d’affari,

l’attrezzatura tecnica e il costo del personale,

quindi quella che contiene sostanzialmente i

numeri di qualificazione,

che anche questo,

come tutti gli altri,

ha

una dichiarazione già predisposta da sua 23.

Poi abbiamo

la dichiarazione relativa all’elenco dei direttori

tecnici e a tutti gli altri soggetti,

quelle che sono le figure apicali dell’impresa che

vengono dichiarate dal legale rappresentante

e poi ci sono delle dichiarazioni

che

vengono presentate

solo per alcune categorie,

per esempio quella sul possesso dello stabilimento

industriale

viene presentata solo nel caso in cui venga fatta

richiesta della qualificazione in OS13,

OS18A,

OS18B

oppure OS32,

quindi quando si fanno

le qualificazioni per le facciate continue,

i componenti strutturali,

quindi qui bisogna dichiarare

il possesso dello stabilimento industriale.

Poi

c’è un’altra dichiarazione

in cui

anche questa

si presenta solo

in alcuni casi,

quella sul possesso

di personale qualificato con

patentino certificato

e

questo

viene presentato solo se la richiesta contrattuale

prevede

le categorie OS20B,

OS21 oppure OS35.

Poi abbiamo

tutte quelle categorie afferenti

ai beni culturali,

lo G2,

lo S2A,

lo S2B e lo S25,

in questo caso ci sono delle dichiarazioni

dedicate.

Abbiamo la dichiarazione dell’elenco dei

certificati di esecuzione ai lavori che si intende

utilizzare ai fini della qualificazione,

il D19,

la dichiarazione sulle attrezzature tecniche,

il D10,

La dichiarazione

sull’utilizzo di documenti già utilizzati in

precedenti istruttori,

ora questa viene utilizzata se

anziché una nuova attestazione

stiamo stipulando un contratto per un rinnovo,

quindi è chiaro che la SOA

ha già in casa

dei documenti e quindi l’impresa autorizza la SOA

a utilizzare quelli già in suo possesso.

Infine abbiamo la dichiarazione di conformità

all’originale perché tutti i documenti che vengono

trasmessi in fotocopia

debbono poi essere

dichiarati conformi all’originale da parte del

legale rappresentante

e

queste sono tutte le dichiarazioni che vengono

presentate

quasi per tutte le forme giuridiche,

ora vedremo

c’è una dichiarazione in più che viene presentata

per le società di capitali,

che devono essere presentate

in originale

oppure

via PEC con firma digitale.

Ciascuna dichiarazione deve

essere

completa di documento d’identità

in corso di validità del sottoscrittore

per essere valida.

Tutte

queste dichiarazioni abbiamo detto che servono per

la dimostrazione

dei requisiti di ordine generale e morale.

Invece,

per quanto riguarda i requisiti di ordine

speciale,

incominciamo a vedere la sezione dei documenti

veri e propri,

quindi non stiamo parlando più

di dichiarazioni

ma

diciamo di fotocopie di documenti

ad eccezione

delle referenze baccarie che come vi ho detto

devono essere

in originale o comunque via PEC direttamente

indirizzate

alla SOA.

Allora,

per quanto riguarda l’elenco

dei documenti,

che

poi devono essere

dichiarati conformi all’originale,

abbiamo il titolo di studio del direttore tecnico,

se

lo possiede.

Poi abbiamo detto che il direttore tecnico è

legato all’impresa

da

un rapporto di lavoro,

che può essere un rapporto di dipendenza,

e in quel caso

allegheremo l’ultima busta paga del direttore

tecnico,

oppure

da un contratto d’opera professionale regolarmente

registrato,

in questo caso

l’impresa dovrà allegare

questo contratto sempre

in copia

dichiarata conforme all’originale.

Le referenze bancarie,

appunto,

le abbiamo viste,

devono essere preferibilmente inviate direttamente

alla SOA da parte della banca,

Poi abbiamo

quel documento che

attesta

la dotazione dell’attrezzatura tecnica che è il

libro Cespiti,

il libro dei beni ammortizzabili.

Le fatture di acquisto

di attrezzature

che hanno un costo unitario inferiore

a 516 euro

e che non sono

riportate sul libro dei beni ammortizzabili

e

le relative

pagine del registro IVA delle

fatture di acquisti.

Poi abbiamo

i contratti di leasing con la prima e l’ultima

fattura corrisposta,

le

fatture relative ai noleggi a freddo,

sempre con

i relativi

contratti,

le corrispondenti pagine del registro IVA delle

fatture e acquisti,

Va da sé che

tutti

questi documenti che servono per dimostrare il

requisito della debuota dotazione delle

attrezzature tecniche

non sono

tutti indispensabili.

Tante volte,

ad esempio,

basta solo il libro dei beni ammortizzabili

per il soddisfacimento del requisito.

Poi abbiamo le attestazioni delle denunce

contributive o dettagli di M10,

questi servono per il calcolo del costo del

personale,

mentre ai fini

del calcolo dell’incroemento commezionale

premiante,

se serve,

sarà necessario

inviare relativamente

all’ultimo triennio fiscalmente documentabile

il

libero inventario bilancio riclassificato o

vidimato da un professionista abilitato.

Poi abbiamo

le copie dei patentini certificati del personale

qualificato,

abbiamo detto che questi vengono inviati soltanto

se

si chiedono le categorie S20B,

21 o

S35

e

in quel caso anche l’ultima busta paga per questo

personale qualificato.

Poi abbiamo

tutti

i documenti

comprovanti requisiti dichiarati

per quelle categorie afferenti ai beni culturali

quindi allo G2,

allo

S2A e allo S2B

e

allo S25,

quello degli scavi archeologici.

Infine abbiamo la certificazione di qualità

perché

abbiamo detto essere obbligatoria,

non può esserci anche

in presenza di classifiche inferiori,

ma è obbligatoria

dalla terza classifica

in su

e

una eventuale dichiarazione

del legale rappresentante con l’elenco dei

componenti lo staff tecnico

con le copie dei relativi titoli di studio delle

ultime buste paga qualora

l’impresa,

l’operatore o l’economico stia richiedendo anche

la qualificazione per la progettazione.

Per quanto riguarda invece

i certificati di esecuzione lavori

se

si sono stati svolti per

comitenti privati

allora

sarà necessario che l’operatore economico

alleghi alla documentazione il

certificato di esecuzione dei lavori timbrato e

firmato dal direttore dei lavori e

dal committente,

la copia di tutti gli atti autorizzativi

come il permesso di costruire,

DIA,

SCIA,

quant’altro,

relativi all’intervento,

completi di ogni allegato,

la copia

autenticata da pubblico ufficiale del progetto

approvato relativo al permesso di costruire,

la

copia del certificato di regolare esecuzione

timbrato e firmato dal direttore dei lavori,

copie conforme del contratto di appalto di

eventuali atti integrativi e

copia delle

fatture relative ai lavori eseguiti.

Se invece

i

lavori svolti sono quelli per conto proprio,

in questo caso,

anche in questo caso,

servirà

la copia del certificato di esecuzione dei lavori

firmato dal direttore dei lavori,

in questo caso

solamente da lui,

gli atti autorizzativi

relativi al lavoro,

all’intervento,

la copia autenticata da pubblico ufficiale del

progetto,

relativo al permesso di costruire,

la copia del certificato di regolare esecuzione,

anch’esso firmato dal direttore dei lavori,

la copia conforme del computometrico a consuntivo

per i lavori finiti,

timbrato e firmato dal direttore dei lavori

nel caso in cui nel certificato

siano presenti delle categorie scorporabili.

La copia del computometrico,

anch’esso

firmato dal direttore dei lavori

nel caso in cui invece i lavori siano in corso.

La copia

della tabella timbrata e firmata dal direttore

dei lavori comprendente

l’indicazione e la suddivisione delle diverse

superfici oggetto dell’intervento,

se è una superficie residenziale oppure no,

o se ci sono degli spazi destinati

parcheggio di pertinenza

e

la

copia delle fatture corrispondenti all’acquisto di

materiali

necessari per svolgere i lavori e

la copia dei contratti delle fatture di

subappalto.

Mentre per quanto riguarda

tutti

i lavori svolti per gli enti pubblici la copia

conforme dei certificati di esecuzione dei lavori,

anche se qui

nel caso specifico dei lavori

pubblici la SOA è in grado di

scaricare direttamente dal sito ANAC tutti i

lavori che sono stati svolti

dall’operatore in totale autonomia.

Poi abbiamo

nell’elenco dei documenti una sezione

dedicata

a quei casi in cui c’è in atto

un trasferimento d’azienda o ramo d’azienda

e quindi bisognerà

fornire ulteriore documentazione che comprovi

questo passaggio e quindi

sarà necessario allegare anche l’atto notariale

di trasferimento d’azienda

con la ricevuta

di presentazione alla Camera di Commercio.

la copia della perizia giurata

da soggetto nominato dal Tribunale competente per

territorio,

la dichiarazione

sull’aspetto economico,

quindi

la dichiarazione della cifra d’affari,

attrezzature tecniche,

costo del personale,

La copia conforme del modello unico e

la ricevuta di trasmissione di tutti i quadri.

Il modello unico è

anche documentazione che deve essere presentata

sempre dalla

ditta individuale.

Poi

anche qui

i libero cespiti,

le fatture

legate ai beni di importo

inferiore a 516 euro,

le relative pagine del registro IVA

dove sono annotati,

i contratti di leasing anche qui con

l’ultima fattura corrisposta,

i noleggi a freddo con

i relativi contratti e

le corrispondenti pagine

del registro IVA dove sono annotati,

i DM10,

una copia conforme del DURC,

e anche tutte le certificazioni di lavori eseguiti

dall’impresa

dei cui

requisiti

l’operatore economico che si vada a testare

intende beneficiare.

Abbiamo

infine

tutti i requisiti derivanti

dall’apporto di direzione tecnica e in questo caso

sarà necessario

allegare la dichiarazione originale del legale

rappresentante con l’indicazione dei lavori

apportati

che si intende

utilizzare per la qualificazione,

la dichiarazione originale del direttore tecnico

su un eventuale precedente apporto,

gli attestati di qualificazione sopra per la

dimostrazione

di

direzioni tecniche presso altre imprese

e

la copia

delle certificazioni inerenti lavori svolti

da altre imprese della cui condotta è stato

responsabile dei lavori il direttore tecnico che

appunto apporta il requisito.

Come vi dicevo,

l’elenco della documentazione

è sostanzialmente

lo stesso

per le tre tipologie

di operatore economico,

quindi sia per la vita individuale che per le

società di persone che per le società di capitali,

con qualche piccola eccezione.

Allora intanto

vediamo che

nella

nell’elenco dei documenti per i requisiti speciali

delle ditte individuali

sarà necessario

presentare il modello unico completo di

attestazioni di trasmissione di tutti i quadri,

quindi

il quadro dei redditi,

dell’IVA e degli studi di settore.

Questa cosa è

vera anche

per le società di persone,

per il resto diciamo che sostanzialmente

rimane

tutto identico

presentazione

delle dichiarazioni

della ditta individuale nel caso della società di

persone,

tranne che

in questo caso se si tratta di una società in

accomandita

sarà il socio accomandatario a

redigere

la dichiarazione

del legale rappresentante,

se invece una società in nome collettivo sarà il

socio amministratore di SNC a

diciamo sottoscrivere la dichiarazione

in capo all’impresa e a se stesso,

a differenza

del caso della ditta individuale dove era il

titolare

a

effettuare questa

dichiarazione.

Invece

Per

le società di capitali

avremo una dichiarazione in più che è quella sui

trasferimenti di quote societarie

qui sostanzialmente il legale rappresentante

si limiterà a dichiarare

se è vero che

non ci sono stati

trasferimenti su quote societarie negli ultimi sei

mesi

in questo caso

quindi nel caso di una società

di capitali sarà il legale rappresentante

dichiarare i requisiti in capo all’impresa.

Poi

per quanto invece riguarda

i documenti di ordine generale,

qui

come vedete non c’è più

la presentazione dei

modelli unico,

quindi delle dichiarazioni dei redditi,

perché

in questo caso

verranno utilizzati i bilanci

i bilanci depositati

completi di note integrative di verbale

d’assemblea che

però

possono essere

scaricati direttamente dalla sua,

quindi non c’è

il bisogno per la

società di capitali di allegare

al resto della documentazione anche i bilanci

che

di solito sono abbastanza corposi.

Per quanto riguarda le note,

queste rimangono comuni a

tutte

le tipologie

di operatore economico,

di rinforma giuridica

perché,

come abbiamo detto,

tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà

devono

contenere

il documento di identità,

quest’ultimo deve essere valido alla data di

sottoscrizione del contratto

che

il periodo

fiscalmente

documentabile è

quello

fino a 15 anni

antecedenti

la data di accettazione della proposta

contrattuale,

lo stesso dica sì per i certificati di esecuzione

dei lavori.

Abbiamo

detto che

tutte le dichiarazioni sostitutive

passeranno al vaglio della

della SOA per quanto riguarda la loro veridicità e

quindi

verranno interrogati gli

enti competenti territorialmente che detengono le

informazioni che vengono dichiarate

dall’operatore economico

e tra le altre verifiche

la SOA andrà anche a controllare l’unicità

d’incarico del direttore tecnico consultando

il sito ANAC

nella sezione

mi pare la sezione

ad accesso libero

dove

inserendo il codice fiscale del

direttore tecnico è possibile verificare

che questo

sia

o meno

il direttore tecnico

di un’impresa diversa da quella che si va a

qualificare quindi sappiamo che

questa cosa non è possibile perché il direttore

tecnico

deve appunto dimostrare la

unicità d’incarico

Questi sono i documenti che

devono essere

allegati per la dimostrazione del requisito,

abbiamo visto gli stessi

per ogni

tipologia di operatore,

per ogni tipo di forma giuridica

tranne che

per

le dichiarazioni dei redditi piuttosto che

i bilanci

e per quella unica dichiarazione che è quella sul

trasferimento di quote societarie.

Vi ringrazio ancora una volta per l’attenzione e

vi auguro una buona giornata.

Buonasera,

sono il Dottor Montanaro,

responsabile dell’area amministrativa di SOA23.

In questo spazio vorrei parlarvi del Consorzio

Stabile.

Questo istituto giuridico del Consorzio Stabile è

stato creato ad hoc ai fini della certificazione

SOA.

Affinché si possa costituire un Consorzio Stabile

è necessario che siano presenti

i seguenti requisiti.

Il consorzio

deve essere formato da almeno tre imprese

consorziate.

Tutte le imprese consorziate devono essere in

possesso di una certificazione sua.

La durata del consorzio,

specifica nell’atto costitutivo,

non deve essere inferiore ai 5 anni.

Le imprese consorziate si impegnano a istituire

una comune struttura d’impresa per il

raggiungimento dei propri fini.

Oltre a tali disposizioni inderogabili,

il Consorzio è disciplinato dagli articoli 2602 e

seguenti del Codice Civile.

Pertanto il Consorzio,

purché non in contrasto con la normativa sui

lavori pubblici,

può inserire nel proprio Statuto

clausole utili

alla sua buona operatività,

garantendo la partecipazione alla vita del

Consorzio a tutti i consorziati.

Vantaggi conseguenti all’appartenenza ad un

consorzio stabile.

L’appartenenza ad un consorzio stabile

offre,

sia direttamente al consorzio,

ma anche alle imprese consorziate,

molteplici vantaggi.

Di seguite ne elenchiamo i più pratici.

Il consorzio,

una volta ottenuta la qualificazione,

ha facoltà di fare eseguire i lavori assunti in

appalto ad una delle imprese consorziate,

indicandone il nominativo in sede di offerta.

Il consorzio ha facoltà di far eseguire i lavori

assunti in appalto ad una delle imprese

consorziate,

a prescindere dalla qualificazione prostituta

dalla stessa,

nel senso che all’impresa consorziata può essere

assegnata

l’esecuzione di lavori anche in categorie

non indicate sulla propria attestazione SOA

o anche per importi superiori rispetto alle

classifiche indicate sulla propria attestazione

SOA,

con conseguente possibilità di ampliare la propria

qualificazione.

L’impresa consorziata mantiene la sua autonomia

rispetto a consorzio stabile.

L’attribuzione dei lavori eseguiti,

assunti in appalto da consorzi ed eseguiti da una

o più imprese consorziate tramite appose a

delibera consortile,

vengono attribuiti sia al consorzio

o alle imprese consorziate nelle percentuali

stabilite dalla delibera consortile.

Il consorzio stabile può operare secondo due

modalità.

Attraverso le singole imprese consorziate,

dichiarando in

occasione della partecipazione ad ogni singola

gara

l’impresa che si occuperà dell’esecuzione dei

lavori.

Attraverso l’attività della comune struttura di

impresa,

responsabilità nei confronti delle stazioni

appaltanti.

L’obbligazione viene assunta non dal consorzio,

ma direttamente dall’impresa consorziata

esecutrice dei lavori.

Per tale ipotesi

soltanto quest’ultima è responsabile nei confronti

del terzo.

Vi è il divieto

di partecipare a più di un consorzio stabile.

Le imprese consorziate indicate dal consorzio

stabile in sede di offerta,

quali futura segnataria del lavoro,

non possono partecipare in qualsiasi altra forma

alla medesima gara.

Le imprese consorziate non indicate da Consorzio

Stabile in sede di offerta,

quale futuro assegnatorio del lavoro,

possono partecipare

in qualsiasi altra formula alla medesima gara.

Il Consorzio Stabile si qualifica sulla base degli

attestati possedute dalle singole imprese

consorziate.

La qualificazione è acquisita con riferimento a

una determinata categoria di opere generali o

specialistiche,

per la classifica corrispondente alle somme di

quelle possedute dalle imprese consorziate.

Per la qualificazione alla classifica di importo

illimitato,

cioè l’ottava classifica,

è in ogni caso necessario che almeno una tra le

imprese consorziate

già possieda tale qualificazione,

ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano

almeno

una con la qualificazione

pari alla classifica settima

e almeno due con la classifica quinta o superiore.

ovvero

che tra le imprese consorziate ve ne siano

almeno tre

con

una classifica

almeno sesta.

Ai fini della qualificazione il consorzio deve

dimostrare i propri requisiti di ordine generale e

la dotazione di un proprio direttore tecnico

diverso da tutti i direttori tecnici

delle consorziate.

La durata dell’attestazione SOA del consorzio

stabile è analogo a quella dell’attestazione degli

altri operatori economici,

ossia pari a 5 anni,

previ a verifica di mantenimento delle requisite

in terzo anno.

L’attestazione SOA riporterà

anche la data di scadenza intermedia,

che sarà determinata dalla scadenza degli

attestati delle singole consorziate.

Un’impresa può partecipare

ad un solo consorzio stabile.

In questo video abbiamo approfondito le

caratteristiche tecniche che deve avere un

consorzio stabile.

Vi diamo appuntamento ai prossimi video di SOA

Academy.

Grazie e buona serata.

Buongiorno

a tutti e a tutti,

sono Carmela Dompietro,

tecnico di SUA 23.

L’argomento che affronteremo in questa puntata di

SUA Academy è la verifica triennale,

quindi parleremo del

che cos’è la verifica

triennale,

a cosa serve,

quando si effettua,

quale documentazione bisogna produrre,

quali verifiche si effettuano,

quali sono i parametri che bisogna rispettare

e

che cosa succede se questi parametri non vengono

rispettati.

Prima

di parlare di verifica triennale però è

fondamentale

dire che già nel momento in cui andiamo a

rilasciare la primatizzazione si parla di verifica

triennale.

Guardiamo infatti

l’attestato SOA

che

conclude quello che è l’iter di qualificazione di

un’impresa.

L’attestato suo qui ha

quelli che sono gli elementi fondamentali,

la denominazione dell’impresa,

in questo caso sono occultate per una questione

dei privacy,

c’è la parte relativa alle categorie classifiche,

il possesso del certificato di qualità,

il numero dell’attestazione e poi nella parte qui

in basso vediamo quella che è la data di rilascio

dell’attestazione,

nel caso specifico il 2 agosto

del 2024,

il rilascio dell’attestazione in corso.

perché l’impresa può attestarsi

ma

nel corso della

vita dell’attestazione può fare anche delle

integrazioni.

Poi abbiamo proprio qui scadenza validità

triennale,

in questo caso specifico la data è il primo agosto

del 2027,

poi abbiamo

la scadenza della validità quinquennale,

primo agosto del 2029.

Quindi vediamo come l’attestato nel momento in cui

viene

rilasciato,

ha una validità dell’attestazione di cinque anni.

Al triennio però,

in questo caso al primo agosto del 2027,

va fatta

una verifica triennale,

una revisione dell’attestato,

relativamente al mantenimento dei requisiti di

ordine generale,

nonché dei requisiti di capacità strutturale.

Diciamo che

questa verifica triennale avrà poi una procedura,

proprio perché si tratta di una revisione

dell’attestato,

una procedura un po’ più snella rispetto a quella

dell’attestazione originaria,

dell’attestazione principale o

del rinnovo dell’attestazione.

L’articolo,

la norma

che disciplina la verifica triennale adesso è

sempre la legato 212 del decreto legislativo 36

del 2023 e

definisce,

ripretendo quello che era già avvenuto in passato,

quelli che sono

i tempi tecnici per

eseguire una verifica triennale.

In data non antecedente ai 90 giorni dalla data di

scadenza

prevista,

appunto

riportata sull’attestato,

in questo caso il 1 agosto 2027,

l’operatore economico deve sottoporsi alla

verifica di manutenimento dei requisiti presso la

stessa SOA

che ha rilasciato l’attestazione originaria

e deve stipulare un apposito contratto.

Quindi per poter effettuare la verifica triennale

si deve nuovamente creare un

una proposta contrattuale

tra l’impresa e la SOA dove

l’impresa

indicherà quelle che sono le categorie classifiche

che intende portare a revisione.

Abbiamo detto che la SOA

deve essere la stessa dell’attestazione originale,

quindi la revisione,

la verifica ternale

deve necessariamente farsi presso la stessa SOA.

Solo un caso può

non succedere questo nel momento in cui l’ANAC

ha disposto nei confronti della

SOA che rilascia l’attestazione originaria

una

sospensione oppure

una decadenza dell’autorizzazione dell’esercizio e

dell’attività di attestazione.

In questo caso

l’operatore economico,

l’impresa,

può scegliere una nuova SOA.

La vecchia SOA,

la SOA che ha rilasciato l’attestazione

originaria,

è obbligata a trasferire la documentazione

relativa all’operatore economico alla nuova SOA

entro 15 giorni.

La procedura di qualificazione

della verifica trennale è

più veloce e più snella rispetto al rilascio di

una nuova attestazione o di un rinnovo.

Infatti,

rispetto ai 180 giorni che

sono necessari per rilasciare una nuova

attestazione,

nella verifica trennale abbiamo a disposizione 90

giorni.

Nei primi 45 giorni,

dalla data di stipula del contratto,

la SOA

verifica

tutta la documentazione.

Questa procedura può essere sospesa richiedendo

dei documenti all’impresa,

però alla fine

dei 90 giorni necessariamente

la SOA deve comunicare all’impresa,

all’ANAC,

l’esito della procedura che può essere

una conferma dell’attestazione,

un

ridimensionamento oppure un diniego

dell’attestazione.

Le

Verifica Trennale abbiamo detto che

consiste in un mantenimento dei requisiti di

ordine generale,

nonché dei requisiti di capacità strutturale.

la procedura

è

più semplice sia come invio dei documenti da parte

dell’impresa e anche

come verifica che deve essere effettuata dalla

sua.

In particolare diciamo che

sicuramente nel caso della verifica triennale

l’impresa non deve produrre i certificati di

esecuzione dei lavori,

non verranno proprio presi in considerazione.

Il nostro attestato ha le categorie OG1,

OG9,

OG11,

ma

rimane fermo tutto ciò che riguarda la categoria,

verranno fatte poi delle valutazioni solo su

requisiti di ordine generale e invece dei dati di

congruità tra cifra d’affari,

costo del personale e costo delle attrezzature,

con uno scarto

del 25%.

Può succedere che l’attestato che

viene revisionato,

abbiamo detto che qui abbiamo un rilascio di

attestazione originaria

e poi un rilascio di attestazione in corso,

perché abbiamo detto la durata dell’attestato è

cinque anni,

con

la necessità di

revisionare l’attestato alla scadenza di tre anni.

però l’attestazione

durante la durata

della vita via l’attestazione può subire delle

variazioni perché ci potrebbero essere

delle variazioni sia nelle categorie,

nelle classifiche

o anche delle variazioni perché l’impresa

ha un nuovo certificato ISO.

Quindi l’attestato che andrà a revisionare

l’impresa è quello proprio che

è in corso di validità prima della famosa scadenza

della validità triennale.

I requisiti

che si considereranno di ordine generale

sono

essenzialmente tutti quelli che vengono esaminati

anche in fase di nuova attestazione o di rinnovo,

quindi tutte le verifiche legali che vengono fatte

in capo ai

soggetti,

le figure apicali,

siano essi i legali rappresentanti,

i direttori tecnici,

il socio unico,

i eventuali

revisori legali,

collegio sindacale,

Quindi la stessa procedura che abbiamo

stata vista

in altre puntate di

SoAcademy,

quindi tutto questo controllo verrà poi

visto,

potete poi vederlo più nel dettaglio,

nelle puntate dedicate di SoAcademy.

Le stesse verifiche vengono poi fatte

sull’impresa,

quindi le verifiche legali relative all’agenzia

delle entrate,

alla presenza del DURC,

alla

normativa sui disabili.

Quindi in questo caso il legale rappresentante

deve produrre la dichiarazione sostitutiva e la

SOA deve verificare

la veridicità della dichiarazione sostitutiva

presso tutti gli enti.

Quindi anche in questa fase

bisogna porre sempre la massima attenzione al

momento in cui verranno compilate queste

dichiarazioni perché poi verranno mandate tutte a

riscontro.

Questa è la parte legale,

la parte delle verifiche legali,

poi invece andremo a verificare quelli che sono i

requisiti di capacità strutturali.

Tutti gli elementi presenti nell’attestato

in sede di verifica trennale devono essere

riesaminati,

quindi se l’impresa possiede il certificato di

qualità,

che come sappiamo diventa obbligatorio nel momento

in cui l’impresa

si attesta da classifiche superiore alla terza,

anche in sede di verifica trennale

bisogna

certarsi che quel certificato sia ancora presente,

sia ancora in corso di validità.

ma se l’impresa per esempio si è attestata per

costruzione e progettazione,

quindi

aveva nel fase di attestazione originale uno staff

tecnico,

in sede di verifica trennale dobbiamo ancora

verificare che ci sia all’interno dell’impresa

uno staff tecnico,

quindi dei componenti laureati o diplomati.

Se abbiamo

un’iscrizione a un consorzio stabile,

la partecipazione a un consorzio stabile,

anche qui in sede di verifica trennale tutti

questi elementi devono essere sempre

presi in considerazione.

La cosa che differenzia un attimo

l’analisi della documentazione

rispetto all’attestazione originaria

è il fatto che

sia il periodo fiscale,

perché

mentre per la nuova attestazione o per il nuovo ad

oggi si possono utilizzare gli ultimi 15 anni,

nel caso della verifica triennale si andranno a

prendere in esame solo

gli ultimi 5 anni a partire dalla data

di scadenza della validità triennale.

Quindi nell’attestato che abbiamo visto,

prima agosto 2027,

quando arriveremo nel primo agosto 2027,

tutti

i documenti presentati ufficialmente negli ultimi

cinque anni saranno quelli che verranno esaminati

per quanto riguarda però il costo del personale e

il costo delle attrezzature,

perché la citra d’affari

che

è stata

valutata in sede di prima attestazione,

quindi la cifra d’affari

originaria è quella che

rimarrà anche nella

valutazione della verifica triennale.

Infatti,

quando parliamo di congruità

della cifra d’affari lavori

e costo delle attrezzature e il costo del

personale,

questa congruità è proprio effettuata

in riferimento al rapporto che esiste

tra il costo medio dei cinque anni precedenti alla

scadenza della verifica triennale

e quello che invece è la cifra

d’affari che è stata

accertata in sede di attestazione originaria.

Quindi

nella valutazione che andremo a fare sul

costo del personale e sul costo delle attrezzature

sarà

però

con uno scarto,

lo dice la stessa norma,

uno scarto del 25%,

quindi

quelle percentuali che

vengono richieste in fase di rilascio di prima

attestazione o in fase di rinnovo

verranno abbattute del 25%,

quindi nel momento in cui andremo a parlare di

requisito che deve essere soddisfatto

per il costo del personale,

La percentuale del 15% che abbiamo visto deve

essere abbattuta del 25% quindi non sarà più

il 15% ma l’11,25

quindi andrà

ridotta

del 25%.

Il costo

del personale operaio sarà sempre pari al 40%

quindi

di quello che è questo 11,25%.

La stessa cosa

è relativa al costo delle attrezzature.

Abbiamo detto nelle

puntate precedenti che il costo delle attrezzature

deve essere pari al 2% e di questo il 40% per

attrezzatura stabile e il 60% per noleggi.

Anche qui lo scarto del 25% è la percentuale che

dobbiamo andare a soddisfare,

non è più

il 2% ma l’1,5%.

Di questo 1,5% sempre si deve mantenere che il 40%

sarà per attrezzatura stabile,

invece il 60% per noleggi.

Quindi

il mantenimento proprio perché è una procedura più

snella sta sempre

l’intenzione del legislatore anche in fase di

verifica trennale perché non va altro che a

confermare

quella che è l’attestazione

conseguita

in prima attestazione

e vedere se l’impresa

è riuscita

dopo il rilascio dell’attestazione

a rimanere sempre un’impresa sana che ha

conseguito

e

riuscita ad eseguire

da sola quelli che sono

i lavori e le varie lavorazioni.

in fase di verifica,

quindi c’è questo abbattimento del 25%,

quindi

le

famose percentuali che devono essere rispettate

hanno dei valori,

dei parametri inferiori,

dei parametri più bassi,

quindi l’11,25 e l’1,5

invece

per quanto riguarda il costo dell’attrezzatura.

Se questi parametri non vengono rispettati

succede che

l’attestazione dell’impresa verrà ridimensionata,

e quindi

verrà emesso un certificato,

un nuovo attestato

con delle classifiche.

Inferiori sarà poi l’impresa a scegliere

se

vorrà

eliminare delle categorie oppure vorrà fare una

riduzione di quelle che sono le classifiche.

l’attesta

verifica triennale può anche concludersi con un

indiniego dell’attestazione.

In questo caso

è importante che la SOA comunichi

all’impresa,

all’ANAC,

quella che è l’esito negativo.

In questo caso l’attestato decade dalla data

indicata nella comunicazione,

ma questa data non potrà mai essere successiva

alla data di rilascio.

alla data di

scadenza della verifica triennale riportata

sull’attestazione.

Quindi alla fine abbiamo detto che l’efficacia

della verifica triennale decorre dalla data di

scadenza del triennio,

dalla data di rilascio dell’attestazione.

Se la verifica viene compiuta dopo la scadenza

predetta,

l’efficacia della stessa decorre dalla data di

aduzione della verifica.

Cosa vuol dire questo?

L’attestato vale 5 anni,

Nel triennio si può fare quella che è la verifica

triennale,

l’impresa però potrebbe anche decidere di non fare

la verifica triennale

entro quella data,

l’attestato è ancora valido perché la validità è

quinquennale,

però se non effettua la verifica triennale

c’è un buco,

quindi se dovesse partecipare a delle gare in quel

caso non ha validità l’attestato,

quindi l’impresa può

richiedere la verifica trennale anche

in una data successiva.

In quel periodo però

diciamo che l’efficacia del

testato

decorrerà dalla data di adozione della nuova

verifica trennale.

Abbiamo quindi parlato oggi di quella che è la

verifica triennale dell’attestazione SOA.

Abbiamo per grandi linee rivisto quelle che sono

la documentazione che

l’impresa deve produrre e che sicuramente è

inferiore rispetto a tutto ciò che deve produrre

in fase di rinnovo,

quelli che sono i parametri che l’impresa deve

rispettare e che la SOA deve verificare.

L’eventuale ridimensionamento nel momento in cui

non

vengono soddisfatti questi requisiti.

Abbiamo fatto una sintesi,

vi prego poi di rivedere

nella maniera un po’ più dettagliata tutti quelli

che sono i vari requisiti che l’impresa

deve

possedere

nelle varie

puntate che sono state realizzate

su Academy.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi aspetto in un

prossimo video.

Buonasera,

sono il dottor Montanaro Domenico,

responsabile dell’area amministrativa di SUA23.

In questo spazio vorrei parlarvi delle tariffe

spettanti alle sue per ottenere l’attestazione.

La tariffa è determinata da una formula matematica

prevista dalla norma.

Per il calcolo dell’importo dovuto,

molto semplicemente,

vi diamo uno strumento che trovate sul nostro sito

sua23spa.it,

nella sezione Servizi,

Calcolo e il costo.

Facciamo un esempio di calcola

di un’ipotetica attestazione.

Se un’impresa

vuole chiedere due categorie,

OG1

e OG3,

una classifica terza e una seconda.

Facciamo questo esempio.

Ecco qui c’è

un menu a tendina dove scegliamo la categoria,

possiamo mettere OG1,

scegliere la classifica

che si vuole ottenere,

in questo caso

la terza,

e qui

aggiungiamo un’altra categoria,

ecco qua.

Allora qui mettiamo poi

un’ipotetica OG3

seconda classifica

ed ecco qui che escono

i vari importi,

spieghiamo questi importi.

Allora

l’importo 8022,25 più IVA è l’importo dovuto

per

la prima attestazione,

per il rilascio originario.

Mentre alla scadenza del triennio c’è il costo

della verifica triennale che già qui viene

calcolato.

Il costo della verifica triennale

per queste categorie classifiche

è

di 4813,35.

E così via noi possiamo poi

azzerare i filtri,

aggiungere altre categorie,

altre classifiche.

Possiamo

variegare in base

all’attestazione che un’impresa vuole.

Faccio presente che in questo metodo di calcolo

tiene già conto

per tutte quelle imprese che vogliono una

qualificazione prima

o seconda classifica o entrambe

dello sconto del 20% mentre non tiene conto questo

strumento

se si tratta di un consorzio stabile.

Se

si vogliono mettere le categorie classifiche di un

consorzio stabile l’importo che esce va decurtato

del 50%.

Grazie per l’ascolto.

Vi invitiamo a seguire tutti i nostri video di

Soak Academy.

Buona serata.

00:00:07:00 – 00:01:04:34
Sconosciuto
Buongiorno, sono l’avvocato Francesco Tolfa avvocato giuslavorista, specialista in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale. Docente presso il Master di Secondo Livello dell’Università di Bari Aldo Moro coordinatore dell’Ufficio Legale Nazionale dei Consulenti del Lavoro, dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Parliamo di appalti oggi e di appalti, in particolare nei cantieri edili e di ingegneria civile. Cantieri temporanei o mobili cosiddetti così definiti dalla legge appalto ultimamente è diventata quasi una brutta parola perché purtroppo in una serie di eventi luttuosi infortuni gravi stragi addirittura pensiamo a quella di Firenze pensiamo a di Bologna.

00:01:04:38 – 00:01:54:38
Sconosciuto
Tutta una serie di eventi che si sono verificati negli ultimi dodici mesi infortunistici. Purtroppo in un evento è sempre accaduto in situazioni di appalto un appalto su una stampa un appalto è stata messa sotto sotto inchiesta. In realtà non è una novità perché l’appalto in Italia è sempre stato in qualche modo visto con sospetto da un legislatore. Pensiamo alla legge 1369 del 1960 che recitava È vietato un imprenditore affidare in appalto, in subappalto in qualsiasi altra forma, l’esecuzione di prestazioni di lavoro, appalto è sottoposto a tutta una serie di vincoli nel nostro Paese.

00:01:54:42 – 00:02:32:31
Sconosciuto
E visto appunto con molta diffidenza perché si tratta di una forma di decentramento produttivo cioè una parte dell’attività produttiva viene delegata a terzi soggetti. E bisogna dire che oggettivamente storicamente un appalto è stato utilizzato per questo un legislatore vede e diciamo con diffidenza. Utilizzato per aggirare i vincoli e rigidità del nostro sistema di tutele a favore dei lavoratori previsto dalla legge a favore dei lavoratori e.

00:02:32:35 – 00:03:30:37
Sconosciuto
Specialmente negli ultimi tempi quando c’è stata una certa liberalizzazione a partire dal 2003 si è verificata una una sorta di esplosione della struttura del processo produttivo italiano con una terziarizzazione di fasi anche minute della produzione. E in pratica. Gli effetti di questo tipo di liberalizzazione avvenuti con la legge Biagi ma il decreto legislativo 276 del 2003 si sono tradotti in un moltiplicarsi di situazioni di irregolarità e purtroppo anche di infortuni di malattie professionali verificatesi in situazione di di appalto in pratica il lavoro svolto da terzi su committenza è diventato.

00:03:30:41 – 00:03:46:44
Sconosciuto
È entrato nel mirino degli organi ispettivi della magistratura e ora anche del legislatore. In realtà esistono due tipi di appalto c’è un appalto che è finalizzato.

00:03:46:48 – 00:04:29:09
Sconosciuto
Ad ottenere minori costi minori vincoli. Tra l’altro con una diciamo una certa miopia perché in realtà nella normativa attuale coinvolge sempre il committente in tutte le irregolarità che commette un appaltatore. L’appalto. Esiste invece un appalto virtuoso nei casi in cui l’impresa appaltatrice sia in grado di apportare un valore aggiunto all’organizzazione produttiva in termini di specializzazione e di professionalità e quindi il legislatore negli ultimi tempi ma già una cosa è stata segnalata nella dottrina giuslavoristica nella pubblicistica specializzata.

00:04:29:13 – 00:05:12:34
Sconosciuto
La necessità di un legislatore sia orientato sulla necessità di selezionare le imprese e quindi selezionarne fa distinguere un po le pecore bianche dalle pecore nere e. È un’esigenza insomma che è stata sempre avvertita anche da parte dei degli organismi di vigilanza. E il meccanismo è stato introdotto un meccanismo selettivo principale è stato introdotto prima negli appalti pubblici e ora è stato generalizzato con un decreto legge 19 del 2024 entrato in vigore il 1.º marzo.

00:05:12:38 – 00:05:24:32
Sconosciuto
È stato generalizzato a tutti i lavori in appalto nei cantieri limitatamente ai cantieri temporaneo mobili di.

00:05:24:36 – 00:06:22:10
Sconosciuto
Ad oggetto attività edile o di ingegneria civile. Il lo strumento inventato da un legislatore è quello della patente a punti della patente a crediti Una si definisce un po in questi due modi e che è destinata ad entrare in vigore il 1.º ottobre quindi una data molto molto prossima molto imminente destinata. E sono le imprese che operano nei cantieri in appalto ma anche i lavoratori autonomi ripeto sia nei cantieri pubblici che nei cantieri privati imprese lavoratori autonomi con esclusione soltanto di coloro che svolgono un’attività esclusivamente intellettuale oppure delle imprese che si limitano a fornire merce al committente.

00:06:22:14 – 00:06:59:32
Sconosciuto
Tutte le altre imprese che devono entrare nei cantieri, in particolare i cantieri edili o o di ingegneria civile, devono essere muniti di questa patente, un po simile a quella prevista dal Codice della strada. Ma giusto così. Nel nome. Il meccanismo è più o meno lo stesso, nel senso che viene ogni singola impresa viene accreditata di una dotazione iniziale di crediti e poi via via nel corso della sua attività può diminuire o aumentare in relazione al comportamento.

00:06:59:36 – 00:07:37:47
Sconosciuto
La dotazione minima iniziale è di 30 crediti, poi. Può essere via via incrementata sia inizialmente sia nel corso dell’attività, in relazione a tutta una serie di comportamenti virtuosi dell’azienda, Vengono dotati di maggiori crediti le aziende che hanno una maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio e. Le aziende che si rendono virtuose dal punto di vista della formazione dal punto di vista.

00:07:38:01 – 00:08:26:48
Sconosciuto
Attività diciamo finalizzata di tutte quelle attività che possono essere finalizzate a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori per esempio è uno degli elementi che viene valorizzato è la formazione linguistica nei confronti dei lavoratori stranieri ma sono tanti gli elementi sono tutti elencati nella norma la mia può essere solo una illustrazione diciamo di carattere generale. Poi è possibile in sub subire tutta una serie di decurtazioni collegate al comportamento dell’azienda, Decurtazioni che possono essere particolarmente importanti laddove si verifichino eventi spiacevoli come infortuni sul lavoro, specialmente infortuni mortali.

00:08:27:02 – 00:09:11:41
Sconosciuto
O quelli da cui derivi una inalienabile inabilità permanente del lavoratore. In questi casi si verificano decurtazioni pesanti della dotazione di crediti e ci può essere anche una sospensione della patente per per dodici mesi. Ma in realtà gli elementi che possono portare a una decurtazione dei crediti sono tantissimi e sono tutti quelli elementi collegati alla normativa antinfortunistica al rispetto del testo unico sulla sicurezza del lavoro approvato con il noto decreto legislativo 81 del 2008.

00:09:11:45 – 00:09:54:22
Sconosciuto
Per dirne una insomma per dirne qualcuna immaginate che l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione di dispositivi di sicurezza segnalazione di contro è una cosa che può capitare facilmente basta che un lavoratore rimuova un cartello all’interno dell’azienda e l’azienda perde due crediti un infortunio un un infortunio non particolarmente grave con una prognosi non superiore superiore a 60 giorni, comporta una perdita di cinque crediti e l’insorgenza di una malattia professionale che è una cosa in certi settori collegata a un’attività produttiva.

00:09:54:22 – 00:10:25:47
Sconosciuto
E e anche abbastanza ricorrente non facilmente prevenibile prevenibile ma non facilmente prevedibile. L’insorgenza di una malattia professionale comporta di dieci crediti. Quello che voglio dire poi c’è un meccanismo di reintegrazione che tra l’altro non è neanche tanto agevole da da seguire in azienda viene sottoposto a una specie di esame congiunto da parte di ispettorato del lavoro da parte della ASL da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

00:10:25:48 – 00:11:00:16
Sconosciuto
Una cosa che non credo che le aziende affronteranno con molto molto piacere e comunque una dotazione minima di credito al di sotto della quale non si può più lavorare all’interno del cantiere all’interno di qualsiasi cantiere, salvo il completamento dei lavori in corso e di 15 crediti. Quello che voglio evidenziare con questa rapida carrellata ovviamente ci sono delle sanzioni per le aziende che al di sotto dei 15 crediti continuano a lavorare.

00:11:00:16 – 00:11:43:18
Sconosciuto
Sono sanzioni anche abbastanza pesanti. La cosa evidente è che qui si tratta di una forma di selezione delle imprese che appunto distingue imprese positive da quelle negative da quelle che sono diciamo in qualche modo accreditate dal punto di vista professionale affidabili dal punto di vista professionale da quelle che lo sono meno ma è una forma di selezione piuttosto precaria perché è legata all’andamento dell’attività produttiva e anche sottoposta a forti forme di discrezionalità da parte del da parte degli organi di vigilanza.

00:11:43:22 – 00:12:21:08
Sconosciuto
Tra l’altro nel decreto attuativo perché la normativa prevede un decreto attuativo per diciamo una normativa di dettaglio sono state introdotte forti forme di discrezionalità e addirittura questo questo decreto non è ancora definitivo e ancora in bozza è stato sottoposto soltanto al parere delle forze sociali e anche al Consiglio di Stato ma non è stato ancora adottato addirittura il Consiglio di Stato pare che abbia sollecitato ad attribuire una una ulteriore maggiore forma di discrezionalità agli organi di vigilanza.

00:12:21:12 – 00:12:36:33
Sconosciuto
Parliamo quindi di una forma di. Una forma abbastanza abbastanza precaria di di accreditamento e a questo punto il.

00:12:36:37 – 00:13:18:19
Sconosciuto
La domanda che ci si può porre se tutte le aziende devono essere così soggette a questi fluttuanti eventi che che comportano accrediti o decurtazioni. In realtà l’articolo 29 nuovo articolo 27 del Testo unico sulla sicurezza modificato dall’articolo 29 del decreto 19 di quest’anno ha previsto al comma 15 una forma di esonero da questa da questa patente a punti che è costituito da una cosiddetta SOA che è un’attestazione di un’attestazione di.

00:13:18:23 – 00:14:05:38
Sconosciuto
Conformità a una normativa una forma di accreditamento delle aziende che serve appunto a individuare quelle più virtuose quelle che diano più affidamento. Ora non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio una sola viene riconosciuta vi dico soltanto che una sola viene riconosciuta dai dalle dalle delle società private che vengono autorizzate dal. Dalla pubblica amministrazione l’acronimo SOA significa società organismo di attestazione quindi sono società come pegno di certificazione di sostanze a mente e le quali vanno a verificare le condizioni complessive dell’azienda.

00:14:05:38 – 00:14:47:24
Sconosciuto
Verificano dei requisiti di ordine generale dei requisiti di ordine speciale devono verificare anche il volume di affari le attrezzature il costo del personale che per esempio deve essere pari o superiore al 15% della cifra d’affari oggetto dell’appalto per il quale si chiede l’accreditamento e poi si considerano anche i lavori eseguiti che devono essere diciamo devono avere un valore complessivo che è pari al 90% della classifica cioè del valore di appalto per il quale si chiede di essere accreditati.

00:14:47:28 – 00:15:20:36
Sconosciuto
E poi si considerano anche i cosiddetti lavori di punta che sono i lavori più importanti che ha svolto. Aziende che devono avere una cioè un certo importo se un singolo lavoro il 40% del valore di classifica se sono due lavori espressivamente se sono tre lavori devono raggiungere complessivamente il 65% ma sono dettagli che sarà possibile ovviamente approfondire per voi in altra sede contattando queste queste società.

00:15:20:40 – 00:15:53:06
Sconosciuto
La direzione tecnica deve avere un contratto formale formalmente contrattualizzata ci deve essere un un dirigente per le classifiche inferiori a una 4.ª sono che non è necessario neanche che sia che sia laureato è possibile anche preporre un geometra o un perito industriale oppure una persona che senza questi requisiti senza questi titoli di studio che abbiamo in un’esperienza di cinque anni.

00:15:53:06 – 00:16:34:16
Sconosciuto
Quello che la conclusione la riflessione finale sulla quale io volevo attirare la vostra attenzione è che il sistema degli appalti dei cantieri in Italia ormai come dicevo nel mirino è visto con una certa ostilità da una dagli organi di vigilanza dalle organizzazioni sindacali dalla magistratura che interviene a valle ma interviene pesantemente quando si verificano infortuni o malattie professionali ed esso è visto anche con una certa diffidenza dal legislatore.

00:16:34:20 – 00:17:24:17
Sconosciuto
Torniamo sostanzialmente alla diffidenza del legislatore che della legge che promana dalla legge che è stata in vigore dal 1960 fino al 2003. A questo punto mi sembra estremamente utile io sono un docente universitario ma sono anche un avvocato mi piace sempre alla fine concludere con dei consigli dico dei consigli di carattere operativo con delle indicazioni di carattere operativo in questo momento sottoporsi a una patente a punti significa sottoporsi a una discrezionalità della pubblica amministrazione che in Italia non è ma della burocrazia della pubblica amministrazione ispettori del lavoro, ispettori INPS, ispettori ASL e così via.

00:17:24:21 – 00:17:54:47
Sconosciuto
Che in Italia non ha mai dimostrato di avere una grandissima cultura di impresa. Già il fatto guardate che la legge è destinata a entrare in vigore il 1.º ottobre che non abbiamo ancora il decreto attuativo quello che io ma leggiamo e che gira in rete e semplicemente una bozza lo stesso Consiglio di Stato ha bacchettato il Governo per il fatto che il decreto non riuscirà ad essere pubblicato.

00:17:55:01 – 00:18:22:08
Sconosciuto
Il decreto che poi reca una disciplina di dettaglio di questo istituto non riuscirà ad essere pubblicato in tempo utile per consentire alle aziende di leggerlo, di studiarlo, di metabolizzarlo e di applicarlo. Sono cose tipicamente italiane. Come si fa a pensare che una cosa così nuova, così innovativa, una novità così importante, possa essere così introdotta a pochi giorni dalla scadenza?

00:18:22:12 – 00:18:57:19
Sconosciuto
Allora il mio consiglio è di provare a fare il salto di qualità, quantomeno tentare di ottenere una attestazione di SOA che porta l’azienda in una condizione, la pone su un piedistallo, la distingue dalla massa e noi da una situazione di credibilità professionale stabile, diversa da quella instabile, precaria, prevista da una patente, da una patente a punti e giustamente.

00:18:57:23 – 00:19:32:07
Sconosciuto
Gli operatori del settore sono sempre più convinti che questa distinzione, che ormai si introdurrà nel mercato tra aziende che possiedono una SOA e aziende che invece devono barcamenarsi con una patente a punti, crea una distinzione e molto probabilmente, specie negli appalti pubblici, i committenti più seri, più importanti, saranno portati a preferire le aziende che abbiano appunto attestazione SOA che per quanto ne so io, non ha neanche costi elevatissimi.

00:19:32:07 – 00:20:19:13
Sconosciuto
Non sono costi paragonabili a quelle di una certificazione di qualità. No. La classifica per la quale la terza in classifica per la quale scatta attestazione, per la quale scatta l’esonero dalla patente a punti è. Diciamo facilmente i requisiti sono abbastanza facili. Un’azienda che abbia dei requisiti minimi di serietà di organizzazione può ottenere facilmente l’attestazione SOA. A questo punto il consiglio è quello di provare almeno ad ottenerla e poi, eventualmente, se proprio non si riesce, se proprio.

00:20:19:17 – 00:20:30:10
Sconosciuto
L’azienda di certificazione rifiuta l’attestazione. A quel punto si dovrà entrare nel mare magnum della patente a punti.

00:20:30:19 – 00:20:52:26
Sconosciuto
Con questo con questo Consiglio concludo il mio intervento è soltanto un’osservazione che parte da un da uno studioso della materia ma che è anche un operatore un operatore pratico e spero di esservi di essere stato utile e vi auguro buon lavoro e buona giornata.

Presentazione 

Ben trovate e ben trovati 

Sono Giuseppe Conte, direttore tecnico di SOA23 e in questa puntata di SOA Accademy proveremo a spiegare in maniera molto concreta e diretta cosa sono i subappalti all’interno del processo di qualificazione SOA, come e dove vengono indicati all’interno del certificato di esecuzione lavori e quale documentazione è necessaria produrre dall’impresa che, dopo averli effettuati, vuole procedere ad utilizzarli ai fini della qualificazione. 
 

Cosa si intende per subappalti 

Ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti (Decreto Legislativo 36/2023), il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. 

Il comma 19 dell’articolo 105 del vecchio Codice, il 50/2016, disponeva che: “L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”. 

Invece dall’art. 119 del nuovo Codice, il 36/2023, il divieto dell’”ulteriore subappalto” è sparito. 

E questa assenza collegata a quanto indicato nel comma 17 sempre dell’art. 119 implica che sia ammesso il subappalto a cascata. 

Ed inoltre, con il nuovo Codice ed in conformità con quanto indicato da due direttive europee (la 2004/18 e la 2014/24) miranti ad assicurare la più ampia partecipazione alle gare d’appalto, in particolare da parte di imprese di media e piccola dimensione, non è più è possibile limitare, come lo era in precedenza, la quota da subappaltare in misura non superiore al 30%. 

Il nuovo Codice però, pur non prevedendo limiti generali al subappalto, lascia le stazioni appaltanti libere di disciplinarne il ricorso in senso restrittivo, attraverso l’indicazione nei documenti di gara delle prestazioni “da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto” (art. 119, comma 2). 

È importante specificare come tutto questo ventaglio di possibilità (subappalto a cascata ed assenza di limiti generali al subappalto) sia oggetto di dibattito all’interno del mondo degli appalti (imprese, sindacati, enti ed organizzazioni di categoria). 

 

Come si dimostra lo svolgimento di lavori svolti in regime di subappalto 

Abbiamo già descritto nei capitoli di SOA Academy relativi ai lavori pubblici e privati come devono essere redatti i certificati di esecuzione lavori, documento fondamentale ai fini della valorizzazione degli importi e delle tipologie di lavorazioni svolte per quel determinato ente o committente. 

Andiamo qui ad evidenziare dove e come devono essere indicate le lavorazioni svolte dalle imprese subappaltatrici. 

Visualizzare CEL Pubblico 

 

Visualizzare CEL Privato 

 

Ulteriore documentazione a supporto 

Per quanto riguarda l’ulteriore documentazione a supporto dei lavori svolti in regime di subappalto, questa è perfettamente allineata a quanto già espressamente descritto nei capitoli lavori pubblici e lavori provati all’interno dei SOA Academy. 

E quindi avremo, nel caso di lavori privati, la presenza di un certificato di regolare esecuzione dei lavori, di un atto autorizzativo e di progetti approvati, di un contratto e di fatture di pagamento. 

Contratto e fatture di pagamento faranno riferimento chiaramente ai rapporti economici stipulati tra aggiudicatario e subappaltatore. 

E quindi in questo caso le richieste di veridicità vedranno emergere un ulteriore protagonista. 

Infatti, se per il certificato di esecuzione lavori andrà richiesta la veridicità al committente ed al direttore dei lavori. Se sempre al direttore dei lavori andrà richiesta la veridicità del certificato di regolare esecuzione. Se all’ente che ha rilasciato l’atto autorizzativo andrà chiesta apposito riscontro. Per quanto riguarda contratto e fatture queste andranno riscontrate nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori ossia l’impresa principale che ha concesso i lavori in regime di subappalto. 

 

Rivisualizzare il CEL ed evidenziare a chi va inviata la richiesta di veridicità 

 

Per quanto riguarda un lavoro e quindi un Certificati di Esecuzione Lavori pubblici vale la stessa cosa già affrontata nel relativo capitolo presente in SOA Academy. E cioè che sarà necessario andare a rintracciare il bando di gara relativi ai lavori oggetto del certificato e verificarne la corretta corrispondenza. 

 

Presentazione 

Ben trovate e ben trovati 

Sono Giuseppe Conte, direttore tecnico di SOA23 e in questa puntata di SOA Accademy proveremo a spiegare in maniera molto concreta e diretta alcune categorie “particolari” presenti tra le tipologie di lavorazioni per le quali un’impresa può conseguire l’attestazione SOA. 

La particolarità di queste categorie non riguarda la tipologia di lavorazione ma il fatto che, per poterne conseguire l’attestazione, viene richiesto all’impresa documentazione e/o requisiti aggiuntivi.   
 

La categoria OS12-A 

Per la categoria OS12-A, che comprende tutti i lavori che riguardano “la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale“, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi. Questa documentazione, ai fini dell’attestazione SOA, potrebbe sostituire il Certificato di Regolare Esecuzione. 

 

Il possesso dello stabilimento industriale: categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 

Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’operatore economico deve dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria. 

La dimostrazione di poter disporre di uno stabilimento industriale può avvenire in vari modi. 

Lo stabilimento industriale può essere infatti direttamente posseduto dall’operatore economico che ha richiesto la qualificazione SOA: in questo caso basterà dimostrare il titolo di proprietà. Ad esempio, lo stabilimento industriale potrebbe essere indicato in visura camerale oppure essere presente nel libro dei beni ammortizzabili o, ancora, potrebbe essere stato acquistato per cui esiste un atto di vendita dello stesso. 

Nel caso di uno stabilimento industriale in affitto è necessario produrre il contratto di locazione con l’aggiunta dell’ultima fattura di canone pagato. 

Si precisa che non risulta consentito comprovare l’effettiva disponibilità dello stabilimento mediante un contratto di comodato. 

Inoltre, lo stabilimento deve essere nelle disponibilità dell’impresa per tutta la durata della validità dell’attestazione e vi deve essere, sempre in corrispondenza del medesimo stabilimento, l’apertura di una unità locale con codice attività 28 (codice ATECO fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti): quest’ultima indicazione viene visualizzata in visura camerale. 

 

Il possesso del patentino certificato: categorie OS20-B, OS21 e OS35 

Per la qualificazione in I classifica in alcune categorie specializzate (OS20-B, OS21 e OS35) l’operatore economico deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato.  

Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente: e quindi 2 per la II, 3 per la III, 4 per la III-BIS, 5 per la IV, 6 per la IV-BIS e 7 per la V. 

Dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. 

E quindi sono 9 per la VI, 11 per la VII e 13 per la classifica illimitata. 

Questa disposizione si applica solo alle categorie OS20-B, OS21 ed OS35 perché le sole i cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato. 

Per i suddetti patentini viene predisposto riscontro di veridicità agli enti che li hanno rilasciati. 

 

Piani di lavoro (categorie OG12 ed OS14) 

Per le categorie OG12 ed OS14 e cioè quelle tipologie di lavorazioni afferenti al mondo della protezione ambientale in senso largo è necessario produrre, in allegato ai certificati di esecuzione lavori, anche le certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti. Ad esempio, per le operazioni di bonifica queste certificazioni di approvazione sono i piani di lavoro approvati dalle Asl di competenze. Chiaramente anche questa documentazione viene sottoposta a riscontro di veridicità. 

Presentazione 

Ben trovate e ben trovati 

Sono Giuseppe Conte, direttore tecnico di SOA23 e in questa puntata di SOA Accademy proveremo a spiegare in maniera il più semplice possibile cos’è l’incremento convenzionale premiante, quando si utilizza, come si calcola e, soprattutto, a cosa può essere utile per un’impresa che ha stipulato un contratto per l’ottenimento della qualificazione SOA. 

 

Cos’è l’Incremento Convenzionale Premiante 

 L’incremento convenzionale premiante è normato dall’articolo 19 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti). 

L’incremento convenzionale premiante è, per l’appunto, un incremento figurativo che, in termini percentuali, si palesa come un moltiplicatore della cifra d’affari e degli importi dei lavori svolti e certificati ai fini della qualificazione. 

In pratica, se l’impresa riesce a dimostrare determinati parametri che andremo di seguito ad esplicitare, va a determinarsi una percentuale, variabile in base alla qualità e quantità dei parametri dimostrati, che moltiplica i valori di cifra d’affari e lavori. 

Ad esempio se l’impresa ha una cifra d’affari, calcolata come abbiamo visto negli altri video di SOA Academy, pari ad 1 milione di euro ed un incremento convenzionale premiante, calcolato come vedremo di seguto, pari al 20%, la cifra d’affari finale sarà 1.000.000 euro + il 20% e cioè pari a 1.200.000 euro. 

Quindi l’incremento convenzionale premiante viene attribuito a quelle imprese che possano dimostrare di aver conseguito valori ed indici economico-finanziari superiori ai valori minimi necessari. E per queste imprese viene previsto che possano ottenere una maggiorazione figurativa dei valori degli importi della cifra d’affari e dei lavori eseguiti, da utilizzare ai fini dell’ottenimento della qualificazione. 

 

Come si accede all’incremento convenzionale premiante 

Al fine di poter accedere all’incremento convenzionale premiante l’operatore economico, oltre al sistema di qualità aziendale (che diventa quindi un pre-requisito), dovrà dimostrare il rispetto di 3 tra le seguenti 4 condizioni: 

  1. patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale; 
  1. indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio; 
  1. indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre; 
  1. dotazione di attrezzature tecniche e di personale di valore non inferiore ai minimi stabiliti (rispettivamente 2% e 15% della cifra d’affari): tale requisito è soddisfatto al ricorrere di entrambi i rapporti percentuali. 

È importante sottolineare che per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti prima indicati sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato. 

In definitiva il principio uniformatore della diposizione è il riconoscimento all’impresa, che adotti processi produttivi qualitativamente certificati e dimostri il possesso di almeno tre dei quattro requisiti sopraelencati, di una maggiore solidità ed affidabilità aziendale, determinando in favore della stessa la maggiorazione degli importi di classifica di qualificazione. 

Come già detto, ma importante ribadirlo un’altra volta, il possesso del certificato di qualità aziendale ed il rispetto di almeno 3 delle 4 condizioni previste fa accedere alla determinazione dell’incremento convenzionale premiante. È un primo paletto. Infatti, il valore effettivo dell’incremento convenzionale premiante va determinato attraverso una serie di algoritmi che proveremo a spiegare qui di seguito. 

 

Come si calcola l’incremento convenzionale premiante 

Il calcolo dell’incremento convenzionale premiante è descritto nella Tabella C all’allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023. 

 

Visualizzare immagine “Formula ICP”. 

 

Stiamo ora visualizzando l’algoritmo necessario per il calcolo dell’incremento convenzionale premiante. 

Dove “p” è il rapporto fra costo sostenuto per il personale e cifra d’affari in lavori richiesta e quando p ≥ 0,225 si assume pari a 0,225. 

Dove “a” il rapporto tra costo dell’attrezzatura tecnica e cifra d’affari in lavori richiesta e quando a ≥ 0,03 si assume pari a 0,03. 

Dove q è uguale a 1 in presenza di idonea certificazione del sistema di qualità aziendale o pari a zero in sua assenza. 

Come può facilmente rilevarsi, l’espressione [(p – 0,15)/0,075] può assumere valori variabili tra 0 (se p = 0,15) ed 1 (se p ≥ 0,225): cioè si annulla se la percentuale del costo del personale raggiunge appena il limite minimo del 15% della cifra d’affari ed acquista il massimo peso se detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 22,5%. 

Analogamente, l’espressione [(a – 0,02)/0,01] può assumere valori variabili tra 0 (se a = 0,02) ed 1 (se a ≥ 0,03), annullandosi se la percentuale delle attrezzature tecniche raggiunge appena il limite minimo del 2% della cifra d’affari ed esprimendo il massimo peso se detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 3%.  

Quindi – in presenza di idonea certificazione del sistema di qualità aziendale e di sussistenza di tre dei quattro requisiti richiesti e quindi possibilità di accedere al calcolo dell’incremento convenzionale premiante – i tre termini contenuti nella parentesi graffa possono assumere il valore complessivo variabile da un minimo di 1, se p = 0,15 e a = 0,02, ad un massimo di 3, qualora p ≥ 0,225 ed a ≥ 0,03 con un incremento che varia quindi tra 10% e 30%. 

Il valore massimo dell’incremento convenzionale premiante può addirittura raggiungere il valore pari al 39% qualora il patrimonio netto, netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, risulta essere pari o superiore al 10% della cifra di affari media annuale. 

Chiaramente, in virtù dei parametri indicati nel corso di questa presentazione, si potranno rilevare valori intermedi tra il minimo (10%) ed il massimo (39%), sempre nel caso di possibilità di accesso al calcolo dell’incremento. 

Come già detto in precedenza, questo valore dell’incremento diventa un moltiplicatore della cifra d’affari e degli importi dei lavori. 

In questo modo un’impresa che ha dei numeri di cifra d’affari e lavori che potrebbero, in prima battuta, sembrare non sufficienti all’ottenimento dell’attestazione richiesta sarebbe in grado di soddisfare le sue aspettative. 

Infine, un discorso a parte merita l’applicazione della cosiddetta rivalutazione ISTAT degli importi dei lavori eseguiti. In pratica gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie di attestazione SOA, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.  

L’applicazione di questa rivalutazione è valida per tutti i lavori eseguiti per committenza pubblica. 

E per tutti i lavori svolti per committenza privata e conto proprio che si sono conclusi e che sono in possesso di un certificato di regolare esecuzione. 

In concreto la rivalutazione ISTAT comporta il fatto che un lavoro concluso, ad esempio, nel 2015 con importo contabilizzato pari ad 1.000.000 di euro viene rivalutato, proprio attraverso i coefficienti ISTAT, alla data di sottoscrizione del contratto di attestazione.  

Ragione per cui quell’importo, nel momento in cui si calcolano i valori che andranno a determinare il monte lavori nel suo complesso o i lavori di punta, non sarà più pari ad 1.000.000 di euro ma 1.200.000 e questo incremento sarà direttamente legato al coefficiente di rivalutazione Istat applicato.