ALLEGATO II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4) (in PDF)
(Rinvio all’articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014)
PARTE I – Disposizioni generali
Articolo 1. Ambito di applicazione.
- Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all’articolo 100, comma 4, del codice.
- Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6, e 3, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
- Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalla presente Parte, nonché dalla Parte III del presente allegato.
Articolo 2. Categorie e classifiche.
- Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
- La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito mimino di cui all’articolo 30, comma 2.
(l’ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)
- Le categorie sono specificate nella Tabella A.
- Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
I fino a euro 258.000
II fino a euro 516.000
III fino a euro 1.033.000
III-bis fino a euro 1.500.000
IV fino a euro 2.582.000
IV-bis fino a euro 3.500.000
V fino a euro 5.165.000
VI fino a euro 10.329.000
VII fino a euro 15.494.000
VIII oltre euro 15.494.000
- L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
- Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Articolo 3. Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia.
- Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 30, comma 2. tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 4. Sistema di qualità aziendale.
- Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.
- La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
- Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
- Gli organismi di cui al comma 3 hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui all’articolo 11, comma 7.
- La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF).
PARTE II – Autorizzazione degli organismi di attestazione
Articolo 5. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA.
- Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell’Unione europea che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici.
- Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del presente allegato e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria. È fatto divieto alle SOA, pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura a operatori economici, direttamente ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.
- La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
- Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei a influire sul requisito dell’indipendenza.
- Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
- a) che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e assistenziali previsti dalla vigente legislazione o abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
- d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2, sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o sussista una delle cause ostative previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nei cui confronti sia stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
- f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 8, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
- g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui all’articolo 8, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa, di cui all’articolo 18, non veritiera.
Articolo 6. Controlli sulle SOA.
- Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell’indipendenza e l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 6, l’ANAC può richiedere, indicando il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario, ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.
- Le SOA comunicano all’ANAC, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’articolo 5, comma 6.
Articolo 7. Partecipazioni azionarie.
- Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all’articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
- Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20 per cento del capitale sociale, e ognuna delle associazioni nella misura massima del 10 per cento. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
- Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del nulla osta da parte dell’ANAC. La SOA, valutata l’esistenza dei presupposti di legittimità dell’operazione di cessione azionaria, invia all’ANAC la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è necessaria anche per i trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
- L’ANAC, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell’indipendenza a norma dell’articolo 5, comma 4; il decorso del termine senza che l’ANAC adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all’operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.
- Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all’ANAC e alla SOA entro quindici giorni.
- L’ANAC può negare l’autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere il requisito di indipendenza.
Articolo 8. Requisiti tecnici delle SOA.
- L’organico minimo delle SOA è costituito:
- a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;
- b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza e uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
- c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.
- Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA, devono possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 5, comma 6.
- Il venire meno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla dichiarazione di decadenza, informa l’ANAC.
- Il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l’avvio delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni dall’avvio della procedura di risoluzione informa l’ANAC.
- Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’ANAC.
Articolo 9. Rilascio della autorizzazione.
- Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell’ANAC.
- La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti:
- a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale;
- b) l’elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
- c) l’organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
- d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l’inesistenza delle situazioni previste dall’articolo 5, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2;
- e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 8, comma 2;
- f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’ANAC, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;
- g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
- L’ANAC ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni e integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il tempo necessario all’ANAC per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
- Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
Articolo 10. Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati.
- L’ANAC iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l’attività di attestazione e ne assicura la pubblicità.
- L’ANAC, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 11, comma 6, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi degli operatori economici che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’ANAC.
Articolo 11. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA – Tariffe.
- Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
- a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione;
- c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
- d) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente allegato;
- e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
- f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui all’articolo 18, presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato, nonché il permanere del possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1;
- g) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’operatore economico e verificata ai sensi della lettera f).
- Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle trasformazioni della natura giuridica degli operatori economici, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
- Per l’espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
- Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui alla Tabella B – Parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 50 per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del 20 per cento.
- Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del rilascio dell’attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l’autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (RID) per l’intero corrispettivo.
- Le SOA trasmettono all’ANAC, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
- Le SOA comunicano all’ANAC, entro il termine di dieci giorni, l’avvio del procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito.
Articolo 12. Vigilanza dell’ANAC.
- L’ANAC, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:
- a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall’ANAC stessa;
- b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
- c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 4 e dalla Parte III;
- d) applichino le tariffe di cui alla Tabella B – Parte I;
- e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall’articolo 11.
- I poteri di vigilanza e di controllo dell’ANAC, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di un operatore economico ovvero di una SOA o di una stazione appaltante o ente concedente. Sull’istanza di verifica l’ANAC, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
- L’ANAC, sentiti la SOA e l’operatore economico della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni a indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere alla SOA di sospendere o annullare l’attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a quindici giorni. L’inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell’ANAC costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 13, comma 5, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o all’annullamento dell’attestazione nel termine assegnato, l’ANAC, previo avviso di avvio del procedimento alla SOA e all’impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede d’ufficio alla sospensione o all’annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all’impresa interessata.
- L’ANAC provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa ANAC.
- L’ANAC controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere l’attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.
Articolo 13. Sanzioni nei confronti delle SOA.
- Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di:
- a) mancata risposta alle richieste dell’ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall’ANAC stessa;
- b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti;
- c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9;
- d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell’ANAC.
- Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di:
- a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione;
- b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 11, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di
cui all’articolo 9, comma 2, lettera f);
- c) mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 12, comma 1;
- d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 9;
- e) inadempimento a quanto previsto all’articolo 17, comma 3;
- f) inadempimento a quanto previsto all’articolo 21, comma 7;
- g) inadempimento degli obblighi di inserimento nel casellario informatico stabiliti dall’ANAC ai sensi dell’articolo 222, comma 10, del codice.
- In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell’ANAC, con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione:
- a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
- b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
- c) per un periodo fino a un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione.
- Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
- È disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 4, in caso di:
- a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, comma 3;
- b) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
- c) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
- d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 9, primo periodo;
- e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
- f) inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1 e 2.
- Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, è iniziato d’ufficio dall’ANAC, quando viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l’ANAC contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.
- L’ANAC può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per la pronuncia da parte dell’ANAC rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
- Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, ovvero di liquidazione giudiziale o di cessazione dell’attività di una SOA, le attestazioni rilasciate a imprese restano valide a tutti gli effetti.
- La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell’autorizzazione, la liquidazione giudiziale e la cessazione dell’attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indicare un’altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, liquidazione giudiziale, cessazione dell’attività, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l’impresa non provvede, l’ANAC nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’ANAC entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’autorizzazione della SOA all’esercizio dell’attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.
- In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, l’ANAC non concede il nulla osta a operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
Articolo 14. Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell’obbligo d’informazione.
- La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell’ANAC, ai sensi dell’articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
- Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l’inadempimento, l’ANAC provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l’operatore economico continui a essere inadempiente, l’ANAC dispone la decadenza dell’attestazione.
- L’ANAC revoca la sospensione di cui al comma 2 qualora l’operatore economico abbia adempiuto a quanto richiesto; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
- Per le finalità previste dall’articolo 11, comma 1, lettera f), l’operatore economico adempie alle richieste della SOA attestante nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l’operatore economico sia inadempiente, la SOA informa l’ANAC entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l’ANAC avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
- Qualora l’operatore economico sia stato sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’ANAC informa la SOA, che procede ad accertare che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall’articolo 18.
- La mancata comunicazione da parte degli operatori economici all’ANAC delle variazioni dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, nel termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all’articolo 25, comma 6, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000.
Articolo 15. Attività delle SOA.
- La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l’attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo non conforme alle disposizioni del presente allegato, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell’ANAC, la documentazione e gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 18.
- Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti utilizzati per conseguire l’attestazione, ne informa l’ANAC ove riscontri il mancato rispetto delle disposizioni del presente allegato.
- L’ANAC, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l’operatore economico della cui attestazione si tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell’articolo 13, la SOA che ha rilasciato l’attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l’annullamento dell’attestazione dell’operatore economico.
- Qualora l’operatore economico non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l’ANAC che procede ai sensi dell’articolo 14, commi 1, 2 e 3.
PARTE III – Requisiti per la qualificazione
Articolo 16. Domanda di qualificazione.
- Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice.
- L’operatore economico che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.
- La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’operatore istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l’attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
- Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’ANAC nei successivi trenta giorni.
- L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all’articolo 17, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l’operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.
- Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell’attestazione originaria.
- Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
- Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta secondo i criteri fissati dall’ANAC.
- In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dagli operatori economici che a esso hanno dato origine. Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
- Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
- Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo.
- Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni, presso l’ANAC e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2556 del codice civile.
Articolo 17. Verifica triennale.
- In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
- Nel caso in cui l’ANAC abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’operatore economico può sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la documentazione relativa all’operatore economico alla nuova SOA entro quindici giorni.
- La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.
- I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 18, comma 1.
- I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dagli articoli 4 e 18, commi 5, lettera a) e 9, lettere a) e c), 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
- La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all’articolo 18, comma 19, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell’articolo 18, comma 19, con una tolleranza del 25 per cento. La cifra di affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dall’operatore economico in sede di contratto di verifica triennale.
- Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l’operatore economico e l’ANAC, inviando, entro il termine di cui al comma 3, con le modalità telematiche stabilite nei provvedimenti dell’ANAC, l’attestato revisionato o comunicando all’operatore economico e all’ANAC l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l’attestato decade dalla data indicata nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione. L’efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
Articolo 18. Requisiti degli operatori economici.
- I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice.
- L’ANAC col provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico.
- Le SOA nell’espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva.
- Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell’ANAC in caso di inerzia della SOA; l’ANAC ordina l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
- a) l’idoneità professionale attestata ai sensi dell’articolo 100 del codice;
- b) l’adeguata capacità economica e finanziaria;
- c) l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa.
- d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- e) adeguato organico medio annuo.
- La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
- a) da idonee referenze bancarie;
- b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;
- c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
- La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
- La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente ai consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere f) e h), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
- La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
- a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 25;
- b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90 per cento di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 20;
- c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40 per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55 per cento dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65 per cento dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 21.
- L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 21, comma 4, e 22 indicati dall’operatore economico e acquisiti dalla SOA, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 24.
- Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’articolo 44 del codice ovvero in concessione, è necessaria l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall’articolo 30, comma 5, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea magistrale o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per gli operatori economici qualificati fino alla classifica III-bis, in quattro per gli operatori economici appartenenti alla IV, alla IV-bis e alla V classifica, e in sei per gli operatori economici qualificati nelle classifiche successive.
- L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua degli ultimi quindici anni, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2 per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il 40 per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L’ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
- L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate di autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
- L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15 per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 6, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10 per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80 per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
- Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 14, è documentato con il bilancio corredato della relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
- Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 12 e 14 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura e il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 8.
- I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
- Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’operatore economico anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all’Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207(richiamo a norma abrogata – da allineare con l’art. 103 del nuovo codice – n.d.r.) o qualificate ai sensi del presente allegato, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o dell’attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo a un decimo l’importo complessivo di essi e fino a un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 9, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione e a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
- Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 12 o i rapporti di cui al comma 14 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 6, lettera b), siano inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 12 e 14, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 6, lettera b). Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell’esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro – servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
- Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella Tabella A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:
- a) categoria OS 3: 40 per cento;
- b) categoria OS 28: 70 per cento;
- c) categoria OS 30: 70 per cento.
- L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
- a) categoria OS 3: 10 per cento;
- b) categoria OS 28: 25 per cento;
- c) categoria OS 30: 25 per cento.
- Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
- Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell’ANAC in caso di inerzia della SOA; l’ANAC ordina l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- Per la qualificazione nelle categorie specializzate, individuate nella Tabella A con l’acronimo OS, relativamente alla I classifica di importo di cui all’articolo 2, comma 4, l’operatore economico deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
- Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’operatore economico deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
Articolo 19. Incremento convenzionale premiante.
- Qualora l’operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18:
- a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 6, lettera b);
- b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a zero virgola cinque; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
- c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
- d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 5, lettere d) ed e), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 12 e 14.
- Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
- Qualora l’operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 10 per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 6, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico-finanziari di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l’incremento figurativo di cui al comma 1, un incremento figurativo dei valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, sostituendo nelle formule C1 e C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.
- L’incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16, comma 10.
Articolo 20. Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti.
- Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l’esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
- Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 24, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
Articolo 21. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati.
- La cifra di affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall’articolo 100, comma 7, del codice.
- I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
- L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, eventualmente aggiornato in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, e incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’esecutore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel certificato di esecuzione dei lavori.
- I certificati di esecuzione dei lavori contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. La certificazione per i lavori relativi alla categoria OG 13 deve contenere l’attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
- I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
- Le SOA trasmettono all’ANAC, secondo le modalità stabilite dalla stessa Autorità, entro quindici giorni dal rilascio delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all’articolo 24, presentati dagli operatori economici per essere qualificati, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, o eseguiti in proprio. L’ANAC provvede ai necessari riscontri a campione.
- Le SOA, qualora nella attività di attestazione rilevino l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, provvedono a darne comunicazione alle stazioni appaltanti o enti concedenti interessati e all’ANAC per gli eventuali provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice. Tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico.
- La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. La documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Articolo 22. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero.
- Per i lavori eseguiti all’estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo.
- La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia dell’ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori eseguiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, individuati dall’ANAC, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all’estero.
- Per i soli lavori subappaltati a imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il certificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto comma.
- La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall’italiano, è corredata di una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dall’ufficio consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. L’ufficio consolare di prima categoria, una volta inserirla nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice, con le modalità stabilite dall’ANAC secondo i modelli semplificati sopra citati.
- Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Articolo 23. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale.
- Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
- a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
- b) l’impresa affidataria può utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, per l’intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, appartenenti alle categorie di cui alla Tabella A, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili.
- La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui alla Tabella A non previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all’ANAC eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera f).
- In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento a ciascuna impresa riunita.
- Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 204 del codice, sono richiesti i requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 100, comma 4, del codice e dal presente allegato, per la corrispondente categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 21, comma 4, per i lavori affidati a terzi, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
Articolo 24. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
- L’attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000.
- Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente allegato, le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalla Tabella A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal contratto d’appalto o documento di analoga natura.
- Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100 per cento.
- Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (CTN), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (SC) e maggiorato del 25 per cento.
- Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate della seguente documentazione:
- a) permesso di costruire ovvero segnalazione certificata di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;
- b) copia del contratto stipulato;
- c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
- d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
- Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e d), nonché delle fatture o di diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di servizi e a eventuali subappalti.
- Fermo restando quanto previsto dai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l’operatore economico deve presentare la certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la documentazione prevista dal comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori.
- Ai fini della qualificazione, l’importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le modalità previste dall’articolo 23, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorzio ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al primo periodo.
Articolo 25. Direzione tecnica.
- La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’operatore economico, o da più soggetti.
- I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
- I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altri operatori economici qualificati; tali soggetti producono una dichiarazione di unicità di incarico. Il direttore tecnico, qualora sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
- La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 18, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
- Se l’impresa non provvede alla sostituzione del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’ANAC dispone:
- a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, connessi alla presenza del direttore tecnico uscente o dei direttori tecnici uscenti;
- b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie e importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
- In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’ANAC entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.
Articolo 26. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
- Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 104 del codice deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
- Per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione mediante avvalimento, l’impresa ausiliata presenta alla SOA la dichiarazione con la quale l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA rilasciata mediante avvalimento.
- Per le finalità di cui al comma 2, l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata hanno l’obbligo di documentare alla SOA il rapporto di controllo tra le imprese ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e di comunicare alla SOA e all’ANAC entro quindici giorni il venire meno di tale rapporto di controllo, ovvero le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse di cui al comma 2.
- Entro il successivo termine di quindici giorni la SOA provvede a comunicare all’ANAC le informazioni di cui al comma 3 e dispone la decadenza, entro lo stesso termine, dell’attestazione dell’impresa ausiliata.
- L’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione mediante avvalimento, deve possedere:
- a) i requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, in proprio;
- b) i requisiti di cui all’articolo 18, commi da 5 a 25, anche mediante i requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria.
- L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, secondo le disposizioni del presente allegato.
- Le SOA attestano le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione predisposto e approvato dall’ANAC che richiama espressamente l’avvalimento.
Articolo 27. Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA.
- L’ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA, con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 18.
- Le attestazioni devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio delle stesse.
Articolo 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
- Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.
- Nel caso di operatori economici già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
- Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria OG 13, fermo restando quanto previsto dal comma 1, devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, dell’avviso o della lettera di invito, lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
- I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente allegato, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui all’articolo 91, comma 3, del codice.
Articolo 29. Decadenza dell’attestazione di qualificazione.
- Qualora la SOA o l’ANAC disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell’articolo 26 del presente allegato, l’ANAC, direttamente o previa segnalazione da parte della SOA, provvede a darne pubblicità nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice.
- Durante l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti verificano, attraverso il casellario informatico, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l’inserimento nel casellario informatico.
PARTE IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori
Articolo 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti.
- Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
- Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
(l’ultimo periodo deve essere disapplicato per contrasto con l’articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, come da Consiglio di Stato, sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227)
- Per gli operatori stabiliti in altri Stati membri di cui all’articolo 65, comma 1, del codice, si applicano i commi 1 e 2.
- Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno a essa affidati.
- I requisiti per i progettisti, previsti dal bando ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
- Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un’attestazione per classifiche superiori.
Articolo 31. Società tra concorrenti riuniti o consorziati.
- I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
- La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell’esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice.
- Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell’atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese.
- Tutti i concorrenti riuniti devono far parte della società nella medesima percentuale di appartenenza al raggruppamento.
- La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dai soli concorrenti riuniti o consorziati interessati all’esecuzione parziale.
- Ai fini della qualificazione dei concorrenti riuniti, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.
- Ai fini della qualificazione dei concorrenti consorziati, i lavori eseguiti dalla società sono attribuiti secondo le disposizioni dell’articolo 24, comma 8.
Articolo 32. Consorzi stabili.
- I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
- I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito verifica dell’effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti.
- Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione a un consorzio stabile.
- In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.
Articolo 33. Requisiti del concessionario.
- I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 100, comma 4, del codice e dall’articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell’investimento previsto dall’intervento.
- In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
- Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
- Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
- Qualora, ai sensi dell’articolo 193 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l’esecuzione del progetto.
PARTE V – Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
Articolo 34. Requisiti dei professionisti singoli o associati.
- Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
Articolo 35. Requisiti delle società di professionisti.
- Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice,, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:
- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1) i soci;
2) gli amministratori;
3) i dipendenti;
4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
- b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
- Fermo restando quanto previsto in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) dalla legislazione vigente, alle attività professionali prestate dalle società di cui al presente articolo si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Articolo 36. Requisiti delle società di ingegneria.
- Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
- Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società;
- b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.
- La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
- Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all’attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
- Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- a) i soci;
- b) gli amministratori;
- c) i dipendenti;
- d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA.
- L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’articolo 66 del codice, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità
professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
- Si applica il comma 2 dell’articolo 35.
Articolo 37. Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura.
- Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
- I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:
- a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica:
1) legale rappresentante;
2) amministratori;
3) soci, soci fondatori, associati;
4) dipendenti;
5) consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
- b) disporre di almeno un direttore tecnico, formalmente consultato dall’organo di amministrazione dei soggetti di cui al comma 1 per la definizione degli indirizzi strategici dei medesimi, e per la partecipazione a gare per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, con funzioni di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
- Il direttore tecnico di cui al comma 2, lettera b), deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell’Unione europea di appartenenza del soggetto di cui al comma 1;
- c) essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale previsti dalle norme legislative vigenti.
- I soggetti di cui al comma 1 delegano il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dagli stessi e avente i medesimi requisiti. L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con i suddetti soggetti nei confronti della stazione appaltante.
- Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dai soggetti di cui al comma 1 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria di pertinenza cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo è versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
Articolo 38. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE.
- Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lettere a) e g), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
- I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
Articolo 39. Requisiti dei raggruppamenti temporanei.
- Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f), del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
- Ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
- Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera e), del codice:
- a) i requisiti minimi dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
- b) il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all’articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l’iscrizione al relativo albo professionale;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito.
Articolo 40. Verifica dei requisiti e delle capacità.
- Ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 66 del codice, alle procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria avviene attraverso il fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24 del codice.
PARTE VI Qualificazione dei contraenti generali
Articolo 41. Domanda di qualificazione a contraente generale.
- Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all’articolo 204 del codice, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale.
- Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Ministero.
- Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione a contraente generale per le classifiche stabilite ai sensi del comma 1, presentano la relativa domanda, unitamente alla documentazione dei requisiti necessari per la classifica di qualificazione richiesta, e all’attestato del versamento degli oneri di cui al comma 7, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero recapitata a mano, ovvero mediante posta certificata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La domanda, compilata su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve essere datata e recare la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa in ciascuna pagina. Parimenti, il legale rappresentante deve dichiarare sotto la propria responsabilità i documenti allegati, specificando per ciascuno di essi il numero delle pagine costituenti il documento, ciascuna delle quali deve recare, in calce, la sigla del legale rappresentante e l’indicazione della data in cui detta sigla è stata apposta. Alla domanda, pena il non rilascio dell’attestazione, l’impresa allega la copia su supporto informatico della documentazione presentata, autenticata con firma digitale, con formati di memorizzazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e resi noti sul sito informatico istituzionale del Ministero.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua i controlli di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ricevuta la domanda, è verificata la completezza della medesima e della documentazione allegata. Nel caso di verifica positiva dei contenuti della domanda e della allegata documentazione, all’operatore economico viene data comunicazione dell’apertura del procedimento amministrativo, con indicazione del nominativo del RUP e dei dati di riferimento dello stesso (dislocazione dell’ufficio, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica). Nel caso di incompletezza della domanda o della documentazione ne viene data comunicazione all’operatore economico, ai fini dell’integrazione.
- La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria.
- I dati sensibili acquisiti nell’ambito del procedimento di qualificazione del contraente generale sono trattati esclusivamente nell’ambito dell’ufficio e conservati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati, adottando idonee misure di sicurezza per prevenire eventi lesivi della riservatezza.
- La Tabella B – Parte II definisce i criteri per la determinazione degli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale.
Articolo 42. Procedimento per il rilascio e la decadenza dell’attestazione.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell’impresa richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all’operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 41, comma 5.
- Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 41, comma 3, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che provvede nel termine improrogabile di quindici giorni. Acquisito il detto riscontro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, nei quindici giorni successivi, all’adozione del provvedimento di attestazione, ovvero di motivato diniego, del possesso della qualifica di «contraente generale» da parte dell’impresa. Ove, a seguito del suddetto riscontro da parte del Consiglio superiore, sia necessario richiedere all’impresa ulteriore documentazione integrativa, il termine di quindici giorni, assegnato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decorre dall’acquisizione della documentazione richiesta.
- Il provvedimento di attestazione, o di diniego della stessa, è comunicato all’impresa interessata e all’ANAC. Del rilascio dell’attestazione viene altresì dato avviso sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede successivamente, ai fini di monitoraggio, a verifiche, a campione, del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti da parte degli operatori economici attestati, acquisendo le informazioni necessarie dagli operatori medesimi, o d’ufficio. In assenza di riscontro da parte degli operatori economici alle richieste di informazione nel termine di trenta giorni, procede a formale diffida per lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, imponendo all’operatore economico attestato l’ulteriore termine perentorio di quindici giorni per fornire le informazioni richieste. Trascorso inutilmente anche il detto termine, l’attestazione rilasciata cessa di avere validità. L’attestazione, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cessa comunque di avere validità ove l’operatore economico cui è stata rilasciata perda anche uno soltanto dei requisiti richiesti e documentati per la qualificazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le conseguenti comunicazioni all’operatore economico interessato, all’ANAC, e assicura, altresì, che sia dato avviso sul sito informatico istituzionale del Ministero.
- Nel caso l’operatore economico già qualificato intenda richiedere la variazione della classifica attestata, il medesimo può presentare la relativa domanda intesa
ad attivare, ai sensi dell’articolo 41, un nuovo procedimento di rilascio dell’attestazione per la nuova classifica.
- Nei casi di cessazione automatica della validità dell’attestazione, l’operatore economico interessato può attivare un nuovo procedimento di rilascio, anche per la diversa classificazione per la quale sia in possesso dei requisiti richiesti.
- Gli operatori economici attestati sono tenuti a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti al comma 1.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, provvede a darne pubblicità sul proprio sito informatico. Durante l’esecuzione dei lavori, i soggetti aggiudicatori verificano, attraverso il sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non sia intervenuta, nei confronti dell’esecutore e del subappaltatore, la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. Ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione dell’esecutore, si procede ai sensi dell’articolo 122, comma 2, lettera a), del codice; ove sia intervenuta la decadenza dell’attestazione del subappaltatore, il soggetto aggiudicatore pronuncia la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 119, comma 4, del codice, dandone contestuale segnalazione all’ANAC per l’inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice.
Articolo 43. Procedimento per il rinnovo dell’attestazione.
- Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all’articolo 42, il contraente generale deve presentare l’istanza contenente la richiesta di rinnovo della attestazione, con le modalità di cui all’articolo 41.
- Il procedimento di rinnovo della attestazione è svolto secondo le modalità di cui all’articolo 42. Ai fini dell’avvio del procedimento amministrativo di rinnovo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3.
Articolo 44. Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia.
- Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente generale secondo l’ordinamento italiano, attestata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presentano la domanda nelle forme prescritte dall’articolo 41, e allegano la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
- Le imprese di cui al comma 1 che intendano qualificarsi alla singola gara producono il documento di cui all’articolo 91, comma 3, del codice, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Articolo 45. Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento.
- Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1.
- Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi da 2 a 4; il riferimento ivi contenuto alle SOA si intende riferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’impresa ausiliata, per conseguire l’attestazione, deve possedere in proprio i requisiti di ordine generale di
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice; il possesso dei requisiti richiesti a norma dell’articolo 42, comma 1, può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti resi disponibili dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliata è sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui alla presente Parte.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attesta le imprese ausiliate utilizzando uno specifico modello di attestazione che richiama espressamente l’avvalimento, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e reso noto con apposito comunicato, inserito nel sito informatico istituzionale del Ministero.
Articolo 46. Monitoraggio e sperimentazione
- Per le finalità di cui all’articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di monitoraggio e sperimentazione finalizzata a chiarire gli ambiti applicativi del sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di servizi e forniture e le tipologie di affidamenti
per cui è possibile adottare un meccanismo di qualificazione differenziato, nonché a chiarire i criteri, le procedure e il regime sanzionatorio della relativa qualificazione.
TABELLA A – CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
PREMESSE
Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l’acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
CATEGORIE DI OPERE GENERALI
OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma”, “ferro” e “aerea”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.
OG 4: OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su “gomma” e su “ferro”, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa gallerie naturali, trafori, passaggi sotterranei, tunnel.
OG 5: DIGHE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali che siano necessari per consentire la raccolta di acqua da effettuare per qualsiasi motivo, localizzati su corsi d’acqua e bacini interni, complete di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari all’efficienza e all’efficacia degli interventi nonché delle opere o lavori a rete a servizio degli stessi.
Comprende le dighe realizzate con qualsiasi tipo di materiale.
OG 6: ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per attuare il “servizio idrico integrato” ovvero per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento.
Comprende in via esemplificativa le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all’utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni, le fognature con qualsiasi materiale, il trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse, i gasdotti, gli oleodotti.
OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali comunque realizzati, in acque dolci e salate, che costituiscono terminali per la mobilità su “acqua” ovvero opere di difesa del territorio dalle stesse acque dolci o salate, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende in via esemplificativa i porti, i moli, le banchine, i pennelli, le piattaforme, i pontili, le difese costiere, le scogliere, le condotte sottomarine, le bocche di scarico nonché i lavori di dragaggio in mare aperto o in bacino e quelli di protezione contro l’erosione delle acque dolci o salate.
OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d’acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio dai suddetti corsi d’acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari.
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.
OG 9: IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza.
Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile.
OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.
OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI
Riguarda, nei limiti specificati all’articolo 79, comma 16, la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30.
OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale.
Comprende in via esemplificativa le discariche, l’impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni per la protezione delle falde acquifere, la bonifica di materiali pericolosi, gli impianti di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell’equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all’utente sia in termini di informazione e di sicurezza.
OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi, necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra “sviluppo sostenibile” ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per attività botaniche e zoologiche.
Comprende in via esemplificativa i processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.
CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE
OS 1: LAVORI IN TERRA
Riguarda lo scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, ghiaia, roccia.
OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS 2- B: BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 5: IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti pneumatici e di impianti antintrusione, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.
OS 7: FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di murature e tramezzature di qualsiasi tipo, comprensive di intonacatura, rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e simili nonché la fornitura e la posa in opera, la manutenzione o la ristrutturazione delle opere delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco.
OS 8: OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la ristrutturazione delle opere di impermeabilizzazione con qualsiasi materiale e simili.
OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO
Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime.
OS 10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
Riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.
OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.
OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche.
OS 13: STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in cemento armato normale o precompresso.
OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 15: PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI
Riguarda la pulizia con particolari mezzi tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua ed il trasporto del materiale di risulta nelle sedi prescritte dalle vigenti norme.
OS 16: IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti ed apparati elettrici a servizio di qualsiasi centrale di produzione di energia elettrica.
OS 17: LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di linee telefoniche esterne ed impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 20-A: RILEVAMENTI TOPOGRAFICI
Riguarda l’esecuzione di rilevamenti topografici speciali richiedenti mezzi e specifica organizzazione imprenditoriale.
OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE
Riguarda l’esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l’esecuzione di prove in situ.
OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento, l’impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 22: IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE
Riguarda la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di impianti di potabilizzazione delle acque e di depurazione di quelle reflue, compreso il recupero del biogas e la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 23: DEMOLIZIONE DI OPERE
Riguarda lo smontaggio di impianti industriali e la demolizione completa di edifici con attrezzature speciali ovvero con uso di esplosivi, il taglio di strutture in cemento armato e le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la loro separazione e l’eventuale riciclaggio nell’industria dei componenti.
OS 24: VERDE E ARREDO URBANO
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
OS 25: SCAVI ARCHEOLOGICI
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali o artificiali, in quanto sottoposti a carichi e sollecitazioni notevoli quali, in via esemplificativa, quelle delle piste aeroportuali.
OS 27: IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria.
Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili.
OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 29: ARMAMENTO FERROVIARIO
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione dei binari per qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria nonché degli impianti di frenatura e automazione per stazioni di smistamento merci.
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 31: IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti e apparecchi di sollevamento e trasporto, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali filovie, teleferiche, sciovie, gru e simili.
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati.
OS 33: COPERTURE SPECIALI
Riguarda la costruzione e la manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili.
OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’
Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.
OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Riguarda la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti, nonché l’utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrate ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali.
TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE
(rinvio all’articolo 12 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014)
(*) CATEGORIE GENERALI
OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
CATEGORIE SPECIALIZZATE
OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale
(*) in rosso le categorie superspecializzate una volta individuate dall’art. 12, commi 1 e comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014
TABELLA B – CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE
Parte I – CORRISPETTIVI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE DELLE SOA
- CB – Corrispettivo Base
Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie
N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione.
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.
- CR – Corrispettivo Revisione
Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:
P = CB *3/5
dove:
CB = Corrispettivo base applicato per l’attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute, aggiornato al Corrispettivo base definito con il presente allegato.
- CNC – Corrispettivo Nuova Categoria
Il corrispettivo deve essere pari alla differenza tra la tariffa minima calcolata con riferimento alla nuova attestazione e quella calcolata con riferimento alla vecchia attestazione:
P = CBna-CBva
dove:
CBna = Corrispettivo base calcolato per la nuova attestazione
CBva = Corrispettivo base calcolato per la vecchia attestazione
- CIC – Corrispettivo Incremento Classifica
Il corrispettivo da applicare, per ciascuna variazione di classifica, dovrà essere equivalente ad un terzo del corrispettivo calcolato secondo il corrispettivo base:
P = CB*1/3
dove:
CB = Corrispettivo base applicato inserendo 1 alla voce N e la differenza tra la vecchia classifica e la nuova classifica alla voce C.
- Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c) e 36 del codice, qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.
Parte II – ONERI PER LE ATTIVITA’ DI QUALIFICAZIONE A CONTRAENTE GENERALE
Gli oneri per la procedura di attestazione della qualificazione a contraente generale per l’attività di rilascio, di rinnovo o di cambio classifica di attestazione sono determinati in euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove:
C = Importo convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000 moltiplicato il valore di N
N = Numero convenzionale corrispondente a tre per le richieste di qualificazione alla classifica I, sei per la classifica II e nove per la classifica III.
R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.
Nel caso in cui l’impresa si avvalga delle disposizioni di cui all’articolo 189, comma 5, del codice, gli oneri sono ridotti del 50%.
Gli oneri sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti del rimborso dei costi effettivamente sostenuti per le attività di qualificazione a contraente generale.
Il pagamento degli importi dovuti si effettua mediante versamento su conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale della Banca d’Italia di Roma il cui numero è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nella causale del versamento occorre specificare:
– il riferimento alla “qualificazione dei contraenti generali di cui all’articolo 192 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, e la prestazione richiesta;
– Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Sistema di qualificazione dei contraenti generali, che effettua la prestazione;
– il capitolo di entrata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sul quale imputare il versamento; il capitolo è reso noto sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il capitale netto positivo è uno dei requisiti per dimostrare un’adeguata capacità economica e finanziaria delle imprese che intendono ottenere la qualificazione SOA e fa riferimento unicamente alle imprese che hanno l’obbligo della redazione del bilancio. In questo caso quindi, il capitale netto riferito all’ultimo bilancio depositato deve essere di valore positivo. Il valore del capitale netto è costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del Codice civile.
Un’impresa che sottoscrive il contratto per la qualificazione SOA può utilizzare, ai fini della dimostrazione del volume d’affari, gli ultimi 15 anni fiscali antecedenti alla data contratto. È importante quindi determinare, alla data di sottoscrizione del contratto, a quale anno fiscale faccia riferimento l’ultimo bilancio depositato nel caso di società di capitali o l’ultimo Modello Unico inviato all’Agenzia delle Entrate nel caso di società di persone e ditte individuali.
All’interno di questo determinato periodo di riferimento l’impresa può scegliere di utilizzare da un minimo di 5 anni fiscali ad un massimo di 15. Inoltre, nel caso siano scelti 5 anni questi non devono necessariamente essere consecutivi.
Esempio: se un’impresa è stata costituita nel 2004 ed ha sottoscritto con la SOA un contratto in data 07/01/2024 può utilizzare fino 15 anni fiscalmente documentati e quindi dal 2009 al 2022. È inoltre facoltà dell’impresa decidere di scegliere all’interno di questi 15 anni i migliori 5.
Esempio: se l’impresa si è costituita nel 2020 ed è in possesso di soli 3 anni fiscalmente documentati (2020, 2021 e 2022) dovrà utilizzare tutti questi anni per la dimostrazione dei requisiti.
Il volume (o cifra) d’affari di un’impresa è pari al suo fatturato IVA ed è quindi formato dalla somma dell’imponibile delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che il soggetto effettua, registra o è tenuto a registrare in un anno solare. In riferimento ad una impresa che sottoscrive un contratto di qualificazione SOA dovrà essere presa in considerazione, ai fini del processo di valutazione, unicamente il volume d’affari che fa riferimento alle attività di lavori. Queste attività vengono definite come dirette.
Ad esempio, se un’impresa svolge sia attività di costruzioni che di gestione di una cava, il volume d’affari per attività diretta sarà unicamente il fatturato derivante dall’attività di costruzioni: tale volume d’affari si definisce come “volume d’affari in lavori” o “cifra d’affari in lavori”.
Il volume d’affari dell’impresa che richiede la qualificazione dovrà essere uguale o superiore alla sommatoria delle classifiche richieste.
Esempio: se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1, classifica III (€ 1.033.000) il suo volume d’affari in lavori dovrà essere superiore a € 1.033.000.
Esempio: se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III, OG3-II (€ 516.000), OG6-I (€ 258.000) il suo volume d’affari in lavori dovrà essere superiore a € 1.807.000 (somma delle classifiche).
Il volume d’affari si dimostra attraverso i bilanci depositati (società di capitali) o Modelli Unici (società di persone e ditte individuali).
Per costo del personale si intende il costo complessivo sostenuto per tutto il personale dipendente nel periodo di riferimento (5/15 anni, ecc.). Tale costo è composto dalla somma della spesa sostenuta per: retribuzioni – INPS – INAIL – Cassa Edile – TFR.
Il costo complessivo di tutto il personale deve essere pari o superiore al 15% della cifra d’affari necessaria al conseguimento della qualificazione (sommatoria delle classifiche richieste).
Per le imprese individuali, artigiane e Società di Persone, la retribuzione annuale per il titolare e dei soci è pari a 5 volte la retribuzione convenzionale INAIL. Il valore della retribuzione convenzionale INAIL al 2022 è pari ad € 14.973. La retribuzione annuale per il titolare di ditta individuale per l’anno 2022 sarà quindi pari ad € 74.865.
I lavori svolti dall’impresa in regime di subappalto vengono assegnati al 100%, senza alcuna decurtazione, all’impresa stessa che può interamente utilizzarli ai fini della qualificazione SOA.
I lavori svolti dall’impresa aggiudicataria non risentono di alcuna decurtazione anche se interamente subappaltati: per questo motivo possono essere utilizzati al 100% ai fini della qualificazione SOA.
Le lavorazioni svolte in diverse differenti possono essere utilizzate ciascuna per la propria categoria di riferimento: non esiste più il concetto di categoria “assorbente”.
Non posso quindi utilizzare l’importo totale di un lavoro suddiviso in più categorie nella sola categoria prevalente.
Per categoria prevalente si intende quella categoria che nell’ambito del quadro delle lavorazioni presenta l’importo più alto.
L’importo complessivo dei lavori eseguiti in categoria deve essere almeno pari al 90% della classifica richiesta.
L’importo complessivo è determinato dal solo valore imponibile e quindi al netto dell’IVA.
Esempio: se l’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1-III (€ 1.033.000), OG3-II (€ 516.000), OG6-I (€ 258.000) dovrà dimostrare il possesso di almeno € 929.700 in OG1, € 464.400 in OG3, € 232,200 in OG6.
I lavori oggetto di valutazione devono essere stati svolti nei 15 anni antecedenti alla data di sottoscrizione del contratto di qualificazione e svolti per enti pubblici, committenti privati o in conto proprio.
I lavori svolti per enti pubblici vengono pubblicati, dagli stessi enti, su un portale ANAC a cui ha accesso per libera consultazione e attraverso SPID anche l’impresa. La categoria dei lavori che viene valutata ai fini dell’attestazione è quella riportata nel certificato.
I lavori svolti per committenti privati necessitano della seguente documentazione:
- certificato di esecuzione lavori firmato dal committente e dal direttore dei lavori;
- atto autorizzativo (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CILAS) e copia autenticata del progetto approvato. Nel caso di atto autorizzativo consegnato all’ente per via telematica copia conforme dell’intero plico documentale inviato comprensivo della ricevuta di protocollazione;
- copia del certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori;
- copia del contratto d’appalto;
- copia delle fatture emesse;
- eventuale copia del Computo Metrico;
Per i lavori in conto proprio è necessario produrre la seguente documentazione:
- certificato di esecuzione lavori firmato dal direttore dei lavori;
- atto autorizzativo (Permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, CILAS) e copia autenticata del progetto approvato. Nel caso di atto autorizzativo consegnato all’ente per via telematica copia conforme dell’intero plico documentale inviato comprensivo della ricevuta di protocollazione;
- copia del certificato di regolare esecuzione firmato dal Direttore dei Lavori;
- copia dei contratti e delle fatture di subappalto.
- eventuale copia del Computo Metrico
Per i lavori in conto proprio, non essendoci fatture di pagamento, l’importo dei lavori si calcola parametricamente attraverso un algoritmo che tiene contro dei metri quadri costruiti e della tipologia edilizia.
L’importo dei lavori in conto proprio viene determinato moltiplicando il C.T.N. (costo totale di intervento di nuova edificazione, indicato dal Direttore dei Lavori in base ai bollettini ufficiali regionali) per i metri quadri di costruzione Sc individuati con la formula Sc = Su + 0,6 x (Snr + Sp) incrementata del 25% dove:
- Superficie Utile abitabile (Su): si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre;
- Superficie Non Residenziale (Snr), ossia la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi – quali logge, balconi, cantinole e soffitte – e di quelle di pertinenza dell’organismo abitativo – quali androne d’ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza – misurate al netto dei muri perimetrali e di quelli interni;
- Superficie Parcheggi (Sp): si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di pertinenza dell’organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra.
In base alla tipologia edilizia oggetto di nuova edificazione l’importo dei lavori, così come determinato dall’algoritmo, viene moltiplicato per i coefficienti:
- 1,30: edilizia commerciale;
- 0,70: edilizia industriale;
- 1,25: edilizia abitativa.
Esempio
Nel caso di un condominio costruito in conto proprio nella Regione Puglia nel 2019 con:
Su= 1200 mq
Snr = 200 mq
Sp = 300 mq
Avremo: Sc = 1200 + 0,6*(300 + 200) = 1500 mq
L’importo da utilizzare sarà 1,25*1500*C.T.N. con quest’ultimo valore pari a € 1649,99 €/mq come dal Bollettino Regionale n. 136/2019.
E quindi avremo un valore complessivo utilizzabile ai fini della qualificazione SOA pari a € 3.093.731,25.
Per i lavori in conto proprio e svolti per committenza privata la categoria dei lavori si desume dall’analisi della documentazione e dalla tipologia delle lavorazioni svolte.
Nel caso di richiesta di qualificazione nelle categorie OS2-A, OS2-B ed OS25 non si effettua la verifica di ordine speciale relativo all’attrezzatura ed al costo del personale.
Per la qualificazione SOA, indipendentemente dalle categorie e classifiche richieste contrattualmente, è indispensabile essere in possesso di idonee referenze bancarie che devono attestare la solidità economica-finanziaria dell’impresa, la disponibilità di una linea di credito e la conformità ai requisiti normativi previsti.
Per ottenere o rinnovare l’attestato di qualificazione SOA per classifiche superiori alla II (dalla III in su) le imprese devono essere in possesso della certificazione di sistema qualità conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 17020: tale certificazione deve seguire le prescrizioni di cui al documento SINCERT RT-05 per il settore EA 28 ed alle SOA è demandato il compito di attestarne l’esistenza in conformità alle suddette norme mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for Accreditation (EA) o all’International Accreditation Forum (IAF).
Le imprese in possesso di attestazione hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC, entro cinque giorni, l’annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità. Sempre entro cinque giorni la stessa comunicazione è inviata alle SOA che è tenuta ad avviare il procedimento di accertamento del possesso dei requisiti nei confronti dell’impresa nonché il relativo esito.
In caso di rinnovo della certificazione di qualità l’impresa deve sottoscrivere un contratto di variazione con la SOA affinché, svolte le opportune verifiche, possano essere aggiornati i relativi dati presenti nell’attestato.
Entro il terzo anno dalla data di attestazione, le imprese devono dimostrare il mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale, attraverso la cosiddetta Verifica Triennale.
L’impresa deve sottoporsi alla verifica triennale presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto.
Il contratto di verifica triennale può sottoscritto non prima di 90 giorni dalla data di scadenza triennale dell’attestazione: la sottoscrizione del contratto in questo lasso temporale permette di sfruttare la cosiddetta ultravigenza dell’attestazione. Infatti, la tempestiva sottoscrizione del contratto di verifica triennale permette all’impresa di partecipare alle gare indette nelle more della procedura di verifica, anche qualora quest’ultima si concluda oltre il triennio di validità dell’attestazione.
Al contrario se l’impresa sottoscrive il contratto di verifica triennale dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione non potrà partecipare alle gare nel periodo temporale compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo.
Il processo di valutazione di verifica triennale prevede la valutazione del mantenimento dei seguenti requisiti come indicato nell’art. 17 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023:
- Requisiti di ordine generale come previsti dall’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- Certificazione di qualità, in caso di attestazione per categorie con classifiche pari o superiori alla III;
- Idonee referenze bancarie;
- Patrimonio netto di valore positivo, in caso di società di capitali;
- Idonea direzione tecnica;
- Staff tecnico, in caso di attestazione per “Prestazione di progettazione e costruzione”;
- Adeguata attrezzatura tecnica;
- Adeguato organico medio annuo.
I requisiti dei lavori eseguiti e dei lavori di punta non vengono verificati in sede di verifica triennale.
La SOA dovrà compiere l’istruttoria di verifica triennale nei 45 giorni successivi alla data di sottoscrizione del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a 45 giorni.
Un’impresa può richiedere la variazione di alcuni elementi presenti all’interno dell’attestato durante l’arco temporale della sua validità.
Queste variazioni possono essere di due tipi:
- minime che, oltre a non produrre conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione, non producono altresì effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione: dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta. Rientrano in questa tipologia (elenco non esaustivo): variazione della denominazione o ragione sociale o sede legale, variazione della legale rappresentanza e/o della direzione tecnica, inserimento, aggiornamento o eliminazione della indicazione circa la partecipazione al Consorzio Stabile, Variazione della legale rappresentanza, trasformazione societaria. In questo caso l’impresa dovrà produrre una serie di dichiarazioni
- Integrazioni che producono effetti diretti su categorie e classifiche oggetto di qualificazione. Ad esempio: inserimento nuova categoria, aumento di classifica in categoria già posseduta. In questo caso l’impresa dovrà produrre nuovi certificati di esecuzione lavori corredati, nel caso di lavori svolti in conto proprio o per privati, dai relativi allegati (atto autorizzativo, contratto, fatture, progetti e certificato di regolare esecuzione).
QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA OG2:REQUISITI DI ORDINE GENERALE (moralità professionale, antimafia, regolarità fiscale, ecc.)
o Valgono gli stessi requisiti previsti per le altre categorie, come da art. 18 co. 1 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;
o Oggetto Sociale: è fatto obbligo avere, tra le attività menzionate nell’oggetto sociale, la seguente dicitura: “Conservazione e Restauro opere d’arte”. Può essere considerata valida anche una dicitura non pienamente riconducibile a quella prevista dalla norma (es.: Restauro su Beni Culturali, oppure Conservazione di Beni Architettonici, ecc.);
alternativamente
Codice ATECO 41.20.00 (Ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di edifici storici e monumentali) oppure (in alternativa) Codice ATECO 90.03.02 (Attività di conservazione e restauro di opere d’arte).
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità tecnica, idoneità organizzativa,
adeguata capacità economica e finanziaria)
- IDONEITÀ TECNICA, costituita da:
A.1 Lavori Eseguiti, ossia: avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria OG2, per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano le c.d. “punte”)
N.B. La possibilità di utilizzare lavori eseguiti senza limiti temporali (quindi anche oltre il quindicennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto) è consentita a patto che siano rispettate le seguenti condizioni alternative (leggi “almeno una delle due”):
- continuità nell’esecuzione dei lavori
o qualora vengano utilizzati unicamente lavori rientranti nel quindicennio, si ritiene che la continuità sia già un requisito di per sé dimostrato;
o in caso di utilizzo di lavori eseguiti a cavallo del quindicennio o eseguiti prima dell’inizio del quindicennio, è necessario verificare che tra i diversi lavori e sino alla data di stipula del contratto con la SOA (compresi, quindi, i lavori eseguiti all’interno del quindicennio) non vi siano periodi di inattività superiori a 12 mesi (condizione eventualmente verificabile con documentazione valida, anche alternativa ai certificati di esecuzione lavori). Si precisa che per “periodo di inattività” si intende il tempo trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di quello immediatamente successivo.
- direzione tecnica invariata
Posto che la norma (art. 7 co. 2 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 – c.d. Decreto MIBACT) non detta indicazioni per la relativa dimostrazione, si può ritenere che il requisito della “direzione tecnica invariata” (il quale, quindi, consentirebbe anche l’utilizzo di lavori “non continui”, ossia con una distanza tra fine lavoro precedente e inizio lavoro successivo maggiore di 12 mesi) possa essere dimostrato tramite certificati ANC, oppure con la visura storica camerale (con riferimento al periodo intercorrente tra abolizione dell’ANC e nuovo sistema di qualificazione SOA, anni 2000-2001) o attestazioni SOA.
In tale modo, quindi, anche lavori “discontinui” (inutilizzabili secondo il punto n. 1 precedente) potranno essere considerati utili, qualora il Direttore Tecnico dimostri continuità di ruolo (presso la stessa azienda) dall’anno di inizio del lavoro meno recente sino alla data di contratto SOA.
Si evidenzia che la “direzione tecnica invariata” può ritenersi comunque sussistente anche qualora il Direttore Tecnico, seppur privo dei requisiti previsti dal Decreto per essere riportato (oggi) sul nuovo attestato, dimostri di essere nell’organico dell’impresa in qualificazione (col ruolo di direttore tecnico) con una delle modalità previste nell’art. 13 comma 2 del Decreto MIBACT (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio, dipendente, titolare di contratto d’opera professionale regolarmente registrato) con continuità, ossia dal periodo di esecuzione del lavoro meno recente da utilizzare sino al contratto SOA.
A.2 Idonea Direzione Tecnica, ossia:
presenza di un Direttore Tecnico in possesso di:
- iscrizione all’Albo professionale nella Sezione A degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
alternativamente
- Laurea Magistrale in conservazione dei beni culturali
alternativamente
- svolgimento dell’incarico di Direttore Tecnico presso l’impresa in qualificazione già in data antecedente al 01.03.2000 (desumibile da certificato di iscrizione ANC o da nomina in CCIAA).
Oltre ai requisiti precedenti, il Direttore Tecnico deve dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali.
Il requisito aggiuntivo per la direzione tecnica, costituito da almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, può essere dimostrato con le seguenti modalità (alternative):
- idonei Certificati di Esecuzione dei Lavori attestanti lo svolgimento da parte del soggetto della funzione di Responsabile della Condotta dei Lavori per un periodo non inferiore a due anni
oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)
- e inserimento in qualità di direttore tecnico in attestati SOA con categorie di beni tutelati
oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)
- idonei Certificati di Regolare Esecuzione (associati ad idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dalla Soprintendenza) attestanti lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori.
N.B. Ai fini della dimostrazione dell’esperienza biennale (sia attraverso CEL che CRE), sarà possibile cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
- IDONEITÀ ORGANIZZATIVA:
B.1 per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla data di stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, superiore a 5 unità si deve verificare che:
- il costo complessivo per il personale dipendente (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sia pari o superiore al 15% dell’importo dei lavori in OG2 (certificabili secondo le modalità ordinarie), realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di cui almeno il 40% per personale operaio
oppure
- il costo complessivo (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sostenuto per il solo personale dipendente assunto a tempo indeterminato sia pari o superiore al 10% dell’importo dei lavori in OG2 realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, di cui almeno l’80% per personale tecnico, in possesso di laurea, laurea breve o di diploma universitario o di diploma.
B.2 per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla data di stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, pari o inferiore a 5 unità.
Per questo caso il Decreto non dispone alcuna verifica del requisito.
Modalità di Verifica: l’impresa produce alla SOA Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il ns. Modello D20.
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ ORGANIZZATIVA
- Il numero medio di lavoratori occupati nell’ultimo decennio, in caso di imprese che esercitano anche attività riconducibili ad altre categorie “normali”, va verificato sul personale dipendente dell’intera azienda (del decennio).
- I vari costi sostenuti si riferiscono all’organico complessivo dell’impresa.
- Non è preclusa la possibilità di utilizzare la retribuzione convenzionale INAL per i soggetti previsti dalla disciplina generale sulla qualificazione (Titolare di impresa individuale, Soci di S.n.c., Soci accomandatari di S.a.s.).
- Adeguata capacità economica – finanziaria:
valgono gli stessi requisiti previsti per la qualificazione in qualsiasi altra categoria, ossia:
- cifra d’affari pari al 100% della classifica richiesta;
Il. idonee referenze bancarie;
III. patrimonio netto, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo (solo per la società di capitali).
QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS25
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (moralità professionale, antimafia, regolarità fiscale, ecc.)
o Valgono gli stessi requisiti previsti per le altre categorie, come da art. 18 co. 1 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;
o Oggetto Sociale: è fatto obbligo avere, tra le attività menzionate nell’oggetto sociale, la seguente dicitura: “Scavi Archeologici”. Può essere considerata valida anche una dicitura non pienamente riconducibile a quella prevista dalla norma
alternativamente
Codice ATECO 43.12.00 (Scavi Archeologici).
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità tecnica, idoneità organizzativa,
adeguata capacità economica e finanziaria)
- IDONEITÀ TECNICA, costituita da:
A.1 Lavori Eseguiti, ossia:
avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria QS25, per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano le c.d. “punte”)
N.B. La possibilità di utilizzare lavori eseguiti senza limiti temporali (quindi anche oltre l’ultimo quindicennio) è consentita a patto che siano rispettate le seguenti condizioni alternative (leggi “almeno una delle due”):
- continuità nell’esecuzione dei lavori
o qualora vengano utilizzati unicamente lavori rientranti nel quindicennio, si ritiene che la continuità sia già un requisito di per sé dimostrato;
o in caso di utilizzo di lavori eseguiti a cavallo del quindicennio o eseguiti prima dell’inizio del quindicennio, è necessario verificare che tra i diversi lavori e sino alla data di stipula del contratto con la SOA (compresi, quindi, i lavori eseguiti all’interno del quindicennio) non vi siano periodi di inattività superiori a 12 mesi (condizione eventualmente verificabile con documentazione valida, anche alternativa ai certificati di esecuzione lavori). Si precisa che per “periodo di inattività” si intende il tempo trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di quello immediatamente successivo.
- direzione tecnica invariata
Posto che la norma (art. 7 co. 2 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 – c.d. Decreto MIBACT) non detta indicazioni per la relativa dimostrazione, si può ritenere che il requisito della “direzione tecnica invariata” (il quale, quindi, consentirebbe anche l’utilizzo di lavori “non continui”, ossia con una distanza tra fine lavoro precedente e inizio lavoro successivo maggiore di 12 mesi) possa essere dimostrato tramite certificati ANC, oppure con la visura storica camerale (con riferimento al periodo intercorrente tra abolizione dell’ANC e nuovo sistema di qualificazione SOA, anni 2000-2001) o attestazioni SOA.
In tale modo, quindi, anche lavori “discontinui” (inutilizzabili secondo il punto n. 1 precedente) potranno essere considerati utili, qualora il Direttore Tecnico dimostri continuità di ruolo (presso la stessa azienda) dall’anno di inizio del lavoro meno recente sino alla data di contratto SOA.
Si evidenzia che la “direzione tecnica invariata” può ritenersi comunque sussistente anche qualora il Direttore Tecnico, seppur privo dei requisiti previsti dal Decreto per essere riportato (oggi) sul nuovo attestato, dimostri di essere nell’organico dell’impresa in qualificazione (col ruolo di direttore tecnico) con una delle modalità previste nell’art. 13 comma 2 del Decreto MIBACT (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio, dipendente, titolare di contratto d’opera professionale regolarmente registrato) con continuità, ossia dal periodo di esecuzione del lavoro meno recente da utilizzare sino al contratto SOA.
A.2 Idonea Direzione Tecnica, ossia:
presenza di un Direttore Tecnico in possesso di:
- iscrizione in apposito elenco consultabile sul sito www.archeologiapreventiva.beniculturali.it
alternativamente
- svolgimento dell’incarico di Direttore Tecnico presso l’impresa in qualificazione già in data antecedente al 01.03.2000 (desumibile da certificato di iscrizione ANC o da nomina in CCIAA).
Oltre ai requisiti precedenti, il Direttore Tecnico deve dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali
Il requisito aggiuntivo per la direzione tecnica, costituito da almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, può essere dimostrato con le seguenti modalità (alternative):
- idonei Certificati di Esecuzione dei Lavori attestanti lo svolgimento da parte del soggetto della funzione di Responsabile della Condotta dei Lavori per un periodo non inferiore a due anni
oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)
- inserimento in qualità di direttore tecnico in attestati SOA con categorie di beni tutelati
oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)
- idonei Certificati di Regolare Esecuzione (associati ad idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dalla Soprintendenza) attestanti lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori.
N.B. AI fini della dimostrazione dell’esperienza biennale (sia attraverso CEL che CRE), sarà possibile cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
- IDONEITÀ ORGANIZZATIVA:
B.1 Per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla data di stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, superiore a 5 unità, si deve verificare che:
- il numero di Archeologi deve essere pari o superiore al 30% degli addetti al Ramo OS25 alla data di stipula del contratto con la SOA (con arrotondamento all’unità superiore).
Nel numero degli addetti (al Ramo OS25) è compreso sia il personale dipendente che il personale non dipendente, quest’ultimo solo se in possesso della qualifica di Archeologo (Soci di società di persone, Titolari di imprese individuali, Direttori Tecnici legati all’impresa da contratto d’opera regolarmente registrato,).
oppure
- il costo complessivo (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sostenuto per il personale dipendente con qualifica di Archeologo sia pari o superiore al 30% dell’importo dei lavori in OS25 (certificabili secondo le modalità ordinarie), realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
B.2 Se il numero medio dei dipendenti nell’ultimo decennio è pari o inferiore a 5 unità, sarà sufficiente verificare la presenza di almeno un Archeologo (che potrebbe coincidere anche con il DT, sia egli dipendente che esterno).
Modalità di Verifica: l’impresa produce alla SOA Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il ns. Modello D22.
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ ORGANIZZATIVA
- Il numero medio di lavoratori occupati nell’ultimo decennio, in caso di imprese che esercitano anche attività riconducibili alle altre categorie “normali”, va verificato sul personale dipendente dell’intera azienda (del decennio).
- I vari costi sostenuti si riferiscono unicamente agli addetti alle lavorazioni in OS25, ma solo se Archeologi.
- Non è preclusa la possibilità di utilizzare la retribuzione convenzionale INAL per i soggetti previsti dalla disciplina generale sulla qualificazione (Titolare di impresa individuale, Soci di S.n.c., Soci Accomandatari di S.a.s.).
- Adeguata capacità economica – finanziaria:
in caso di qualificazione esclusivamente nella categoria OS25: solo idonee referenze bancarie.
In caso di qualificazione nella categoria OS25 unitamente ad altre categorie (diverse però da OS2-A/B) i requisiti sono quelli previsti per la qualificazione in qualsiasi altra categoria ovvero:
- cifra d’affari pari al 100% della classifica richiesta;
- idonee referenze bancarie;
III. patrimonio netto, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo (solo per la società di capitali).
QUALIFICAZIONE CATEGORIA OS2-A/B
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (moralità professionale, antimafia, regolarità fiscale, ecc.)
o Valgono gli stessi requisiti previsti per le altre categorie, come da art. 18 co. 1 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023;
o Oggetto Sociale: è fatto obbligo avere, tra le attività menzionate nell’oggetto sociale, la seguente dicitura: “Conservazione e Restauro opere d’arte”. Può essere considerata valida anche una dicitura non pienamente riconducibile a quella prevista dalla norma
alternativamente
Codice ATECO 90.03.02 (Attività di conservazione e restauro di opere d’arte).
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE (idoneità tecnica, idoneità organizzativa,
adeguata capacità economica e finanziaria)
- IDONEITÀ TECNICA, costituita da:
A.1 Lavori Eseguiti, ossia:
avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria (OS2-A), per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano più le c.d. “punte”)
avvenuta esecuzione (senza limiti temporali) di lavori in categoria (OS2-B), per un importo complessivo non inferiore al 70% della classifica richiesta (non si verificano più le c.d. “punte”)
N.B. La possibilità di utilizzare lavori eseguiti senza limiti temporali (quindi anche oltre l’ultimo quindicennio) è consentita a patto che siano rispettate le seguenti condizioni alternative (leggi “almeno una delle due”):
- continuità nell’esecuzione dei lavori
o qualora vengano utilizzati unicamente lavori rientranti nel quindicennio, si ritiene che la continuità sia già un requisito di per sé dimostrato;
o in caso di utilizzo di lavori eseguiti a cavallo del quindicennio o eseguiti prima dell’inizio del quindicennio, è necessario verificare che tra i diversi lavori e sino alla data di stipula del contratto con la SOA (compresi, quindi, i lavori eseguiti all’interno del decennio) non vi siano periodi di inattività superiori a 12 mesi (condizione eventualmente verificabile anche con documentazione alternativa ai certificati di esecuzione lavori). Si precisa che per “periodo di inattività” si intende il tempo trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di quello immediatamente successivo.
- direzione tecnica invariata
Posto che la norma (art. 7 co. 2 del D.M. n. 154 del 22/08/2017 – c.d. Decreto MIBACT) non detta indicazioni per la relativa dimostrazione, si può ritenere che il requisito della “direzione tecnica invariata” (il quale, quindi, consentirebbe anche l’utilizzo di lavori “non continui”, ossia con una distanza tra fine lavoro precedente e inizio lavoro successivo maggiore di 12 mesi) possa essere dimostrato tramite certificati ANC, oppure con la visura storica camerale (con riferimento al periodo intercorrente tra abolizione dell’ANC e nuovo sistema di qualificazione SOA, anni 2000-2001) o attestazioni SOA.
In tale modo, quindi, anche lavori “discontinui” (inutilizzabili secondo il punto n. 1 precedente) potranno essere considerati utili qualora il Direttore Tecnico dimostri continuità di ruolo (presso la stessa azienda) dall’anno di inizio del lavoro meno recente sino alla data di contratto SOA.
Si evidenzia che la “direzione tecnica invariata” può ritenersi comunque sussistente anche qualora il Direttore Tecnico, seppur privo dei requisiti previsti dal Decreto per essere riportato (oggi) sul nuovo attestato, dimostri di essere nell’organico dell’impresa in qualificazione (col ruolo di direttore tecnico) con una delle modalità previste nell’art. 13 comma 2 del Decreto MIBACT (titolare, legale rappresentante, amministratore, socio, dipendente, titolare di contratto d’opera professionale regolarmente registrato) con continuità, ossia dal periodo di esecuzione del lavoro meno recente da utilizzare sino al contratto SOA.
A.2 Idonea Direzione Tecnica, ossia:
presenza di un Direttore Tecnico in possesso di:
- diploma rilasciato dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 ({Istituto Centrale per il Restauro – Opificio per le pietre dure o dell’Istituito Centrale per la patologia del libro)
alternativamente
- laurea Magistrale in conservazione e restauro di beni culturali
alternativamente
- qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell’art. 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del decreto (11.11.2017), almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.
N.B. I Restauratori in possesso dei requisiti di cui all’art. 182 del Codice dei Beni Culturali non devono dimostrare, in aggiunta all’avvenuto svolgimento di n. 3 distinti incarichi di direzione di cantiere alla data di entrata in vigore del Decreto MIBACT, l’esperienza biennale maturata nel settore dei beni culturali.
Ai fini dell’idonea direzione tecnica nella categoria OS2-A/B, la Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali appartiene esclusivamente alla classe LMR/02.
Oltre ai requisiti precedenti, il Direttore Tecnico deve dimostrare almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali.
Il requisito aggiuntivo per la direzione tecnica, costituito da almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni culturali, può essere dimostrato con le seguenti modalità (alternative):
- idonei Certificati di Esecuzione dei Lavori attestanti lo svolgimento da parte del soggetto della funzione di Responsabile della Condotta dei Lavori per un periodo non inferiore a due anni
oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)
- inserimento in qualità di direttore tecnico in attestati SOA con categorie di beni tutelati
oppure (o in aggiunta, in caso di carenza)
- idonei Certificati di Regolare Esecuzione (associati ad idonei certificati di esecuzione dei lavori vistati dalla Soprintendenza) attestanti lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori.
N.B. AI fini della dimostrazione dell’esperienza biennale (sia attraverso CEL che CRE), sarà possibile cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
- IDONEITÀ ORGANIZZATIVA:
B.1 Per le imprese che abbiano avuto nell’ultimo decennio “fiscalmente documentabile” (alla stipula del contratto con la SOA) un numero medio di lavoratori occupati, costituito da dipendenti, superiore a 5 unità, si deve verificare che:
- il numero di Restauratori deve essere pari o superiore al 20% degli addetti al Ramo OS2-A/B alla data di stipula del contratto con la SOA (con arrotondamento all’unità superiore) e il numero di Collaboratori Restauratori deve essere pari o superiore al 40% dei medesimi addetti al Ramo.
Nel numero degli addetti (al Ramo OS2-A/B) è compreso sia il personale dipendente che il personale non -dipendente, quest’ultimo solo se in possesso della qualifica di Restauratore e/o Collaboratore Restauratore (Soci di società di persone, Titolari di imprese individuali, Direttori Tecnici legati all’impresa da contratto d’opera regolarmente registrato).
oppure
- il costo complessivo (comprensivo di retribuzioni, stipendi, contributi e TFR) sostenuto per il personale dipendente con qualifica di Restauratore e di Collaboratore Restauratore di Beni Culturali sia pari o superiore al 40% dell’importo dei lavori (certificabili secondo le modalità ordinarie) in OS2-A (o 0S2-B, per la qualificazione in tale categoria), realizzati nel decennio “solare” antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
B.2 Se il numero medio dei dipendenti nell’ultimo decennio è pari o inferiore a 5 unità, sarà sufficiente verificare la presenza di almeno un Restauratore (che potrebbe coincidere anche con il DT, sia egli dipendente che esterno).
Modalità di Verifica: l’impresa produce alla SOA Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il ns. Modello D21.
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA VERIFICA DELL’IDONEITA’ ORGANIZZATIVA
- Il numero medio di lavoratori occupati nell’ultimo decennio, in caso di imprese che esercitano anche attività riconducibili alle altre categorie “normali”, va verificato sul personale dipendente dell’intera azienda (e del decennio).
- | vari costi sostenuti si riferiscono unicamente agli addetti alle lavorazioni in OS2-A (o OS2-B).
- Il decreto ammette la possibilità, per la sola qualificazione in OS2-A/B, di utilizzare anche la retribuzione convenzionale INAIL dei “Direttori Tecnici non dipendenti”. Non è preclusa la possibilità di utilizzare la retribuzione convenzionale INAIL anche per gli altri soggetti previsti dalla disciplina generale sulla qualificazione (Titolare di impresa individuale, Soci di S.n.c., Soci Accomandatari di S.a.s.).
- La verifica del titolo di Collaboratore Restauratore va fatta esclusivamente mediante la consultazione dell’elenco presente al seguente link https://web beniculturali.it.
Ne consegue che, laddove il soggetto non figuri in tale elenco, non potrà essere considerato ai fini della verifica del personale minimo per l’assegnazione della categoria OS2-A/B.
In tale elenco sono riportati non solo coloro che, in applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 182 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) hanno superato la relativa procedura di selezione pubblica indetta dal medesimo ministero ma anche i Tecnici del Restauro in possesso di idoneo titolo di studio conseguito ai sensi della disciplina vigente in materia di insegnamento.
Si precisa che la stessa procedura verrà adottata nel momento in cui sarà approvato anche l’Elenco Nazionale dei
Restauratori.
- Adeguata capacità economica-finanziaria:
In caso di qualificazione esclusivamente nella categoria OS2-A/B: solo idonee referenze bancarie.
In caso di qualificazione nella categoria OS2-A/B unitamente ad altre categorie (diverse dalla OS25) i requisiti sono quelli previsti per la qualificazione in qualsiasi altra categoria ovvero:
- cifra d’affari pari al 100% della classifica richiesta;
Il. idonee referenze bancarie;
- patrimonio netto, riferito all’ultimo bilancio depositato, di valore positivo (solo per la società di capitali).
QUESTIONI VARIE
SUBAPPALTO
Ai fini della qualificazione nelle categorie 0G2, OS25 e OS2-A/B non possono essere utilizzati anche i lavori eseguiti in categoria dai subappaltatori. I lavori utili per la qualificazione sono solo quelli effettivamente e direttamente eseguiti e non è prevista alcuna premialità per quelli affidati in subappalto.
APPORTO DIREZIONE TECNICA
In base a quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del Regolamento non è precluso l’utilizzo, per la qualificazione nelle categorie OG2, OS25 e OS2-A/B, dell’apporto del direttore tecnico.
LAVORI ESEGUITI ALL’ESTERO
Per i lavori eseguiti all’estero si applica la disciplina prevista dall’art. 22 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.
ATTESTATO DELL’AUTORITÀ PREPOSTA ALLA TUTELA DEL BENE
Ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, OS25 e OS2-A/B i certificati di esecuzione lavori debbono contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori con il buon esito degli interventi eseguiti.
ACQUISIZIONE DI AZIENDA O DI UN SUO RAMO
Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.
INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE
Si rinvia alla disciplina generale in tema di qualificazione.
CERTIFICATO DI QUALITÀ
Si rinvia alla disciplina generale in tema di qualificazione.
REQUISITO DELLA ADEGUATA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE
Non è prevista la necessità di dimostrare alla SOA l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche.
VERIFICA REQUISITO IDONEITA’ ORGANIZZATIVA NELL’IPOTESI IN CUI L’IMPRESA NON HA LAVORI NEL DECENNIO
Occorre notare che la quota minima di personale è calcolata sui lavori che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, mentre per il calcolo dei lavori vige il principio che consente l’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori.
Ne consegue che, se l’impresa non ha effettuato lavori nella categoria negli ultimi 10 anni (o ha eseguito lavori in misura esigua), ma utilizza certificati più “vecchi”, potrebbe succedere che il costo “storico” del personale addetto risulti pari a zero, decretando quindi un “facile” superamento del requisito (il 40% di zero è pari a zero).
Per superare tale incongruenza si considererà quale valore di riferimento la classifica richiesta nella corrispondente categoria.
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mi auguro che la nostra Academy
serva per farci crescere insieme.
Oggi parliamo dell’autorità nazionale
anticorruzione,
l’ANAC,
la quale ricopre
compiti e poteri non trascurabili nell’ambito
della qualificazione SOA.
Questi poteri derivano dalla vecchia Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture,
la quale
è stata
abolita
dal legislatore e,
come dicevo prima,
questi compiti sono stati
assorbiti
dalla NAC.
Partiamo
dai poteri autorizzativi,
nel senso che
ANAC
autorizza,
così come faceva la vecchia autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture,
autorizza le società
per azioni che si costituiscono
al fine di operare nel settore della
qualificazione delle imprese.
Questa autorizzazione
viene
rilasciata
dopo un’attenta verifica
dei requisiti morali in capo a tutti coloro che
fanno parte della sua
e
con riferimento anche
al principio di indipendenza di giudizio,
di trasparenza e
di correttezza.
A seguito di autorizzazione
la SOA viene inserita in un elenco particolare.
Questo elenco
è reperibile
sul web facendo una semplice ricerca tramite il
motore di ricerca di Google
e scrivendo
nell’apposito campo elenco delle sue autorizzate.
Come vedete
una volta
fatta la ricerca
restituisce
i risultati e noi andiamo a cliccare sul primo
risultato,
elenco delle sue autorizzate.
Scorrendo questo elenco
troviamo tutte le SOA che
oggi operano sul mercato e
a
un certo punto è un elenco alfabetico
e
a un certo punto troviamo anche
il link
alle informazioni che riguardano SOA 23 organismo
di attestazione SPA.
In questa pagina web che riguarda
l’elenco delle SOA autorizzate,
vengono
anche
annotate
tutte le sanzioni
che nel tempo eventualmente la stessa
ANAC,
la stessa Autorità
Nazionale Anticorruzione,
commina alle SOA.
che possono essere sanzioni pecuniarie,
la sospensione dell’attività di qualificazione e
addirittura la decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio dell’attività
di qualificazione.
Quindi
l’utente prima di scegliere la sua
recupera anche queste informazioni e ovviamente
qualora sia stata
combinata la sanzione della sospensione
o della decadenza dell’autorizzazione
non può scegliere quella sua
per poter ottenere un attestato.
Queste sanzioni vengono combinate
a
quelle SOA che
non operano
secondo
quanto previsto dalla normativa
e quanto previsto dagli atti interpretativi
che vengono
emanati dall’ANAC.
Oltre
alle sanzioni alle SOA,
l’ANAC combina
anche sanzioni
alle imprese.
Trattasi di sanzioni pecuniarie,
sanzione
della sospensione dell’attestazione ottenuta
e
decadenza
dell’attestazione di qualificazione sua stessa.
Oltre ai poteri autorizzativi e
sanzionatori che abbiamo
analizzato,
l’ANAC ha anche un potere interpretativo della
normativa,
nel senso che
la normativa spesso è molto generica e ha bisogno
di
interpretazioni
al fine di stabilirne i dettagli.
Tant’è che ANAC nel 2014 ha pubblicato proprio un
manuale
sulla qualificazione SOA
per stabilire
tutti i dettagli
delle procedure che le SOA devono adottare
e dei controlli ovviamente che le SOA devono
adottare
nell’ambito
del procedimento di qualificazione delle imprese.
Questo manuale
poiché si basa
su una normativa
ad oggi
sostituita dal nuovo codice
degli appalti,
il decreto legislativo 36 del 2023,
necessita di una revisione
e
si pensa
che questa revisione arriverà a breve.
Presso l’ANAC è anche
istituito
il casellario informatico delle imprese,
vale a dire
un
casellario
in cui sono
inserite
tutte le annotazioni che riguardano
le imprese stesse,
informazioni che sono utili sia per le stazioni
appaltanti,
quando devono fare alcuni controlli
nell’ambito dei requisiti
posseduti dalle imprese e spesi nelle gare
d’appalto,
oppure informazioni che sono utili alle SOA
nell’ambito della loro attività.
Tra queste informazioni
abbiamo anche
informazioni circa
le sanzioni combinate all’impresa,
come per esempio l’interdizione
a partecipare alle gare d’appalto per un
determinato periodo
perché magari l’impresa
si resa colpevole
di aver reso false dichiarazioni
o aver
prodotto falsi documenti
nell’ambito di gare d’appalto o nell’ambito
di procedimenti di qualificazione SOA.
Le imprese che
si sono già iscritte sul portale
dell’ANAC perché già partecipano a
gare d’appalto,
per esempio perché sono in possesso già di
attestato SOA
o partecipano alle gare d’appalto di importo
inferiore ai 150 mila euro,
possono
anche visualizzare
tutte le eventuali iscrizioni sul casellario
informatico
delle imprese
a proprio carico.
Questa possibilità
è utile
nel momento in cui
il legale rappresentante dell’impresa
deve sottoscrivere
la dichiarazione sul
possesso dei requisiti morali previsti dalla
normativa vigente in materia di qualificazione
da presentare alla SOA.
Questo controllo infatti serve per capire
se ci sono delle criticità
sul possesso appunto dei requisiti morali.
Quindi prima di inviare la dichiarazione
alla SOA
è opportuno fare questo controllo.
Oltre al casellare informatico
delle imprese,
oggi è stato anche istituito
dalla normativa,
quindi dal nuovo codice delle appalti,
il fascicolo virtuale dell’operatore economico,
sempre
gestito dall’ANAC.
Che cos’è il fascicolo virtuale?
dell’operatore economico.
È
un contenitore
in cui sono
inseriti tutti
i documenti
che le imprese
oppure i vari enti che vengono interpellati
forniscono per la dimostrazione del possesso dei
requisiti
per partecipare alle gare d’appalto.
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico
sarà presto accessibile anche da parte dell’ISOA.
Questa novità è molto importante
in quanto,
potendo l’ISOA
accedere al fascicolo virtuale,
non dovranno più
richiedere
singolarmente ai vari enti
la conferma circa il possesso dalla parte delle
imprese che richiedono l’attestato
dei requisiti morali,
ma
potranno
trovare tutto ciò
che è necessario
appunto per la verifica del possesso dei requisiti
morali direttamente nel fascicolo virtuale
dell’operatore economico.
Ciò si traduce in un notevole abbattimento
dei tempi
per
rilasciare l’attestato SOA,
perché oggi le SOA sono
tenute ad attendere
le risposte da parte dei singoli enti interpellati
e invece attingendo la documentazione direttamente
dal fascicolo virtuale dell’operatore economico
non dovrà più
attendere
le risposte dei varienti.
Grazie per l’attenzione e buona giornata.
cos’è l’attestazione SOA,
quanto dura un attestato,
com’è fatto materialmente,
cosa ci va scritto all’interno dell’attestato e
chi lo rilascia.
L’attestazione SOA è
un’attestazione di qualificazione per la
partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione
di lavori pubblici.
La norma generale che disciplina l’attestazione
SOA è l’Allegato II.12 al Degreto Legislativo
numero 36 del 2023.
L’attestazione SOA
è un attestato obbligatorio
che comprova la capacità economica e tecnica di
un’impresa
a concorrere all’esecuzione di appalti pubblici di
lavoro
di importo maggiore a 150 mila euro.
L’attestazione SOA conferma
che il soggetto certificato sia in possesso di
tutti i requisiti necessari alla contrattazione
pubblica.
L’attestazione SOA viene rilasciata dalle società
organismo di attestazione,
il cui acronimo è appunto SOA,
le quali sono appositamente autorizzate
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,
l’ANAC.
L’iter in qualificazione che precede il rilascio
della tua attestazione
prevede un’approfondita valutazione dei requisiti
imposti dalla legge
ed analizza un determinato periodo temporale della
vita dell’impresa.
Un breve accenno alle categorie e le classifiche
che compongono l’attestato di qualificazione SOA.
L’attestazione SOA,
come avevamo già
detto,
qualifica l’impresa a partecipare
agli appalti pubblici in categorie di opere e
classifiche di importo.
Entrambi questi elementi,
le categorie e le classifiche,
sono commisurati alla capacità
e all’esperienza
che l’azienda ha dimostrato all’organismo di
attestazione.
Le categorie di opere
sono tutte le differenti tipologie di lavorazioni
possibili.
Si dividono in categorie di opere generale,
sono 13,
e categorie di opere di carattere specializzato,
sono 39.
Le prime,
quelle di carattere generale,
presuppongono la compresenza e
l’intrecciarsi di diverse capacità,
esperienze e professionalità.
Le seconde,
quelle di carattere specializzato,
sono verticali e presuppongono,
proprio come indicato dal termine che li
definisce,
una competenza specialistica
e specifica.
Accanto ad ogni categoria,
per la quale viene rilasciato l’attestato SOA,
corrisponde una determinata classifica.
La classifica,
infatti,
determina l’importo per la quale l’impresa sarà
abilitata a concorrere agli appalti pubblici.
Le classifiche sono complessivamente 10 e vanno
dalla prima che ha un valore
pari a 258 mila
euro,
all’ottava che convenzionalmente abilita le
imprese per lavori superiori
a 20 milioni e 658 mila euro.
Se volessimo costruire un paragone con il mondo
dello sport,
le categorie sono le singole specialità sportive
che possono essere praticate.
Quindi
l’OG1
è per chi costruisce edifici,
l’OG3 è per chi costruisce le strade,
l’OG6 è per chi
costruisce acquedotti e così via,
come se fossero il calcio,
il tennis o il nuoto.
Le classifiche invece sono i diversi campionati a
cui ci si può iscrivere.
Maggiore la classifica più l’impresa è qualificata
a poter concorrere alle elaborazioni di un importo
maggiore.
Se la mia impresa è in possesso di una
qualificazione
di tipo OG1 quarta
ha chiaramente uno
status maggiore di un’impresa attestata
sempre in OG1 ma su prima classifica.
Quanto dura un’attestazione SOA?
L’attestazione SOA è valida per 5 anni dalla data
di rilascio
dell’attestato,
previa conferma di validità al suo terzo anno,
la cosiddetta verifica triennale.
Ma adesso vediamo com’è fatto un attestato
e di quali elementi si compone.
L’attestato SOA è quello che adesso stiamo
visualizzando all’interno del nostro video.
Come vedete riporta
il logo di SOA23,
Società Organismo di Attestazione,
il codice identificativo di SOA23 e
l’autorizzazione
per SOA23,
la numero 74 del 24 gennaio 2024.
Questo
elemento è fondamentale perché certifica
che SOA23
è una società autorizzata da ANAC al rilascio
dell’attestato SOA.
Dopodiché
c’è
un’indicazione su quello che è
questo documento,
quindi l’attestato di qualificazione e esecuzione
di lavori pubblici e c’è il numero e la data di
rilascio.
Il numero
è un numero progressivo
che viene
determinato
dall’ANAC
con il 74 e il 24 che sono,
come abbiamo già detto,
gli indicatori dell’autorizzazione rilasciata a
sua 23 e poi c’è la data
del rilascio dell’attestato.
a chi viene rilasciato
l’attestato,
all’impresa,
come vedete in questo punto
viene inserito
la ragione sociale dell’impresa,
la sede,
il suo indirizzo,
l’iscrizione alla Camera di Commercio,
il numero,
il codice fiscale e la partita IVA.
Dopodiché due elementi fondamentali all’interno
dell’attestato,
l’indicazione dei rappresentanti legali
della nostra impresa
e dei direttori tecnici
della nostra impresa.
Il direttore tecnico
lo andremo a
descrivere in un video,
in una maniera molto più approfondita,
all’interno
della piattaforma di SOA Academy.
Troverete
lì tutte le indicazioni
sui requisiti
per poter essere un direttore tecnico all’interno
di un’impresa che vuole qualificarsi
ai fini SOA.
Dopodiché
la parte fondamentale,
quella
di cui accennavamo prima,
quindi le categorie classifiche di qualificazione
per l’impresa,
per l’operatore economico che si va ad attestare.
Quindi
qua andremo a inserire
quelle categorie
e con relative classifiche
che l’impresa ottiene e per le quali potrà
concorre
a gare,
bandi
di lavori pubblici.
Questa impresa
è stata qualificata in OG 1 classifica VI,
in OS 18-A classifica III,
OG 9 classifica II,
OS 18-B
classifica I,
OG 11 classifica III,
OS 32 classifica II.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che questa impresa potrà partecipare per
queste singole categorie,
per quei determinati importi
aumentati di un quinto,
perché la norma prevede un plus
per ogni singola classifica
per la quale l’impresa si è andata ad attestare
e potrà concorrere per questi determinati importi,
come dicevo,
a
lavori pubblici.
Inoltre ha ulteriori due indicazioni che possono
essere inserite all’interno dell’attestazione in
base al fatto che
l’impresa abbia o non abbia questi determinati
requisiti.
Se possiede la certificazione di qualità
viene inserito l’indicazione da chi viene
rilasciata,
la data di rilascio
e
se partecipa
al consorzio stabile.
Consorzio stabile
è un determinato consorzio
che andremo anche qui
a descrivere in maniera più approfondita in un
altro video
della nostra SOA Academy.
in basso
viene ribadito il numero dell’attestato che
abbiamo visto in alto
e poi ci sono altri elementi,
un altro elemento fondamentale,
ci sono le date quindi il dato del rilascio
dell’attestazione originaria 2 agosto 2024,
il rilascio dell’attestazione in corso,
le date coincidono perché l’attestato è unico
e la data in questo momento di scadenza triennale
l’1 agosto 2027 e la
data di scadenza quinquennale il 1 agosto 2029
Questo che cosa vuol dire?
Che
questa impresa
entro il primo agosto del 2027 dovrà fare la sua
verifica
che poi gli porterà
all’indicazione in questo campo
della data di effettuazione della verifica
e la scadenza
finale
diventerà l’1 agosto del 2029.
Se la nostra impresa
non effettuerà la scadenza trennale il 2 agosto
del 2027 l’attestato risulterà non valido.
Infine le due firme che vidimano
e sigillano
l’attestato sono quelle del
legale rappresentante di
SOA23
e del direttore tecnico
di
SOA23.
Ma l’attestato può cambiare nel corso
della sua vita?
Certamente sì.
Infatti,
ritorniamo
sul nostro attestato,
come abbiamo visto
c’è
questa data rilascio attestazioni in corso che in
questo momento coincide con il rilascio
dell’attestazione originaria.
Cosa succede?
Nel corso della vita chiaramente l’impresa
può
pensare di implementare
delle categorie o delle classifiche per categorie
che già ha ottenuto.
Ad esempio,
la nostra impresa
che è qualificata in questo momento in OG 9 II,
magari
nel corso
di questi anni
può implementare la sua OG 9 passando a una terza
classifica.
Verrà stipulato un contratto che verrà detto di
integrazione,
di
solo integrazione con la SOA che ha rilasciato
l’attestazione originaria
e
a fronte
di una
consegna di determinati documenti verrà rilasciato
un nuovo attestato
che riporterà le stesse
categorie e classifiche più
un aggiornamento
della categoria oggi nuova in classifica terza.
A quel punto
questa data che vediamo in questo momento qui,
il rilascio attestazioni in corso,
non sarà più 2 agosto 2024 perché rimarrà
quella la data di rilascio attestazioni
originarie,
ma verrà aggiornata con la data effettiva
del rilascio del nuovo attestato,
che però avrà sempre una scadenza di validità
treennale 1 agosto 2027.
All’interno dell’attestazione di qualificazione
possono intervenire
altre integrazioni che
vengono introdotte
nel corso della vita dell’impresa,
quindi oltre a una variazione di categorie e di
classifiche
possono anche cambiare
ad esempio la ragione sociale dell’impresa stessa,
oppure la sede
e quindi il suo indirizzo,
sono tutti elementi che abbiamo già visto,
rientrano all’interno dell’attestato e quindi
devono essere continuamente aggiornati in caso di
variazioni,
così come i legali rappresentanti o i direttori
tecnici
che possono subire delle variazioni nel corso
degli anni.
oppure l’aggiornamento della qualità,
del certificato della qualità,
oppure,
come abbiamo visto nel nostro caso,
l’essere parte o non
più parte di un consorzio stabile.
Insomma,
ci
sono tutti elementi che vengono introdotti
attraverso
dei contratti di integrazione che vengono presi in
carico dalla SOA che ha rilasciato
l’attestazione originaria e che producono
l’aggiornamento dell’attestato con rilascio di un
nuovo attestato che sostituisce il precedente e un
aggiornamento della data
del rilascio di attestazioni in corso che come
abbiamo visto in questo caso coincide
ma nel caso di un successivo rilascio
queste date saranno
diverse
perché
rimarrà il rilascio dell’attestazione originaria
e il rilascio
dell’attestazione in corso con l’aggiornamento
della data.
Rimarranno la scadenza di validità triennale e
la scadenza di validità
quinquennale che sono gli elementi,
i pilastri
a cui fa riferimento l’attestazione
e che sono
le scadenze giustamente sia triennale che
quinquennale.
In questo video abbiamo parlato di che cos’è
un’attestazione SOA,
abbiamo fatto vedere
quali elementi si compone l’attestato di
qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici,
qual è la norma madre di riferimento.
Vi diamo appuntamento ai prossimi video della
nostra SOA Academy per tutte le altre
indicazioni relative a tutti gli altri capitoli
che compongono l’attestato di qualificazione,
come funziona una SOA e quali sono i documenti che
un’impresa deve produrre per poter ottenere
l’attestato di qualificazione.
Una buona giornata a tutti.
Le categorie sono elencate con le ispettive
declaratorie che le descrivono minuziosamente
all’interno dell’Allegato A,
dell’Allegato 2.12 al Decreto Legislativo numero
36.2023.
Sotto il nostro video troverete poi il link dove
sarà possibile scaricare un estratto dell’Allegato
2.12 all’interno del quale troverete le
declaratorie complete delle singole categorie.
Le categorie di opere sono tutte differenti,
tipologie di lavorazioni possibili.
Si dividono in categorie di opere
generale,
sono 13,
e categorie di opere di carattere specializzato,
sono 39.
A fine della declaratoria che stiamo
visualizzando,
per opera o per intervento,
si intende un insieme di lavorazioni capace di
esplicare funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di
opere generali,
individuate con l’acronimo
OG,
è conseguita dimostrando capacità di svolgere in
proprio o qualsiasi altro mezzo l’attività di
costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o
interventi
per la cui realizzazione siano necessarie una
pluralità di specifiche lavorazioni.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di
opere specializzate,
individuate con l’acronimo
OS,
è conseguita invece dimostrando capacità di
eseguire in proprio l’attività di esecuzione,
strutturazione e manutenzione di specifiche
lavorazioni
che costituiscono di norma parte del processo
realizzativo di un’opera
o di un intervento e necessitano di una
particolare specializzazione o professionalità.
Le categorie sono elencate con le rispettive
declaratorie che le descrivono minuziosamente
all’interno dell’Allegato A
all’Allegato 2-12
del Decreto Legislativo numero 36-2023.
All’interno di questo video troverete il link che
vi farà scaricare
una brochure con tutte le indicazioni relative
alle categorie di opere generali specializzate
e alle rispettive classifiche di attestazione.
Le categorie di opere sono tutte differenti
tipologie di lavorazioni possibili.
Si dividono in categorie di opere
generali,
sono 13,
categorie di opere di carattere specializzato e
sono 39.
Ai fini della declaratoria che stiamo
visualizzando per opera o per intervento si
intende
un insieme di lavorazioni capace di esplicare
funzioni economiche e tecniche.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di
opere generali,
individuate dall’acronimo OG,
è conseguita dimostrando capacità
di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo
l’attività di costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di opere o
interventi per la cui realizzazione siano
necessarie
una priorità di specifiche lavorazioni.
La qualificazione in ciascuna delle categorie di
opere specializzate,
invece,
individuate con l’acronimo OS,
è conseguita dimostrando capacità di eseguire in
proprio l’attività di esecuzione,
ristrutturazione e manutenzione
di specifiche lavorazioni che costituiscono di
norma parte del processo produttivo realizzativo
di un’opera
o di un intervento
e necessita di una particolare specializzazione e
professionalità.
Accanto ad ogni categoria per la quale viene
rilasciato l’attestato SOA,
deve corrispondere
una determinata classifica.
La classifica infatti determina l’importo per la
quale l’impresa sarà abilitata a concorrere agli
appalti pubblici.
Le classifiche sono stabilite all’interno di
un’apposita tabella presente nell’articolo 2,4
della legato 212 al decreto legislativo numero
36-2023.
Le classifiche sono complessivamente 10 e le
possiamo visualizzare all’interno della nostra
tabella
adesso in video
e vanno dalla prima che ha un valore pari a Euro
258 mila
alla ottava che
abita le imprese per lavori superiori
a oltre 15 milioni e mezzo.
In pratica,
se volessimo costruire un paragone con il mondo
dello sport,
le categorie sono le singole specialità sportive
che possono essere praticate,
quindi la OG1 per chi costruisce edifici,
la OG3 per chi
costruisce strate,
la OG6 per chi
costruisce acquedotti e così via,
come se fossero singolarmente il calcio,
il tennis o il nuoto.
Le classifiche invece sono i differenti campionati
a cui si può iscrivere
maggiore la classifica più l’impresa è qualificata
a poter concorrere a lavorazioni di importo
maggiore.
Se la mia impresa è in possesso di una
qualificazione di tipo OG1-4 ha chiaramente uno
status maggiore di un’impresa attestata sempre in
OG1 ma in classifica
prima.
La norma ci dice che la qualificazione è una
categoria abilita l’impresa a partecipare alle
gare e seguire i lavori
nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto.
In pratica,
un’impresa testata per la categoria Oggi 1 seconda
potrà concorrere alle gare per quella determinata
categoria fino ad un importo pari a 619.200 euro,
cioè pari a 516.000 che è l’importo proprio della
seconda classifica,
aumentato
del 20%.
Infine,
per concludere,
è necessario appuntare la nostra attenzione su una
serie di categorie di opere particolari,
alcune delle quali richiedono
il soddisfacimento di un sovrappiù di requisiti
rispetto alle altre categorie.
Ad esempio,
per ottenere la qualificazione nelle categorie
OS13,
OS18A,
OS18B e OS32,
che stiamo visualizzando in questo momento in
tabella
all’interno dell’allegato A,
all’allegato 2.12 del decreto legislativo 36.2023,
è
necessario dimostrare e disporre di un adeguato
stabilimento industriale
specificatamente adibito alla produzione dei beni
oggetti della categoria,
oppure
per la qualificazione delle categorie
OS20B,
OS21,
EOS35,
l’impresa deve dimostrare
con l’estratto autentico del libro unico del
lavoro che nel proprio granico sia presente almeno
un operaio qualificato,
assunto con contratto di lavoro subordinato
e munito di patentino certificato.
Questo però se è richiesta la qualificazione in
prima classifica perché
per ogni successiva classifica e fino alla quinta
inclusa il numero degli operai
viene incrementato di una unità rispetto alla
precedente e dalla sesta classifica in poi viene
incrementato addirittura di due unità
rispetto alla precedente.
Quindi
un’attestazione in OS20B,
ottava classifica,
comporta la dimostrazione del possesso
di non meno di 13 operai qualificati muniti di
patentino.
Un discorso a parte e più approfondito meritano
tutte le categorie con lavorazioni sui beni
culturali,
parliamo qui
della categoria
OG2,
della categoria
OS2A,
OS2B
e della categoria OS25.
e della categoria oggi unici,
che è quella degli impianti tecnologici.
Queste saranno oggetto di specifico focus
all’interno della
nostra piattaforma con dei video
ad hoc.
In questo video vi abbiamo illustrato le categorie
classifiche presenti all’interno del processo di
qualificazione
SOA
per le quali
un’impresa,
un operatore economico può conseguire l’attestato,
vi abbiamo illustrato quali sono
le loro caratteristiche e quali sono
le norme,
qual è la norma di riferimento e gli allegati a
cui bisogna fare riferimento.
Vi diamo appuntamento
nei video della nostra
Sì.
In questo video vi abbiamo illustrato come
funzionano le categorie e le classifiche
all’interno
della qualificazione SOA,
qual è la loro descrizione,
quali sono gli importi delle classifiche cui le
imprese possono ambire per ottenere l’attestazione
di qualificazione e che cosa comporta ottenere
una classifica rispetto ad un’altra
in merito alle gare a cui si può concorrere.
Nei prossimi video vi illustreremo
altri aspetti del processo di qualificazione e
tutte le varie normative a cui bisogna fare
riferimento.
Nella pillola
che vedremo oggi
affronteremo quella che è
la procedura di qualificazione.
Partiamo intanto
da quella che è la norma.
che
nell’allegato 2.12 del decreto legislativo 36.23
nella parte terza,
all’articolo 16,
tratta appunto della domanda di qualificazione.
Qui dice,
recita esattamente,
che
l’operatore economico
che
intende ottenere l’attestazione di qualificazione
deve stipulare un contratto apposito con una delle
sue autorizzate.
e
ha contestualmente l’obbligo di produrre il
certificato della Camera di Commercio completo
di attestazione antimafia
e dal cui oggetto sociale
si evincano delle attività riconducibili alle
categorie di opere generali e specialistiche
richieste contrattualmente.
In realtà
probabilmente
questa norma
presenta
sicuramente un refuso
in quanto
l’operatore economico,
quindi
l’impresa
privata
non può più chiedere
un
certificato
della Camera di Commercio con la dicitura
antimafia
ed è appunto la sua
che si occupa di
scaricare
una visura camerale
da cui
potrà verificare
la legittimità del sottoscrittore,
i dati anagrafici dell’impresa
e
soprattutto
la congruità e la conformità dell’oggetto sociale
indicato nel camerale con quelle che sono le
categorie
richieste contrattualmente.
Tecnicamente
questa
La richiesta che l’impresa
rivolge alla SOA
è
una
proposta contrattuale
che
la SOA è tenuta
ad accettare ed è così che si perfeziona il
contratto SOA.
L’elenco delle SOA autorizzate è disponibile
sul sito ANAC.
Una volta che
l’impresa
richiede
l’attestazione
lo fa
con
un
contratto
che
viene
stilato su un modello disponibile che viene
appunto approntato
dalla sua.
Il
contratto
quindi deve contenere
essenzialmente i dati anagrafici dell’impresa
quelli del legale rappresentante,
del direttore o dei direttori tecnici,
deve indicare se
l’impresa
partecipa a un consorzio stabile,
se ha intenzione di
utilizzare un avvalimento per la sua
qualificazione,
quali sono le categorie e le classifiche che
richiede
e il costo della qualificazione.
Una volta che
appunto l’impresa è pronta con questa proposta
contrattuale
deve inoltrarla alla SOA
dopo che il legale rappresentante
la firma digitalmente
attraverso la PEC
istituzionale dell’impresa
alla PEC della SOA.
Questa operazione può essere sostituita anche
dalla produzione di una richiesta di un contratto
cartaceo firmato in originale.
La SOA che riceve questa proposta contrattuale a
sua volta
è obbligata ad accettarla
e lo fa
formalmente attraverso una lettera di
accettazione,
anche essa firmata digitalmente
e trasmessa via PEC all’indirizzo dell’impresa.
Questa lettera di accettazione normalmente
contiene
anche
l’elenco dei documenti
che l’impresa
deve trasmettere poi alla SOA
per potersi qualificare.
Ciascun tipo di impresa,
a seconda della propria forma giuridica,
deve produrre un certo tipo di
documentazione
e quindi
tutti questi documenti sono
indicati
nella lettera.
e
diciamo che in linea di massima
l’impresa,
soprattutto la sua,
ha 180 giorni in totale
per
attestare l’impresa sulla base di questa
documentazione che viene richiesta
e
questi 180 giorni si dividono in,
diciamo,
in due tranche.
90 giorni sono a disposizione
della
impresa per
produrre la documentazione e gli altri 90 giorni
invece
sono
della SOA
che
deve effettuare
tutte le
verifiche necessarie per
poter appunto qualificare l’impresa.
Quindi riepilogando
vi mostro
un tipo di contratto,
questo nella fattispecie è
un contratto
di prima attestazione
che l’impresa quindi invia,
una proposta di contratto,
che l’impresa invia alla PEC
della SOA
e
qui come vedete
nella prima parte
sono indicati
gli estremi
anagrafici dell’impresa
e
nonché del suo legale rappresentante.
Questo è uno
dei dati che poi la SOA
va a verificare
sul camerale,
cioè va a verificare la legittimità del
sottoscrittore.
Dopodiché
l’impresa indica
qual è il soggetto che andrà a ricoprire la carica
del direttore tecnico e
quindi con tutti i suoi dati anagrafici
soprattutto con il titolo di studio,
con il tipo di
rapporto che lo lega all’impresa,
quindi se è un dipendente
o
se ha un contratto d’opera con l’impresa o se
coincide con il legale rappresentante stesso.
indica se
c’è
più di un direttore tecnico,
qui
diciamo abbiamo la possibilità di indicarne due,
ma esiste anche un appendice a questo contratto
qualora
i direttori tecnici siano più di due.
Quindi una volta che abbiamo indicato quelli che
sono
la tipologia di rapporto che
lega il direttore tecnico all’impresa
diremo anche se l’impresa
partecipa a un consorzio stabile e
se sì
ne andiamo a indicare
i dati
essenziali ovvero il nome,
il codice fiscale in maniera tale da poter
risalire
al suo attestato sul sito ANAC
L’impresa,
inoltre,
che intende avvalersi
dell’avvalimento stabile lo va a indicare qui e
indica quelli che sono gli estremi
della impresa ausiliaria.
Detto questo,
l’impresa
comincia qui a entrare
nel merito dei numeri dell’attestazione,
quindi chiede
le categorie
e le classifiche per le quali intende qualificarsi
e
specifica
se
la
qualificazione avverrà solo per attività di sola
costruzione
o
anche
per la progettazione
che è
un capitolo che vedremo più avanti.
Ci sono poi una serie di
riferimenti anche normativi
legati alla durata dell’attestazione che sono
anche
dei capitoli che affronteremo man mano
e poi
viene indicato il corrispettivo
della qualificazione
che
si ottiene applicando una formula prevista da ANAC
e
che
nel caso
di SOA 23 prevede l’applicazione del minimo
tabellare.
Quindi questa è la proposta contrattuale che
l’impresa invia
alla
SOA
e la SOA
vediamo per esempio una lettera di accettazione,
di rimando
trasmette
per accettazione
una lettera dove formalmente
dice che appunto
quella proposta contrattuale viene accettata
e
allega a questa
lettera anche
un elenco documenti.
Un elenco documenti che cambia
a seconda del tipo,
della forma giuridica dell’impresa che si va a
qualificare.
Infatti
sappiamo che per esempio per
la dimostrazione dei requisiti economici di una
società di capitali,
avremo necessità dei bilanci che nel caso
specifico vengono scaricati direttamente
dalla SOA,
mentre
se
l’impresa che chiede la qualificazione è una ditta
individuale piuttosto che una società di persone
non serviranno
i bilanci,
ma
faremo ricorso alle dichiarazioni dei redditi che
invece verranno inoltrati direttamente
dall’impresa.
capite bene che
l’elenco dei documenti
necessari variano a seconda
e della forma giuridica dell’impresa che chiede la
qualificazione ma anche
del tipo di contratto
che sta stipulando perché noi adesso abbiamo visto
così a titolo di esempio
una nuova attestazione,
una prima attestazione che è uguale al rinnovo
sostanzialmente,
ma
l’impresa che per esempio più in là
stipula un contratto di verifica triennale
piuttosto che una variazione minima,
quindi un contratto
più leggero,
se vogliamo,
dovrà produrre
molti meno documenti perché
sono diverse le verifiche che la sua andrà a fare
in quelle circostanze,
ma
anche questi sono
degli argomenti che tratteremo in
delle sezioni dedicate.
Quindi riepilogando,
abbiamo
visto quella che è
in linea di massima la procedura di attestazione
dalla proposta contrattuale che
viene
inviata dall’impresa
alla SOA,
abbiamo detto via PEC,
preferibilmente con firma digitale,
Poi il passaggio successivo è quello in cui la SOA
accetta quella proposta contrattuale,
perfezionando così il contratto con una lettera di
accettazione
a cui viene allegato anche un elenco di documenti
a seconda della
forma giuridica dell’impresa.
Abbiamo visto
quelli che sono
i tempi a disposizione,
quindi abbiamo parlato dei 180 giorni quantomeno
per
la prima attestazione
e quindi
i 90 giorni a disposizione dell’impresa per
preparare la documentazione e 90 a carico della
SOA per effettuare le verifiche del caso.
Nella
prossima argomentazione che tratteremo,
il prossimo tema
riguarderà quelli che sono i requisiti che
l’impresa
deve
possedere
per
poter
ambire al rilascio della qualificazione.
Intanto vi ringrazio per l’attenzione.
Abbiamo visto nella precedente sezione che la
documentazione e le dichiarazioni richieste alle
imprese in fase di accettazione contrattuale
hanno lo scopo di dimostrare il possesso da parte
dello stesso operatore economico
di una serie di requisiti.
Questi requisiti afferiscono essenzialmente a due
macrofamiglie.
i requisiti di ordine generale e quelli di ordine
speciale.
I requisiti di ordine speciale necessari per la
qualificazione sono l’idoneità professionale,
quindi parliamo della direzione tecnica,
l’adeguata capacità economico e finanziaria,
quindi
parliamo di volume d’affari,
di referenze bancarie,
l’adeguata idoneità tecnico-organizzativa e in
questo caso ci riferiamo ai lavori eseguiti in
categoria e ai lavori di punta,
l’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e
l’adeguato organico medioannuo,
quindi parliamo di personale.
A ciascuno di questi requisiti
verrà riservato uno spazio dedicato di
approfondimento per comprendere
esattamente
come e quanto serve per raggiungere il
soddisfacimento di ognuno di essi.
I requisiti di ordine
generale sono invece disciplinati
dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 36
del 2023.
quindi stiamo parlando delle cause di
esclusione automatica e non da legare.
Si distinguono anche questi a loro volta
in requisiti che devono essere posseduti
dall’impresa e requisiti che devono invece essere
posseduti dalle
figure apicali dell’impresa
e quindi ci riferiamo al titolare,
al rappresentante,
al socio unico,
al direttore tecnico,
a
eventuali membri di organismi di vigilanza,
sindaci eccetera.
A differenza
dei requisiti speciali che vengono
principalmente dimostrati dalla documentazione che
viene esibita,
i requisiti generali vengono semplicemente
autocertificati,
quindi dichiarati dal legale rappresentante con
una dichiarazione sostitutiva
di atto di
notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445 del 2000.
L’impresa quindi
si limita a sottoscrivere
una dichiarazione
che è approntata
dalla SOA
e
dove vengono
diciamo
dichiarati
tutti i
requisiti generali o morali
e
sarà poi compito della SOA
verificarne
la veridicità
consultando
gli enti detentori di questa informazione.
Quindi
vediamo intanto quelli che sono i requisiti che
deve possedere l’impresa
e che quindi vengono dichiarati sempre da legale
rappresentante
e che sono contenuti principalmente
in una dichiarazione sostitutiva già prontata
dalla SOA.
Quindi intanto
la legale rappresentante dichiarerà l’inesistenza
di liquidazione o fallimento in genere,
l’inesistenza
di violazioni gravi
rispetto agli obblighi di imposte e tasse,
per violazioni gravi intendiamo quelli che
superano
i 5.000 euro,
l’inesistenza di
violazioni gravi
non definitivamente accertate,
qui parliamo
di quelle che superano i 35.000 euro,
sempre rispetto agli obblighi per
di imposte e tasse,
l’inesistenza di iscrizioni nel casellario
informatico ANAC per falsa dichiarazione o falsa
documentazione presentata in sede di gara,
l’inesistenza di sanzioni relative ai divieti di
contrarre con la pubblica amministrazione,
la regolarità
rispetto
agli obblighi che disciplinano il diritto di
lavoro dei disabili,
e
qui ci riferiamo alle imprese che hanno più di 15
dipendenti,
l’inesistenza di significativi illeciti
professionali,
l’inesistenza di violazioni del divieto di
intestazione fiduciaria
e
l’inesistenza di illeciti professionali in
generale.
Per quanto riguarda invece
i
requisiti in capo alle figure apicali,
quelli che abbiamo
indicato precedentemente,
questi devono dichiarare
l’inesistenza di
una delle cause di decadenza previste dal codice
antimafia
e l’inesistenza di provvedimenti penali di
condanna definitivi per reati particolarmente
gravi individuali.
Quindi,
abbiamo detto,
l’impresa si limiterà a
sottoscrivere
queste dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà
circa il possesso
di tutti questi requisiti e la SOA poi andrà a
verificare presso gli enti detentori di queste
informazioni
la bontà
di queste dichiarazioni
ed è per questo motivo che
l’impresa dovrà porre particolarmente
attenzione alle cose che va a dichiarare per
evitare
la falsa dichiarazione.
Per questo motivo noi
suggeriamo
di
consultare intanto il proprio cassetto fiscale per
verificare di avere
una
situazione rispetto agli obblighi di imposte tasse
positiva,
corretta
e
anche di consultare lo sportello previdenziale per
verificare il possesso
di un DURC regolare
e anche di richiedere una visura senza valore di
certificazione
presso la Procura della Repubblica per verificare
l’eventuale iscrizione di precedenti penali sul
casellare giudiziale.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi rimando al
prossimo approfondimento.
Buona giornata.
Buongiorno a tutti sono Carmela don Pietro tecnico SOA e insieme vedremo quali sono i requisiti di ordine speciale che l’impresa deve possedere per poter essere qualificabile. In questa puntata di SOS Accademy parleremo in particolare della cifra d’affari e del volume o volume d’affari e del patrimonio netto. Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore economico deve necessariamente dimostrare e la sua verificare per rilascio dell’attestazione, cioè quello relativo alla adeguata capacità economica finanziaria così come indicato nell’articolo 18 dell’allegato due dodici del decreto legislativo 36 del 2023.
00:00:46:24 – 00:01:24:20
Sconosciuto
L’adeguata capacità economica finanziaria e dimostrata da idonee referenze bancarie, dalla cifra d’affari e limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto dell’ultimo bilancio depositato di valore positivo. Prima di parlare in maniera dettagliata della cifra d’affari, è indispensabile sottolineare che solo per le società di capitali è fondamentale fare la verifica del patrimonio netto. Questo perché? Perché l’obiettivo della sua è quello di attestare delle imprese sane che in maniera autonoma riescano riescono a svolgere quelli che sono i lavori quella che è l’attività di costruzione.
00:01:24:22 – 00:01:50:23
Sconosciuto
Quindi se è una società di capitali che richiede attestazione possiede tutti i requisiti SOA ma ha il patrimonio netto negativo non potrà ottenere l’attestazione se prima non deposita un nuovo bilancio d’esercizio. Talvolta l’impresa dovrà aspettare anche un anno prima di poter stipulare un nuovo contratto con una sua attenzione. Quindi la verifica del patrimonio netto è uno dei primi requisiti SOA che bisogna verificare quando ci troviamo di fronte a una società di capitali.
00:01:50:25 – 00:02:14:17
Sconosciuto
Ma cerchiamo di capire che cos’è il patrimonio netto e dove lo troviamo. Un’impresa è a testabile se dimostra di avere una struttura stabile che in maniera autonoma e indipendente riesce a svolgere l’attività di costruzione. Quindi il patrimonio netto è fondamentale per comprendere la salute e la stabilità di un’azienda. Esso rappresenta la differenza tra le attività e le passività di una società in un preciso momento.
00:02:14:20 – 00:02:42:25
Sconosciuto
Per attestare una società di capitale, quindi, è necessario che il valore del patrimonio netto riferito l’ultimo bilancio depositato alla data di stipula del contratto tra la sua e l’impresa sia a valore di valore positivo lordo, perché questo elemento fa capire quanto l’impresa sia solida è un’impresa stabile. Il valore del patrimonio netto positivo da verificare si deve sempre riferire all’ultimo bilancio d’esercizio che l’impresa ha depositato ufficialmente alla data di stipula del contratto con la sua.
00:02:42:27 – 00:03:18:29
Sconosciuto
Tale valore lo troviamo nel bilancio d’esercizio, appunto, dell’ultimo bilancio ufficialmente depositato. Lo troviamo dov’è nello stato patrimoniale e corrisponde al totale dell’altra del passivo. Nel nostro esempio. Abbiamo lo stato patrimoniale, quindi il totale della lettera del passivo sarà pari in questo caso a 554.934. Il valore del patrimonio netto positivo da verificare si deve riferire all’ultimo bilancio d’esercizio che l’impresa ha depositato ufficialmente alla data di stipula del contratto.
00:03:19:01 – 00:03:51:22
Sconosciuto
Ma dove troviamo questo valore? Questo valore lo troviamo nel bilancio ufficiale, nel bilancio d’esercizio, essenzialmente nello stato patrimoniale e corrisponde alla lettera del passivo. Nel nostro esempio l’importo sarà pari a 554.000€ 934. Adesso ci occuperemo invece di valutare quello che è un altro requisito di ordine speciale, che è quello della cifra d’affari o volume d’affari. La cifra d’affari o volume d’affari deve essere posseduto e verificato da tutte le imprese che vogliono ottenere la qualificazione SOA.
00:03:51:25 – 00:04:26:02
Sconosciuto
Vediamo pertanto che cos’è la cifra d’affari ai fini SOA, come si determina e a quale periodo fiscale si deve riferire. La cifra d’affari si realizza con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. Prima di parlare nel dettaglio della scia d’affari, è importante sottolineare alcuni punti fondamentali. Il volume d’affari o cifra d’affari utilizzabile ai fini sua, deve riferirsi esclusivamente all’attività di costruzione attività di costruzione tutto ciò che è oggetto di qualificazione SOA.
00:04:26:04 – 00:04:50:10
Sconosciuto
Quindi quello che non riguarda la qualificazione SOA, deve essere necessariamente suddiviso nella cifra d’affari. Un’attività diversa dalla costruzione può essere la vendita al dettaglio all’ingrosso di materiali, oppure, se un impresa svolge costruisce strade. Nello stesso tempo ha una cava quella che l’attività della cava va suddivisa, quindi non è oggetto di qualificazione pertanto non può essere presa in considerazione ai fini sua.
00:04:50:12 – 00:05:16:19
Sconosciuto
Per attività di costruzione si deve intendere quell’attività che l’impresa svolge e può essere oggetto di qualificazione SOA. Per l’attività di costruzione si deve intendere quell’attività che l’impresa svolge e può essere considerata per la qualificazione SOA. Attività di costruzione, però non s’intende soltanto ai fini sua quella che rientra nella categoria oggi una cioè costruzioni di edifici ma è tutto ciò che è oggetto di qualificazione SOA quindi anche se l’impresa fa.
00:05:16:22 – 00:05:48:20
Sconosciuto
Impianti elettrici o fa trasmissione dati tutta quell’attività che l’impresa svolge che può essere che rientra in quelle che sono le varie declaratorie previste per la qualificazione SOA saranno attività di costruzione il volume d’affari lavori dev’essere pari o superiore alla sommatoria delle classifica richieste. Cosa vuol dire questo se l’impresa per esempio richiede un attestazione nella categoria oggi una terza, 1000000 e 33, il suo volume d’affari in lavori dovrà essere pari o superiore A1000000A33.
00:05:48:22 – 00:06:21:26
Sconosciuto
Se invece l’impresa richiede l’attestazione categoria oggi uno terza 1.000.033 oggi tre seconda classifica 500.000€ o se prima classifica 205 8.000€. Il suo volume d’affari in lavori dovrà essere pari o superiore a 1.000.800 sette, che è la somma di tutte le classifiche. L’impresa abbiamo detto che poi deve dimostrare questo volume d’affari in un determinato arco temporale. Il volume d’affari utilizzabile è quello realizzato nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, quella SOA.
00:06:21:26 – 00:06:47:09
Sconosciuto
Il volume d’affari utilizzabile è quello realizzato nei 15 anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la sua. L’impresa può dimostrare utilizzare il volume d’affari prendendo in considerazione fino agli ultimi 15 anni di attività, a partire dalla data di stipula del contratto, in base alle esigenze e alle potenzialità dell’impresa che richiede la qualificazione, si devono considerare almeno cinque anni fiscali del quindicennio di riferimento.
00:06:47:12 – 00:07:16:24
Sconosciuto
I migliori anni, anche non consecutivi, ma si possono utilizzare anche più anni fiscali fino a considerare l’intero periodo, l’intero quindicennio. Vediamo un esempio. Se l’impresa si è costituita nel 2004. E ha sottoscritto con la sua un contratto in data 7 settembre 2004, può utilizzare fino a 15 anni fiscalmente documentabili e quindi dal 2009 al 2023 Sarà poi facoltà dell’impresa decidere quali anni utilizzare.
00:07:16:26 – 00:07:45:02
Sconosciuto
Diverso invece se l’impresa è di recente costituzione. Se l’impresa, ad esempio, si è costituita nel 2020 e ha sottoscritto il contratto con la SOA, sempre a settembre 2024, l’impresa avrà a disposizione meno anni fiscali, quindi avrà, se si tratta di una società di capitali depositato quattro bilanci relativa all’anno venti 21, 22, 23. La stessa cosa se si tratta di una società di persone, quindi solo in questo caso l’impresa potrà utilizzare un periodo temporale inferiore ai cinque anni.
00:07:45:04 – 00:08:28:24
Sconosciuto
Vediamo adesso invece in base alla tipologia di impresa che stiamo qualificando, quali sono i documenti fiscali che dobbiamo valutare per poter considerare la cifra d’affari. Come ci possiamo trovare di fronte a delle società di capitali oppure a delle ditte individuali, a delle società di persone? In base alla tipologia di impresa andremo a comprovare quella che è la cifra d’affari, prendendo in considerazione diversi documenti la cifra d’affari, i lavori relativa all’attività diretta e controllata da parte delle ditte individuali delle società di persone, dei consorzi, di cooperative, di consorzi tramite dei consorzi stabili, con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione, mentre da parte delle società a capitale con i bilanci riclassificati in
00:08:28:24 – 00:08:52:22
Sconosciuto
conformità delle direttive europee e con la relativa nota di deposito. Se l’azienda che stiamo valutando è una ditta individuale o una società di persona, c’è una SAS o SNC. Il documento fiscale che dobbiamo andare ad esaminare è la dichiarazione annuale IVA. Andiamo nello specifico a vedere qual è il modello e qual è il rigo che dobbiamo andare a considerare proprio per rilevare quello che è il volume d’affari.
00:08:52:24 – 00:09:11:06
Sconosciuto
Allora prendiamo in considerazione la dichiarazione IVA nel caso delle dichiarazioni IVA il modello si chiama in questo caso IVA 2023, ma il periodo d’imposta si riferisce all’anno precedente, quindi questo caso all’anno 2022. Il rigo che andremo a considerare e il rigo 50.
00:09:11:09 – 00:09:43:03
Sconosciuto
Il volume d’affari e, nel caso specifico l’importo è pari a 1.000.917 441€. Se l’impresa invece che siamo a testa è una società di capitali, il documento ufficiale a cui fa riferimento è il bilancio d’esercizio. In particolare, per rilevare il volume d’affari dobbiamo andare a prendere in considerazione il conto economico e, nel dettaglio il valore della produzione. Nel caso specifico dobbiamo prendere le quattro voci, le prime quattro voci del valore della produzione e dobbiamo escludere la voce.
00:09:43:03 – 00:10:14:28
Sconosciuto
Cinque Altri ricavi e proventi. In questo caso particolare in. L’importo che andremo a considerare sarà il totale valore della produzione 655 5200 54 meno la voce. Altri ricavi. Quindi il volume d’affari che andremo a prendere in esame in questo anno fiscale sarà pari a 600 8.000€ 179 Abbiamo visto quali sono per le ditte individuali le società di persone e per esse di capitali i documenti a cui dobbiamo fare riferimento per rilevare il volume d’affari.
00:10:14:28 – 00:10:43:13
Sconosciuto
Però noi abbiamo detto che il volume d’affari può essere dimostrato in più anni fiscali quindi il volume d’affari che l’impresa deve andare a utilizzare per la qualificazione sua deve essere dato dalla sommatoria di tutti i valori che abbiamo rilevato anno per anno, sia per quanto riguarda il modello unico per le ditte individuali e le società di persone, sia per quanto riguarda invece se le capitali in volume d’affari che andiamo a rilevare da ogni bilancio d’esercizio quindi l’importo complessivo se l’impresa si attesta in cinque anni.
00:10:43:15 – 00:11:12:25
Sconosciuto
L’importo complessivo che abbiamo rilevato ogni anno come volume d’affari da ogni singola dichiarazione IVA o che abbiamo rilevato da ogni bilancio d’esercizio per ognuna società di capitali, sarà il volume d’affari totale che verrà considerato ai fini SOA per ogni singolo anno. Si deve rilevare l’importo riportato nella dichiarazione annuale IVA o nel bilancio d’esercizio. La sommatoria dei valori indicati in tutti gli anni dei prodotti scale utilizzato corrisponderà al volume d’affari lavori posseduto dall’impresa in qualificazione.
00:11:12:27 – 00:11:43:19
Sconosciuto
E importante sottolineare che questo volume d’affari così rilevato potrà essere confermato, confermato o incrementato oppure rideterminato. Sarà confermato nel momento in cui l’impresa ha un volume d’affari che corrisponde a quella che la sommatoria del rilevata da ogni singola dichiarazione IVA ad ogni singolo bilancio d’esercizio e l’attrezzatura il costo del personale saranno sufficienti a confermare il volume d’affari reale però può anche succedere che il volume d’affari possa essere confermato, ma anche incrementato.
00:11:43:19 – 00:12:09:09
Sconosciuto
Questo succede se l’impresa presenta un certificato ISO e viene applicato un incremento convenzionale premiante. In quel caso il volume d’affari che è stato conseguito dall’impresa potrà essere aumentato, oppure ci troviamo di fronte al caso in cui la cifra d’affari viene determinata quando viene determinata la cifra d’affari. Nel momento in cui il costo delle attrezzature e il costo delle personale non soddisfano quelle che sono le percentuali minime richieste.
00:12:09:16 – 00:12:49:10
Sconosciuto
Quindi facciamo un esempio se l’impresa ha una cifra d’affari pari a 2.000.107 richiede l’attestazione nella categoria o di una terza classifica che è 1.000.033 o G3 seconda classifica 506 10.000€. Oggi se prima classifica 258.000€, il suo volume d’affari i lavori dovrà essere pari o superiore a 1.000.807, che è la somma delle classifiche richieste anche ha anche decibel nei certificati esecuzione lavori che sono sufficienti a rilasciare l’attestazione richiesta, ma il costo del personale e il costo delle attrezzature sono insufficienti ri determinano la cifra d’affari, per esempio, a 1.000.680.
00:12:49:17 – 00:13:15:27
Sconosciuto
In queste ipotesi l’impresa non potrà conseguire la qualificazione così come è stata richiesta contrattualmente, perché se la cifra d’affari che si ripete rideterminato pari a 1.000.680, ovviamente un importo inferiore a 1.000.707 che è stato richiesto contrattualmente, l’impresa in questo caso dovrà scegliere per quale categoria classifiche poter ottenere l’attestazione quindi potrà optare per un’attestazione di una di una terza di una ditta.
00:13:15:27 – 00:13:43:11
Sconosciuto
La prima classifica oppure di uno di sei prima oppure uno uno giunto terza classifica uno ditta seconda classifica, rinunciando così alla categoria Ulisse. Oppure si potrà qualificare in uno di uno terza classifica in una seconda classifica, rinunciando a nuova categoria o G3. La sua deve verificare che i requisiti di ordine speciale dichiarati dall’impresa siano sufficienti e veritieri. L’impresa, infatti, deve compilare una dichiarazione sostitutiva predisposta della sua.
00:13:43:12 – 00:14:04:27
Sconosciuto
23 La dichiarazione è la dichiarazione dei requisiti di ordine speciale è il nostro modello di zero cinque. Chi è a dichiarare, a fare rilasciare questa dichiarazione sarà il legale rappresentante dall’impresa. Sia una ditta individuale, una società di persone, sia una società di capitali. Quindi l’impresa deve dichiarare quella che la cifra d’affari in lavori in un determinato periodo fiscale.
00:14:04:27 – 00:14:31:07
Sconosciuto
Il la dichiarazione che stiamo esaminando infatti prevede sia quella che la compilazione degli anni fiscali e poi quello che è il volume d’affari i lavori e l’attività diversa dalla costruzione. Quindi va detto che se l’impresa deve svolge attività diversa della costruzione va dichiarata che l’attività di costruzione ai fini SOA. L’importo che dobbiamo andare a considerare è la cifra d’affari relativa all’attività e lavori oggetto di qualificazione che è prevista nella sezione B.
00:14:31:09 – 00:14:50:21
Sconosciuto
Quindi questa dichiarazione dovrà essere compilata dal rappresentante dell’impresa. La sua acquisisce la dichiarazione sostitutiva e poi in base alla tipologia di impresa andrà a verificare che i dati dichiarati dell’impresa corrispondono al vero. Quindi per le ditte individuali andrà a valutare quella che è la dichiarazione IVA anno per anno in base a quello che è l’anno fiscale che stiamo determina.
00:14:50:23 – 00:15:19:27
Sconosciuto
Esaminando. Per quanto riguarda invece le società di capitali andrà anno per anno a verificare che il volume d’affari dichiarato dall’impresa corrisponde a quello riportato nel bilancio d’esercizio. Questa puntata di Su Accademy abbiamo visto quelli che sono i requisiti di ordine speciale e in particolare la cifra d’affari e il patrimonio netto. Abbiamo visto quali sono i documenti fiscali da cui attingere il volume d’affari, rispettivamente per le ditte individuali e società di persone e per le società di capitali.
00:15:20:04 – 00:15:34:06
Sconosciuto
Abbiamo visto anche che cos’è il patrimonio netto e abbiamo visto quella che è la documentazione, la dichiarazione sostitutiva che l’impresa deve presentare alla sua e che la sua deve verificare. Vi ringraziamo per l’attenzione e ci vediamo nel prossimo video.
Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore
economico deve necessariamente dimostrare e la SOA
verificare per il rilascio dell’attestazione
cioè quello relativo all’adeguata dotazione di
attrezzature tecniche,
così come viene indicato
nell’articolo 18 dell’Allegato 112 al Decreto
Legislativo 36 del 2023,
il cosiddetto nuovo codice degli appalti.
In questa puntata di SOA Academy vedremo insieme
quali sono le attrezzature tecniche che possono
essere utilizzate dall’impresa per poter
conseguire l’attestato SOA.
In particolare
il comma 12 e il comma 13 dell’articolo 18
suindicato
ci
dicono in cosa consiste l’adeguata dotazione di
attrezzature tecniche,
quali sono le attrezzature,
i valori da rispettare,
i documenti fiscali e contabili che l’impresa deve
trasmettere e la sua deve esaminare.
Leggiamo testualmente.
L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella
dotazione stabile di attrezzature,
mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico
riguardante esclusivamente il complesso di beni
specificamente destinate all’esecuzione dei
lavori,
in proprietà o in locazione finanziaria o in
noleggio,
dei quali sono fornite le essenziali indicazioni
identificative.
Abbiamo visto quindi quanto sia importante,
quanto questo
requisito è fondamentale
e deve essere posseduto da tutte le imprese che
intendono richiedere l’attestazione.
Pertanto,
in questa puntata di SoAcademy
vedremo
quali sono i beni che vanno considerati nel
calcolo delle attrezzature tecniche,
qual è il periodo fiscale che dobbiamo esaminare,
quali sono i valori delle attrezzature da
rispettare e
come si determinano questi valori in base alla
tipologia di attrezzatura che stiamo considerando.
Poi nella seconda parte vedremo quali sono i
documenti fiscali che comprovano il possesso di
queste attrezzature
e quali le dichiarazioni che l’impresa deve
presentare per indicare i valori delle
attrezzature possedute.
Allora,
la prima parte del
comma 12 dell’articolo 18 ci dice
che dobbiamo considerare le attrezzature
specificatamente destinate all’esecuzione dei
lavori.
Quindi non possiamo prendere tutte le
attrezzature,
ma le attrezzature che dobbiamo considerare
sono delle attrezzature tecniche.
L’attrezzatura viene quindi considerata per
L’attesatura che viene considerata per verificare
e soddisfare le percentuali,
che poi vedremo saranno il 2% di quella che è la
cifra da fare in lavoro,
devono essere necessariamente riferite
a beni di cantiere.
Per esempio possono essere
utilizzati dei ponteggi,
degli automezzi,
degli autocarri,
trapani,
martelli pneumatici.
Vanno esclusi quindi in via generale tutto ciò che
l’impresa non utilizza per eseguire i lavori,
come ad esempio potrebbero essere mobili arredi,
come
spese di costituzione,
tutto ciò quindi che non viene direttamente
coinvolto nell’attività di costruzione.
Quindi sempre continuiamo a parlare di
attrezzatura di tipo tecnico.
Ma
quando possiamo utilizzare
questa attrezzatura?
Cioè quando questa attrezzatura concorre a
conseguire quelli che sono i valori che ci sono
stati richiesti
per poter ottenere la qualificazione.
L’impresa può,
quindi andiamo a definire quello che è il periodo
fiscale di riferimento che l’impresa deve
considerare.
Punto di partenza è
il contratto,
la data di stipula del contratto con la sua.
Nel momento in cui andiamo a stipulare il
contratto,
l’impresa può utilizzare
fino agli ultimi 15 anni di attività
e quindi potrà utilizzare tutta l’attrezzatura che
concorre,
che ha utilizzato,
che
è presente nell’impresa negli ultimi 15 anni.
Il periodo fiscale
deve necessariamente essere almeno coincidente con
cinque anni fiscali,
proprio perché
dobbiamo dimostrare che quella
che stiamo considerando è un’impresa che opera
da tempo sul mercato ed è un’impresa sana.
Questi
cinque anni possono essere degli anni consecutivi
come possono essere anche
anni non consecutivi
e
se l’impresa poi ha delle particolari
esigenze,
ha delle potenzialità può utilizzare anche
l’intero periodo fiscale,
cioè tutti gli ultimi 15 anni.
Quando questo periodo fiscale si riduce
Nel momento in cui l’impresa per esempio si è
costituita da poco,
quindi
da meno di cinque anni,
allora in quel caso l’impresa
potrà utilizzare
solo gli anni
di costituzione,
quindi possono essere quattro anni se l’impresa si
è costituita
nel 2020,
ma può anche succedere che se l’impresa si è
costituita nel 2023 e quindi con un solo anno
fiscale,
e in quell’anno ha maturato tutti i requisiti
relativi a cifre d’affari,
azietatura personale,
anche un semplice,
un solo anno fiscale
potrà essere sufficiente per ottenere una
qualificazione sua.
È molto importante
sottolineare che il periodo fiscale che l’impresa
decide di utilizzare per la qualificazione sua
deve rimanere lo stesso
per tutti i requisiti di ordine speciale che
andiamo a considerare.
Cioè,
se per esempio il periodo fiscale è il quinquennio
2019-2023,
Sempre lo stesso periodo sarà utilizzato per
determinare la cifra d’affari,
per determinare il costo del personale e per
determinare il costo delle attrezzature.
Questo quindi
abbiamo definito il periodo fiscale di
riferimento.
Ma adesso andiamo a vedere
come
questi
beni che noi andiamo a utilizzare concorrono a
rispettare
i requisiti minimi,
i valori minimi richiesti.
Il requisito dell’adeguata attrezzatura tecnica
viene rispettato se il valore economico delle
attrezzature utilizzate nel periodo fiscale di
riferimento
relativo a beni di proprietà,
a beni in leasing,
a beni in noleggio è pari
o superiore al 2% della cifra d’affari in lavori.
Che cos’è la cifra d’affari in lavori?
Cioè è
la somma delle classifiche
richieste dall’impresa.
Questa qui
è
la cifra d’affari che sarà necessaria per il
conseguimento della qualificazione richiesta.
Però questo 2% della cifra d’affari lavori deve
essere dimostrata rispettando dei parametri
minimi.
Allora,
il 40% del valore deve essere costituito da
ammortamenti sia ordinari
sia figurativi,
dal costo di bene inferiore a 516 euro,
da canoni di allocazione finanziaria o da canoni
di noli di durata minima quinquennale,
quella che viene definita
dotazione stabile di attrezzatura.
La parte restante,
il 60% di questo 2%,
può essere costituito
da noleggia a freddo di breve durata.
Cosa si intende per noleggia a freddo?
Il noleggio a freddo è un noleggio senza
operatore,
cioè l’impresa noleggia
un automezzo,
noleggia una piattaforma,
però
utilizza poi l’operaio che
lavora presso l’impresa per poter
far funzionare
questo bene.
In questo caso
vuol dire che l’impresa non dispone
in maniera stabile
di questi mezzi,
infatti
questo 60% va a rappresentare quella che è la
dotazione non stabile di attrezzatura.
È fondamentale ricordare come il noleggio a freddo
non può essere
superiore
al 60% del valore complessivo dell’attrezzatura,
quindi di questo
Abbiamo detto quindi che l’impresa
deve rispettare il 2% di questa cifra d’affari
lavori.
L’impresa richiede l’attestazione in categoria OG1
terza classifica per 1 milione
e 33,
1G3 seconda classifica per 516 mila euro,
1G6 prima per 258 mila euro.
Il valore
complessivo di questa attestazione sarà pari a
1.807.000.
Quindi cosa dobbiamo fare?
Dobbiamo verificare il 2% di questo 1.807.000.
L’importo sarà quindi di 36.140 euro,
il 2%.
Di questo 2%,
come abbiamo anticipato prima,
il 40%,
cioè 14.456 euro,
si deve riferire ad attrezzatura stabile.
e al
massimo un importo pari a 21 mila euro 684 a
noleggia a freddo,
come abbiamo detto noleggi senza operatore.
Se tali percentuali vengono soddisfatte
l’impresa potrà ottenere l’attestazione
come da richiesta contrattuale.
Abbiamo detto quindi che questo 2% può essere o
che corrisponde a queste 36.140 euro
può essere
o attrezzatura stabile o attrezzatura
non stabile,
ma l’impresa può avere anche coprire queste 36.140
con tutta attrezzatura stabile che per esempio
è riportata nel libro Cespiti.
Quindi solo l’attrezzatura che
viene acquistata dall’impresa E-Transit e dai
liberocespiti può
coprire
interamente
i 36.140 euro.
Abbiamo detto quindi che questa 1.807 è
la
cifra d’affari in lavori,
quindi quello che l’impresa ha chiesto
contrattualmente.
Ma ci possiamo anche trovare di fronte al fatto
che l’impresa è vero che ha chiesto
una
qualificazione per 1.807 ma una cifra d’affari
reale
che ha un importo superiore.
Per esempio,
la cifra d’affari potrebbe essere di 5 milioni.
Questi 5 milioni di euro sono stati conseguiti
dall’impresa
sono stati ottenuti facendo la sommatoria del
volume d’affari conseguito dall’impresa in ogni
singolo anno di un determinato periodo fiscale
che l’impresa utilizza ai fini sua.
In questo caso abbiamo detto che
per poter ottenere la qualificazione richiesta,
quindi pari a 1.807 milioni,
l’impresa deve necessariamente dimostrare di avere
36.140 euro
di costo delle attrezzature.
però potrebbe anche avere
delle attrezzature superiore fino anche a
raggiungere l’importo,
per esempio,
di 100.000 euro.
Che cosa sono 100.000 euro?
È il 2% della cifra d’affari reale,
quindi quella che la cifra d’affari che
l’impresa
ha
conseguito nel periodo fiscale.
Quindi se l’impresa riesce
ad avere attrezzatura,
contratti di noleggio,
leasing,
e un’oleggio a freddo
per un importo pari a 100.000 euro,
quella cifra d’affari reale dell’impresa può
diventare
anche cifra d’affari in lavori.
Che cosa succede?
L’impresa ha chiesto la qualificazione per
1.807.000,
ha una cifra d’affari
reale confermata come cifra d’affari in lavori di
5.000.000,
l’impresa
potrà
sfruttare la differenza tra i 5.000.000 e
1.807.000 che è un importo margine di 3.193.000
per poter avere degli aumenti di classifica
o per poter inserire delle nuove categorie.
Questo quando può farlo?
Lo può fare già in fase di stipula di un primo
contratto,
cioè l’impresa
fa il contratto
però poi durante
l’iter di qualificazione
ci rendiamo conto che può anche
avere
una categoria in più o può fare un aumento di
classifica,
proprio perché
l’attrezzatura e gli altri requisiti sono
superiori
a quelli
minimi richiesti per
il contratto stipulato,
l’impresa potrà già in prima istruttoria
fare un aumento di classifica o inserire una nuova
categoria.
Oppure
questa variazione la potrà fare durante tutti i
cinque anni di validità dell’attestazione SOA.
Abbiamo visto questo caso in cui l’impresa ha
attrezzatura a sufficienza per poter conseguire
anche delle classifiche superiori e quindi avere
un margine.
Ma può succedere anche un caso contrario,
cioè l’impresa può avere un volume di affari più
elevato,
può fare delle richieste contrattuali,
ma l’attrezzatura che ha
non è sufficiente a rispettare i requisiti minimi
per poter conseguire la qualificazione richiesta.
Vediamo anche qui un esempio.
Abbiamo detto
l’esempio 2,
l’impresa richiede la stessa attestazione così
come abbiamo fatto nell’esempio 1,
quindi per un totale di 1.807.000,
abbiamo detto che il 2% sarà
di 36.140 euro,
ma l’impresa in questo caso
ha un volume d’affari di 2.300.000 che è superiore
a 1.807.000 che è la cifra d’affari in lavori.
ma l’attrezzatura che possiede
è pari a 35.000 euro,
quindi è insufficiente e inferiore alle 36.140
euro che rappresentano quel 2% del 1.807.000.
In questo caso la cita d’affari andrà a
rideterminarsi perché l’impresa
non va a soddisfare il requisito.
Quindi avremo una cifra d’affari nuova che non
sarà più 1.807.000,
ma sarà pari a 1.750.000,
cioè 35.000 euro di attrezzatura che l’impresa
possiede
per 100 diviso 2 fa proprio 1.750.000.
In questo caso,
con questa cifra d’affari che l’impresa ha
conseguito,
L’impresa non potrà
ottenere
l’Og1 terza classifica,
l’Og3 seconda o l’Og6 prima,
dovrà scegliere
qual è l’attestazione
che
può essere più importante,
quindi potrebbe eventualmente scegliere
un’attestazione in Og1 terza classifica,
in Og3 prima
o
in Og6 prima,
quindi deve rinunciare
alla seconda classifica di Og3 che aveva richiesto
contrattualmente.
Nel momento in cui abbiamo parlato di questo 2%
abbiamo fatto una distinzione di quelli che sono i
requisiti minimi che devono essere rispettati,
cioè il 40% di attrezzatura
stabile
e il 60% che deve essere invece attrezzatura non
stabile.
Andiamo un attimo a precisare
meglio questi concetti.
Cosa consiste la dotazione stabile di attrezzatura
e quale sono le attrezzature che rientrano in
questa attrezzatura stabile?
Essenzialmente attrezzatura stabile
è quella di cui l’impresa può disporre stabilmente
perché si riferisce ad attrezzatura propria
dell’impresa,
mentre l’attrezzatura che viene presa a noleggio e
quindi
da un terzo per un periodo di breve durata
è
l’attrezzatura non stabile,
quindi rappresenta la dotazione non stabile di
attrezzatura.
Vediamo quali sono i tipi di beni che rientrano
nell’attrezzatura stabile.
Abbiamo l’attrezzatura di proprietà che viene
riportata nel libro cespiti.
L’impresa acquista un bene
di un
importo significativo,
non lo
ammortizza interamente nell’anno,
ma lo andrà a riportare
nel libro cespiti
e lo ammortizzerà in più anni.
Fa sempre parte dell’attrezzatura stabile
il bene inferiore ai 516 euro.
Questi beni vengono
acquistati nell’anno fiscale,
vengono ammortizzati interamente nell’anno fiscale
e quindi concorreranno interamente in quell’anno a
rientrare,
rientreranno interamente in questo 40%
dell’attrezzatura stabile.
Sempre dell’attrezzatura stabile faranno parte
anche le attrezzature che vengono prese in
locazione finanziaria,
quindi in leasing
o
le attrezzature che viene presa
con a monte un contratto di noleggio
ultratrinquennale,
quindi a rappresentare quella che è una certa
disponibilità
stabile da parte dell’impresa
rispetto a queste attrezzature.
Vediamo poi come si vengono a determinare
questi costi,
l’importo che
poi verrà utilizzato ai fini sua.
Per quanto riguarda,
per esempio,
la prima parte abbiamo parlato dell’attrezzatura
stabile
e quindi
l’attrezzatura che viene
riportata nel libro Cespiti.
L’attezzatura che viene riportata nel libro
Cespiti è quella che l’impresa
acquista
e che viene poi ammortizzata negli anni
successivi.
Questa
attrezzatura si calcola considerando,
anno per anno,
le quote di ammortamento ordinario ammortizzate
dell’impresa.
Tale costo viene utilizzato ai fini SOA
relativamente al periodo fiscale analizzato.
Io
acquisto un bene
pari
a 4.000 euro.
Non vado
ad ammortizzare tutte queste 4.000 euro,
cioè il costo
che andrò a utilizzare ai fini SOA è quello che
rientrerà nell’anno fiscale che io sto andando a
considerare.
Il costo storico,
quindi,
viene
ammortizzato
per tutta
la durata della vita utile del bene.
Questo valore annuale,
che
si definisce come quota di ammortamento,
viene determinato in base a un coefficiente di
ammortamento,
in base a quella che la categoria qua appartiene.
Sarà proprio il costo che annualmente
ogni bene
andrà
a
produrre,
che verrà sommato e considerato sino a raggiungere
le percentuali richieste ai fini sua.
Quindi andrà a determinare quello che è il 40%
dell’attrezzatura stabile.
Vediamo in questo caso
proprio
un esempio.
Abbiamo per esempio qui
una mini palia cingolata.
Questa mini pala cingolata è stata acquistata
dall’impresa nell’anno 2020,
ma
l’importo è di 39.567 euro.
Questo importo non verrà
totalmente utilizzato ai fini SOA,
perché l’impresa ha fatto,
può essere che è stato utilizzato un periodo
fiscale che è il 2019-2023.
Nell’anno 19,
non avendo l’impresa
a disposizione questo bene,
questo ammortamento ordinario
non può essere considerato.
Quindi
l’ammortamento che andremo a considerare della
minipala cingolata sarà pari a quelle che sono le
quote percentuali
che l’impresa
è andata a dedursi nei vari anni fiscali.
Quindi per quanto riguarda l’anno 2020 la
quota percentuale è 4,76,
l’importo che andremo a considerare sarà pari a
1.883,99 €.
Nel 2021 Questo minipale,
l’impresa ha fatto la scelta di non ammortizzare
affatto questo bene,
quindi in questo caso
non concorrerà nell’anno 21 a
determinare quello che è il 2%.
Nell’anno 22 invece nell’anno 23 la quota
d’ammortamento che è stata rilevata
è
pari a 15% e l’importo è di 5935,605 euro.
Questo avviene sia per l’anno 2022 che per l’anno
2023.
Quindi,
in conclusione,
la minipala cingolata che stiamo vedendo
nell’esempio concorrerà
nel periodo fiscale 2019-2023 per un importo pari
a 13.259,50.
Quindi questo è il costo che andrà ad incidere ai
Fini Soa.
Quindi abbiamo detto che però
questa attrezzatura che stiamo considerando,
l’attrezzatura di proprietà,
può
utilizzare quello che è l’ammortamento ordinario
durante gli anni fiscali che rientrano nel periodo
fiscale che stiamo esaminando.
Però può succedere anche che
l’impresa
ha un bene
che ha finito di ammortizzare.
Ha finito di ammortizzare ma ha i fini sua.
Questo bene può ancora
produrre quello che si chiama ammortamento
figurativo.
Cosa vuol dire questo?
Allora facciamo anche qui un esempio.
Abbiamo l’ammortamento
ordinario figurativo generato da un bene.
Periodo fiscale 2017-2022.
abbiamo comprato un autocarro.
Questo autocarro è stato acquistato nel 2013 a un
costo storico di 10.000 euro.
Noi non andremo a prendere interamente le 10.000
euro perché
il bene,
abbiamo detto,
è stato acquistato nel 2013 che non rientra nel
periodo fiscale 2017-2022.
Allora abbiamo l’acquisto nel 2013-2018 ma il
nostro periodo fiscale è 17,22.
Il bene
è stato
ammortizzato nel 2017,
che è il primo anno del nostro periodo fiscale,
al 20%,
quindi concorrerà per 2.000 euro.
Nel 2018 il
bene viene ammortizzato interamente.
La quota che andiamo a prendere in considerazione
è una quota pari al 10% e
il suo importo sarà di 1.000 euro.
l’ammortamento
è finito,
il bene è stato interamente ammortizzato ma è
ancora presente nell’impresa.
Quindi questo bene produce un ammortamento
figurativo.
Che cos’è l’ammortamento figurativo?
L’ammortamento figurativo
è
un
importo figurativo
che viene cascolato,
proseguendo il piano di ammortamento originario,
per la metà della sua durata.
In questo caso abbiamo detto che
il bene è stato ammortizzato in sei anni,
quindi produrrà
per la metà del periodo,
quindi per tre anni,
negli anni 2019,
2020 e 2021,
un ammortamento figurativo a quota costante.
Nell’esempio,
infatti,
l’anno 2019,
l’anno 2020 e l’anno 2021 l’importo figurativo
determinato a quota costante è
pari
a 1.666,67 €.
Quindi,
concludendo,
questo bene che abbiamo detto
aveva un costo storico di 10.000 € è stato
ammortizzato realmente in 6 anni
ha prodotto però,
nel periodo fiscale che stiamo
esaminando,
un importo superiore
che corrisponde a un importo totale come
ammortamento generico di 3.000 euro,
cioè
l’ammortamento dell’anno 2017 e l’anno 2018 più
tre anni di ammortamento figurativo
che
sono poi indicati separatamente e corrispondono a
5.000 euro di ammortamento.
Quindi questo bene
ha
partecipato alla quota del 2% per un importo
complessivo che è di 8.000 euro.
Abbiamo detto che in questa attrezzatura
stabile,
oltre ai beni
che
transitano nel libro Cespiti,
abbiamo anche i beni inferiori a 516 euro.
Questi sono dei beni che non vengono riportati nel
libro bene ammortizzabili,
ma l’impresa acquista e utilizza quasi come
materiale di consumo,
nel senso che li ammortizza al 100% nell’anno che
ha acquistato il bene.
Anche questi beni inferiori a 516 euro
contribuiscono a creare un ammortamento figurativo
che
corrisponde alla metà
del costo che è stato sostenuto dall’impresa.
Vediamo l’esempio.
Abbiamo qui una smerigliatrice che è stata
acquistata nell’anno 2021.
Il periodo fiscale che abbiamo detto è sempre
quello 2013-2023.
Questo bene è stato acquistato nel 2021 e
ha finito il suo ammortamento nel 2021.
Infatti,
l’importo di 460 euro è stato completamente
ammortizzato
nell’anno 2021,
ma produce,
proprio perché è ancora in azienda,
va a produrre quello che è
un ammortamento figurativo che corrisponde alla
metà del costo storico,
alle 460 euro.
l’ammortamento figurativo,
infatti,
sarà pari a 230 euro.
Quindi questa smerigliatrice,
nel caso specifico,
avrà un costo complessivo utilizzato che sarà pari
a 690 euro.
Questo è
l’ammortamento relativo
al bene inferiore a 516 euro.
Tra questa attrezzatura stabile che abbiamo
esaminato
prima,
abbiamo detto che oltre all’attrezzatura di
proprietà del libro cespiti,
oltre ai beni inferiori ai 516 euro,
abbiamo anche delle attrezzature
in locazione finanziaria.
Cioè l’impresa può,
a questo punto,
acquistare anche
dei beni
in locazione finanziaria.
Vediamo adesso quelle che sono le attrezzature in
locazione finanziaria o in ologio coinquennale
che
rientrano sempre nell’attrezzatura stabile.
Il loro valore è dato dai canoni sostenuti e
corrisposti dall’impresa
nel periodo fiscale utilizzato
e gli importi vengono rilevati dai contratti e
dalle relative fatture.
Vediamo
infatti
un contratto di leasing.
In questo caso
l’impresa non
utilizza
il bene
che ha riportato nel libro Cespiti ma appunto l’ha
preso in leasing.
L’impresa ha comprato in questo caso un veicolo
Ford Transit
ha stipulato un contratto che dura 48 mesi.
L’importo del
bene è pari
a 40.588,
ma questo importo non verrà interamente
considerato ai fini sua,
ma verrà preso soltanto per quelli che sono gli
anni che rientrano nel periodo fiscale,
gli anni 2022-2023,
per un importo pari.
10.000 euro 0,29 per l’anno 2022 e per un importo
pari
a 10.140,14 nel 2023.
Quindi il totale che l’impresa andrà a prendere di
questo Ford Transit
sarà pari a 20.169,16.
Abbiamo detto che
il documento che deve essere utilizzato per il
contratto di leasing
è proprio il contratto di leasing e poi la fattura
di questo leasing.
viene rilasciato
dall’impresa
Filitalia,
abbiamo la descrizione
del bene,
quindi è un veicolo commerciale,
è un Ford Transit,
l’importo di questo bene è pari
a 40.588,36,
sono 48 rate,
di queste abbiamo una rata,
un maxi canone,
che è pari a 1.573 euro e poi 47 rate mensili
che
verranno per corrisposte
per tutta la durata del periodo fiscale.
Questo bene quindi
verrà utilizzato nel momento in cui l’impresa
produrrà
sia il contratto di leasing
e poi produrrà la prima fattura e l’ultima
fattura.
Quindi tutto questo bene,
così come abbiamo visto nell’esempio,
non verrà utilizzato interamente per 40.588 ma per
l’importo pari a 20.000 euro 169.
Un criterio simile viene utilizzato anche per
quelli che sono i noleggi ultraquinquennali,
cioè l’impresa dispone
di questo bene preso a noleggio
quinquennale,
esibirà quello che è il contratto del noleggio
e poi le singole fatture dei canoni,
quindi quell’importo che poi ricadrà nell’anno
fiscale che stiamo considerando
parteciperà a quel 2% e quel 40% dell’attrezzatura
stabile.
Andiamo adesso invece alla fine a vedere quelle
che sono le attrezzature di noleggio di dotazione
non stabile,
cioè le fatture dei beni
presi a noleggio a freddo di breve durata.
Io prendo un autocarro
a noleggio
senza operatore per due mesi,
tre mesi,
quindi avrò una fattura
di 700 euro,
800 euro.
Quell’importo sarà l’importo che io andrò
a considerare e a imputare nel nostro software per
il calcolo delle attrezzature
e
quell’importo
rappresenterà quel 60% del famoso 2% che deve
essere rispettato come attrezzatura
complessiva che deve essere soddisfatta per
ottenere la qualificazione.
vediamo adesso
quali sono i documenti fiscali che comprovano il
possesso delle attrezzature.
Abbiamo detto che per quanto riguarda le
attrezzature di proprietà che
transiteranno nel libro cespiti,
l’impresa deve presentare quello che è il libro
cespiti.
Il libro cespiti è
un libro dove vengono annotati
i beni acquistati.
Questo libro cespiti può essere un libro
manuale
cartaceo
o un libro telematico.
Per ogni bene acquistato
l’impresa deve riportare su Libro Cespiti la
descrizione dettagliata del bene,
deve indicare quello che è l’importo,
l’anno d’acquisto del bene,
quelle che sono le quote di ammortamento,
le percentuali di ammortamento
e le quote di ammortamento che vengono
eseguite nell’intero piano di ammortamento.
Quindi l’impresa deve necessariamente trasmettere
anche la copia del libro cespiti,
proprio perché
la sua deve verificare che quel bene che verrà
utilizzato è stato effettivamente contabilizzato.
Quindi è fondamentale la
presentazione
del libro cespiti.
Ci sono poi invece,
abbiamo detto,
i beni inferiore a 516 euro.
In questo caso
il bene non viene riportato nel licpero cespite e
l’impresa dovrà esibire la fattura
del bene
inferiore a 516 euro.
Invece per quanto riguarda il
contratto di leasing,
per la verifica del leasing
e dei contratti di noleggio ultracinquennale,
che,
ripetiamo,
fanno parte sempre di quella che è l’attrezzatura
stabile,
l’impresa deve produrre copia conforme del
contratto di leasing.
poi deve produrre,
copia conforme delle fatture,
la prima e l’ultima fattura del canonico risposto
e alla fine,
nel caso dei leasing,
deve
anche trasmettere la pagina del registro di
acquisti in cui vengono allottate
le fatture trasmesse dall’impresa.
Quindi la prima e l’ultima fattura.
Questo perché?
Perché abbiamo detto che l’impresa
non solo deve possedere queste attrezzature,
ma deve
esibire la documentazione per permettere alla sua
di fare le dovute verifiche,
quindi
deve
presentare quello che è
il
libro cespiti,
la fattura,
il contratto di leasing,
ma nel frattempo deve anche verificare che
fiscalmente l’impresa abbia anche riportato
questi beni
nel registri di acquisti.
Quindi infatti,
nel caso specifico che abbiamo visto
prima,
abbiamo il contratto di leasing.
stipulato con la società finanziaria.
Poi abbiamo la fattura,
quella relativa al primo canone,
abbiamo anche l’ultima fattura corrisposta perché
noi abbiamo detto che questo bene lo dobbiamo
sempre considerare in quello che è il periodo
fiscale che stiamo
esaminando
e soprattutto nel caso del leasing ci dobbiamo
accertare che ancora
quel contratto di leasing sia in corso.
Infatti questa fattura ad esempio
è stata emessa il 18 giugno del 2024 che è quando
noi stiamo valutando la pratica
E infine queste fatture devono essere
annotate nel registro IVA acquisti.
Infatti andremo poi a cercare
la singola fattura,
la prima fattura e l’ultima fattura nel registro
IVA acquisti
per vedere che effettivamente l’impresa ha
fiscalmente riportato quelli che sono gli acquisti
dei beni.
La stessa procedura
viene utilizzata anche per quanto riguarda
i beni
ultraquinquennali,
il noleggio ultraquinquennale.
Anche in questo caso
verrà prodotto un contratto di noleggio,
verranno prodotte le singole fatture
dei noleggi,
dei canoni e
verrà prodotta anche il registro di acquiste,
le pagine del registro di acquiste dove vengono
annotate le fatture dei noleggi ultraquinquennali.
Nel caso invece dell’attrezzatura non stabile,
cioè il
il famoso 60% che sono i noleggi a freddo
di breve durata,
l’impresa sarà obbligata,
per poter considerare quel costo,
a trasmettere copia della fattura di noleggio e
sempre
la pagina del registro di acquisti dove viene
annotata la fattura del noleggio a freddo
di breve durata.
Abbiamo detto quindi che l’impresa
deve
presentare i documenti contabili,
ma a
suo tempo deve anche verificare
che
ha trasmesso e si le registroiva,
ma deve anche ufficialmente aver dichiarato
i
costi che ha sostenuto.
Come facciamo?
Andiamo a verificare in base alla tipologia di
impresa
quelli che sono i valori
confluiti poi nella dichiarazione dei redditi,
nel momento in cui parliamo ditte individuali,
società di persone,
e invece del bilancio,
nel momento in cui invece parliamo delle società
di capitali.
Quindi,
nel caso specifico delle ditte individuali e delle
società di persone,
andremo a vedere quello che è il quadro IRAP.
che fa parte poi del modello unico della
dichiarazione di erediti,
in questo caso abbiamo
l’IRAP 2023,
il
nostro esempio,
che si riferisce a un periodo di imposta del 2022
e andremo a verificare se effettivamente il costo
che l’impresa ha sostenuto per quei beni che
abbiamo trovato nel libro Cespiti
sono stati ammortizzati e quindi sono stati
dichiarati.
Li abbiamo infatti
li ritroviamo nella voce ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali.
In questo caso l’importo
è pari
a 49.019.
I beni che abbiamo visto prima,
che sono stati ammortizzati,
devono confluire per forza in questo importo.
Questo però è un importo complessivo
che prende in considerazione sia i beni
ammortizzati relativi all’attività di cantiere che
anche
i beni diversi.
Quindi,
affinché noi possiamo prendere
queste attrezzature,
dobbiamo anche verificare che effettivamente
l’impresa li abbia
ammortizzati e li abbia riportati in dichiarazione
di erediti.
Questo per quanto riguarda vite individuali e
società di persone.
Per quanto riguarda invece le società di capitali,
le voci che dobbiamo andare ad esaminare si
trovano nel bilancio d’esercizio.
Infatti,
nel bilancio esercizio essenzialmente nel conto
economico,
nella parte dei costi,
troveremo la voce specifica
che è
ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
Quindi
il costo che noi andremo a prendere in
considerazione in quel determinato anno fiscale
deve
sicuramente essere coperto,
deve rientrare in quelle che sono le quote di
ammortamento che l’impresa ha ufficialmente
dichiarato.
Abbiamo visto
dove rientrano
quelle che sono le attrezzature stabili riportate
nel libro Cespiti,
sia nel modello unico per reddita individuale e
società di persone e
sia nei bilanci per quanto riguarda le società di
capitali.
Adesso il controllo lo dobbiamo fare anche
per le attrezzature stabili.
Dobbiamo adesso essere i contratti di leasing,
cioè i costi che utilizziamo dei contratti di
leasing,
o dei noleggi ultraquinquennali.
In questo caso,
anche per
le ditte individuali,
per le società di persone
e
per le società di capitali,
andremo a prendere in esame
degli altri valori,
delle altre voci.
Per quanto riguarda le società di capitali,
il
valore in cui confluiscono quelli che sono
i beni presi in leasing
sono sempre
nel conto economico,
nella parte dei costi,
la voce 8 per godimento di beni di terzi.
Quindi se noi prendiamo in esame dei contratti di
leasing,
dobbiamo fare in modo,
dobbiamo verificare che in effetti
l’impresa abbia riportato
quella voce anche
ufficialmente e quindi sia indicata nel conto
economico.
Per quanto riguarda invece le ditte individuali
delle società di persone,
il controllo per i contratti di leasing e per i
noleggi ultraquinquennali
va fatto sempre dal quadro IRAP,
nella voce però corrispondente costi per il
godimento di beni di terzi,
proprio perché sono dei beni che l’impresa ha
preso da un’altra,
da terzi.
Quindi questa voce,
questi 64.841,
dovrebbero essere
è la voce che
include quello che è l’eventuale costo per
il bene preso in leasing o il bene preso a
noleggio ultraquinquennale.
Questo importo in questo caso specifico abbiamo
detto è molto ampio,
per un importo che pare a 64.841,
anche perché qui possono esserci delle voci che
sono relative
ad esempio ad acquisti di bene che come al solito
possono non rientrare
in quella che è l’attività di cantiere.
Passiamo adesso invece a vedere che la SOA
deve
verificare quelle che sono le dichiarazioni
presentate dall’impresa.
e vediamo a questo punto
quali sono le dichiarazioni che l’impresa deve
compilare per dimostrare il possesso di questi
requisiti.
In questa puntata ci stiamo occupando
essenzialmente di
requisito della adeguata dotazione di attrezzatura
stabile.
Quindi l’impresa deve proprio compilare
una dichiarazione dei requisiti di ordine
speciale,
si chiama la dichiarazione D5,
e
andrà a compilare questa
tabella
effettuare questa dichiarazione
per il periodo fiscale che stiamo
analizzando.
Infatti,
come potete vedere,
dobbiamo compilare tante righe quando sono gli
anni
utilizzati per la qualificazione.
Allora,
nella prima colonna
abbiamo quelli che sono gli anni fiscali.
Se abbiamo per esempio il periodo fiscale
2019-2023 andremo a
inserire i vari anni fiscali e poi dobbiamo fare
una distinzione anche qua in base alla tipologia
di attrezzature possedute
e dobbiamo indicare quelli che sono i costi.
Quindi avremo
La parte in cui dobbiamo indicare gli ammortamenti
relativi ai beni riportati nel libro Cespiti,
li abbiamo visti
in precedenza.
Se l’impresa ha dei beni inferiori ai 516 euro
deve riportare in questa colonna l’importo dei
beni inferiori ai 516 euro.
Lo stesso deve fare per i canoni di allocazione
finanziaria,
in questo caso deve inserire nell’anno di
competenza
quello che è il costo che andrà ad incidere,
cioè abbiamo detto quelli che sono i canoni,
l’importo dei canoni che sono stati corrisposti.
La stessa cosa deve fare per i noleggi a freddo
di lungo termine.
E lo stesso per
le fatture di noleggio
di breve durata.
Quindi questa tabella riassume un po’ tutti quelli
che sono i requisiti che l’impresa può possedere e
che deve dimostrare.
Quindi nel momento in cui l’impresa possiede
solo dei cespiti,
andrà a compilare solo la colonna relativa ai
cespiti.
C’è una
specifica,
poi,
sulla corretta compilazione di questa
dichiarazione,
può essere fatta proprio perché bisogna sempre
ricordarsi
che vanno inclusi tutti quelli che sono i beni
che
fanno parte dell’attività di costruzione,
invece vanno esclusi
macchine,
redi,
che non rientrano nell’attività di costruzione.
Per quanto riguarda invece i contratti di leasing,
specifichiamo nel modello che vanno inseriti gli
anni di competenza dell’importo dei canoni
versati.
Il famoso comma 2 dell’articolo 18 del legato 212
al dettuto legislativo 36 del 2023 ci
diceva chiaramente che dovevamo anche identificare
quelle che erano le attrezzature tecniche che
dovevamo utilizzare,
infatti l’impresa
deve compilare un’ulteriore dichiarazione
che
indica proprio in maniera generica quale è la
tipologia di
beni che stiamo utilizzando.
Infatti il legale rappresentante andrà a
predisporre quella che è la dichiarazione,
elenco dell’attrezzatura,
il modello D10 e indicherà
che
ha
avuto
negli anni
un bene
di proprietà descrivendo
esattamente il tipo di bene,
automezzo,
for transit,
quegli elementi essenziali.
Questo caso indicherà però il numero,
la quantità,
non parleremo di importi.
Mentre nella dichiarazione di 5 abbiamo parlato
del costo di un valore,
qui invece verrà fatta solo una descrizione
di quelle che sono l’attrezzatura,
mezzi d’opera e di coepreggiamento tecnico di
proprietà.
Verrà fatta poi un elenco,
quindi un elenco dettagliato di quelle che sono
dei beni più significativi,
quella che è l’attrezzatura e mezzi d’opera e di
coepreggiamento tecnico in leasing,
quindi farà una descrizione del bene in leasing,
indicando appunto
l’autocarro,
l’automezzo,
la pala,
il numero delle mezzi che ha preso in leasing
e alla fine avremo anche un’indicazione
dettagliata di quelli che sono
i beni che sono stati
presi
a
noleggiati per una breve durata.
Quindi anche in questo caso verrà fatta la
descrizione del bene noleggiato e la quantità del
bene noleggiato.
Abbiamo così visto in questa
puntata quelli che sono
il
requisito dell’adeguata dotazione tecnica
nelle adeguate attrezzature,
il cosiddetto
costo delle attrezzature.
Abbiamo visto quali sono questi beni,
come si distinguono quelle che sono le percentuali
importanti
che devono essere soddisfatte,
la suddivisione in base alla tipologia di beni che
stiamo considerando.
E’ importante quindi alla fine capire che
l’impresa non soltanto deve possedere delle
attrezzature,
ma deve fare in modo che quelle attrezzature
possano permetterle di ottenere la qualificazione
sua,
così come abbiamo visto in maniera più
dettagliata.
Vi ringraziamo quindi per aver
dedicato del tempo a questo momento di formazione
e
speriamo di rivedervi in un prossimo video.
Buongiorno a tutti e a tutte,
sono Carmela Dompietro,
tecnico SOA e insieme vedremo quali sono i
requisiti di ordine speciale che l’impresa deve
possedere
per poter ottenere la qualificazione SOA.
In questa puntata di SOA Academy
ci occuperemo di un altro requisito di ordine
speciale che è l’adeguato organico medioannuo.
Cosa si intende per adeguato organico medioanno?
Per esempio quello che definiamo il costo del
personale,
cioè l’impresa per poter ottenere la
qualificazione deve dimostrare di avere
alle proprie dipendenze
del personale dipendente,
deve dimostrare che con questo personale riesce ad
eseguire i lavori.
Quindi,
come sempre,
la ratio della norma è sempre la stessa.
fare in modo che le imprese attestate siano capaci
da sole
di poter svolgere quelli che sono i certificati di
esecuzione dei lavori
per cui si attestano.
La normativa che si occupa sempre del requisito di
ordine speciale è l’articolo 18 dell’allegato 212
del decreto legislativo 36 del 2023.
Il caso poi particolare dell’adeguato organico
medioanno sono i
COM numero 14 e
numero 15.
Vediamo adesso che cos’è il costo del personale.
L’adeguato organico medio anno è dimostrato dal
costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente,
composto da retribuzioni e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
coscienza.
Questa
è la definizione di costo del personale.
Adesso andremo a vedere in effetti come si
sviluppa.
Ci sono però due alternative per dimostrare questo
costo.
La prima alternativa consente di fare riferimento
al costo complessivo del personale che
deve essere pari al 15% della cifra d’affari in
lavori,
che come sappiamo,
come abbiamo visto negli altri video,
è quella che corrisponde alla sommatoria delle
classifiche richieste dall’impresa.
quindi il costo totale deve essere il 15%,
mentre di questo 15% almeno il 6% deve essere
relativo a costo sostenuto per il personale
operaio.
L’altra alternativa che può essere utilizzata,
che è diciamo anche più rara,
è quella invece
della
dimostrazione del requisito dell’organico medio
con il costo complessivo che deve essere
pari al 10% della cifra d’affari in
lavori
e si deve riferire a personale dipendente assunto
a tempo indeterminato,
quindi il 10%,
mentre di questo 10% l’80%
si deve riferire a personale tecnico,
laureato e diplomato.
Queste diciamo che sono le richieste contrattuali,
le verifiche che
devono essere soddisfatte affinché
l’impresa possa avere un costo del personale
carico e farle conseguire una qualificazione sua.
Poi in base alla
cifra d’affari
diciamo che l’importo
andrà a variare.
Abbiamo detto dunque,
il costo del personale che cos’è?
Come si va a definire?
Senzalmente dobbiamo dire che il personale
dipendente deve essere tutto il personale che
viene assunto in quelle che sono le forme tipiche.
Vanno esclusi i
contratti a progetto,
i contratti di collaborazione,
i contratti terenali.
Quindi
il costo del personale è quello che l’impresa
sostiene per il personale dipendente,
per il personale in forza,
ed è formato da salari e stipendi,
oneri sociali e TFR.
Vedremo poi che
l’impresa andrà in maniera dettagliata a fare una
distinzione,
quello che è il tipo di costo in base
alla tipologia di
qualifica del personale,
quindi farà una distinzione del costo del
personale operaio e del tecnico,
e poi quello che sarà il costo totale che deve
essere considerato.
Invece non rientreranno,
anche se dipendenti,
questi cosiddetti contratti atipici.
Vediamo adesso un esempio
di quelle che sono i requisiti,
gli importer,
le percentuali,
il 15 e
il 6 oppure il 10 e l’8.
Facciamo un esempio di quello che è
il calcolo del personale
con
l’operaio.
Nel nostro esempio
avevo detto che l’impresa può richiedere
1G1
terza classifica pari a 1.033.000,
1G3 seconda classifica per 516.000 euro,
1G6 prima classifica per 258.000 euro,
per un totale,
una somma classifica richiesta di 1.807.000.
In questo caso,
per andare a soddisfare quelle che sono le
percentuali
del personale,
dobbiamo avere il 15% di 1.807.000,
che è la cifra di affari in lavori,
e
questo costo del personale deve essere pari a
271.050.000,
mentre il costo dell’operaio sarà di 108.420.000,
che è
proprio il 6% di 1.807.000,
che è la richiesta
contrattuale.
Quindi,
per poter conseguire questa qualificazione,
l’impresa deve dimostrare di possedere questo
costo del personale,
di avere questo costo.
Questo costo,
come al solito,
deve riferirsi a quello che è
la sommatoria
degli anni fiscali che
l’impresa andrà a valutare per poter ottenere la
qualificazione sua.
Abbiamo detto dunque che l’impresa
deve scegliere quello che è un determinato periodo
fiscale per poter soddisfare e dimostrare quelli
che sono i requisiti posseduti.
Come al solito
questo arco temporale viene stabilito
dalla
data di stipula del contratto con la sua
Quindi,
se il contratto con la SOA viene stipulato a
settembre del 2024,
vanno considerati gli ultimi 15 anni a ritroso.
Il periodo minimo che deve essere utilizzato è un
quinquennio fiscale.
periodo fiscale a meno 5 anni,
che
sarà poi
lo stesso per andare a verificare la cifra
d’affari,
il costo del personale e il costo
dell’attrezzatura.
Questo è un elemento importantissimo.
Io non posso usare
degli anni fiscali per dimostrare la cifra
d’affari e che siano poi diversi
dagli anni per
dimostrare il costo del personale e
l’attrezzatura.
Il periodo fiscale deve essere
utilizzato contemporaneamente per soddisfare tutti
quelli che sono i requisiti richiesti per la
qualificazione.
Nel
periodo fiscale che sta
utilizzando l’impresa,
in
base a quelle che sono le esigenze dell’impresa,
può essere anche un periodo più lungo,
un periodo che può
raggiungere
i 15 anni
o,
solo nel caso in cui l’impresa si sia costituita
in un’epoca più recente,
il periodo fiscale può essere anche inferiore a 5
anni.
Per Assurdo può succedere che un’impresa che si è
costituita da appena un anno,
nel 2023 abbia già depositato un bilancio
o ha
presentato già una dichiarazione di erediti con un
solo anno fiscale,
se va a soddisfare quelli che sono i requisiti
richiesti
per la cifra d’affari,
per le attrezzature e in questo caso per il
personale,
allora in questo caso l’impresa potrà
qualificarsi utilizzando solo un anno fiscale.
Vi ho detto quindi che l’impresa
deve dimostrare
questo requisito,
essenzialmente requisito minimo in base a quelle
che sono le richieste contrattuali,
però può essere che l’impresa ci
fa delle richieste contrattuali,
come in questo caso fare 1.807 milioni,
ma può avere
un costo del personale più elevato che permette
all’impresa di
maturare negli anni
una cifra d’affari superiore a quelle che sono le
richieste contrattuali richieste.
L’impresa quindi,
nel durata dell’attestazione,
che è di 5 anni con l’obbligo poi di fare la
verifica terminale dopo 3 anni,
potrà
fare degli eventuali
aumenti di classifica o inserimenti di nuove
categorie.
Ma
può anche succedere che l’impresa che ci chiede la
qualificazione
non possiede
un costo del personale
sufficiente a conseguire l’attestazione richiesta.
In quel caso sarà necessario andare a
rideterminare la cifra d’affari.
Nel caso
che abbiamo visto prima,
vi ho detto che le richieste contrattuali sono
pari a 1.807.000.
Il costo del personale e dell’impresa però è pari
a 200 milioni.
Avevamo detto che il costo minimo,
il 15%,
doveva essere pari
a 271.050.
Poiché il
requisito non viene soddisfatto,
la cifra d’affari verrà rideterminata,
quindi sarà una cifra d’affari inferiore.
Nel caso specifico avremo che la cifra d’affari
rideterminata sarà pari a 200 mila euro
per 100 diviso 15,
quindi la cifra d’affari rideterminata
sarà 1 milione 3333,
perché appunto
il costo del personale che ha l’impresa non è
sufficiente a far conseguire la qualificazione
richiesta.
In questo caso l’impresa si troverà di fronte alla
scelta di
cambiare un po’ quelle che sono le richieste
contrattuali.
Abbiamo detto quindi che l’impresa può
scegliere queste due strade,
quella del 15% e del 6% sul personale operaio,
oppure potrà
andare a fare la verifica
sul personale tecnico.
Questa verifica sul personale tecnico
va a cambiare anche quelle che sono le percentuali
da andare a verificare.
Il 10% sarà relativo tutto al personale assunto a
tempo indeterminato,
e di questo 10%,
almeno l’80% deve essere personale,
tecnico,
laureato e diplomato.
Sempre nel caso che abbiamo visto della richiesta
al contrattuale pari a 1.807 milioni,
il costo totale del dipendente assunto,
quindi proprio l’importo che andrà
a verificare
che l’impresa deve andare a soddisfare,
la sua poi deve verificare,
sarà,
per il costo totale dei dipendenti assunti al
tempo determinato,
pari a 180 mila euro e 700,
che non è altro che il 10% delle richieste
contrattuali di 1 milione 807,
mentre di questo 1 milione 807,
144 mila euro 560 deve essere
costituito da costo del personale relativo a
personale tecnico,
laureato e diplomato.
Queste sono quindi le verifiche numeriche,
gli importi che dobbiamo andare a soddisfare.
Ma vediamo adesso come possiamo soddisfare,
come l’impresa
ci deve dimostrare
di possedere questi requisiti
e quelle sono le verifiche che poi la sua deve
in base alle tipologie di imprese che andiamo a
qualificare,
dobbiamo poi
vedere anche quali sono i tipi di documenti che
l’impresa deve
presentare e
la sua deve
poter esaminare per accertare in effetti
se i requisiti
minimi richiesti sono soddisfatti.
Le imprese che possiamo
attestare
si distinguono poi in ditte individuali e società
di persone e in società di capitali.
Per entrambe le tipologie di imprese i
percentuali da soddisfare sono le stesse.
In più però,
per le ditte individuali
e
per le società di persone,
al costo del personale sostenuto per i dipendenti,
quindi per i dipendenti in forza,
si aggiunge anche quella che è la retribuzione
convenzionale riconosciuta al titolare.
Questa retribuzione convenzionale
andrà
a
essere considerata,
rientrerà in quelle che sono le percentuali minime
richieste.
Quindi nel caso del calcolo che
quello relativo al 15% è il 6% di personale
operaio,
la retribuzione convenzionale sarà
relativa
al
costo del personale operaio.
Come si determina questa retribuzione
convenzionale?
Diciamo che sono degli importi standard che
vengono
considerati.
Essenzialmente
la retribuzione convenzionale viene determinata
in
base a un importo standard moltiplicato per 5
volte
e
questo costo del personale poi
contribuirà ad aumentare quello che è il costo
sessuinuto già per il personale dipendente.
Vediamo ora invece quali sono i documenti
fiscali che l’impresa ci deve
presentare.
Per quanto riguarda le ditte individuali,
ma anche in questo caso,
il modello da considerare è il modello unico e in
particolare saranno gli studi di settore.
Vediamo adesso per esempio,
questo
è uno studio di settore,
il modello
ISA 2023 relativo al periodo fiscale 2022.
In questo
modello,
in questa dichiarazione,
c’è proprio una parte dedicata al costo del
personale.
Vediamo qui infatti il riguel F14,
Abbiamo spese per lavoro dipendente
e altre prestazioni dipendenti.
L’importo in questo caso specifico è di 887.937
euro.
Abbiamo detto che questo costo del personale si
deve riferire soltanto a personale dipendente,
inteso come personale
inquadramento del contratto tipico.
Non devono essere considerate invece
forme di prestazioni esterne,
prestazioni occasionali
oppure contratti di collaborazione.
Infatti in questo riquadro
vediamo che ci sono delle sottoboci
dove c’è scritto di cui per prestazioni rese
da professionisti esterni
o per collaborazione coordinata e continuativa,
in questo caso questo costo non deve essere preso
in considerazione.
Per quanto invece riguarda le società di capitali,
il documento fiscale di riferimento deve essere il
bilancio d’esercizio,
in particolare il conto economico.
Nel conto economico avremo la voce del costo del
personale,
proprio nella voce dei costi,
avremo proprio la voce nuova,
il costo per il personale,
dove ci sarà la suddivisione tra
salari e stipendi,
oneri sociali e trattamento di fine rapporto.
Nel caso specifico abbiamo in questo
esempio salari e stipendi che è pari a 109 mila
euro 184,
di oneri sociali per un importo di 32 mila euro
855 è il trattamento di fine rapporto per 10.742
euro.
Il costo totale del personale che
ha l’impresa in quest’anno,
l’anno 2022,
è pari a 152.781 euro.
Quindi questo costo,
nell’anno fiscale che stiamo considerando,
verrà sommato a tutti gli altri anni fiscali
che l’impresa sta esaminando e andrà
a
formare,
a soddisfare quella che è la percentuale del 15
sul costo totale e quella
del 6% sul costo dell’operaio.
Sia il modello
unico,
quindi lo studio di settore che abbiamo visto
prima,
che
il bilancio
ci danno però quello che è il costo totale che
l’impresa deve conseguire.
La normativa invece prevede che ci sia poi una
suddivisione
sia del salario di stipendio nei sociali e TFR,
ma distinto anche per qualifica.
Quindi in questo caso,
utilizzando questi elementi fiscali,
non è possibile.
Soprattutto abbiamo visto anche
nel modello
nel modello unico,
nello stile di fettore,
non abbiamo la suddivisione tra salario e
stipendio nei social e TFR,
quindi
sarà
l’impresa a fare questa distinzione
e poi la sua nella verifica,
poi vedremo meglio con quale modello,
deve accertare che quel costo dichiarato come
costo operario,
come costo del tecnico,
come costo dell’amministrativo
sia in effetti corrispondente a quanto dichiarato
dall’impresa.
Oltre a questa suddivisione
come costo,
La norma prevede anche che l’impresa debba
dichiarare anche la distinzione,
il numero,
infatti si parla di organico medio anno,
quindi anche il numero totale dei dipendenti in
forza anno per anno
e questo numero totale deve essere diviso poi come
numero dei dipendenti come operai,
in base a quella che la codifica,
numero dei dipendenti amministrativi,
numero dei dipendenti tecnici.
Anche qui non ci sono degli elementi nei documenti
fiscali che abbiamo visto,
cioè né nel bilancio né nel conto economico,
nel modello unico,
che ci fanno questa distinzione.
Vedremo poi il modello di M10 che l’impresa deve
necessariamente
presentare alla SOA che sarà il dettaglio dove
l’impresa mensilmente dichiara all’Inps
quelle che sono le retribuzioni che
sostiene per ogni singolo dipendente in base anche
a quella che la qualifica,
quindi
la distinzione per la qualifica dell’operario e la
distinzione per la qualifica dell’impiegato.
L’impresa che richiede la qualificazione quindi è
obbligata a dichiarare
quello che è il costo del personale che ha
sostenuto nel periodo di riferimento utilizzato
per la qualificazione sua.
Quindi l’impresa dovrà
anno per anno
fare questa precisa distinzione tra quello che è
il costo
del personale operaio,
il costo sostenuto per il tecnico,
il costo sostenuto per l’amministrativo
e tutto questo poi confluirà in quello che è il
costo totale sostenuto per il personale
dipendente.
Questa distinzione poi deve essere fatta,
abbiamo detto,
anche per il numero dei dipendenti.
La dichiarazione che deve essere resa dal legale
rappresentante
dell’impresa quindi deve essere molto dettagliata
e la norma proprio indica quella che
obbligatoriamente devono essere gli elementi
contenuti in questa dichiarazione.
Vediamo un esempio,
sempre la dichiarazione
sostitutiva sui requisiti di ordine speciale,
il nostro modello di 05,
nella parte relativa
all’adeguato organico medioannuo.
che è appunto il costo sostenuto per il personale
dipendente.
In questo caso vediamo sempre
la dichiarazione sostitutiva
è stata predisposta per i 15 anni,
vedo detto che è il periodo
fiscale che può utilizzare
l’impresa,
al massimo 15 anni,
però
andrà a compilare questa dichiarazione in base a
quelli che sono gli anni che intende utilizzare.
Quindi
abbiamo
una
colonna,
la prima corona,
che
indicherà quelli che sono gli anni
fiscali che l’impresa andrà a scegliere.
Poi abbiamo
una
colonna relativa al numero medio degli operai,
quindi l’impresa andrà anno per anno ad indicare
quanti sono stati
gli operai in forza in quell’anno fiscale.
A questo
numero dell’organico medio deve poi corrispondere
anche un costo,
quindi l’impresa ci deve dichiarare per quei
dipendenti,
per quegli operai,
quanto è il costo relativo.
Se l’impresa ha dei tecnici
o degli amministrativi sarà
obbligata a fare questa indicazione anche con il
numero medio dei tecnici e degli amministrativi.
La stessa distinzione poi deve essere fatta come
costo,
quindi deve andare a quantificare
qual è il costo sostenuto nell’anno
in considerazione
sia come costo del tecnico che come costo
dell’operario.
e alla fine abbiamo invece il costo totale del
personale dipendente che sarà appunto dato dalla
sommatoria
del costo
sostenuto per l’operaio e per gli eventuali
impiegati.
La stessa cosa va fatta sia come costo che come
numero
medio.
dei dipendenti.
In più
l’impresa deve anche dichiarare,
per il periodo fiscale che stiamo andando ad
esaminare,
quelli che sono i versamenti che l’impresa andrà a
fare
rispettivamente all’Inps,
all’Inel e alla Cassidile,
proprio perché
l’impresa
deve dimostrare sì di possedere il costo adeguato,
rispettare quelle che sono le percentuali minime
richieste,
ma deve anche,
abbiamo parlato di
oneri sociali,
le oneri sociali sono il costo,
però poi deve dimostrare anche di aver effettuato
i
pagamenti agli enti previdenziali.
Allora l’impresa avrà poi un DURC che
dimostrerà che
sono stati
effettivamente eseguiti regolarmente tutti i
versamenti presso i vari enti
Però anche in questo caso ci devi andare a
indicare anno per anno quello che è un porto
versato all’INPS,
all’INEL e per le imprese che sono iscritte alla
Cassa Edile,
anche alla Cassa Edile.
L’impresa inoltre ci deve dichiarare,
in base alla tipologia,
se è un’impresa metalmeccanica o un’impresa idile,
quelli che sono i vari contributi che deve
versare.
La sua cosa deve fare?
Deve verificare poi la veridicità della
dichiarazione sostitutiva,
quindi è
tenuta
sempre come previsto dal manuale,
a creare un prospetto
riepilogativo che
metta in evidenza
la procedura di controllo che è stata
effettuata,
dove vengono indicati
quelli che sono il riscontro sia del numero
dei dipendenti che anche del costo.
L’impresa
fa questa dichiarazione relativa al costo del
personale,
però abbiamo detto che è
un costo totale
che poi andrà a suddividere tra operaio,
tecnico e amministrativo.
Abbiamo visto prima come sia nel bilancio
d’esercizio
abbiamo il costo totale del personale e la stessa
cosa abbiamo visto anche per quanto riguarda le
individuali e le società di persone,
abbiamo sempre un costo totale del personale,
la suddivisione che
viene richiesta
dalla
normativa
tra costo operaio e costo impiegato può essere
solo riscontrata attraverso la presentazione
di alcuni modelli,
i
cosiddetti
modelli unieni,
modelli dm10,
che l’impresa mensilmente deve presentare all’Inps
e
che
le servono per indicare quelle che sono le
retribuzioni sostenute
mese per mese per la tipologia di dipendenti.
Vediamo adesso questo
facsimile di modello
di M10,
si chiama attestazione della denuncia
contributiva,
questa è
relativa al mese di gennaio 2022 e qui ci sono
quelle che sono le informazioni
importanti,
la matricola dell’azienda,
il codice fiscale dell’azienda,
il numero dei dipendenti,
la tipologia di
assunzione,
se
l’impresa
ha dei dipendenti assunti a tempo determinato o
indeterminato,
abbiamo visto che c’erano
le due modalità di
dimostrazione del costo del personale,
quello sul 15% sul 6% sul costo operario,
però abbiamo parlato anche del costo del personale
che si deve andare a verificare
sul 10% e l’8%,
cioè i dipendenti assunti a tempo
indeterminato e di questi l’8% deve essere
laureato e diplomato.
Lo strumento che permette alla SOA di fare queste
verifiche su quella che è la dichiarazione
sostitutoriale dell’impresa
è proprio il modello IMSS di M10.
In questo modello
Questo modello deve
essere prodotto alla SUA proprio perché
la SUA ha il compito di verificare tutte queste
distinzioni di qualifiche sia come costo che come
numero dei dipendenti.
Infatti vediamo che qui c’è proprio una
distinzione nel codice,
in questa
colonna,
il codice del dipendente,
l’1 che ci indica,
ci permette di individuare se quel codice si
riferisce a un operaio oppure il codice 200 che si
riferisce a un impiegato
Il numero
del dipendente,
quindi possiamo andare a verificare se l’impresa
effettivamente
ha dichiarato nell’arco dell’anno il numero dei
dipendenti corrispondente a quello dichiarato,
e
poi quello che è l’imponibile,
cioè la retribuzione in base a quella che è la
tipologia,
quella che è la qualifica del dipendente.
Mese per mese,
per ogni anno fiscale,
andrà a fare questa verifica
e poi successivamente andrà a controllare che il
costo che l’impresa avrà dichiarato anno per anno
corrisponde effettivamente a quanto dichiarato
dall’impresa.
In questa puntata di SoAcademy abbiamo quindi
visto quello che è
il
requisito di ordine speciale relativo al costo del
personale.
Abbiamo parlato insieme di costo del personale,
come
si va a determinare il costo del personale,
quelle che sono le percentuali minime richieste.
Abbiamo fatto anche degli esempi,
cercando di vedere quelli che sono,
in base alle richieste contrattuali,
gli importi
che le imprese devono andare a soddisfare.
Abbiamo esaminato la documentazione fiscale che
deve presentare l’impresa e che poi la SOA deve
valutare.
Abbiamo visto un bilancio d’esercizio o il modello
unico,
gli studi di settore nel caso
se l’impresa che andiamo ad attestare è una ditta
individuale o una società di persone.
Abbiamo anche
ricordato che nel caso specifico di ditti
individuali e società di persone,
oltre al costo del personale dipendente,
quindi il personale in forza,
può essere considerata anche la retribuzione
convenzionale premiante,
che è questo importo che viene riconosciuto
al titolare della ditta individuale,
oppure ai soci dell’SNC o ai soci accomandatari
delle SAS.
Abbiamo anche detto che l’impresa è obbligata
a
presentare una dichiarazione sostitutiva,
abbiamo
detto la dichiarazione modello dei requisiti di
ordine speciale D05 nella parte relativa proprio
al costo del personale,
andando a fare un dettaglio tra quella che è la
sua divisione
sia per numero
dei dipendenti che come costo distinto in costo
degli operai,
costo dei tecnici,
costo degli amministrativi.
Abbiamo anche detto che l’impresa deve
dichiarare quelli che sono i versamenti che ha
effettuato ai vari enti
e
la sua poi deve,
attraverso la presentazione di questi documenti,
verificare anche
la dichiarazione sostitutiva.
Vi ringraziamo dell’attenzione
prestata a questa puntata di SOAccademy
e vi aspettiamo per approfondire un nuovo
argomento in una
prossima puntata.
Grazie.
Buongiorno a tutti e a tutte,
sono Carmela Dompietro,
tecnico SOA e insieme vedremo quali sono i
requisiti di ordine speciale che l’impresa deve
possedere
per poter ottenere la qualificazione SOA.
In questa puntata di SOA Academy
ci occuperemo di un altro requisito di ordine
speciale che è l’adeguato organico medioannuo.
Cosa si intende per adeguato organico medioanno?
Per esempio quello che definiamo il costo del
personale,
cioè l’impresa per poter ottenere la
qualificazione deve dimostrare di avere
alle proprie dipendenze
del personale dipendente,
deve dimostrare che con questo personale riesce ad
eseguire i lavori.
Quindi,
come sempre,
la ratio della norma è sempre la stessa.
fare in modo che le imprese attestate siano capaci
da sole
di poter svolgere quelli che sono i certificati di
esecuzione dei lavori
per cui si attestano.
La normativa che si occupa sempre del requisito di
ordine speciale è l’articolo 18 dell’allegato 212
del decreto legislativo 36 del 2023.
Il caso poi particolare dell’adeguato organico
medioanno sono i
COM numero 14 e
numero 15.
Vediamo adesso che cos’è il costo del personale.
L’adeguato organico medio anno è dimostrato dal
costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente,
composto da retribuzioni e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
coscienza.
Questa
è la definizione di costo del personale.
Adesso andremo a vedere in effetti come si
sviluppa.
Ci sono però due alternative per dimostrare questo
costo.
La prima alternativa consente di fare riferimento
al costo complessivo del personale che
deve essere pari al 15% della cifra d’affari in
lavori,
che come sappiamo,
come abbiamo visto negli altri video,
è quella che corrisponde alla sommatoria delle
classifiche richieste dall’impresa.
quindi il costo totale deve essere il 15%,
mentre di questo 15% almeno il 6% deve essere
relativo a costo sostenuto per il personale
operaio.
L’altra alternativa che può essere utilizzata,
che è diciamo anche più rara,
è quella invece
della
dimostrazione del requisito dell’organico medio
con il costo complessivo che deve essere
pari al 10% della cifra d’affari in
lavori
e si deve riferire a personale dipendente assunto
a tempo indeterminato,
quindi il 10%,
mentre di questo 10% l’80%
si deve riferire a personale tecnico,
laureato e diplomato.
Queste diciamo che sono le richieste contrattuali,
le verifiche che
devono essere soddisfatte affinché
l’impresa possa avere un costo del personale
carico e farle conseguire una qualificazione sua.
Poi in base alla
cifra d’affari
diciamo che l’importo
andrà a variare.
Abbiamo detto dunque,
il costo del personale che cos’è?
Come si va a definire?
Senzalmente dobbiamo dire che il personale
dipendente deve essere tutto il personale che
viene assunto in quelle che sono le forme tipiche.
Vanno esclusi i
contratti a progetto,
i contratti di collaborazione,
i contratti terenali.
Quindi
il costo del personale è quello che l’impresa
sostiene per il personale dipendente,
per il personale in forza,
ed è formato da salari e stipendi,
oneri sociali e TFR.
Vedremo poi che
l’impresa andrà in maniera dettagliata a fare una
distinzione,
quello che è il tipo di costo in base
alla tipologia di
qualifica del personale,
quindi farà una distinzione del costo del
personale operaio e del tecnico,
e poi quello che sarà il costo totale che deve
essere considerato.
Invece non rientreranno,
anche se dipendenti,
questi cosiddetti contratti atipici.
Vediamo adesso un esempio
di quelle che sono i requisiti,
gli importer,
le percentuali,
il 15 e
il 6 oppure il 10 e l’8.
Facciamo un esempio di quello che è
il calcolo del personale
con
l’operaio.
Nel nostro esempio
avevo detto che l’impresa può richiedere
1G1
terza classifica pari a 1.033.000,
1G3 seconda classifica per 516.000 euro,
1G6 prima classifica per 258.000 euro,
per un totale,
una somma classifica richiesta di 1.807.000.
In questo caso,
per andare a soddisfare quelle che sono le
percentuali
del personale,
dobbiamo avere il 15% di 1.807.000,
che è la cifra di affari in lavori,
e
questo costo del personale deve essere pari a
271.050.000,
mentre il costo dell’operaio sarà di 108.420.000,
che è
proprio il 6% di 1.807.000,
che è la richiesta
contrattuale.
Quindi,
per poter conseguire questa qualificazione,
l’impresa deve dimostrare di possedere questo
costo del personale,
di avere questo costo.
Questo costo,
come al solito,
deve riferirsi a quello che è
la sommatoria
degli anni fiscali che
l’impresa andrà a valutare per poter ottenere la
qualificazione sua.
Abbiamo detto dunque che l’impresa
deve scegliere quello che è un determinato periodo
fiscale per poter soddisfare e dimostrare quelli
che sono i requisiti posseduti.
Come al solito
questo arco temporale viene stabilito
dalla
data di stipula del contratto con la sua
Quindi,
se il contratto con la SOA viene stipulato a
settembre del 2024,
vanno considerati gli ultimi 15 anni a ritroso.
Il periodo minimo che deve essere utilizzato è un
quinquennio fiscale.
periodo fiscale a meno 5 anni,
che
sarà poi
lo stesso per andare a verificare la cifra
d’affari,
il costo del personale e il costo
dell’attrezzatura.
Questo è un elemento importantissimo.
Io non posso usare
degli anni fiscali per dimostrare la cifra
d’affari e che siano poi diversi
dagli anni per
dimostrare il costo del personale e
l’attrezzatura.
Il periodo fiscale deve essere
utilizzato contemporaneamente per soddisfare tutti
quelli che sono i requisiti richiesti per la
qualificazione.
Nel
periodo fiscale che sta
utilizzando l’impresa,
in
base a quelle che sono le esigenze dell’impresa,
può essere anche un periodo più lungo,
un periodo che può
raggiungere
i 15 anni
o,
solo nel caso in cui l’impresa si sia costituita
in un’epoca più recente,
il periodo fiscale può essere anche inferiore a 5
anni.
Per Assurdo può succedere che un’impresa che si è
costituita da appena un anno,
nel 2023 abbia già depositato un bilancio
o ha
presentato già una dichiarazione di erediti con un
solo anno fiscale,
se va a soddisfare quelli che sono i requisiti
richiesti
per la cifra d’affari,
per le attrezzature e in questo caso per il
personale,
allora in questo caso l’impresa potrà
qualificarsi utilizzando solo un anno fiscale.
Vi ho detto quindi che l’impresa
deve dimostrare
questo requisito,
essenzialmente requisito minimo in base a quelle
che sono le richieste contrattuali,
però può essere che l’impresa ci
fa delle richieste contrattuali,
come in questo caso fare 1.807 milioni,
ma può avere
un costo del personale più elevato che permette
all’impresa di
maturare negli anni
una cifra d’affari superiore a quelle che sono le
richieste contrattuali richieste.
L’impresa quindi,
nel durata dell’attestazione,
che è di 5 anni con l’obbligo poi di fare la
verifica terminale dopo 3 anni,
potrà
fare degli eventuali
aumenti di classifica o inserimenti di nuove
categorie.
Ma
può anche succedere che l’impresa che ci chiede la
qualificazione
non possiede
un costo del personale
sufficiente a conseguire l’attestazione richiesta.
In quel caso sarà necessario andare a
rideterminare la cifra d’affari.
Nel caso
che abbiamo visto prima,
vi ho detto che le richieste contrattuali sono
pari a 1.807.000.
Il costo del personale e dell’impresa però è pari
a 200 milioni.
Avevamo detto che il costo minimo,
il 15%,
doveva essere pari
a 271.050.
Poiché il
requisito non viene soddisfatto,
la cifra d’affari verrà rideterminata,
quindi sarà una cifra d’affari inferiore.
Nel caso specifico avremo che la cifra d’affari
rideterminata sarà pari a 200 mila euro
per 100 diviso 15,
quindi la cifra d’affari rideterminata
sarà 1 milione 3333,
perché appunto
il costo del personale che ha l’impresa non è
sufficiente a far conseguire la qualificazione
richiesta.
In questo caso l’impresa si troverà di fronte alla
scelta di
cambiare un po’ quelle che sono le richieste
contrattuali.
Abbiamo detto quindi che l’impresa può
scegliere queste due strade,
quella del 15% e del 6% sul personale operaio,
oppure potrà
andare a fare la verifica
sul personale tecnico.
Questa verifica sul personale tecnico
va a cambiare anche quelle che sono le percentuali
da andare a verificare.
Il 10% sarà relativo tutto al personale assunto a
tempo indeterminato,
e di questo 10%,
almeno l’80% deve essere personale,
tecnico,
laureato e diplomato.
Sempre nel caso che abbiamo visto della richiesta
al contrattuale pari a 1.807 milioni,
il costo totale del dipendente assunto,
quindi proprio l’importo che andrà
a verificare
che l’impresa deve andare a soddisfare,
la sua poi deve verificare,
sarà,
per il costo totale dei dipendenti assunti al
tempo determinato,
pari a 180 mila euro e 700,
che non è altro che il 10% delle richieste
contrattuali di 1 milione 807,
mentre di questo 1 milione 807,
144 mila euro 560 deve essere
costituito da costo del personale relativo a
personale tecnico,
laureato e diplomato.
Queste sono quindi le verifiche numeriche,
gli importi che dobbiamo andare a soddisfare.
Ma vediamo adesso come possiamo soddisfare,
come l’impresa
ci deve dimostrare
di possedere questi requisiti
e quelle sono le verifiche che poi la sua deve
in base alle tipologie di imprese che andiamo a
qualificare,
dobbiamo poi
vedere anche quali sono i tipi di documenti che
l’impresa deve
presentare e
la sua deve
poter esaminare per accertare in effetti
se i requisiti
minimi richiesti sono soddisfatti.
Le imprese che possiamo
attestare
si distinguono poi in ditte individuali e società
di persone e in società di capitali.
Per entrambe le tipologie di imprese i
percentuali da soddisfare sono le stesse.
In più però,
per le ditte individuali
e
per le società di persone,
al costo del personale sostenuto per i dipendenti,
quindi per i dipendenti in forza,
si aggiunge anche quella che è la retribuzione
convenzionale riconosciuta al titolare.
Questa retribuzione convenzionale
andrà
a
essere considerata,
rientrerà in quelle che sono le percentuali minime
richieste.
Quindi nel caso del calcolo che
quello relativo al 15% è il 6% di personale
operaio,
la retribuzione convenzionale sarà
relativa
al
costo del personale operaio.
Come si determina questa retribuzione
convenzionale?
Diciamo che sono degli importi standard che
vengono
considerati.
Essenzialmente
la retribuzione convenzionale viene determinata
in
base a un importo standard moltiplicato per 5
volte
e
questo costo del personale poi
contribuirà ad aumentare quello che è il costo
sessuinuto già per il personale dipendente.
Vediamo ora invece quali sono i documenti
fiscali che l’impresa ci deve
presentare.
Per quanto riguarda le ditte individuali,
ma anche in questo caso,
il modello da considerare è il modello unico e in
particolare saranno gli studi di settore.
Vediamo adesso per esempio,
questo
è uno studio di settore,
il modello
ISA 2023 relativo al periodo fiscale 2022.
In questo
modello,
in questa dichiarazione,
c’è proprio una parte dedicata al costo del
personale.
Vediamo qui infatti il riguel F14,
Abbiamo spese per lavoro dipendente
e altre prestazioni dipendenti.
L’importo in questo caso specifico è di 887.937
euro.
Abbiamo detto che questo costo del personale si
deve riferire soltanto a personale dipendente,
inteso come personale
inquadramento del contratto tipico.
Non devono essere considerate invece
forme di prestazioni esterne,
prestazioni occasionali
oppure contratti di collaborazione.
Infatti in questo riquadro
vediamo che ci sono delle sottoboci
dove c’è scritto di cui per prestazioni rese
da professionisti esterni
o per collaborazione coordinata e continuativa,
in questo caso questo costo non deve essere preso
in considerazione.
Per quanto invece riguarda le società di capitali,
il documento fiscale di riferimento deve essere il
bilancio d’esercizio,
in particolare il conto economico.
Nel conto economico avremo la voce del costo del
personale,
proprio nella voce dei costi,
avremo proprio la voce nuova,
il costo per il personale,
dove ci sarà la suddivisione tra
salari e stipendi,
oneri sociali e trattamento di fine rapporto.
Nel caso specifico abbiamo in questo
esempio salari e stipendi che è pari a 109 mila
euro 184,
di oneri sociali per un importo di 32 mila euro
855 è il trattamento di fine rapporto per 10.742
euro.
Il costo totale del personale che
ha l’impresa in quest’anno,
l’anno 2022,
è pari a 152.781 euro.
Quindi questo costo,
nell’anno fiscale che stiamo considerando,
verrà sommato a tutti gli altri anni fiscali
che l’impresa sta esaminando e andrà
a
formare,
a soddisfare quella che è la percentuale del 15
sul costo totale e quella
del 6% sul costo dell’operaio.
Sia il modello
unico,
quindi lo studio di settore che abbiamo visto
prima,
che
il bilancio
ci danno però quello che è il costo totale che
l’impresa deve conseguire.
La normativa invece prevede che ci sia poi una
suddivisione
sia del salario di stipendio nei sociali e TFR,
ma distinto anche per qualifica.
Quindi in questo caso,
utilizzando questi elementi fiscali,
non è possibile.
Soprattutto abbiamo visto anche
nel modello
nel modello unico,
nello stile di fettore,
non abbiamo la suddivisione tra salario e
stipendio nei social e TFR,
quindi
sarà
l’impresa a fare questa distinzione
e poi la sua nella verifica,
poi vedremo meglio con quale modello,
deve accertare che quel costo dichiarato come
costo operario,
come costo del tecnico,
come costo dell’amministrativo
sia in effetti corrispondente a quanto dichiarato
dall’impresa.
Oltre a questa suddivisione
come costo,
La norma prevede anche che l’impresa debba
dichiarare anche la distinzione,
il numero,
infatti si parla di organico medio anno,
quindi anche il numero totale dei dipendenti in
forza anno per anno
e questo numero totale deve essere diviso poi come
numero dei dipendenti come operai,
in base a quella che la codifica,
numero dei dipendenti amministrativi,
numero dei dipendenti tecnici.
Anche qui non ci sono degli elementi nei documenti
fiscali che abbiamo visto,
cioè né nel bilancio né nel conto economico,
nel modello unico,
che ci fanno questa distinzione.
Vedremo poi il modello di M10 che l’impresa deve
necessariamente
presentare alla SOA che sarà il dettaglio dove
l’impresa mensilmente dichiara all’Inps
quelle che sono le retribuzioni che
sostiene per ogni singolo dipendente in base anche
a quella che la qualifica,
quindi
la distinzione per la qualifica dell’operario e la
distinzione per la qualifica dell’impiegato.
L’impresa che richiede la qualificazione quindi è
obbligata a dichiarare
quello che è il costo del personale che ha
sostenuto nel periodo di riferimento utilizzato
per la qualificazione sua.
Quindi l’impresa dovrà
anno per anno
fare questa precisa distinzione tra quello che è
il costo
del personale operaio,
il costo sostenuto per il tecnico,
il costo sostenuto per l’amministrativo
e tutto questo poi confluirà in quello che è il
costo totale sostenuto per il personale
dipendente.
Questa distinzione poi deve essere fatta,
abbiamo detto,
anche per il numero dei dipendenti.
La dichiarazione che deve essere resa dal legale
rappresentante
dell’impresa quindi deve essere molto dettagliata
e la norma proprio indica quella che
obbligatoriamente devono essere gli elementi
contenuti in questa dichiarazione.
Vediamo un esempio,
sempre la dichiarazione
sostitutiva sui requisiti di ordine speciale,
il nostro modello di 05,
nella parte relativa
all’adeguato organico medioannuo.
che è appunto il costo sostenuto per il personale
dipendente.
In questo caso vediamo sempre
la dichiarazione sostitutiva
è stata predisposta per i 15 anni,
vedo detto che è il periodo
fiscale che può utilizzare
l’impresa,
al massimo 15 anni,
però
andrà a compilare questa dichiarazione in base a
quelli che sono gli anni che intende utilizzare.
Quindi
abbiamo
una
colonna,
la prima corona,
che
indicherà quelli che sono gli anni
fiscali che l’impresa andrà a scegliere.
Poi abbiamo
una
colonna relativa al numero medio degli operai,
quindi l’impresa andrà anno per anno ad indicare
quanti sono stati
gli operai in forza in quell’anno fiscale.
A questo
numero dell’organico medio deve poi corrispondere
anche un costo,
quindi l’impresa ci deve dichiarare per quei
dipendenti,
per quegli operai,
quanto è il costo relativo.
Se l’impresa ha dei tecnici
o degli amministrativi sarà
obbligata a fare questa indicazione anche con il
numero medio dei tecnici e degli amministrativi.
La stessa distinzione poi deve essere fatta come
costo,
quindi deve andare a quantificare
qual è il costo sostenuto nell’anno
in considerazione
sia come costo del tecnico che come costo
dell’operario.
e alla fine abbiamo invece il costo totale del
personale dipendente che sarà appunto dato dalla
sommatoria
del costo
sostenuto per l’operaio e per gli eventuali
impiegati.
La stessa cosa va fatta sia come costo che come
numero
medio.
dei dipendenti.
In più
l’impresa deve anche dichiarare,
per il periodo fiscale che stiamo andando ad
esaminare,
quelli che sono i versamenti che l’impresa andrà a
fare
rispettivamente all’Inps,
all’Inel e alla Cassidile,
proprio perché
l’impresa
deve dimostrare sì di possedere il costo adeguato,
rispettare quelle che sono le percentuali minime
richieste,
ma deve anche,
abbiamo parlato di
oneri sociali,
le oneri sociali sono il costo,
però poi deve dimostrare anche di aver effettuato
i
pagamenti agli enti previdenziali.
Allora l’impresa avrà poi un DURC che
dimostrerà che
sono stati
effettivamente eseguiti regolarmente tutti i
versamenti presso i vari enti
Però anche in questo caso ci devi andare a
indicare anno per anno quello che è un porto
versato all’INPS,
all’INEL e per le imprese che sono iscritte alla
Cassa Edile,
anche alla Cassa Edile.
L’impresa inoltre ci deve dichiarare,
in base alla tipologia,
se è un’impresa metalmeccanica o un’impresa idile,
quelli che sono i vari contributi che deve
versare.
La sua cosa deve fare?
Deve verificare poi la veridicità della
dichiarazione sostitutiva,
quindi è
tenuta
sempre come previsto dal manuale,
a creare un prospetto
riepilogativo che
metta in evidenza
la procedura di controllo che è stata
effettuata,
dove vengono indicati
quelli che sono il riscontro sia del numero
dei dipendenti che anche del costo.
L’impresa
fa questa dichiarazione relativa al costo del
personale,
però abbiamo detto che è
un costo totale
che poi andrà a suddividere tra operaio,
tecnico e amministrativo.
Abbiamo visto prima come sia nel bilancio
d’esercizio
abbiamo il costo totale del personale e la stessa
cosa abbiamo visto anche per quanto riguarda le
individuali e le società di persone,
abbiamo sempre un costo totale del personale,
la suddivisione che
viene richiesta
dalla
normativa
tra costo operaio e costo impiegato può essere
solo riscontrata attraverso la presentazione
di alcuni modelli,
i
cosiddetti
modelli unieni,
modelli dm10,
che l’impresa mensilmente deve presentare all’Inps
e
che
le servono per indicare quelle che sono le
retribuzioni sostenute
mese per mese per la tipologia di dipendenti.
Vediamo adesso questo
facsimile di modello
di M10,
si chiama attestazione della denuncia
contributiva,
questa è
relativa al mese di gennaio 2022 e qui ci sono
quelle che sono le informazioni
importanti,
la matricola dell’azienda,
il codice fiscale dell’azienda,
il numero dei dipendenti,
la tipologia di
assunzione,
se
l’impresa
ha dei dipendenti assunti a tempo determinato o
indeterminato,
abbiamo visto che c’erano
le due modalità di
dimostrazione del costo del personale,
quello sul 15% sul 6% sul costo operario,
però abbiamo parlato anche del costo del personale
che si deve andare a verificare
sul 10% e l’8%,
cioè i dipendenti assunti a tempo
indeterminato e di questi l’8% deve essere
laureato e diplomato.
Lo strumento che permette alla SOA di fare queste
verifiche su quella che è la dichiarazione
sostitutoriale dell’impresa
è proprio il modello IMSS di M10.
In questo modello
Questo modello deve
essere prodotto alla SUA proprio perché
la SUA ha il compito di verificare tutte queste
distinzioni di qualifiche sia come costo che come
numero dei dipendenti.
Infatti vediamo che qui c’è proprio una
distinzione nel codice,
in questa
colonna,
il codice del dipendente,
l’1 che ci indica,
ci permette di individuare se quel codice si
riferisce a un operaio oppure il codice 200 che si
riferisce a un impiegato
Il numero
del dipendente,
quindi possiamo andare a verificare se l’impresa
effettivamente
ha dichiarato nell’arco dell’anno il numero dei
dipendenti corrispondente a quello dichiarato,
e
poi quello che è l’imponibile,
cioè la retribuzione in base a quella che è la
tipologia,
quella che è la qualifica del dipendente.
Mese per mese,
per ogni anno fiscale,
andrà a fare questa verifica
e poi successivamente andrà a controllare che il
costo che l’impresa avrà dichiarato anno per anno
corrisponde effettivamente a quanto dichiarato
dall’impresa.
In questa puntata di SoAcademy abbiamo quindi
visto quello che è
il
requisito di ordine speciale relativo al costo del
personale.
Abbiamo parlato insieme di costo del personale,
come
si va a determinare il costo del personale,
quelle che sono le percentuali minime richieste.
Abbiamo fatto anche degli esempi,
cercando di vedere quelli che sono,
in base alle richieste contrattuali,
gli importi
che le imprese devono andare a soddisfare.
Abbiamo esaminato la documentazione fiscale che
deve presentare l’impresa e che poi la SOA deve
valutare.
Abbiamo visto un bilancio d’esercizio o il modello
unico,
gli studi di settore nel caso
se l’impresa che andiamo ad attestare è una ditta
individuale o una società di persone.
Abbiamo anche
ricordato che nel caso specifico di ditti
individuali e società di persone,
oltre al costo del personale dipendente,
quindi il personale in forza,
può essere considerata anche la retribuzione
convenzionale premiante,
che è questo importo che viene riconosciuto
al titolare della ditta individuale,
oppure ai soci dell’SNC o ai soci accomandatari
delle SAS.
Abbiamo anche detto che l’impresa è obbligata
a
presentare una dichiarazione sostitutiva,
abbiamo
detto la dichiarazione modello dei requisiti di
ordine speciale D05 nella parte relativa proprio
al costo del personale,
andando a fare un dettaglio tra quella che è la
sua divisione
sia per numero
dei dipendenti che come costo distinto in costo
degli operai,
costo dei tecnici,
costo degli amministrativi.
Abbiamo anche detto che l’impresa deve
dichiarare quelli che sono i versamenti che ha
effettuato ai vari enti
e
la sua poi deve,
attraverso la presentazione di questi documenti,
verificare anche
la dichiarazione sostitutiva.
Vi ringraziamo dell’attenzione
prestata a questa puntata di SOAccademy
e vi aspettiamo per approfondire un nuovo
argomento in una
prossima puntata.
Grazie.
Bentrovati e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di SUA23 e
in questa puntata di SUA Academy proveremo a
descrivere
i lavori
che sono necessari per
poter conseguire l’attestato di qualificazione
SUA,
i documenti che devono essere consegnati da parte
dell’operatore economico alla SUA che li dovrà
valutare
e come vengono effettuati genericamente i calcoli
per poter procedere al rilascio dell’attestazione.
Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore
economico deve necessariamente dimostrare
e la sua verificare per il lascio
dell’attestazione c’è
quello relativo all’adeguata idoneità tecnica ed
organizzativa così come indicata nell’articolo 18
dell’Allegato 2.12 al Decreto Legislativo numero
36 del 2023.
L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata
attraverso idoneo direttore tecnico.
Questo aspetto
sarà oggetto di un approfondimento ad hoc
all’interno della piattaforma
Oltre al direttore tecnico,
però,
l’impresa deve anche dimostrare la sua effettiva
capacità a realizzare quelle tipologie di
elaborazioni
per le quali sta richiedendo il rilascio
dell’attestazione.
Sono quelli che in gergo vengono definiti lavori
e che sono finalizzati a soddisfare i parametri
indicati nella norma,
sempre nel medesimo articolo 18,
e che variano a seconda dalla classifica di
attestazione che viene richiesta.
La norma prevede che l’operatore economico,
per il soddisfacimento del requisito di
adeguata idoneità tecnica,
debba presentare lavori realizzati in ciascuna
delle categorie oggetto della richiesta
la cui sommatoria cubi un valore non inferiore al
90% di quello della classifica richiesta.
Vediamo meglio con un esempio.
Se l’impresa richiede l’attestazione alle seguenti
categorie,
oggi 1 terza,
quindi per un importo pari a 1.033.000,
oggi 3 seconda per un importo pari a 516.000 e
oggi 6 prima per un importo pari a 258.000,
dovrà dimostrare il possesso di almeno 929.700
euro in OG1,
pari al 90% della classifica richiesta,
1.083.464.400 in OG3,
232.200 in OG6,
ambedue
pari al 90% delle rispettive classifiche che
venivano richieste.
Questo è il primo indicatore da soddisfare che
fa riferimento al valore complessivo delle
lavorazioni che l’impresa presenta alla sua.
Dopodiché è necessario che l’impresa soddisfi
anche il cosiddetto requisito dei lavori di punta.
Andiamo qui anche
ad aiutarci
con un esempio.
l’impresa ha necessità di
soddisfare i seguenti requisiti
e di produrre almeno un singolo lavoro in ciascuna
delle categorie richieste contattualmente di
importo non inferiore al 40% della relativa
classifica oppure
in alternativa
due lavori
in ciascuna delle
categorie richieste contattualmente di importo non
inferiore al 50% della relativa
classifica oppure
tre lavori
che cubino,
la cui somma cubi 65% della classifica relativa.
Questi due indicatori,
quindi
quello che abbiamo visto precedentemente della
sommatoria complessiva delle lavorazioni e quella
dei lavori di punta,
devono essere soddisfatti contemporaneamente.
A questo punto,
guardando
la tabella,
possiamo
appuntare la nostra
attenzione,
ad esempio,
sulla classifica seconda,
con una cifra di affari che viene richiesta a pari
a 516.000€.
l’impresa dovrà consegnare alla SOA lavori per
almeno 464.400 euro,
il 90% della categoria richiesta,
della classifica richiesta,
e
non meno di un lavoro di punta di 206.400 oppure
due lavori che cubino assieme 283.800 oppure tre
lavori
che cubino 335.400.
E’ importante a questo punto fare un passaggio
sulla razza normativa di queste due differenti
richieste.
Perché il legislatore ci chiede questi due
requisiti che vengono soddisfatti
contemporaneamente?
Perché
con la sommatoria delle lavorazioni il legislatore
vuol capire se l’operatore economico ha
effettivamente la capacità organizzativa
per poter condurre e portare a termine lavori il
cui volume economico sia quasi sovrapponibile a
richieste contrattuali.
Con i lavori di punta,
invece,
il legislatore vuol capire se l’operatore
economico è strutturato per poter eseguire
lavorazioni di una determinata portata.
Infatti,
se non ci fosse questo secondo indicatore,
cosa potrebbe accadere?
Un’impresa potrebbe presentare 465 lavori da 1.000
euro
ed ottenere in questo modo la seconda classifica,
in quanto andrebbe a soddisfare sicuramente il
primo indicatore
sulla sommatoria complessiva.
Ma allo stesso tempo non avremmo alcuna certezza
che quell’impresa,
una volta giudicatasi un appalto per un importo di
500 mila euro,
sia in grado di poterlo eseguire proprio perché
non è strutturata
per poter svolgere lavorazioni più corpose e
quindi più complesse dal punto di vista
organizzativo.
L’esempio più semplice da visualizzare
è un’impresa che per
qualificarsi in oggi 3,
costruzione di strada,
presenta 465 lavori da 1000 euro,
perché ha svolto 465 lavorazioni differenti di
rappezzatura di piccolissimi tratti di asfalto.
Se quell’impresa si attestasse e vincesse una gara
da mezzo milione a costruzione di un importante
tratto di strada,
sicuramente non avrebbe le competenze per poterlo
svolgere.
Quindi,
in conclusione,
il
legislatore con questi due indicatori
vuole essere certo della capacità tecnica ed
organizzativa dell’impresa e
la SOA e l’organismo deputato a verificare e
certificare queste competenze.
Abbiamo accennato al fatto che i lavori possono
classificarsi non solo per categoria di
lavorazioni svolte ma
soprattutto per tipologia di committenza per il
quale i lavori sono stati eseguiti.
Questa può essere pubblica quando i lavori sono
svolti per l’appunto per enti pubblici come i
comuni,
le regioni o le province o per aziende
municipalizzate che fanno riferimento ad enti
pubblici.
Oppure ci sono i lavori svolti per committenza
privata,
può essere questo il caso della ristrutturazione
di un condominio
o la costruzione di un impianto fotovoltaico
all’interno di un’azienda agricola.
Oppure ci sono i lavori svolti in conto proprio.
Il classico esempio è la costruzione di una
palazzina dove l’impresa che esegue i lavori ha
allo stesso tempo
la titolarità del permesso edificatorio concesso
dal Comune.
In ogni caso esamineremo nel dettaglio questi
aspetti con appositi approfondimenti all’interno
della nostra piattaforma.
Chiaramente
l’operatore economico che intende qualificarsi può
essere in possesso di una miriade di lavori i
quali possono abbracciare un arco temporale più o
meno ampio,
a seconda della vita dell’impresa.
Quali lavori vanno presentati al netto degli
importi necessari e
che devono soddisfare i due requisiti che abbiamo
visto precedentemente?
La norma ci dice che vengono valutati tutti i
lavori eseguiti negli ultimi 15 anni.
Il punto di partenza,
però,
per calcolare il quindicennio
diventa la data di stipolo del contratto con la
sua.
Se il contratto è stato firmato in data 30 giugno
2024,
potranno essere valutati tutti i lavori compresi
nel periodo che va
dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2024.
E cosa succede se un lavoro
esce da questo periodo di ferimento?
Accade
semplicemente che un pezzo di quel lavoro non
verrà considerato ai fini dei calcoli.
Quel pezzo lo si determina ipotizzando,
ad esempio,
un andamento lineare dello svolgimento delle
lavorazioni e calcolando quindi,
in questo modo,
la quota parte d’importo che non va presa in
considerazione.
In alternativa,
l’impresa può presentare l’effettivo andamento dei
lavori mediante
documentazione di cantiere come può essere il
computometrico o altro tipo di documentazione
che
la sua verifica se effettivamente può essere presa
in considerazione
e considerato un endamento differente da quello
lineare.
Possono essere anche utilizzati i lavori in corso
d’opera e quindi non ancora conclusi,
l’importante è che anche per questa tipologia di
lavori
ci si attenga alle indicazioni predisposte dalla
normativa.
Importante è considerare ai fini dei calcoli che
gli importi contabilizzati dei lavori possono
essere rivalutati secondo indici ISTAT che
misurano la variazione dei costi di esecuzione di
un’opera
legandoli all’apprezzamento o depreciamento dei
costi di materiale e il costo della vita.
Può quindi accadere che un lavoro conclusosi nel
2010 e
che un valore contabilizzato pare a 100,
possa apprezzarsi attraverso una rivalutazione
ISTAT ad un valore molto maggiore,
che arriva
anche
a 130.
Potete ben capire quanto questa possibilità possa
aiutare l’operatore economico
a raggiungere gli obiettivi di qualificazione
prefissati.
Ai fini della qualificazione delle imprese che
hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle
imprese subappaltatrici,
adesso si attengono ai seguenti criteri.
L’impresa subappaltatrice
può utilizzare per la qualificazione l’intero
quantitativo contabilizzato delle lavorazioni
eseguite.
L’impresa affidataria
può utilizzare i lavori della categoria
prevalente,
della categoria scorporabile,
per il loro intero importo.
Cosa significa?
Che un lavoro che è stato subappaltato al 100%
garantisce l’utilizzo del mese importo sia
all’impresa giudicataria che all’impresa
subappaltatrice.
Quindi un lavoro in OG1 di 100.000 euro fatturato
dall’impresa giudicatrice al committente ed a sua
volta completamente sovrappaltato
assume
ai soli fini del calcolo SOA
un valore
doppio.
Infatti potrà essere utilizzato ai fini SOA sia
dall’impresa giudicataria che dall’impresa
sovrappaltatrice
in OG1 per un valore pari a €100.000.
In questa puntata di SOA Academy
vi abbiamo illustrato in maniera generale
come si svolgono
i lavori
che vanno
consegnati alla SOA
per poter procedere al processo di qualificazione.
abbiamo parlato della loro soddisfuzione per
competenza,
vi abbiamo illustrato
come vengono conteggiati i subappalti e qual è
l’importanza della rivalutazione ISTAT,
vi diamo appuntamento nelle puntate
successive dove andremo ad affrontare in maniera
più puntuale e verticale
la soddivisione dei lavori
per committenza
in pubblica,
privata e in conto proprio.
Bentrovati e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di SOA 23 e
in questa puntata di SOA Academy proveremo a
spiegare in maniera molto concreta e diretta cosa
intendiamo per lavoro pubblico
e come è fatto materialmente un certificato di
esecuzione dei lavori che non
ne comprova l’avvenuta esecuzione.
Per lavori pubblici si intendono
tutti quei lavori che sono stati affidati
all’impresa da
soggetti tenuti nella scelta del contraente
a rispetto del codice
dei contratti pubblici,
decreto legislativo numero 36 del 2023.
In
concreto parliamo quindi dei comuni,
delle province,
delle regioni e di tutti quegli enti che sono
sotto il diretto controllo pubblico,
come ad esempio
l’Istituto Case Popolari
o le aziende municipalizzate.
Nel caso di lavori pubblici
la documentazione da produrre
ai fini dell’attestazione sua è molto snella,
infatti
nel corso degli anni l’ANAC ha costruito e fatto
alimentare dai vari enti pubblici un database che
contiene i certificati di esecuzione dei lavori
rilasciati per l’appunto dai vari enti.
Il certificato di esecuzione dei lavori è il
documento fondamentale
attestante natura e svolgimento delle lavorazioni
svolte.
per i lavori pubblici è l’unico documento
richiesto dalla sua per il suo processo di
valutazione.
Attraverso una sua
visualizzazione
possiamo andare a descrivere le caratteristiche
principali
di questo documento.
Andiamo adesso a
visualizzare il certificato di esecuzione dei
lavori
rilasciato da un ente pubblico
in maniera da andare a
capire
quali sono i campi che vengono compilati,
come vengono compilati,
quali sono gli elementi di valutazione che la SOA
dovrà prendere in considerazione
ai fini
dei calcoli per le categorie,
le classifiche dei lavori che sono state richieste
in attestazione dall’impresa.
Qui c’è l’allegato B
con lo schema di certificato di esecuzione dei
lavori pubblici,
è
un allegato che
viene enormato dal decreto legislativo
e che riporta una serie di indicazioni.
La prima è la data e il numero protocollo.
In effetti attraverso questo numero protocollo è
possibile all’interno del database dell’ANAC
andare a ricercare
il suddetto certificato.
Un’altra chiave di accesso all’interno del
database di ANAC è quella del codice fiscale
dell’impresa giudicatrice dei lavori.
Attraverso questi due elementi,
numero protocollo e codice fiscale,
è possibile attingere
ai certificati di esecuzione dei lavori.
Non ci sono chiavi di ricerca
differenti come potrebbe essere magari
il codice fiscale della stazione appaltante
oppure l’oggetto dei lavori.
Subito dopo la data e il protocollo quello che
viene fuori è il primo quadro dati del bando di
gara e quindi sarebbe
in pratica il titolo
del nostro lavoro dove
ritroviamo la stazione appaltante,
in questo caso il comune di Taranto,
col suo codice fiscale e indirizzo,
fondamentale l’indicazione del responsabile del
procedimento che è poi colui che firma il
certificato stesso
con il suo codice fiscale,
l’oggetto dell’appalto,
il CIG
l’importo a base d’asta e l’importo con
l’insicurezza.
Il CIG è correlato a un altro database di ANAC
da cui si può
liberamente accedere e verificare
le categorie
dei lavori oggetto del bando di gara attraverso
appunto
il CIG.
Questa lavorazione
prevede,
così come si è riportata all’interno del quadro 1,
nella parte più bassa,
la categoria OG3 per un valore,
un importe in cifre superiore alle 300 mila euro.
queste sono state le lavorazioni previste
all’interno del bando di gara.
Nel quadro 2 si passa,
come in un film,
alla sequenza successiva,
cioè
qual è stata l’impresa,
il soggetto affidatario
delle lavorazioni.
In questo caso l’impresa è MAD SRL
con tutte le relative indicazioni,
il codice fiscale,
la sede,
la tipologia di ruolo che ha avuto all’interno
della gara,
quindi in questo caso l’impresa si è giudicata da
sola la gara
e quindi il ruolo è di impresa singola,
quindi con una
partecipazione al 100%.
Diversi saranno i pesi nel caso
di un’associazione temporanea di imprese,
dove sono due imprese che
sono state giudicatrici dell’appalto e quindi
avranno
delle partecipazioni diverse
all’interno
del soggetto fidatario lavori di questo 4-2.
All’interno del quadro 3.1 passiamo poi
all’importo del contratto,
quindi
con indicazione di qual è stato il ribasso d’asta,
quando è avvenuta la stipula del contratto,
in questo caso nel settembre 2021,
e
nel 3.2 quali sono le lavorazioni previste nel
contratto.
Come si vede c’è
una
discrepanza tra
qual era
l’importo a base d’asta
e qual è stata poi la lavorazione prevista nel
contratto.
Quadro 4.1 è molto importante perché vengono
indicati i successivi atti di sottomissione e atti
aggiuntivi che avvengono nel corso
delle elaborazioni.
Queste elaborazioni possono essere
sia nella categoria
prevista nel contratto,
nel bando di gara,
sia in categorie differenti perché sono verificate
delle
aggiunte,
modifiche,
integrazioni in corso d’opera.
È importante che questo quadro vengano riportate
tutti gli atti di sottomissione e tutti
gli atti
aggiuntivi.
soprattutto quando emergono nuove lavorazioni.
Nel quadro 4.2 c’è proprio la corrispondenza
tra
gli atti aggiuntivi
con gli importi in cifre che sono stati indicati
nel quadro 4.1 e le categorie di lavorazioni
allegate.
Il quadro 5 invece riporta
il cuore del certificato esecuzione lavori,
in pratica sono
le date inizio e fine lavori,
l’importo del contabilizzato che sono poi gli
elementi fondamentali che la SOA
dovrà prendere in considerazione ai fini dei
calcoli.
per raggiungere,
come ci siamo detti
e come
avete potuto guardare nei relativi video,
le categorie,
le classifiche
per le quali si intende richiedere
l’attestazione.
In questo caso,
a data inizio dei lavori,
nell’ottobre 2021,
non ci sono
lavori in corso,
i lavori sono stati ultimati
e la data di contabilizzazione è proprio identica
alla data di ultimazione dei lavori.
Questa cosa
non è sempre così perché i lavori possono essere
ultimati e contabilizzati in un momento
successivo.
L’importo contabilizzato è quello che viene preso
in considerazione
dalla sua ai fini dei propri calcoli,
sempre che
l’impresa che stiamo attestando è proprio quella
aggiudicatrice,
cioè
la MAD-SRL.
Nel quadro successivo vi è la ripartizione
dell’importo contrabilizzato nelle singole
categorie.
In questo caso vediamo che ci sono
due categorie
identiche,
indicate oggi tre,
per due importi differenti,
la cui somma
Cuba esattamente quanto l’importo contabilizzato.
Perché viene questo?
Semplicemente perché,
e lo vediamo nei quadri successivi 6.2 e 6.3,
oltre all’impresa MAD,
vi è anche un’impresa
subappaltatrice.
Quindi l’impresa MAD ha svolto
effettivamente 337.921,41 euro e l’impresa
Pornaro-Vincenzo
le cui indicazioni
vengono inserite all’interno del quadro 6.3 con
gli estremi dell’atto autorizzativo che
gli ha rilasciato l’autorizzazione
al subappalto,
l’inizio e fine lavoro e l’importo contabilizzato
un valore differente.
La somma di queste due cifre
è importante che sia uguale proprio all’importo
contabilizzato.
Quanto viene
Apriamo una parentesi in questo momento proprio
perché ci troviamo di fronte a
due imprese,
una che è la giudicatrice e un’altra che è la
subappattatrice.
A MAD quanto viene
imputato a livello di
calcoli ai fini SOA?
A MAD viene imputato l’intero importo
contabilizzato,
sebbene
abbia svolto 337.000€,
mentre
a Fornaro-Vincenzo viene imputato
l’effettivo
a lavorazione svolta,
quindi pari a 51.500€.
Nel quadro 7 ci
sono i responsabili della condotta dei lavori,
in questo caso è indicato Fornaro Patrizio,
c’è il suo codice fiscale,
c’è l’impresa a cui fa riferimento,
data inizio e data fine
dello svolgimento del suo compito,
del suo ruolo.
Questo elemento
diventa importante ai fini della dimostrazione del
requisito
di esperienza
per poter poi svolgere il ruolo,
ricoprire il ruolo di direttore tecnico di
un’impresa che vuole attestarsi
per la sua.
Il quadro 8 c’è la dichiarazione sull’esecuzione
dei lavori
che è fondamentale e indispensabile
ai fini della regolarità del certificato di
esecuzione dei lavori,
è indispensabile
e fondamentale,
lo ripeto,
che
debba essere indicato dal gruppo che i lavori
sono stati
svolti regolarmente
e con buon esito,
altrimenti
il certificato non può essere preso
in considerazione ai fini dei nostri calcoli.
Il responsabile del procedimento è la stazione del
partante che rilascia i lavori,
c’è l’indicazione,
poi c’è la parte
sottostante finale che
riguarda
la vidimazione del certificato da parte
di
degli enti
che sono preposti alla tutela del bene
e nel caso
le lavorazioni sono delle categorie OG2-S2-A,
OS2-B,
OS25 e OG13,
le prime quattro sono quelle
che riguardano i beni culturali.
Quindi
questo è il nostro certificato di esecuzione dei
lavori
per lavori pubblici
che attingiamo all’interno del database dell’ANAC.
Il database e questo database dell’ANAC
non è
pubblico,
bensì ci vogliono
degli accessi particolari,
ci possono entrare le stazioni appaltanti,
chiaramente,
che possono verificare e
inserire i
certificati di propria competenza e
verificare quelli che hanno
loro rilasciati,
le SOA che possono
visualizzare
tutti i certificati,
sempre con le chiavi di ricerca che ci siamo
detti,
quindi codice fiscale dell’impresa oppure numero
protocollo del certificato,
le singole imprese possono andare a
identificare i certificati che li riguardano,
quindi inserendo il
proprio codice fiscale e
entrando all’interno del portale attraverso
lo speed.
Ma quali verifiche
bisogna effettuare a fronte
del rilascio e
dell’analisi di un certificato di esecuzione ai
lavori pubblici?
Che cosa deve fare una SOA?
La sola verifica che la SOA è tenuta a effettuare
è quella di confermare o meno le categorie
presenti all’interno del certificato.
deve verificare che siano le stesse riportate
all’interno del bando di gara o dell’avviso o
della lettera d’invito.
Questa verifica può essere fatta in autonomia
dalla sua attraverso la ricerca di questo
riscontro all’interno
di quel database dell’ANAC di cui vi parlavo
all’inizio,
consultabile con diverse chiavi di ricerca,
attraverso ad esempio l’inserimento del semplice
CIG
possiamo considerare,
verificare se effettivamente riusciamo a ritrovare
quel bando di gara
e andare a confrontare le indicazioni presenti nel
bando di gara con le indicazioni e
le categorie che sono state inserite all’interno
del certificato.
Potremmo anche,
se all’interno di questo database non troviamo
nulla,
fare una libera ricerca in rete,
magari sul sito dell’ente appaltante,
quello del comune,
sull’albopretorio,
andare a
ritracciare
il
il bando di gara originario,
se non si è riuscita a trovare alcun riscontro si
dovrà in ultimissima analisi inviare un’espressa
richiesta al Lente,
al Comune,
ed attendere la sua risposta.
Infatti è fondamentale,
perché questo lo richiede
il decreto,
che
la SOA controlli proprio
il parallelismo,
la sovrapposizione prefetta tra
le indicazioni previste all’interno del bando di
gara,
quindi la categoria
che è stata sottoposta a gara,
e quella che poi è stata inserita all’interno del
certificato.
Qualora non ci fosse questo allineamento,
il certificato non può essere preso in
considerazione e in più
deve essere segnalato all’ANAC
e al comune o all’ente che l’ha inserito
all’interno del database finché
esso venga annullato e o
modificato.
Con queste indicazioni
crediamo di aver reso
un disegno,
un quadro generale di tutto quello che
riguarda
il lavoro pubblico e la sua certificazione.
Nei prossimi video
andremo all’interno della nostra piattaforma di
Soacademy e andremo a parlare
più specificatamente dei lavori
per committenza privata e per i lavori in conto
proprio.
Buona giornata a tutti
e a risentirci a presto.
Bentrovati e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di SOA’23 e
in questa puntata di SOA Academy proveremo a
spiegare in maniera molto concreta e diretta
cosa intendiamo per lavori privati,
com’è fatto materialmente un certificato di
esecuzione lavori che ne comprova l’avvenuta
esecuzione
e quale documentazione l’impresa dovrà consegnare
alla SOA’
per poterne permettere un’adeguata valutazione.
In prima battuta andiamo a
descrivere cosa si intende per lavori privati.
I lavori privati sono tutte quelle elaborazioni
che vengono affidate all’impresa esecutrice da
committenti che non sono tenuti all’osservanza del
codice degli appalti.
Parliamo quindi di quei lavori che avvengono
perché l’input proviene da un organismo,
che può essere un’impresa,
una persona fisica o altro,
privato.
Se il condominio ad esempio di Via Calvi 2 a
Milano decide di procedere ad una
ristrutturazione,
il lavoro sarà tipizzato come privato.
Se l’azienda agricola Montalbano decide di
installare degli impianti fotovoltaici sul proprio
terreno,
il lavoro sarà tipizzato sempre come privato.
Ma come si dimostra lo svolgimento dei lavori
privati?
Lo svolgimento dei lavori privati,
a differenza di quelli pubblici come illustrato
precedentemente nel relativo video,
comporta un surplus documentale da fornire da
parte dell’impresa.
Questa cosa è abbastanza logica muovendo dal
presupposto che in un lavoro pubblico c’è un ente
pubblico che attesta la bontà dei lavori svolti,
gli importi contabilizzati e le categorie di
lavorazione.
Nel caso dei lavori privati,
invece,
è proprio il ruolo valutativo della sua che
diventa determinante.
Ma qual è la documentazione che un’impresa dovrà
produrre nel caso di lavori privati?
In questo caso non ci potrà essere un certificato
di esecuzione dei lavori,
così come avvenuto per la committenza pubblica,
che potrà essere scaricato da un database.
Ma
il certificato di esecuzione dei lavori,
che è l’elemento fondamentale,
come ci siamo detti,
per la dimostrazione del requisito di diurnità
tecnica,
andrà redatto
seguendo degli particolari accorgimenti.
Andiamo adesso a visualizzare un esempio di
certificato di esecuzione dei lavori e a
descriverlo in tutte le sue componenti.
Il certificato di esecuzione dei lavori
deve essere sottoscritto da due enti,
da due persone,
da due organismi differenti.
Parliamo chiaramente
del certificato di esecuzione del lavoro eseguiti
per committenti privati.
Uno è il committente
e l’altro è il direttore dei lavori.
di queste due entità vanno indicate
tutte
le loro
note anagrafiche e di contatto,
quindi è fondamentale
che la sottoscrizione del certificato
avvenga
da parte di queste due persone e
che vengano indicate
le PEC a cui puoi inviare dei riscontri,
ne parleremo di seguito.
In questo caso,
come vedete,
nel direttore di lavori c’è anche l’indicazione
dell’iscrizione all’ordine degli ingegneri,
in questo caso
l’indicazione dello studio è la PEC di
riferimento.
Committente,
se possibile,
va indicata la PEC,
altrimenti va indicato il suo dirizio di
residenza.
Dopodiché,
così come è avvenuto all’interno dei certificati
di esecuzione dei lavori per comitenza pubblica,
va indicato qual è l’oggetto dei lavori,
in questo caso sono i lavori di manutenzione
straordinaria,
va indicata
con accuratezza
come sono stati autorizzati questi lavori,
in questo caso attraverso una CILAS,
con l’indicazione del numero di protocollo e della
data di protocollo.
Qual è la categoria prevalente
dei lavori
ai sensi del DPR 207?
Questo è un certificato che è stato redatto
antecedentemente
al rilascio
della nuova bozza di certificato di esecuzione dei
lavori
con il nuovo decreto legislativo,
non è cambiato sostanzialmente nulla,
gli indicatori
che vanno inseriti sono gli stessi.
Dopodiché,
così come
è presente all’interno del certificato
nell’esecuzione dei lavori pubblico,
vi è
tutto il quadro di lavorazioni e
quindi in questo caso ci sono le opere di lì,
gli infissi,
l’impianto fotovoltaico,
l’impianto termico,
quindi c’è una pluralità di lavorazioni
con le relative
categorie e i relativi importi
che sono stati definiti.
l’esecuzione dei lavori,
questo riquadro
porta esattamente come in parallelismo al
certificato di esecuzione dei lavori per il
pubblico,
la data inizio e la data fine dei lavori
e poi c’è l’importo totale complessivo.
Anche qui viene indicato il responsabile del
condotto dei lavori
e vengono indicate
se ci sono state più o meno
o nessuna,
come in questo caso,
lavorazioni affidate in subappalto.
Fondamentale,
come nel caso del certificato di esecuzione dei
lavori rilasciato dal dente pubblico,
è l’indicazione sulla
regolare esecuzione dei lavori e sul buon esito.
Chiude il certificato,
elemento importante e fondamentale,
la doppia firma del committente e del direttore
dei lavori.
Questi sono gli elementi fondamentali
della redazione di un certificato di esecuzione
dei lavori per committenza privata.
Accanto al certificato di esecuzione dei lavori,
come ci siamo detti,
c’è un surplus di
documentazione che l’impresa dovrà
consegnare alla sua
per permettere
l’analisi
del documentale di quello che è avvenuto.
accanto al certificato di esecuzione dei lavori
verrà
inviato il certificato di regolare esecuzione che
viene sottoscritto
unicamente dal direttore dei lavori
e che è una dichiarazione
che attesta alla corretta e regolare esecuzione
dei lavori.
Se
il certificato di esecuzione dei lavori
può essere visto come
un
un film
della lavorazione perché ci dà
un excursus dalla quando è stato
autorizzato,
chi l’ha autorizzato,
qual è la tipologia di atto autorizzativo,
la data inizio,
data fine lavori,
se ci sono stati subappatti,
crea una fotografia
del lavoro stesso che certifica unicamente la
corretta esecuzione.
Quindi stiamo vedendo che il certificato di
esecuzione dei lavori non è,
nel caso della committenza privata,
l’unico documento da fornire.
Abbiamo già affrontato
e abbiamo verificato che c’è anche il certificato
di regolare l’esecuzione.
L’elemento fondamentale è che
L’impresa che sottoscrive il contratto di
attestazione con sua 23 e fornisce
un certificato di esecuzione dei lavori per
committenza
privata dovrà comprovare l’effettiva esecuzione
dei lavori
attraverso la consegna di questi ulteriori
documenti che servono ad escrivere l’intero quadro
dell’operazione svolta e degli importi in gioco.
Quindi,
oltre al certificato di regolare esecuzione,
cosa diversa,
come abbiamo detto del certificato di esecuzione
dei lavori,
va
verificata in prima battuta l’effettiva titolarità
richiede dell’esecuzione del lavoro
attraverso l’atto autorizzativo.
Quindi,
se abbiamo una committenza all’interno del nostro
certificato di esecuzione dei lavori,
indicata e che poi ha firmato il certificato,
quella deve essere
la committenza che dobbiamo andare a rintracciare
all’interno dell’atto autorizzativo
indicato all’interno del certificato.
C’è un lavoro con un committente
che
ha ricevuto anche
un’autorizzazione a poter svolgere quel
determinato lavoro.
Adesso apriremo una parentesi su cos’è
un atto autorizzativo.
In questo caso ci siamo detti che è una CILAS.
La CILAS,
questo
che può variare da ufficio a ufficio all’interno
dei vari comuni
della nostra Repubblica,
fondamentalmente
è composto da una serie di
documenti
che attualmente vengono tutti inviati in maniera
telematica.
Quindi
in questo caso
è importante che l’impresa che sottoscrive
il contratto di attestazione con il suo A23
riesca a recuperare dal direttore dei lavori,
soprattutto
più che dalla committenza,
tutta la documentazione che riguarda
la
richiesta di autorizzazione apposta a svolgere
quel tipo di lavoro.
Perché
prima parlavo di aprire una parentesi e fare una
riflessione su quello che è un atto autorizzativo?
Perché
a differenza
di quello che
il regolamento o
la norma riporta,
cioè
il fatto che ci sia un atto autorizzativo,
l’evoluzione degli ultimi dieci anni,
quindici anni
ci porta
a verificare che
gli atti autorizzativi espressi,
cioè i permessi a costruire,
non parliamo neanche più delle vecchie concessioni
di edizie,
sono sempre più residuali,
sempre più si fa leva
in tutta una serie
di interventi
su
richieste
molto più snelle,
più rapide,
più veloci,
quindi parliamo della DIA,
della SCIA,
della CILA,
che sono di per sé
una documentazione che non richiede
un’autorizzazione espressa da parte del comune
o dell’ente ricevente.
ma che viene inviata dal committente o dal suo
delegato
e che presuppone
il formarsi di un silenzio assenso
di 30 giorni,
nel caso di una dia,
ma addirittura
non esiste neanche questo tempo del silenzio
assenso
nel caso di
una cila,
quando
in effetti si può verificare
che alla consegna della cila si può partire con le
lavorazioni
il giorno
seguente.
Quindi
questo per quale motivo
deve essere sottolineato?
Perché
il legislatore
all’interno
della norma
indica anche che un elemento fondamentale che
l’impresa che sottoscrive il contratto di
attestazione Consola 23 deve fornire dalla SOA
è anche la copia autentica
dei progetti approvati.
Quindi
se parliamo di progetti approvati qua ci
rifacciamo appositamente a quelli che erano una
volta,
per l’appunto,
i permessi di costruire che prevedevano
una richiesta di autorizzazione e poi
il rilascio di un permesso con conseguente
autorizzazione e bidimazione anche dei progetti
approvati.
In questo caso e lo vediamo
nel caso di questo documento,
di questa
di questa
CILAS,
come si verifica?
Sono stati inviati
una serie di documenti e di elaborati relazionali,
come l’inquadramento territoriale,
la documentazione catastale,
in formati compressi e
firmati digitalmente,
ma che non prevedono di per sé delle
autorizzazioni.
Quindi
come
ovviare alla richiesta?
Una richiesta che non può essere
a tutti gli effetti ottemperata da parte
dell’impresa.
Quello che viene richiesto è
di far pervenire all’intero plico documentale che
è stato inviato al Comune.
In questo caso la Cila Superbonus,
come vedete,
Non solo è stata inviata
nelle sue parti
iniziali
dove ci sono i soggetti coinvolti,
le indicazioni
dell’ubicazione,
dell’intervento
e quali sono gli allegati che sono stati
predisposti,
ma anche
è stata inviata,
accanto a questa documentazione,
anche le ricevute di consegna
che sono state inviate
al Comune.
Questo per permettere
una più agevole identificazione
del documento da parte dell’ente,
perché
una cosa che
non abbiamo detto fino adesso ma che è
fondamentale,
facciamo un parallelismo con il certificato di
esecuzione dei lavori
pubblico,
lì abbiamo detto che andavamo a verificare
la congruità
delle indicazioni,
delle categorie
di lavorazione
inserite all’interno del certificato con il bando
di gara.
In questo caso
le verifiche che vengono fatte sono di veridicità
di tutti i
documenti che ci vengono
consegnati.
Il certificato di esecuzione dei lavori che
abbiamo visto
che è firmato da
committente e direttore dei lavori
viene sottoposto a verifica
a queste due persone,
a queste due entità,
viene inviato sia al committente
sia al direttore dei lavori
che devono confermare
espressamente l’autenticità della loro
sottoscrizione.
pena
l’impossibilità di poter utilizzare questo
certificato.
Almeno uno dei due
dovrà rispondere alla sua.
Ecco perché poi è fondamentale avere degli
elementi
di contatto immediato con queste persone,
quindi la PEC
permette una
maggiore,
più rapida
possibilità di poter ottenere un riscontro.
Anche il CRE,
che abbiamo detto è certificato di regolare
esecuzione,
dovrà essere sottoposto al riscontro al direttore
dei lavori.
E così avviene con l’atto autorizzativo,
e all’atto autorizzativo viene inviato al comune,
all’ufficio di competenza,
possibilmente al RUP di competenza,
che ne dovrà verificare la bontà
e la congruità con la documentazione che ha
all’interno del proprio archivio.
Quindi capite bene che
in questo caso abbiamo un documento
composto da 124 pagine e
che
più
è dettagliato nell’indicazione dell’oggetto
e
più semplicemente può permettere
al RUP di andare a identificare quel tipo di
documento e poter effettuare
un riscontro positivo
alla richiesta di vericità che viene fatta
dalla sua.
Se
non si ottiene questo riscontro di vericità da
parte dell’ente che ha
rilasciato
questo documento,
purtroppo quel tipo di elaborazione,
quel tipo di certificato,
quel tipo di importo non potrà essere validato e
preso in considerazione.
Quindi
è ostativa questo passaggio.
accanto all’atto autorizzativo,
chiamiamolo così sui generis,
ma
abbiamo
fatto un
piccolo e breve
corso su come sono composti
attualmente gli atti autorizzativi all’interno
dell’iter
di
di richieste
all’interno delle lavorazioni e
dei cantieri,
una nota particolare alle tavole progettuali che
sono state allegate
e che devono essere
chiaramente oggetto anche queste di riscontro,
vengono tutte inviate
al Comune
che dovrà validarne
la bontà.
Altro elemento,
quindi ci siamo detti,
ritorniamo sempre al certificato di esecuzione dei
lavori eseguiti per committente privato,
committente,
direttore dei lavori,
abbiamo detto che mandiamo le richieste di
vericità,
della bontà
di questo documento a tutte e due,
abbiamo l’espressa indicazione della CILAS,
benissimo,
abbiamo detto che quella CILAS o quel documento o
quell’atto verrà inviato
al Comune per richiederne la vericità.
Dopodiché che cosa abbiamo?
Abbiamo l’indicazione che c’è un contratto,
abbiamo l’indicazione delle lavorazioni che sono
state svolte con data inizio e data fine e un
importo contabilizzato.
Che cosa dobbiamo richiedere all’impresa
affinché
noi possiamo andare
a riscontrare quello che effettivamente è venuto?
Benissimo,
andiamo a richiederne il contratto
di appalto
che è stato sottoscritto
dal committente con l’impresa giudicatrice
lo andremo a leggere,
a verificarne tutte le componenti al suo interno
e le fatture,
quindi
solamente un breve estratto delle fatture
che andiamo a contabilizzare,
a verificare se l’importo effettivo delle fatture
che sono state emesse,
consideriamo chiaramente
unicamente l’imponibile,
eliminando tutta la quota
parte riguardante i servizi come ad esempio in
questo caso
dove ci possono essere
dei servizi di ingegneria che non vengono
contabilizzati all’interno dei lavori,
andiamo a verificare che il contabilizzato
derivante dalle fatture
sia
identico all’importo totale netto che viene
indicato all’interno del certificato e che sarà
poi
l’elemento che andrà inserito
all’interno del software per determinare i calcoli
e che possano poi portarci
al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo
preposti.
Una piccola nota,
anche il contratto,
in parentesi
passo indietro,
contratto e fatture anche essi vanno inviati al
riscontro al committente
chiaramente
che
li ha sottoscritti insieme all’impresa
giudicatrice.
Quindi
in conclusione da questo punto di vista
cosa fa la sua per verificare
ne verifica la congruità dei documenti andandoli a
leggere e a verificare se effettivamente le cose
che sono scritte hanno
un senso
e hanno tutta una relazione e una correlazione.
Va a verificare che effettivamente le elaborazioni
svolte siano quelle indicate all’interno dello
certificato,
andando ad analizzare l’atto realizzativo,
il contratto,
le fatture,
il CRE.
invia al riscontro tutta questa documentazione
ai vari elementi che hanno preso parte a questa
partita,
quindi il committente,
il direttore dei lavori
e il comune.
Dopodiché
nel caso di lavorazioni di un certo tipo
che
non sono necessariamente di
corpose come importo,
ma che sono magari un po’ più complesse
e che determinano una serie di lavorazioni
non uniche,
come in questo caso,
non a caso è stato preso questo certificato che
vede al suo interno
gli aeroparadiri,
gli infissi,
ma anche l’impianto fotovoltaico,
l’impianto termico,
può essere richiesto all’impresa un computometrico
firmato e timbrato dal direttore dei lavori
che va
a
aiutare,
a sopportare
nell’analisi la sua
e andando
a
parcellizzare e andare a specificare sempre più
nel dettaglio
le componenti delle lavorazioni di cui
si costituisce il certificato di esecuzione dei
lavori.
Anche
di questo computometrico alcune volte accade che
va sottoposto a verifica
di congruità.
Non è un elemento indispensabile,
ma molte volte viene fatto perché
pone
la sua in una condizione di terzietà
e
di tranquillità dal punto di vista di analisi
documentale.
In questo modo
concludiamo
l’analisi dei certificati di esecuzione
per committenza privata,
come abbiamo detto
e come abbiamo visto,
sono
forse l’elemento un po’ più
con maggiore documentazione,
sicuramente con maggiore documentazione dal punto
di vista
dei lavori
che deve essere consegnato all’ISOA,
cubano forse un 50% di tutte le lavorazioni che
vengono svolte all’interno di un’analisi
dei documenti
ed è importante che l’impresa si attrezzi
prima ancora di sottoscrivere il contratto
con la SOA di tutti questi elementi in maniera
tale da poi essere
molto rapidi e snelli una volta sottoscritto il
contratto e procedere rapidamente
nel processo di attestazione.
Nelle prossime puntate analizzeremo anche
gli altri certificati di esecuzione dei lavori,
quelli in conto proprio,
che hanno una caratteristica molto particolare,
singolare,
e li analizzeremo ancora
nel dettaglio.
Bentrovati e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di SOA23 e
in questa puntata di SOAcademy proveremo a
spiegare in maniera molto concreta e diretta cosa
intendiamo per lavori in conto proprio,
come è fatto materialmente un certificato di
esecuzione ai lavori in conto proprio,
che ne comprova quindi l’avvenuta esecuzione dei
lavori e quale documentazione l’impresa dovrà
consegnare alla SOA
per poterne permettere una sua adeguata
valutazione.
Cosa intendiamo per lavori in conto proprio?
I lavori in conto proprio sono dei lavori privati
a tutti gli effetti dal momento che
anche questi vengono affidati all’impresa
esecutrice da committenti che non sono tenuti
all’osservanza del codice degli appalti.
Ma c’è una particolarità ed è quella fondamentale.
In questo caso,
i lavori a conto proprio,
la committenza e l’impresa
esecutrice coincidono.
Per questo motivo parliamo appunto di lavoro in
conto proprio,
cioè
quando un’impresa è titolare di un atto
autorizzativo,
ad esempio la costruzione di un edificio,
e decide che questi lavori dovrà eseguirli in
proprio con le proprie capacità tecniche e con le
proprie attrezzature.
Come si dimostra lo svolgimento dei lavori in
conto proprio?
Lo svolgimento dei lavori in conto proprio,
a differenza di quelli pubblici,
così come abbiamo illustrato nel video,
comporta un surplus documentale che l’impresa
dovrà fornire alla sua.
Questa cosa è abbastanza logica perché muove dal
presupposto che in un lavoro pubblico c’è
un ente pubblico che attesta non solo la bontà dei
lavori seguiti,
ma anche gli importi contabilizzati e le categorie
che si sono
svolte.
Nel caso del lavoro in controprovo invece è
proprio il ruolo valutativo della sua che diventa
determinante e fondamentale per
determinare gli importi che
poi saranno oggetto
della valutazione.
E quindi qual è la documentazione che l’impresa
dovrà produrre nel caso di lavoro in conto
proprio?
In questo caso non ci potrà essere un certificato
di esecuzione dei lavori come per i lavori
pubblici che potrà essere scaricato da un
database.
Il certificato di esecuzione dei lavori è elemento
fondamentale,
come abbiamo detto,
per la dimostrazione del requisito di idoneità
tecnica,
andrà redatto con alcuni particolari accorgimenti.
Adesso vediamo insieme un certificato di
esecuzione dei lavori
in conto proprio e andiamo a
avvoltarne
i dettagli punto per punto.
Quello che vedete adesso è un facsimile di
certificato di esecuzione dei lavori in conto
proprio ai sensi della legato 212 al decreto
legislativo numero 36 del 2023.
Come per i lavori
privati,
in committenza privata,
abbiamo anche qui
due indicazioni,
quello che è
il proprietario e quello che è il direttore dei
lavori,
però
come abbiamo già detto precedentemente qui abbiamo
una
particolarità.
Il proprietario coincide con l’esecutore,
infatti
sul primo rigo c’è scritto proprietario ed
esecutore,
vanno indicate praticamente
la ragione sociale,
il nominativo,
codice fiscale e
PEC
dell’impresa che ha sottoscritto il contratto con
sua 23.
e che intende attestarsi.
La dichiarazione,
il certificato è in tutti i sensi una
dichiarazione,
verrà sottoscritta unicamente dal direttore dei
lavori e
non c’è bisogno che la sottoscriva l’impresa
che
è in fase di attestazione.
Quindi
è fondamentale che anche il direttore dei lavori
indichi
tutti i suoi dati
e anche la PEC in maniera tale per poter poi
essere più agevole
la procedura di benedicità.
Dopo l’indicazione del proprietario esecutore e
del direttore dei lavori
avviene l’indicazione dell’oggetto dei lavori
con l’atto terrorizzativo
che
gli consente di poter svolgere quei lavori,
l’indicazione della categoria prevalente
e l’indicazione
di come è composta la lavorazione che si è andata
ad eseguire,
quindi nel caso di un edificio
Potrà esserci lo G1,
costruzione di edifici,
ma potranno esserci anche
delle parti che riguardano gli impianti,
non so,
lo G11 per gli impianti tecnologici ad esempio,
oppure se si è
svolta anche una relazione di un piazzale esterno,
anche la parte riguardante uno G3.
Dopodiché avviene l’indicazione,
esattamente come
abbiamo visto nel video
dei certificati di esecuzione dei lavori per
committenza private,
la data inizio e la data fine lavori.
Adesso c’è
il punto più,
credo più importante,
assieme a quello della sovrapposizione
tra committenza ed impresa esecutrice dei lavori,
il punto più importante che
divide
e che
dà
un aspetto totalmente diverso
ai lavori in conto proprio rispetto ai lavori
per svolti per committenza privata e anche
pubblici e cioè la determinazione dell’importo
che poi
sarà oggetto
dei calcoli che la SOA effettuerà ai fini
del rilascio
e del conseguimento delle categorie e delle
classifiche che l’impresa ha richiesto in fase di
contratto.
Infatti,
andando
a valutare un lavoro in conto proprio,
in questo caso
non abbiamo,
così come avveniva
nei lavori per committenza privata,
né un contratto né delle fatture,
perché abbiamo detto che la committenza
coincide con l’impresa esecutrice,
né,
come nel caso dei lavori
pubblici,
abbiamo un ente che ci certifica l’importo che è
stato effettuato.
Quindi come si fa a valutare
il lavoro
in conto proprio.
Si utilizza un algoritmo,
si utilizza
un valore parametrico che è definito da una
formula
che
vedete in questo momento,
che sottolineo in questo momento.
Questa è una formula
che ha all’interno
una serie di parametri.
Possiamo cominciare a
a leggerla insieme e a vedere
elemento per elemento da che cosa s è composta.
Il valore parametrico sarà uguale al ctn per
sc per cm.
Che cos’è
il ctn?
Innanzitutto
va
definito
va capito che il CTN è un valore,
che sarebbe il costo totale dell’intervento di
nuova
edificazione,
che varia da regione a regione
e che va
definito,
va indicato all’interno del certificato
dal direttore dei lavori
e,
come vedete,
va riportato
il bollettino ufficiale regionale di riferimento
dove è stato
valorizzato questo CTN che,
come abbiamo detto,
varia di anno in anno.
Qui di seguito
una
breve rassegna delle normative regionali di alcune
regioni,
non tutte,
che è possibile andare
a
individuare in rete,
dove regione per regione vengono indicati
proprio i valori dei CTN,
che poi
si dividono regione per regione,
vengono chiamati in maniera differente,
costo totale dell’intervento,
in questo caso è la regione ambasidicata CTN,
Come vedete
qui la Regione Calabria parla di costo totale di
intervento di nuova costruzione,
però
stiamo parlando sempre dello stesso indicatore.
Come vedete ci sono
delle piccole variazioni,
piccole ma significative variazioni,
perché si può passare da 2.000 a 1.600 euro a
metro quadro.
è
importante
tenere in considerazione che
questo valore non è unico ma varia a seconda della
regione
all’interno della quale viene localizzato
l’intervento.
Ritornando sul nostro certificato,
quindi
abbiamo visto che il CTN
è questo valore di riferimento
che
viene utilizzato come
elemento base moltiplicatore
di
altri due
parametri.
Uno
è
indicato come sc,
sc sarebbe
la
superficie complessiva
che
a sua volta è suddivisa in,
come vediamo
su questo rigo,
in
su più il 60% di
della somma di SNR ed SP.
Da che cosa è composta la superficie complessiva?
La superficie complessiva è composta
dalla superficie utile,
che sarebbe
la superficie calpestabile,
la superficie composta dal pavimento degli
alloggi,
misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli
interni,
La
SNR sarebbe la superficie non residenziale,
quindi risultante dalle somme delle pertinenze
degli alloggi,
quindi possono essere le logi,
i balconi,
le cantine,
le soffitte.
e
SP sarebbe la superficie
da destinare ad autorrimesse o posti auto coperti,
ben inteso
è
un elemento fondamentale questo,
la superficie SP è data dai parcheggi coperti.
Questi tre valori
SU,
SNR ed SP,
così come definiti
precedentemente,
vanno a
completare
l’indicatore
SC.
C con
invece,
l’ultimo indice che vediamo in fondo,
non è altro che un
coefficiente moltiplicatore,
questo coefficiente moltiplicatore varia a seconda
della tipologia di edilizia che l’impresa è andata
a eseguire,
quindi per un’edilizia abitativa è pari a 1,25,
il
che vuol dire che va aumentato del 25% il valore
finale
dell’abitazione
in questo caso perché è un’edilizia abitativa,
se è un’edilizia commerciale
il cm
vale 1,3,
invece nel caso di edilizia
industriale
il
cm vale 0,7.
P,
finale,
è la percentuale di lavorazione eseguita sul
totale del progetto.
Per un lavoro
concluso
il lavoro al 100% sarà pari a 1.
Quindi V con P
è il nostro valore parametrico finale
che ci darà
il
valore che
la sua dovrà andare a prendere come riferimento
per i suoi calcoli.
determinato,
come abbiamo detto,
fondamentalmente
dai metri quadri costruiti
perché
a tutti gli effetti è l’unico parametro a cui ci
stiamo riferendo,
fondamentalmente
alla classica dirizia residenziale,
è l’unico parametro di riferimento a cui possiamo
appigliarci per cercare di capire
cosa è stato fatto.
Il certificato di esecuzione dei lavori poi
continua,
in questo caso in conto proprio,
esattamente come
quelli per lavori pubblici e quelli per lavori
privati,
con l’indicazione di lavorazione affidata in
subappalto
e con la famosa dichiarazione sull’esecuzione dei
lavori.
L’unico firmatario alla fine,
come ci siamo detti,
è proprio
il direttore dei lavori.
questo excursus
sulla composizione,
sulle indicazioni da inserire all’interno del
certificato di esecuzione del lavoro in conto
proprio,
è importante anche sottolineare
tutta la restante documentazione che dovrà essere
inviata.
Anche in questo caso,
soprattutto in questo caso,
saranno fondamentali due elementi.
e cioè
il certificato di regolare esecuzione che come
abbiamo visto nei lavori privati
per committenza privata dovrà essere redatto
dal direttore dei lavori e dovrà contenere
l’indicazione dell’attore autorizzativo e
l’indicazione
della regolare esecuzione
appunto dei lavori stessi
è
elemento forse cardine di tutto il processo del
lavoro in conto proprio
è
l’atto autorizzativo,
in questo caso
stiamo parlando di una CILAS che
in questo momento
si riferisce a una tipologia di attività delizia
di restauro e
risanamento conservativo che
poco si confà a un lavoro in conto proprio,
solitamente abbiamo a che fare
atti autorizzativi
di nuova costruzione che possono essere anche
delle cila o delle dia,
dipenderà
fondamentalmente dalle tipologie,
dal regolamento comunale,
ma potranno essere anche i vecchi permessi di
costruire
e non più
i vecchissimi ormai desueti
concessioni edilizie.
Cosa è fondamentale in questo
nella consegna dell’atto autorizzativo,
andare a
verificare che effettivamente il titolare della
concessione di inizio del permesso costruire della
DIA
sia effettivamente poi
l’impresa che andrà a eseguire i lavori e che
quindi sta presentando al suo A23 il
lavoro in conto proprio
che vuole utilizzare per poter procedere
alla valutazione e quindi al
rilascio dell’attestazione.
Quindi
è la perfetta coincidenza tra
esecutore
è titolare
della proprietà,
titolare
del permesso edificatorio,
lo si vede prendendo in considerazione l’atto
autorizzativo.
fondamentale che accanto all’atto autorizzativo
ci
venga inviata la sua,
la copia autentica dei progetti approvati.
Qui
potete
immaginare
in maniera molto chiara
perché è fondamentale che venga inviata
questa documentazione,
perché
con questa documentazione vengono fatti i propri
calcoli
vengono verificate le superfici che il direttore
dei lavori ha indicato
per poter ottenere il VcomP,
il famoso valore parametrico di riferimento,
e
andranno verificate se le superfici non
residenziali,
se le superfici utili,
se le superfici al parcheggio sono state
correttamente indicate e quindi
nel caso di permesso da costruire
è fondamentale che
aggiunga la copia autentica del progetto
approvato,
cioè
quella
che viene bidimata da un pubblico ufficiale
su
copia
del progetto che è stata autorizzata al Comune
durante il rilascio del permesso a costruire.
Cambiano le cose quando
abbiamo a che fare,
come abbiamo già detto nel video
relativo
ai certificati di esecuzione dei lavori
per privati,
abbiamo a che fare con
degli atti che non sono propriamente degli atti
autorizzativi
ma sono delle procedure
che vanno a
creare
l’autorizzazione
con il passaggio di un periodo temporale ben
preciso e quindi
con,
nel caso della DIA,
dei 30 giorni di silenzio assenso o nel caso
della CILA con
la contestuale presentazione e la successiva
partenza dei lavori già dal giorno
dopo
alla presentazione appunto
del documento.
Tutta questa documentazione attualmente di
Acila,
Cilas,
che possono permettere
a seconda dei regolamenti comunali delle attività
di nuova edificazione,
vengono inviate
fondamentalmente
ai comuni
attraverso
una procedura telematica.
in questo caso
stiamo vedendo
una CILAS,
ma non cambia molto la documentazione da una DIA
o da una CILA normale,
queste sono una classica CILA super bonus,
perché anche qui come vedete ci sono le tavole
progettuali,
questo è fondamentale che
l’impresa
invighi all’intero pacchetto,
comprensivo del numero di protocollo,
la protocollazione,
perché
sarà
questa che andrà
a essere riscontrata da RUP
e
le tavole allegate
a questa richiesta.
Con queste tavole
il responsabile dell’area tecnica del suo A23
andrà a fare tutte le sue verifiche
sulle
sulle metrature
che sono state indicate dal direttore di lavoro
all’interno del certificato
e andrà a verificare se effettivamente quello che
è stato scritto all’interno del certificato
corrisponde a vero
e corrisponde al valore finale che poi dovrà
essere inserito
all’interno
dei software di calcolo che permettono poi
il rilascio
dell’attestato suo.
Oltre all’atto autorizzativo e
al certificato di regolare di esecuzione,
il regolamento
prevede che
alla sua venga consegnata ulteriore documentazione
attestante
la bontà dei lavori che sono stati svolti e
comprovante,
anzi,
la bontà dei lavori che sono stati svolti.
La prima parte riguarda,
ad esempio,
nel caso siano state indicate all’interno del
certificato di esecuzione dei lavori,
che stiamo qui vedendo,
lavorazioni sub appalto.
In quel caso,
oltre all’indicazione all’interno del certificato
della lavorazione svolta,
l’importo,
la categoria,
l’impresa e il suo codice fiscale,
dati inizio e dati a fine dei lavori sub appalto,
andranno
inviate anche i contratti di subappalto e le
fatture di subappalto.
Accanto a questa documentazione,
molto importante,
l’impresa esecutrice dei lavori nonché anche
committente del lavoro dovrà inviare alla SOA
anche
la copia conforme delle fatture di acquisto
materiali.
Cosa sono le fatture di acquisto materiali?
Qual è la copia conforme?
La copia
viene dichiarata conforme,
una copia
viene dichiarata conforme dalle gare
rappresentanti dell’impresa,
vengono sottoscritte.
viene sottoscritta una dichiarazione che ne
dichiara la conformità all’originale
ma soprattutto
queste fatture
attestano l’acquisto del materiale o di parte del
materiale o di gran parte del materiale che è
stato poi utilizzato
all’interno del cantiere per l’esecuzione dei
lavori in conto proprio quindi
il legislatore presuppone che a fronte della mia
volontà
di andare in comune,
richiedere un permesso di costruire
e
poi attivarmi con la mia impresa,
con le mie maestranze,
con le mie tecnologie a fare questa attività di
costruzione,
io stesso si è andato poi
dai diversi fornitori a rifornirmi per appunto di
vari materiali di inizio.
Le fatture che attestano l’acquisto di questo
materiale edilizio
tecnologico dovrà essere inviato alla SOA
e accompagnato da
un
conteggio attestante
attraverso una serie di parametri il fatto che
sia congruo
con quello che è stato
edificato.
Edificare
un edificio,
costruire un edificio
valorizzato da 2 milioni di euro
chiaramente
l’impresa non può consegnare,
non è
possibile che l’impresa poi consegni fatture di
acquisto materiale per 20 mila euro.
c’è una certa congruità
che dovrà essere rispettata,
determinati valori che hanno un arazio all’interno
di un’esperienza che è stata svolta nel corso
degli anni dalla nostra SOA
e che
attesta
l’effettiva
costruzione attraverso un numero congruo di
fatture.
Infine,
ultimo documento che potrebbe essere importante
alla fine
per comprovare il tipo di lavorazioni svolte,
soprattutto se
accanto alla classica oggi uno
è
di
costruzione di edificio,
edilizia residenziale,
vi è anche una componente che riguarda
la parte tecnologica,
è il computometrico,
perché come potete immaginare
Se
possiamo valutare molto
più semplicemente attraverso
un algoritmo,
i metri quadri di costruito,
quant’è la contabilizzazione complessiva di un
edificio è molto più complicato
e direi quasi impossibile andare a valorizzare
le parti tecnologiche di quell’edificio,
come si fa a valorizzare un impianto termico,
possiamo capire quanto è costata la fornitura
dell’impianto,
ma poi va valorizzato il lavoro,
e valorizzate
anche la progettazione e tutta una serie di altri
componenti,
questo avviene attraverso
la consegna da parte dell’impresa di un
computometrico che dovrà essere timbrato e firmato
dal direttore dei lavori stesso.
Abbiamo completato il nostro excursus sui lavori
in conto proprio,
rimandiamo ai video già presenti sulla nostra
piattaforma di SOA Academy
per saperne di più sui lavori pubblici e
sui lavori
per committenza privata
e all’interno della nostra SOA Academy troverete
anche
altri contenuti molto utili
per capire il processo di valutazione della SOA e
qual è la documentazione che un’impresa dovrà
preparare per poter
essere valutata e poter ricevere l’attestazione
sua.
Buona giornata a tutti.
Bentrovate e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di ISO 23 e in questa puntata di
ISO Academy proveremo a spiegare cosa intendiamo
per direzione tecnica,
chi è il direttore tecnico di un’impresa attestata
e quali requisiti deve possedere
e quale il rapporto che deve avere con l’impresa.
Analizzeremo anche il caso di attestazione
mediante apporto di direzione tecnica.
Partiamo
dal spiegare cosa si intende per direzione
tecnica.
Tra i requisiti di ordine speciale che l’operatore
economico,
l’impresa,
deve necessariamente dimostrare la sua verificare
per rilascio dell’attestazione
c’è quello relativo
all’adeguata idoneità tecnica ed organizzativa
così come indicata nell’articolo 18 del legato 212
al decreto legislativo numero 36 del 2023.
L’adeguata idoneità tecnica è dimostrata
attraverso la presentazione e documentazione
attestante allo svolgimento di lavori nella
categoria oggetto di procedura di qualificazione.
Questa parte
è stata già ampiamente sviluppata in appositi
video presenti all’interno della nostra
piattaforma su Academy.
Ma il requisito dell’ideoneità tecnica prevede
anche il soddisfacimento di un ulteriore
pezzettino,
e cioè la presenza di idonea direzione tecnica.
Qui ci viene in soccorso l’articolo 25,
sempre della legato 2.12,
che indica la direzione tecnica come l’organo cui
competono gli adempimenti di carattere
tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei lavori.
Sempre lo stesso articolo
ci dice che la direzione tecnica può essere
assunta da un singolo soggetto
o da più soggetti.
Ma quali sono i requisiti del direttore tecnico?
Come prima cosa dobbiamo fare una suddivisione tra
fasce di classifica.
La prima fascia comprende le classifiche che vanno
dalla prima alla terza bis compresa.
La seconda fascia comprende le classifiche che
vanno dalla quarta all’ottava.
Per questa seconda fascia,
ripetiamo,
le classifiche che vanno dalla quarta all’ottava,
i soggetti ai quali può essere affidato l’incarico
di direttore tecnico
devono possedere la laurea in ingegneria o
architettura.
Va bene anche una laurea breve o diploma
universitario in ingegneria o architettura o
equipollente.
Infine,
sono idonei anche i soggetti con
diploma di perito industriale edile
o di geometra.
Invece,
per le classifiche appartenenti alla prima fascia,
ripetiamo,
classifiche che vanno dalla prima alla terza bis
compresa,
oltre a tutte le figure professionali indicate in
precedenza,
si aggiungono coloro che sono in possesso di un
titolo di studio equivalente al diploma di
geometria di perito industriale di ILE,
come ad esempio il perito industriale elettrico,
meccanico
oppure il geologo.
Inoltre,
sempre per questa fascia di classifica,
quella inferiore alla quarta,
la figura di direttore tecnico può essere
ricoperta da chi è in possesso del
requisito professionale di esperienza
acquisita all’interno del settore delle
costruzioni quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a 5 anni.
L’esperienza va comprovata attraverso ideone e
certificati di esecuzione dei lavori che attestano
come
la figura candidata ad assumere il ruolo di
direttore tecnico abbia effettivamente ricoperto
in qualità di responsabile dello condotto dei
lavori
un arco temporale non inferiore a cinque anni.
Bisogna sottolineare
come questi cinque anni di esperienza devono
essere effettivi
e quindi composti da periodi temporali non
sovrapponibili
fra di loro.
Andiamo a descrivere adesso come il requisito
dell’esperienza debba essere inserito
all’interno di un certificato di esecuzione dei
lavori che
abbiamo detto è
l’elemento indispensabile per poter dimostrare
questo requisito.
Il certificato di esecuzione dei lavori per
commettente privato è quello che abbiamo preso in
questo caso,
ma nulla cambia per
la committenza pubblica oppure per un lavoro in
conto proprio
e
lo abbiamo già visto
in altri video della nostra
piattaforma su Academy.
Dove deve essere inserito il responsabile della
condotta dei lavori?
C’è un campo apposito
che è questo
che ritroviamo qui in basso,
responsabile condotta dei lavori.
Qui va inserito il nominativo di quello che è
stato il responsabile del condotto dei lavori che,
nel nostro caso,
dovrebbe essere
la figura candidata
a svolgere la funzione di direttore tecnico per
l’impresa che si vuole attestare.
In questo caso,
per questa tipologia di lavori,
il periodo temporale che viene preso in
considerazione è proprio quello
che
passa tra la data inizio ai lavori e la data fine
lavori,
quindi parliamo dal 1 agosto 2022 al 23 dicembre
2023,
quindi sono quasi 15 mesi,
16 mesi
all’incirca,
nel caso ci fosse un lavoro,
un ulteriore lavoro
che
si sovrappone
temporalmente
a questo qui,
non potrà essere
preso in considerazione nello sviluppo dell’arco
temporale di 5 anni,
come abbiamo detto
infatti i 5 anni devono essere non sovrapponibili.
Una particolare indicazione per due categorie.
Per la categoria OS24,
verde del reddito urbano,
e per la categoria
OG13,
opere di ingegneria naturalistica,
è possibile inserire
come direttori tecnici,
per classifiche fino alla terza bis,
soggetti con titolo di studio di perito agrario,
di dottore in agronomia e
di dottore
in scienze forestali.
Essendo queste due categorie
particolarmente tecniche,
viene concessa
questa deroga.
Un discorso a parte meritano invece
tutte le categorie che riguardano lavorazione sui
beni culturali e cioè
l’OG2,
l’OS2A,
l’OS2B e l’OS25.
Nella categoria OG2 possono ricoprire la carica di
direttore tecnico i soggetti iscritti all’albo
professionale sezione A degli architetti,
pianificatori,
paesaggisti e conservatori
o tutti i soggetti in possesso di laurea
magistrale
in conservazione dei beni culturali.
possono altresì ricoprire la carica di direttore
tecnico tutti quei soggetti che
il 1° marzo 2000 già svolgevano la funzione di
direttore tecnico presso la stessa impresa.
Qui il legislatore intende premiare per
una tipologia di lavorazione molto particolare
tutti coloro che,
seppur privi di un determinato titolo di studio,
erano parte
già direttori tecnici dell’impresa
alla data di entrata in vigore del primo
regolamento che istituiva il sistema di
qualificazione sua per l’appunto
il 1° marzo del 2000.
Questa indicazione può essere desumibile dal
certificato
di iscrizione dell’impresa
all’albo nazionale dei costruttori,
che era vigente
ante 1° marzo 2000,
oppure dalla visura camerale.
Oltre agli requisiti precedenti,
il direttore tecnico deve dimostrare almeno due
anni di esperienza nel settore dei lavori dei beni
culturali.
Questo requisito aggiuntivo per la direzione
tecnica,
costituito per l’appunto da due anni di esperienza
nel settore dei lavori sui beni culturali,
può essere dimostrato
con le seguenti modalità alternative una
all’altra.
Idonei i certificati di esecuzione dei lavori
attestanti allo svolgimento
da parte del soggetto della funzione di
responsabile del condotto dei lavori per un
periodo non inferiore di due anni,
esattamente come abbiamo
visto precedentemente per l’esperienza di cantiere
per il direttore tecnico che era di cinque anni
per altre categorie,
oppure,
o in aggiunta o in carenza del precedente
requisito,
inserimento in qualità di direttore tecnico
inattestati solo a concategorie di bene tutelati,
oppure
idonei certificati di regolare esecuzione,
associate ad idonei certificati di esecuzione dei
lavori bistati alla sovrindentenza,
attestanti allo svolgimento dell’incarico di
direzione dei lavori.
Beninteso,
i certificati che bisogna presentare per
l’esperienza
biennale devono essere chiaramente
soggetti,
oggetto di lavorazione
in categoria OG2,
quindi vidimati dalla solintendenza.
Ai fini della dimostrazione dell’esperienza
biannale,
questo
da sottolineare e ricordare,
sia attraverso i certificati che
attraverso i certificati di regolare esecuzione,
sarà però possibile cumulare la durata di più
lavori seguiti nello stesso periodo.
Per le categorie OS2A e
OS2B
possono ricoprire la carica di direttore tecnico i
soggetti in possesso di
diploma rilasciato delle scuole di alta formazione
ed istituto istituita essenze dell’articolo 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998 numero 368.
Qui parliamo dell’istituto centrale per il
restauro,
l’opificio per le pietre dure o
dell’istituto centrale per la patologia del libro.
in alternativa
il soggetto
deputato alla direzione tecnica deve essere
in possesso di laurea magistrale in conservazione
e restauro di beni culturali
oppure in alternativa la qualifica di restauratori
di beni culturali
ai sensi dell’articolo 182 del codice dei beni
culturali del paesaggio purché
tali restauratori abbiano svolto alla data di
entrata in vigore del decreto
che è l’11
novembre 2017,
almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica
nell’ambito di lavori riferibili alle medesime
categorie
OS2A e OS2B.
Oltre ai requisiti precedenti,
il direttore tecnico deve dimostrare anche qui
almeno due anni di esperienza nel settore dei
lavori sui beni culturali.
Quindi,
esattamente come
la categoria oggi 2,
fa eccezione il direttore tecnico in possessa
della qualifica di restauratore dei beni
culturali.
Infatti,
questi soggetti hanno già dimostrato il possesso
di tre distinti incarichi,
per cui si evita
di
sovraccaricare il requisito,
la richiesta,
con ulteriore dimostrazione.
Per la categoria OS25 possono ricoprire
la carica di direttore tecnico i soggetti in
possesso di
iscrizioni in un apposito elenco che può essere
consultabile
sul sito cultura.gov.it
archeologia preventiva
oppure,
in alternativa,
lo svolgimento
dell’incarico di direttore tecnico per essere
un’impresa in qualificazione già in data
antecedente al 1° marzo 2000,
questa cosa
già vista per la categoria
OG2 ed è assumibile dal certificato di iscrizione
dell’impresa all’arbonazionale costruttori oppure
dalla vissura camerale.
Oltre ai requisiti precedenti,
anche qui
per la categoria S25 esattamente come
per l’OG2
e
per
l’OS2A e l’OS2B
bisogna,
il direttore tecnico deve dimostrare almeno due
anni di esperienza nel settore dei lavori sui beni
culturali.
soggetti designati nell’incarico di direttore
tecnico non possono rivestire analogo incarico per
conto di altri operatori economici qualificati.
A tal proposito
i direttori tecnici designati dall’impresa che ha
sottoscritto il contratto di qualificazione
producono
una
dichiarazione di unicità di incarico.
Ma quale relazione deve avere
il direttore tecnico con l’impresa?
La figura del direttore tecnico può coincidere con
quella del titolare dell’impresa,
nel caso di impresa individuale,
oppure del legare presentante,
dell’amministratore o del socio.
Nel caso il direttore tecnico non sia parte
dell’impresa,
quindi non sia
il titolare,
il legare presentante,
amministratore o socio,
come nei casi già sopramanzionati,
dovrà essere un dipendente dell’impresa stessa o,
in alternativa,
in possesso di contratto d’opera personale
regolarmente registrato.
L’apporto di direzione tecnica
è
una procedura particolare di qualificazione che
andiamo a descrivere puntualmente in questo
passaggio.
Per ottenere la qualificazione fino alla terza
classifica di importo i requisiti relativi ai
lavori,
sia importo complessivo e punte,
possono essere dimostrati dall’impresa che
richiede l’attestazione sua anche
mediante i lavori affidati
ad altre imprese
della cui condotta è stato però responsabile uno
dei propri direttori tecnici.
Questi lavori devono essere all’interno del
periodo temporale degli ultimi vent’anni a partire
dalla data di sottoscrizione del contratto
di qualificazione.
Tale facoltà
non può essere esercitata indifferentemente da
qualsiasi direttore tecnico,
bensì
il soggetto designato a
occuparsi della direzione tecnica dell’impresa
deve aver svolto la funzione di direttore tecnico
per conto di imprese già iscritte all’album
nazionale dei costruttori
o già qualificate SOA
per un periodo complessivo non inferiore a cinque
anni,
di cui almeno tre consecutivi nella stessa
impresa.
Lo svolgimento di questa funzione
è dimostrato con l’esibizione dei certificati di
iscrizione all’album nazionale dei costruttori o
con gli attestati solo.
Superato questo step,
i certificati di esecuzione dei lavori della cui
condotta uno dei direttori tecnici è stato
responsabile,
diventano gli elementi su cui si basa il calcolo
ai fini di
raggiungimento delle classifiche richieste.
La valutazione dei lavori però avviene,
in questo caso,
abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di
essi.
Ad esempio,
un lavoro con importo contabilizzato pari a un
milione di euro viene valorizzato e finisso,
nel caso di utilizzo per apporto di direttore
tecnico,
con un importo pari a 100.000 euro.
In pratica,
se
Giuseppe Conte
è
il candidato direttore tecnico
per l’impresa
Conte SRL,
Emma ha svolto lavori in qualità di responsabile
della condotta dei lavori
per altre imprese che sono state attestate a loro
volta e dimostra i prerequisiti per cui
lui può
svolgere l’attività di apporto di direzione
tecnica,
cioè
quelli che abbiamo detto precedentemente,
il soggetto deve aver svolto per un periodo
complessivo di cinque anni di cui almeno tre
consecutivi per la stessa impresa il ruolo di
direzione tecnica.
dimostrabile attraverso attestati SOA oppure se è
più in passato attraverso
l’iscrizione all’albo nazionale dei costruttori,
una volta
svolto questo prerequisito può consegnare i
certificati di esecuzione dei lavori
al cui interno lui risulta responsabile dei
condotti dei lavori svolti per queste imprese per
i quali lui è stato già direttore tecnico
e quei lavori vengono abbattuti
al 10% e con importo viene valorizzato ai fini dei
calcoli delle qualificazioni SOA.
Abbiamo in questo video parlato dei requisiti
della Direzione Tecnica,
abbiamo visto come può variare
il requisito della Direzione Tecnica in base alle
diverse categorie,
con un occhio particolare alle categorie
riguardanti alle elaborazioni sui beni culturali,
abbiamo parlato anche dell’apporto della Direzione
Tecnica.
A voi una buona giornata e buon proseguimento di
visualizzazioni dei video sulla nostra Suoacademy.
Buongiorno,
sono Grazia Trinchera,
tecnico istruttore di SOA’23 e
oggi
in questo approfondimento parleremo della
certificazione di qualità,
la ISO.
Ai fini
del rilascio dell’attestato SOA’ la ISO non è
obbligatoria,
tuttavia lo diventa per quelle attestazioni in
classifiche
pari o superiori alla terza.
Infatti in questo caso
l’impresa deve dimostrare il possesso della
certificazione del sistema di qualità.
Questa certificazione
non viene rilasciata dalla SOA,
ma
da
delle organizzazioni indipendenti
che
fanno capo e sono accreditate da degli enti di
accreditamento.
L’ente di accreditamento italiano è Accredia.
E
questa è la ISO,
nel caso specifico
della certificazione SOA,
quella necessaria è
la UNI-EN ISO 9001,
per il settore
IAF 28,
ovvero il settore delle costruzioni.
Nel caso
della qualificazione SOA
l’impresa,
l’operatore economico si limita quindi ad allegare
a tutta la documentazione,
la certificazione di qualità
se la possiede e poi
sarà compito della SOA verificare
che
l’ente che l’ha rilasciato sia
accreditato da Credia se è appunto
un ente italiano,
oppure
andrà a fare delle verifiche su quelli che sono
i siti e gli enti
di accreditamento stranieri riconosciuti.
Vediamo una certificazione di qualità
del sistema di qualità,
questa è della QGEST
e
come vedete
Oltre ad essere a contenere
i dati dell’operatore economico,
il
certificato è appunto
quello che contiene
lo standard UNI-ENISO 9001-2015 che è quello
riconosciuto ai fini SOA e qui in basso
c’è il codice IAF28
che è appunto il codice
delle costruzioni,
che è quello previsto
per la certificazione sua.
Questo certificato
è
a sua volta accreditato
da Accredia,
che appunto abbiamo detto essere l’ente di
accreditamento italiano delle organizzazioni di
certificazione,
ma
ce ne sono anche tanti altri stranieri
ma questa diciamo è
una verifica che poi
va a fare
la sua.
È chiaro che
la certificazione di qualità deve essere in corso
di validità,
in questo caso vedete che scade nel 2026 e deve
essere conforme all’originale,
quindi deve essere dichiarato
tale da parte del legale rappresentante insieme a
tutto il resto della documentazione che viene
presentata in fotocopia.
Grazie per l’attenzione ancora una volta e buona
giornata.
Buongiorno e bentrovati,
sono Grazia Trinchera,
tecnico istruttore di SOA 23 e
in questa sezione
parleremo delle referenze bancarie.
L’allegato 212 del decreto legislativo 36 del 2023
prevede
tra quelli che sono i requisiti per la
qualificazione
degli operatori economici,
anche
il rispetto dell’adeguata capacità
economico-finanziaria
e questa
si
dimostra anche attraverso le referenze bancarie.
Di che si tratta?
La referenza bancaria non è altro che una lettera
generica
che
viene rilasciata su richiesta del cliente da parte
della banca
che ne dichiara
la regolarità e la correttezza dei rapporti.
e
quindi
si tratta di
una semplice lettera
in cui,
ora vi mostro,
devono essere contenuti tutti i dati
necessari,
intanto la lettera
deve essere intestata su A23,
deve contenere
i dati dell’impresa,
quindi
la ragione sociale,
la partita IVO,
il codice fiscale,
e
conterrà una frase che
ne attesta
la regolarità dei rapporti con la banca.
Quindi
questa lettera
deve
giungere
alla sola 23 possibilmente e preferibilmente
direttamente dalla banca
via PEC
o anche
via e-mail oppure
da un indirizzo istituzionale della banca oppure
per posta ordinaria per raccomandata e quindi deve
essere in originale,
quindi a differenza degli altri documenti
non può essere in fotocopia e
quindi non può essere dichiarata conforme
all’originale da legale rappresentante ma appunto
deve essere in originale.
E’ chiaro che
l’impresa può anche presentare
una referenza bancaria direttamente alla SOA,
ma in questo caso
la SOA si vedrà costretta a verificarne
l’autenticità e la veridicità
e quindi dovrà
interpellare
la banca che l’ha emessa
per chiederne conto e quindi
capite bene che questa operazione richiede del
tempo che
può essere risparmiato
se
la banca
indirizza direttamente questa lettera
all’indirizzo PEC preferibilmente ma anche via
e-mail se questa e-mail è appunto
con un dominio riconoscibile della banca.
Grazie per l’attenzione
e
passeremo poi
nel prossimo approfondimento a verificare
un altro
dei requisiti
speciali che è quello della certificazione ISO.
Grazie ancora.
Bentrovati e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di ISOA 23 e
in questa puntata di ISOA Academy proveremo a
spiegare in maniera concreta e diretta quali sono
le categorie di lavori riguardanti i beni
culturali,
di cosa si compongono e quali sono i parametri,
i valori che è necessario rispettare
per poter procedere nel loro ITER di
qualificazione.
Partiamo dalla categoria OG2
e cerchiamo di descrivere cosa si intende per
categoria OG2.
La categoria OG2 è descritta,
come tutte le altre categorie,
all’interno dell’Allegato 2.12 al
Decreto Legislativo numero 36.023.
La categoria OG2 riguarda il restauro e la
manutenzione dei beni immobili sottoposta a tutela
ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali.
Sarebbe quindi lo svolgimento di un insieme
coordinato di lavorazioni specialistiche
necessarie a recuperare,
conservare,
consolidare,
trasformare,
ripristinare,
ristrutturare e sottoporre a manutenzione gli
immobili di
interesse storico soggetti a tutela
a norme delle disposizioni in materia di beni
culturali ed ambientali.
riguarda inoltre la realizzazione,
in
questa tipologia di immobili,
di impianti elettromeccanici,
elettrici,
telefonici ed elettronici e feriture di qualsiasi
tipo,
nonché di eventuali opere connesse.
Se la declaratoria,
come abbiamo detto,
è inserita nella legato A alla legato 2.12,
l’insieme invece delle norme che definiscono le
modalità di qualificazione della categoria G2 sono
presenti all’interno della legato 2.18,
sempre
al decreto legislativo numero 36 del 2023.
Per gli operatori che intendono qualificarsi in
categoria OG2 è indispensabile che
il proprio oggetto sociale contenga al suo interno
la seguente dicitura,
conservazione e restauro delle opere d’arte.
Può essere considerata valida anche una dicitura
non pienamente riconducibile a quella prevista
dalla norma,
potrebbe essere ad esempio un restauro su beni
culturali oppure conservazioni di beni
architettonici o altre
altre indicazioni simili.
In alternativa,
nella misura camerale,
deve essere indicato il Codice
Ateco 41-20-00,
che è la Riscostruzione e Ristrutturazione di
Strutture Residenziali e Geosistenti,
incluso il Restauro di Edifici Storici e
Monumentali,
oppure,
in alternativa,
il Codice
Ateco 90-03-02,
che
indica le attività di conservazione e restauro di
opere d’arte.
Ma come si dimostrano
i lavori in categoria OG2?
La dimostrazione documentale dei lavori in
categoria OG2 è del tutto identica
a quella relativa a tutte le altre categorie
e quindi solamente il certificato di esecuzione
dei lavori,
se si tratta di un lavoro a pubblico,
il certificato di esecuzione dei lavori,
corredato da tutta l’ulteriore
documentazione aggiuntiva che
abbiamo già visto,
quindi il contratto,
le fatture,
il certificato di regola dell’esecuzione,
l’atto autorizzativo.
Nel caso questo si tratti di un lavoro svolto per
committenza privata o
in conto proprio.
Quindi non cambia nulla
rispetto a tutte le altre categorie?
No,
non direi,
perché
il certificato di esecuzione dei lavori va sì
consegnato,
ma al suo interno necessita di un ulteriore
elemento
e cioè,
per essere valido ai fini dei calcoli,
deve essere bidimato dall’ente preposto alla
tutela del bene.
Andiamo adesso a visualizzare
un certificato di esecuzione dei lavori pubblico
che riporta al suo interno l’indicazione della
categoria OG2.
Come potete vedere il certificato di esecuzione
dei lavori pubblici viene stato redatto
nella stessa maniera
con cui abbiamo visto la redazione di un
certificato di esecuzione dei lavori pubblici
classico in categoria ad esempio OG1.
In questo caso anche qui vi è
la categoria,
la composizione del soggetto affidatario dei
lavori,
gli atti aggiuntivi eventuali,
le lavorazioni previste nel contratto,
date inizio e date fine,
ma soprattutto la cosa più importante è che
Dopo
l’indicazione delle elaborazioni eseguite sia
dall’impresa giudicatrice che dall’impresa
subappattatrice,
vi è alla fine,
nel quadro 8,
l’indicazione
dell’attestazione
il visto.
Parliamo
tecnicamente di questa tipologia
di
elemento.
che viene apposto dalla sovrintendenza
con l’imposizione della data e la dichiarazione
seguente.
Senza questo visto,
quindi senza
l’attestazione dell’autorità competente e preposta
alla tutela del bene,
il certificato di esecuzione dei lavori
in categoria o G2
non potrà
essere preso in considerazione.
Questo è l’elemento fondamentale,
aggiuntivo,
rispetto alla documentazione
che deve essere consegnata alla sua.
Per quanto
riguarda il certificato di esecuzione dei lavori
privati,
si lavora nella stessa maniera,
perché all’interno del certificato vanno inserite
tutte le cose
e gli elementi che abbiamo già visto,
quindi la committenza,
la direzione dei lavori,
l’oggetto dei lavori,
le autorizzazioni,
tutto quello
che
solitamente
deve essere
inserito all’interno del certificato di esecuzione
dei lavori
privato,
la categoria,
l’importo di contabilizzato con la data inizio e
la data fine,
le lavorazioni eventuali affidate in subapparto e
come vedete anche qui,
al termine,
oltre all’indicazione
della firma del committente e del direttore dei
lavori,
vi è anche
la posizione del visto della sovrintendenza,
questo è un visto
diciamo fisico,
possiamo parlare così,
mentre per il certificato di esecuzione dei lavori
pubblici
il visto è un visto telematico perché viene
inserito direttamente
sul certificato che è presente all’interno del
database dell’ANAC,
quindi
in questo caso
la sovrintendenza ha applicato un visto con la
firma e le indicazioni relative
e poi ha anche sottoscritto tutti i
con questi timbri che sono messi su ogni pagina,
ha anche
bidimato
tutte le pagine del certificato di esecuzione dei
lavori.
Quindi
questa è l’indicazione
importante da tenere
sempre a mente.
Il certificato di esecuzione dei lavori va
redatto,
sì con le stesse indicazioni presenti
anche per tutte le altre etnologie e livaurazioni,
ma con questo sovrappiù
di avvallo da parte dell’Enter riposto alla tutela
del bene.
Adesso andiamo a descrivere
la maniera in cui vengono calcolati i lavori
in OG2 e quali sono i parametri di riferimento.
I calcoli
della lavorazione in OG2 si effettuano in uguale
maniera come per tutte le altre categorie,
cioè
prendendo in considerazione l’importo
contabilizzato.
Quest’ultimo sarà validato dall’ente pubblico in
caso di lavoro pubblico
e dalle verifiche di contratto e fatture di
pagamento in caso di un lavoro privato.
Una differenza sostanziale con le altre categorie
avviene però nella verifica dei parametri di
riparimento.
Infatti abbiamo detto che
per quanto riguarda il soddisfacimento del
requisito di idoneità tecnica,
l’impresa deve presentare un numero di lavori
che
riesca a soddisfare sia il valore del montante
complessivo previsto,
il 90% della classifica richiesta,
che i cosiddetti lavori di punta,
40%,
55%,
65% per 1,
2 o 3 lavori.
Nel caso della categoria oggi 2,
l’importo complessivo dei lavori non deve essere
invece inferiore al 70% della classifica richiesta
e non più il 90%.
Inoltre,
importante,
non tengono più verificate le cosiddette punte.
L’arco temporale di riferimento per i lavori resta
sempre l’ultimo quindicennio
a partire dalla data di stipolo del contratto con
la sua,
ma la norma rende possibile utilizzare lavori
senza limiti temporali,
quindi anche oltre
gli ultimi quindicenni,
a patto che siano rispettate
le seguenti condizioni alternative
o una o l’altra.
La prima condizione
è necessario verificare che tra i diversi lavori
essendo la data di stipula del contratto con la
SOA,
compresa quindi i lavori eseguiti all’interno del
quindicennio,
non vessi uno periodo di inattività superiore a 12
mesi.
Questa condizione è eventualmente verificabile con
documentazione valida anche alternativa
ai certificati di esecuzione dei lavori.
Si precisa
che per periodo di inattività si intende il tempo
trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di
quello immediatamente successivo.
Altra condizione alternativa a quella che abbiamo
già
indicato per poter
allargare,
ampliare,
allungare il periodo
di riferimento per
i lavori è quella della direzione tecnica
invariata.
Posto che
la norma non dette indicazioni per la relativa
dimostrazione,
si può ritenere che il requisito della direzione
tecnica invariata possa essere dimostrato con la
misura storica camerale o le attestazioni SOA.
In tale modo quindi anche lavori discontinui
con l’asso temporale di inattività maggiore di 12
mesi,
potranno essere considerati utili qualora il
direttore tecnico dimostri continuità di ruolo
presso la stessa impresa
dall’anno di inizio del lavoro meno recente fino
alla data di contratto sua.
Si evidenzia che la direzione tecniche variata può
ritenersi comunque sussistente anche qualora il
direttore tecnico,
seppur privo dei requisiti previsti dal decreto
per essere riportato
oggi sul nuovo attestato,
dimostri di essere nell’organico dell’impresa in
qualificazione,
con il ruolo di direttore tecnico,
con una delle modalità previste
nell’articolo 13,2 del decreto MIBAC.
titolare,
legale rappresentante,
amministratore,
sociodipendente,
titolare di contratto d’opera personale
regolarmente registrato,
con continuità,
ossia dal periodo di
esecuzione del lavoro meno recente,
da utilizzare
sino al contratto con la sua.
Altra indicazione importante è quella relativa ai
subappalti.
A differenza delle altre categorie,
per la OG2 ad ogni impresa che ha preso parte
delle elaborazioni viene assegnato l’esatto
importo contabilizzato.
Quindi,
nel caso di subappalti,
all’impresa giudicatrice l’importo totale
contabilizzato in OG2 verrà decurtato della quota
subappaltata in OG2.
Facciamo un esempio.
Fatta 100 l’elaborazione svolta in OG2,
20 l’importo sovrappaltato,
all’impresa giudicatrice verrà assegnato un valore
pari
a 80,
100-20,
e alla
subappaltatrice un valore pari a 20.
Passiamo ora alle categorie
OS2A
e OS2B.
Le categorie OS2A e OS2B sono descritte,
come tutte le altre,
all’interno dell’allegato A,
dell’allegato 2.12,
al decreto legislativo 36.2023,
esattamente come
per l’OG2
prima descritta.
La categoria S2 riguarda le superfici decorate di
beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali
mobili di interesse storico,
artistico,
archeologico ed etno-antropologico.
Più specificatamente parliamo di interventi di
restauro,
di manutenzione ordinaria e straordinaria
su superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale,
manufatti lapidei,
dipinti murali,
dipinti su tela,
dipinti su tavola,
su altri supporti materici come stucchi,
mosaici,
intoneci dipinti e non dipinti,
manufatti polimaterici,
manufatti in legno poligromi o non poligromi.
La categoria S2b,
invece,
riguarda i beni culturali immobili di interesse
archivistico-librario.
Più specificadamente,
in questo caso,
parliamo di interventi
di restauro,
di manutenzione ordinaria e straordinaria di
manovratti cartacei
e
pergamenacei,
di materiale fotografico e di supporti digitali.
Se le decretatorie,
come abbiamo detto,
sono inserite nell’Allegato A all’Allegato 2.12,
insieme invece delle norme che definiscono le
modalità di qualificazione delle categorie S2A
e S2B sono presenti,
così come abbiamo visto
per l’Og2,
all’interno dell’Allegato 2.18,
sempre al Decreto Legislativo 36.2023.
L’oggetto sociale,
come per la categoria G2,
anche per le categorie S2A
e S2B,
per gli operatori che intendono qualificarsi in
queste categorie,
è indispensabile che contenga
la dicitura conservazione del restauro d’opere
d’arte,
esattamente
come per la categoria G2.
Può essere considerata valida anche
una dicitura
non pienamente riconducibile a quella prevista
dalla norma o,
in alternativa,
nella vissura camerale deve essere indicato,
come previsto anche per la categoria G2,
il codice attego 90.03.02.
Ma come si dimostrano i lavori in categoria OS2A e
OS2B?
La dimostrazione dei lavori in categoria OS2A e
OS2B è identica a quella già descritta
precedentemente per la categoria OG2
e quindi identica alla produzione documentare,
come
per tutte le altre categorie,
ma con la necessità anche qui,
per il certificato di esecuzione dei lavori,
di essere evidenato dall’ente preposto alla tutela
del bene.
inutile che
facciamo rivedere anche in questo caso i
certificati di esecuzione dei lavori pubblici e
privati,
li abbiamo già visti
precedentemente per lo G2,
non cambia assolutamente nulla.
Come si calcolano i lavori in S2A e S2B?
Quali sono i parametri di riferimento?
Anche per quanto riguarda il calcolo delle
valorazioni,
la S2A e la S2B
segue la OG2
e quindi l’importo complessivo dei lavori non
dovrà essere inferiore al 70% della classifica
richiesta
e non sarà necessario
la verifica delle cosiddette
punte.
Inoltre,
sempre come per l’OG2,
l’arco temporale di riferimento per i lavori
è sempre l’ultimo quindicennio,
ma con la possibilità di utilizzare lavori senza
limiti e temporali,
quindi anche oltre gli ultimi 15 anni,
a patto che siano rispettate
una delle due famose condizioni.
La prima è che i lavori non presentino un periodo
di inattività superiore ai 12 mesi,
la seconda è che la direzione tecnica resti
invariata.
Passiamo adesso all’ultima delle variazioni
che riguardano i beni culturali.
Parliamo della categoria S5 che è descritta
all’interno della legato A alla legato 2.12 del
decreto legislativo 36.2023.
La categoria OS25 riguarda gli scavi archeologici
e
le attività strettamente connesse.
Anche in questo caso le
modalità di qualificazione della categoria sono
presenti all’interno invece dell’allegato 2.18
sempre al decreto legislativo 36.2023.
L’oggetto sociale per la categoria OS25
è indispensabile che contenga al suo interno la
dicitura Scavi archeologici.
Può essere considerata valida anche una dicitura
non pienamente riconducibile a quella prevista
dalla norma o,
in alternativa,
nella visora camerale deve essere indicato il
codice
Ateco 43.12.00 che è proprio quello degli scavi
archeologici.
La dimostrazione dei lavori in categoria S25 segue
pedisequamente quella già descritta puntualmente
per OG2A,
S2A e
S2B,
per cui credo che sia assolutamente inutile
dilungarsi oltre.
Anche qui bilimazione del certificato,
anche qui nessuna punta da verificare,
ma solo il 70% totale del complessivo delle
lavorazioni.
Anche qui la possibilità di ampliare il limite
temporale di riferimento.
Anche qui i subappalti vengono
decurtati dall’importo della giudicataria.
Chiudiamo questa parte sulle categorie di lavori
riguardanti i beni culturali,
sottolineando che anche la figura del Direttore
Tecnico prevede per queste categorie alcune
differenze sostanziali rispetto al resto delle
categorie di attestazione,
rimandando quindi allo specifico
video sui requisiti del Direttore Tecnico per
una completa conoscenza
dell’argomento.
Una buona giornata a tutti.
Bentrovati e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di ISOA 23 e
in questa puntata di ISOA Academy proveremo a
spiegare in maniera concreta e diretta quali sono
le categorie di lavori riguardanti i beni
culturali,
di cosa si compongono e quali sono i parametri,
i valori che è necessario rispettare
per poter procedere nel loro ITER di
qualificazione.
Partiamo dalla categoria OG2
e cerchiamo di descrivere cosa si intende per
categoria OG2.
La categoria OG2 è descritta,
come tutte le altre categorie,
all’interno dell’Allegato 2.12 al
Decreto Legislativo numero 36.023.
La categoria OG2 riguarda il restauro e la
manutenzione dei beni immobili sottoposta a tutela
ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali.
Sarebbe quindi lo svolgimento di un insieme
coordinato di lavorazioni specialistiche
necessarie a recuperare,
conservare,
consolidare,
trasformare,
ripristinare,
ristrutturare e sottoporre a manutenzione gli
immobili di
interesse storico soggetti a tutela
a norme delle disposizioni in materia di beni
culturali ed ambientali.
riguarda inoltre la realizzazione,
in
questa tipologia di immobili,
di impianti elettromeccanici,
elettrici,
telefonici ed elettronici e feriture di qualsiasi
tipo,
nonché di eventuali opere connesse.
Se la declaratoria,
come abbiamo detto,
è inserita nella legato A alla legato 2.12,
l’insieme invece delle norme che definiscono le
modalità di qualificazione della categoria G2 sono
presenti all’interno della legato 2.18,
sempre
al decreto legislativo numero 36 del 2023.
Per gli operatori che intendono qualificarsi in
categoria OG2 è indispensabile che
il proprio oggetto sociale contenga al suo interno
la seguente dicitura,
conservazione e restauro delle opere d’arte.
Può essere considerata valida anche una dicitura
non pienamente riconducibile a quella prevista
dalla norma,
potrebbe essere ad esempio un restauro su beni
culturali oppure conservazioni di beni
architettonici o altre
altre indicazioni simili.
In alternativa,
nella misura camerale,
deve essere indicato il Codice
Ateco 41-20-00,
che è la Riscostruzione e Ristrutturazione di
Strutture Residenziali e Geosistenti,
incluso il Restauro di Edifici Storici e
Monumentali,
oppure,
in alternativa,
il Codice
Ateco 90-03-02,
che
indica le attività di conservazione e restauro di
opere d’arte.
Ma come si dimostrano
i lavori in categoria OG2?
La dimostrazione documentale dei lavori in
categoria OG2 è del tutto identica
a quella relativa a tutte le altre categorie
e quindi solamente il certificato di esecuzione
dei lavori,
se si tratta di un lavoro a pubblico,
il certificato di esecuzione dei lavori,
corredato da tutta l’ulteriore
documentazione aggiuntiva che
abbiamo già visto,
quindi il contratto,
le fatture,
il certificato di regola dell’esecuzione,
l’atto autorizzativo.
Nel caso questo si tratti di un lavoro svolto per
committenza privata o
in conto proprio.
Quindi non cambia nulla
rispetto a tutte le altre categorie?
No,
non direi,
perché
il certificato di esecuzione dei lavori va sì
consegnato,
ma al suo interno necessita di un ulteriore
elemento
e cioè,
per essere valido ai fini dei calcoli,
deve essere bidimato dall’ente preposto alla
tutela del bene.
Andiamo adesso a visualizzare
un certificato di esecuzione dei lavori pubblico
che riporta al suo interno l’indicazione della
categoria OG2.
Come potete vedere il certificato di esecuzione
dei lavori pubblici viene stato redatto
nella stessa maniera
con cui abbiamo visto la redazione di un
certificato di esecuzione dei lavori pubblici
classico in categoria ad esempio OG1.
In questo caso anche qui vi è
la categoria,
la composizione del soggetto affidatario dei
lavori,
gli atti aggiuntivi eventuali,
le lavorazioni previste nel contratto,
date inizio e date fine,
ma soprattutto la cosa più importante è che
Dopo
l’indicazione delle elaborazioni eseguite sia
dall’impresa giudicatrice che dall’impresa
subappattatrice,
vi è alla fine,
nel quadro 8,
l’indicazione
dell’attestazione
il visto.
Parliamo
tecnicamente di questa tipologia
di
elemento.
che viene apposto dalla sovrintendenza
con l’imposizione della data e la dichiarazione
seguente.
Senza questo visto,
quindi senza
l’attestazione dell’autorità competente e preposta
alla tutela del bene,
il certificato di esecuzione dei lavori
in categoria o G2
non potrà
essere preso in considerazione.
Questo è l’elemento fondamentale,
aggiuntivo,
rispetto alla documentazione
che deve essere consegnata alla sua.
Per quanto
riguarda il certificato di esecuzione dei lavori
privati,
si lavora nella stessa maniera,
perché all’interno del certificato vanno inserite
tutte le cose
e gli elementi che abbiamo già visto,
quindi la committenza,
la direzione dei lavori,
l’oggetto dei lavori,
le autorizzazioni,
tutto quello
che
solitamente
deve essere
inserito all’interno del certificato di esecuzione
dei lavori
privato,
la categoria,
l’importo di contabilizzato con la data inizio e
la data fine,
le lavorazioni eventuali affidate in subapparto e
come vedete anche qui,
al termine,
oltre all’indicazione
della firma del committente e del direttore dei
lavori,
vi è anche
la posizione del visto della sovrintendenza,
questo è un visto
diciamo fisico,
possiamo parlare così,
mentre per il certificato di esecuzione dei lavori
pubblici
il visto è un visto telematico perché viene
inserito direttamente
sul certificato che è presente all’interno del
database dell’ANAC,
quindi
in questo caso
la sovrintendenza ha applicato un visto con la
firma e le indicazioni relative
e poi ha anche sottoscritto tutti i
con questi timbri che sono messi su ogni pagina,
ha anche
bidimato
tutte le pagine del certificato di esecuzione dei
lavori.
Quindi
questa è l’indicazione
importante da tenere
sempre a mente.
Il certificato di esecuzione dei lavori va
redatto,
sì con le stesse indicazioni presenti
anche per tutte le altre etnologie e livaurazioni,
ma con questo sovrappiù
di avvallo da parte dell’Enter riposto alla tutela
del bene.
Adesso andiamo a descrivere
la maniera in cui vengono calcolati i lavori
in OG2 e quali sono i parametri di riferimento.
I calcoli
della lavorazione in OG2 si effettuano in uguale
maniera come per tutte le altre categorie,
cioè
prendendo in considerazione l’importo
contabilizzato.
Quest’ultimo sarà validato dall’ente pubblico in
caso di lavoro pubblico
e dalle verifiche di contratto e fatture di
pagamento in caso di un lavoro privato.
Una differenza sostanziale con le altre categorie
avviene però nella verifica dei parametri di
riparimento.
Infatti abbiamo detto che
per quanto riguarda il soddisfacimento del
requisito di idoneità tecnica,
l’impresa deve presentare un numero di lavori
che
riesca a soddisfare sia il valore del montante
complessivo previsto,
il 90% della classifica richiesta,
che i cosiddetti lavori di punta,
40%,
55%,
65% per 1,
2 o 3 lavori.
Nel caso della categoria oggi 2,
l’importo complessivo dei lavori non deve essere
invece inferiore al 70% della classifica richiesta
e non più il 90%.
Inoltre,
importante,
non tengono più verificate le cosiddette punte.
L’arco temporale di riferimento per i lavori resta
sempre l’ultimo quindicennio
a partire dalla data di stipolo del contratto con
la sua,
ma la norma rende possibile utilizzare lavori
senza limiti temporali,
quindi anche oltre
gli ultimi quindicenni,
a patto che siano rispettate
le seguenti condizioni alternative
o una o l’altra.
La prima condizione
è necessario verificare che tra i diversi lavori
essendo la data di stipula del contratto con la
SOA,
compresa quindi i lavori eseguiti all’interno del
quindicennio,
non vessi uno periodo di inattività superiore a 12
mesi.
Questa condizione è eventualmente verificabile con
documentazione valida anche alternativa
ai certificati di esecuzione dei lavori.
Si precisa
che per periodo di inattività si intende il tempo
trascorso tra la fine di un lavoro e l’inizio di
quello immediatamente successivo.
Altra condizione alternativa a quella che abbiamo
già
indicato per poter
allargare,
ampliare,
allungare il periodo
di riferimento per
i lavori è quella della direzione tecnica
invariata.
Posto che
la norma non dette indicazioni per la relativa
dimostrazione,
si può ritenere che il requisito della direzione
tecnica invariata possa essere dimostrato con la
misura storica camerale o le attestazioni SOA.
In tale modo quindi anche lavori discontinui
con l’asso temporale di inattività maggiore di 12
mesi,
potranno essere considerati utili qualora il
direttore tecnico dimostri continuità di ruolo
presso la stessa impresa
dall’anno di inizio del lavoro meno recente fino
alla data di contratto sua.
Si evidenzia che la direzione tecniche variata può
ritenersi comunque sussistente anche qualora il
direttore tecnico,
seppur privo dei requisiti previsti dal decreto
per essere riportato
oggi sul nuovo attestato,
dimostri di essere nell’organico dell’impresa in
qualificazione,
con il ruolo di direttore tecnico,
con una delle modalità previste
nell’articolo 13,2 del decreto MIBAC.
titolare,
legale rappresentante,
amministratore,
sociodipendente,
titolare di contratto d’opera personale
regolarmente registrato,
con continuità,
ossia dal periodo di
esecuzione del lavoro meno recente,
da utilizzare
sino al contratto con la sua.
Altra indicazione importante è quella relativa ai
subappalti.
A differenza delle altre categorie,
per la OG2 ad ogni impresa che ha preso parte
delle elaborazioni viene assegnato l’esatto
importo contabilizzato.
Quindi,
nel caso di subappalti,
all’impresa giudicatrice l’importo totale
contabilizzato in OG2 verrà decurtato della quota
subappaltata in OG2.
Facciamo un esempio.
Fatta 100 l’elaborazione svolta in OG2,
20 l’importo sovrappaltato,
all’impresa giudicatrice verrà assegnato un valore
pari
a 80,
100-20,
e alla
subappaltatrice un valore pari a 20.
Passiamo ora alle categorie
OS2A
e OS2B.
Le categorie OS2A e OS2B sono descritte,
come tutte le altre,
all’interno dell’allegato A,
dell’allegato 2.12,
al decreto legislativo 36.2023,
esattamente come
per l’OG2
prima descritta.
La categoria S2 riguarda le superfici decorate di
beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali
mobili di interesse storico,
artistico,
archeologico ed etno-antropologico.
Più specificatamente parliamo di interventi di
restauro,
di manutenzione ordinaria e straordinaria
su superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale,
manufatti lapidei,
dipinti murali,
dipinti su tela,
dipinti su tavola,
su altri supporti materici come stucchi,
mosaici,
intoneci dipinti e non dipinti,
manufatti polimaterici,
manufatti in legno poligromi o non poligromi.
La categoria S2b,
invece,
riguarda i beni culturali immobili di interesse
archivistico-librario.
Più specificadamente,
in questo caso,
parliamo di interventi
di restauro,
di manutenzione ordinaria e straordinaria di
manovratti cartacei
e
pergamenacei,
di materiale fotografico e di supporti digitali.
Se le decretatorie,
come abbiamo detto,
sono inserite nell’Allegato A all’Allegato 2.12,
insieme invece delle norme che definiscono le
modalità di qualificazione delle categorie S2A
e S2B sono presenti,
così come abbiamo visto
per l’Og2,
all’interno dell’Allegato 2.18,
sempre al Decreto Legislativo 36.2023.
L’oggetto sociale,
come per la categoria G2,
anche per le categorie S2A
e S2B,
per gli operatori che intendono qualificarsi in
queste categorie,
è indispensabile che contenga
la dicitura conservazione del restauro d’opere
d’arte,
esattamente
come per la categoria G2.
Può essere considerata valida anche
una dicitura
non pienamente riconducibile a quella prevista
dalla norma o,
in alternativa,
nella vissura camerale deve essere indicato,
come previsto anche per la categoria G2,
il codice attego 90.03.02.
Ma come si dimostrano i lavori in categoria OS2A e
OS2B?
La dimostrazione dei lavori in categoria OS2A e
OS2B è identica a quella già descritta
precedentemente per la categoria OG2
e quindi identica alla produzione documentare,
come
per tutte le altre categorie,
ma con la necessità anche qui,
per il certificato di esecuzione dei lavori,
di essere evidenato dall’ente preposto alla tutela
del bene.
inutile che
facciamo rivedere anche in questo caso i
certificati di esecuzione dei lavori pubblici e
privati,
li abbiamo già visti
precedentemente per lo G2,
non cambia assolutamente nulla.
Come si calcolano i lavori in S2A e S2B?
Quali sono i parametri di riferimento?
Anche per quanto riguarda il calcolo delle
valorazioni,
la S2A e la S2B
segue la OG2
e quindi l’importo complessivo dei lavori non
dovrà essere inferiore al 70% della classifica
richiesta
e non sarà necessario
la verifica delle cosiddette
punte.
Inoltre,
sempre come per l’OG2,
l’arco temporale di riferimento per i lavori
è sempre l’ultimo quindicennio,
ma con la possibilità di utilizzare lavori senza
limiti e temporali,
quindi anche oltre gli ultimi 15 anni,
a patto che siano rispettate
una delle due famose condizioni.
La prima è che i lavori non presentino un periodo
di inattività superiore ai 12 mesi,
la seconda è che la direzione tecnica resti
invariata.
Passiamo adesso all’ultima delle variazioni
che riguardano i beni culturali.
Parliamo della categoria S5 che è descritta
all’interno della legato A alla legato 2.12 del
decreto legislativo 36.2023.
La categoria OS25 riguarda gli scavi archeologici
e
le attività strettamente connesse.
Anche in questo caso le
modalità di qualificazione della categoria sono
presenti all’interno invece dell’allegato 2.18
sempre al decreto legislativo 36.2023.
L’oggetto sociale per la categoria OS25
è indispensabile che contenga al suo interno la
dicitura Scavi archeologici.
Può essere considerata valida anche una dicitura
non pienamente riconducibile a quella prevista
dalla norma o,
in alternativa,
nella visora camerale deve essere indicato il
codice
Ateco 43.12.00 che è proprio quello degli scavi
archeologici.
La dimostrazione dei lavori in categoria S25 segue
pedisequamente quella già descritta puntualmente
per OG2A,
S2A e
S2B,
per cui credo che sia assolutamente inutile
dilungarsi oltre.
Anche qui bilimazione del certificato,
anche qui nessuna punta da verificare,
ma solo il 70% totale del complessivo delle
lavorazioni.
Anche qui la possibilità di ampliare il limite
temporale di riferimento.
Anche qui i subappalti vengono
decurtati dall’importo della giudicataria.
Chiudiamo questa parte sulle categorie di lavori
riguardanti i beni culturali,
sottolineando che anche la figura del Direttore
Tecnico prevede per queste categorie alcune
differenze sostanziali rispetto al resto delle
categorie di attestazione,
rimandando quindi allo specifico
video sui requisiti del Direttore Tecnico per
una completa conoscenza
dell’argomento.
Una buona giornata a tutti.
Bentrovati e bentrovati,
sono Giuseppe Conte,
direttore tecnico di SUA23 e
in questa puntata di SUAcademy proveremo a
spiegare in maniera molto concreta e diretta cos’è
la categoria OG11,
di che cosa si compone,
quali sono i parametri valori che è necessario
rispettare per poter procedere nel litere di
qualificazione
per l’impresa che poi richiede in fase
contrattuale
la categoria OG11.
La categoria oggi 11,
come da declaratoria presente nell’allegato A
all’interno dell’allegato 212 del decreto
legislativo
numero 36 del 2023,
riguarda la
fornitura,
installazione e la gestione e manutenzione di un
insieme di impianti tecnologici,
tra loro coordinate interconnessi funzionalmente,
non eseguibili separatamente,
di cui
alle categorie di opere specializzate individuate
con l’acronimo OS3,
OS28 e OS30.
L’indicatore del legislatore è quindi chiarissimo.
Parliamo di un insieme di opere specializzate,
ma coordinate e tra loro interconnesse a tal punto
da non essere eseguibili separatamente.
Ma quali sono queste opere
specializzate?
La OS3
è quindi gli impianti idrosanitari di cucine,
di lavanderie,
del gas e di antincendio.
La OS28 è quindi gli impianti termici,
gli impianti di climatizzazione,
di condizionamento.
La OS30 è quindi gli impianti
elettrici,
telefonici,
radiotelefonici,
televisibili,
nonché
reti di trasmissione di dati
e simili.
Ai fini dell’individuazione delle categorie nella
fase di progetto e successivo bando o avviso di
gara o lettera d’invito,
un insieme di elaborazioni è definito come
appartenente alla categoria
OG11 qualora dette elaborazioni siano riferibili a
ciascuna delle categorie specializzate
OS3,
OS28 o OS30.
Inoltre,
l’importo di ciascuna di tale categoria di opere
specializzate
deve essere almeno pari a una percentuale qui di
seguito
che indicheremo
dell’importo globale delle elaborazioni attiventi
alla categoria OG11.
Quindi,
nel caso di un importo complessivo in categoria
OG11
para 100,
almeno il 10% dovrà essere
in categoria OS3,
almeno il 25% in categoria OS28 ed almeno il 25%
in categoria OS30.
Questo,
ancora una volta,
perché il legislatore intende come interconnessa
la categoria OG11,
è composta da
tre categorie specializzate senza le quali non si
può
andare a definire per l’appunto la categoria OG11.
Adesso andiamo a descrivere
quali sono i valori,
gli importi che
un operatore economico dovrà rispettare per poter
conseguire
la qualificazione categoria oggi 11.
Sì,
perché
a differenza delle categorie che abbiamo già
esaminato,
come l’OG1,
l’OG3,
l’OG6,
nel precedente video di pseudoacanibi,
gli importi sono differenti perché qui abbiamo,
come abbiamo descritto precedentemente,
la compresenza
di tre differenti categorie che ne vanno a formare
una
supercategoria,
appunto l’OG11,
composta
dalle tre specializzate
OS3,
OS28 e
OS30.
Se per una categoria,
tra virgolette,
semplice come l’OG1
bisogna dimostrare un totale importe delle lavori
pari al 90% della classifica richiesta
e almeno un lavoro pari al 40% della classifica
richiesta o due lavori che sommino o cubino
il 55% della classifica richiesta o tre lavori
che cumulino il 65% della classifica richiesta,
qui
le cose cambiano.
Primo elemento,
il totale degli importi che viene richiesto nelle
singole categorie che compongono
la super categoria oggi 11,
quindi
la riflessione va fatta sulle tre
categorie specialistiche S3,
S28 e S30
Queste
singole
categorie
viene chiesta un surplus
di lavori,
si richiede infatti che l’importo totale dei
lavori
sia in S3
pari al 40% dell’importo richiesto nella
classifica
per la quale si vuole procedere
in attestazione,
il S28,
il S30,
il 70%,
quindi
riuscite a capire
che
la somma
di queste percentuali
porta a un valore molto più alto del 100%
dell’importo complessivo
della classifica che viene richiesta.
Andando nel concreto,
per l’OS3,
l’OS28 e l’OS30,
nel caso in cui si voglia attestarsi in OG11
seconda,
bisogna
dimostrare
un importo complessivo di lavori in OG11 di 836
mila euro circa.
per la precisione 835-920€,
ma composto con almeno 185.760€ di OS3 e almeno
325.080€ di OS28 e OS30.
Ecco che
Questa compresenza delle tre specialistiche
diventa evidente
e porta sempre più
ad emergere come il legislatore voglia
evidenziare che la OG 11 è fatta proprio da una
commissione di queste tre
categorie specializzate.
Nella stessa maniera
viene trattato
il concetto dei lavori di punta che abbiamo visto
che il legislatore ha individuato come parametro
atto a
consentire
all’impresa
la valorizzazione della sua capacità tecnica,
costruttiva,
organizzativa
a poter poi
approntare un bando,
un appalto che va a vincere.
In questo caso i valori restano gli stessi,
cioè un lavoro pari al 40%,
due lavori pari al 55%,
tre lavori pari al 65% della classifica richiesti,
ma vengono splittati
chiaramente nelle singole categorie specialistiche
che compongono
la OG11 e
all’interno di questa trabella
troverete i relativi valori
a cui ci facciamo riferimento,
quindi
la OSSE3
per poter ottenere una classifica seconda ha
bisogno che ci sia almeno un lavoro
pari
a 82.560 euro di componente S3 nel lavoro G11,
perché le componenti,
si è ben inteso,
ci devono essere tutti,
non ci può essere un lavoro composto solo da S3 o
S28.
Ricordiamoci
che
per poter essere validato,
bollato un lavoro come G11
ha bisogno di alcune
ha necessità di avere delle specifiche
percentuali sia 2S3
che 2S38
sia che 2S30,
10,
25,
25 senza questo
superamento del paletto,
non possiamo neanche parlare di 2G11 ma parliamo
di una
compresenza di singole elaborazioni che però non
sono G11 ma non sono
le singole
categorie specialistiche.
Come facciamo a dimostrare,
come fa l’impresa,
l’operatore economico a dimostrare
lo svolgimento dei lavori in categoria OG11?
Sempre con la stessa documentazione che abbiamo
visto fino a questo momento e quindi
Nel caso dei certificati,
nel caso dei lavori pubblici c’è un certificato di
esecuzione dei lavori emesso dal lente pubblico
e quindi
a cui la SOA
attinge direttamente dal database e questo prevede
anche
la suddivisione delle singole specialistiche.
Nel caso di certificato di esecuzione dei lavori
privati ci rifacciamo esattamente
a quanto indicato
nel video certificati di esecuzione dei lavori
privati
per committenti privati
e
dobbiamo procedere con
la stessa richiesta documentale
con
sicuramente l’obbligo di produrre un
computometrico firmato dal direttore dei lavori
che comprovi l’effettiva suddivisione dell’OG11 in
quelli determinati importi
con quelle singole percentuali
nelle tre specifiche categorie.
Nel caso di lavori in conto proprio,
a maggior ragione,
oltre a quanto abbiamo indicato nel video presente
in sua Academy,
ci sarà anche il computometrico,
perché sarà l’unico elemento
avvalorante gli importi che sono stati
conseguiti e che sono stati
fatti dall’impresa esecutrice,
che come ricordiamo
nel caso di lavori
in conto proprio coincide con la committenza,
per cui non avendo delle fatture
L’unica attestazione
di quanto è stato svolto
potrà essere il computo metrico firmato dal
direttore dei lavori che si assume la
responsabilità di indicare
quello che è stato fatto
e le fatture di acquisto materiali che potranno
dare un’idea
di quello che è stato svolto in categoria UG11.
Abbiamo concluso la nostra disamina sulla
categoria OG11,
vi abbiamo parlato
di come sia
a tutti gli effetti una supercategoria composta da
tre diverse specialistiche,
di come queste tre specialistiche hanno
un’interconnessione totale e hanno dei parametri
molto rigidi da dover rispettare.
Rimandiamo ai successivi video
presenti all’interno
della nostra piattaforma SOAR Academy per
ulteriori approfondimenti su altre tematiche che
riguardano l’attestazione SOAR.
Buonasera,
sono il dottor Montanaro Domenico,
responsabile dell’area amministrativa di Sua23.
In questo spazio vorrei parlarvi sulle procedure
da adottare per gli aumenti di classifiche ed
inserimento di nuove classifiche.
L’attestazione è,
come sappiamo,
un sinonimo di ambizione.
Gli imprenditori che la richiedono sanno bene che
questo documento è un potente moltiplicatore di
opportunità che può garantire ottime prospettive
di crescita per le aziende che lo possiedono.
Ogni attestazione,
infatti,
può esprimere un potenziale ancora maggiore
scegliendo di incrementare o inserire delle nuove
qualifiche possedute durante la validità dello
stesso,
così da poter aumentare ulteriormente le capacità
di un’impresa edile.
Quindi,
se un’impresa è in possesso di una qualificazione
sua per una determinata categoria e classifica,
può incrementarla a patto di soddisfare i
requisiti previsti dalla normativa in materia.
Per prima cosa,
è necessario verificare che la capacità economica
sia tale da garantire,
con il limite d’attestazione,
la nuova classifica che vuole conseguire.
In questo spazio ci rimetteremo ad indicare un
esempio per chiedere meglio di che cosa stiamo
parlando.
Ipotizziamo che un’impresa possiede già una
certificazione sua per le categorie oggi 1,
terza classifica,
cioè 1.033.000 e oggi 3,
quarta classifica,
cioè 2.582.000.
Significa che al momento della richiesta della
prima qualificazione il
limite dei requisiti di attestazione era pari
almeno a 3.615.000,
cioè la sommatoria degli importi delle due
classifiche possedute.
Se volesse aumentare la classifica della categoria
OG3 portandolo
alla quarta bis,
ovvero a 3 milioni e mezzo,
è necessario verificare,
prima di fare tal integrazione,
che il limite della propria attestazione originare
sia pari almeno a 4 milioni 533,
cioè ovvero la nuova sommatoria fra la categoria
che si vuole ottenere e la categoria già in
possesso.
Quindi i requisiti tecnici da soddisfare per
l’aumento di classifica sono
i requisiti amministrativi idoni alla nuova
attestazione da ottenere,
cioè volume d’affari,
costo delle trazzature,
costo del personale,
idoni per la certificazione che si vuole ottenere,
realizzazione negli ultimi 15 anni di lavori in
appalto appartenente alla categoria richiesta
pari almeno al 90% della classifica desiderata,
e dall’interno di tali importi
devono essere inclusi i lavori cosiddetti di punta
appartenenti alla categoria richiesta
pari a un determinato importo,
ovvero solo un lavoro pari al 40% oppure
due lavori pari al 55% oppure
tre lavori almeno che soddisfino il 65%.
Riprendendo l’esempio precedente,
per aumentare la classifica OG3
alla quarta BIS
è necessario dimostrare
di aver realizzato negli ultimi anni i lavori
appartenenti a questa categoria per un importo
pari almeno a 3.150.000 € e aver completato un
lavoro di punta pari almeno a 1.260.000 € oppure
pari a 2 lavori pari almeno
a 1.925.000 € o 3 lavori pari almeno
a 2.275.000 €.
Per quanto riguarda il costo per l’aumento di
classifica,
relativamente alle categorie già
possedute,
il corrispettivo da applicare
è dato dalla formula che ritroviamo all’interno
dell’Allegato 2.12 del Decreto Legislativo
36-2023.
Per i consorsi stabili,
il corrispettivo aspettante alla SOE
per ciascuna attività è ridotto al 50%.
mentre per le imprese che fanno variazioni entro
la seconda classifica d’importo
il corrispettivo aspettante
è ridotto del 20%.
La documentazione da produrre per un aumento di
classifica sono le varie dichiarazioni sostitutive
a cui vanno legati tutti i certificati di
esecuzione e lavori
con gli allegati diritto
che,
sommate ai precedenti già in possesso della SOA,
permette di fare
questo aumento di categoria.
La procedura sostanzialmente non cambia anche nel
caso di integrazioni di nuove categorie.
Anche in questo caso un’impresa in possesso di una
qualificazione suopra una determinata categoria o
classifica
può inserirne delle nuove
a patto di soddisfare i requisiti di ordine
generale speciale.
Nel caso di inserimento di una nuova categoria il
corrispettivo è determinato dalla differenza
della tariffa minima calcolata con riferimento
alla nuova attestazione e
quella calcolata con riferimento alla vecchia
attestazione.
Facciamo un esempio.
Inserimento di una categoria OG1 terza classifica
per un’impresa che già possiede una OG3 terza
classifica.
Si calcola il costo della nuova attestazione,
cioè OG1 e OG3 terza classifica,
pari
a 7.991€ meno il costo della vecchia attestazione
OG3 già in possesso,
6.653€.
Il corrispettivo dovuto per questa integrazione è
dato dalla differenza,
ovvero 1.338.000€.
La documentazione da produrre per
inserire una nuova classifica
sono le varie dichiarazioni,
i certificati,
esecuzione dei lavori,
tutti nuovi,
riferiti alla categoria che si vuole inserire.
Si tenga conto che per tali
inserimenti di nuove categorie è valido sempre
il periodo
di 15 anni affardata dalla data di
sottoscrizione del contratto integrativo.
Si precisa ulteriormente che l’aumento di
categorie e l’inserimento della nuova classifica
si possono fare solide esclusivamente
con la sua che ha emesso l’attestazione
originaria.
Grazie per l’ascolto.
Vi invitiamo a seguire tutti i video di SOA
Academy.
Buona giornata.
Buongiorno,
benvenuti,
sono Grazia Trinchera,
tecnico istruttore di SOA 23.
Oggi andremo a
vedere nel dettaglio quelli che sono i documenti
necessari per la dimostrazione
di tutti i requisiti da parte dell’operatore
economico.
Abbiamo già detto che
in sede contrattuale,
una volta che
la impresa ha
Ha avanzato una proposta contrattuale alla sua,
la sua la accetta
e allega all’accettazione
un elenco di documenti che hanno lo scopo di
dimostrare il possesso dei requisiti da parte
dell’operatore economico.
Abbiamo anche detto che
questi documenti
variano
intanto in base alla forma giuridica
dell’operatore economico,
ma anche in base al tipo di contratto che va a
stipulare.
Per il momento ci limiteremo a
dare un’occhiata a quelli che sono i documenti
che
devono essere presentati in sede di prima
attestazione,
perché è il momento in cui
viene
presentata la maggior parte
della documentazione.
Vediamo
nel dettaglio,
ad esempio,
tutti i documenti che
deve presentare una ditta individuale.
Quindi
per le società
vedremo in un secondo momento.
Di fatto
i documenti sono pressoché gli stessi
con qualche piccola eccezione.
Quindi partiamo dall’impresa individuale.
L’impresa individuale intanto
deve
presentare una serie di dichiarazioni che abbiamo
detto
essere quelli
che servono a dimostrare il possesso dei requisiti
di ordine generale o morale,
quindi
presenterà innanzitutto una lettera di
trasmissione documenti,
questa non è una dichiarazione ma è un semplice
elenco
dove l’impresa
per ogni invio,
per ogni trasmissione documentale,
indica nel dettaglio
che cosa sta inviando.
Quindi
è una lettera semplice,
non una dichiarazione,
ed esiste un modello dedicato,
già predisposto da sua 23,
il modello M01.
Poi
c’è la dichiarazione
principale,
quella del titolare
e
in questo caso il titolare dell’impresa
individuale
dichiara
tutti quelli che sono i requisiti in capo
all’impresa,
in capo a se stesso,
quelli che abbiamo visto
nella sezione dedicata ai requisiti generali.
Poi c’è la dichiarazione
del direttore tecnico o dei direttori tecnici,
sapete che il direttore tecnico
può essere più di uno
questa dichiarazione come tutte le altre deve
essere
in originale o
deve essere inviata
via PEC con firma digitale.
Poi c’è
una dichiarazione che
non è sempre necessaria,
quella relativa
all’esperienza di cantiere del direttore tecnico,
questa viene
allegata
nel caso in cui il direttore tecnico
debba dimostrare
il requisito in quanto direttore tecnico non con
un titolo di studio ma con l’esperienza di
cantiere,
quindi non serve
allegarla
sempre.
Poi c’è la dichiarazione
relativa alla cifra d’affari,
l’attrezzatura tecnica e il costo del personale,
quindi quella che contiene sostanzialmente i
numeri di qualificazione,
che anche questo,
come tutti gli altri,
ha
una dichiarazione già predisposta da sua 23.
Poi abbiamo
la dichiarazione relativa all’elenco dei direttori
tecnici e a tutti gli altri soggetti,
quelle che sono le figure apicali dell’impresa che
vengono dichiarate dal legale rappresentante
e poi ci sono delle dichiarazioni
che
vengono presentate
solo per alcune categorie,
per esempio quella sul possesso dello stabilimento
industriale
viene presentata solo nel caso in cui venga fatta
richiesta della qualificazione in OS13,
OS18A,
OS18B
oppure OS32,
quindi quando si fanno
le qualificazioni per le facciate continue,
i componenti strutturali,
quindi qui bisogna dichiarare
il possesso dello stabilimento industriale.
Poi
c’è un’altra dichiarazione
in cui
anche questa
si presenta solo
in alcuni casi,
quella sul possesso
di personale qualificato con
patentino certificato
e
questo
viene presentato solo se la richiesta contrattuale
prevede
le categorie OS20B,
OS21 oppure OS35.
Poi abbiamo
tutte quelle categorie afferenti
ai beni culturali,
lo G2,
lo S2A,
lo S2B e lo S25,
in questo caso ci sono delle dichiarazioni
dedicate.
Abbiamo la dichiarazione dell’elenco dei
certificati di esecuzione ai lavori che si intende
utilizzare ai fini della qualificazione,
il D19,
la dichiarazione sulle attrezzature tecniche,
il D10,
La dichiarazione
sull’utilizzo di documenti già utilizzati in
precedenti istruttori,
ora questa viene utilizzata se
anziché una nuova attestazione
stiamo stipulando un contratto per un rinnovo,
quindi è chiaro che la SOA
ha già in casa
dei documenti e quindi l’impresa autorizza la SOA
a utilizzare quelli già in suo possesso.
Infine abbiamo la dichiarazione di conformità
all’originale perché tutti i documenti che vengono
trasmessi in fotocopia
debbono poi essere
dichiarati conformi all’originale da parte del
legale rappresentante
e
queste sono tutte le dichiarazioni che vengono
presentate
quasi per tutte le forme giuridiche,
ora vedremo
c’è una dichiarazione in più che viene presentata
per le società di capitali,
che devono essere presentate
in originale
oppure
via PEC con firma digitale.
Ciascuna dichiarazione deve
essere
completa di documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore
per essere valida.
Tutte
queste dichiarazioni abbiamo detto che servono per
la dimostrazione
dei requisiti di ordine generale e morale.
Invece,
per quanto riguarda i requisiti di ordine
speciale,
incominciamo a vedere la sezione dei documenti
veri e propri,
quindi non stiamo parlando più
di dichiarazioni
ma
diciamo di fotocopie di documenti
ad eccezione
delle referenze baccarie che come vi ho detto
devono essere
in originale o comunque via PEC direttamente
indirizzate
alla SOA.
Allora,
per quanto riguarda l’elenco
dei documenti,
che
poi devono essere
dichiarati conformi all’originale,
abbiamo il titolo di studio del direttore tecnico,
se
lo possiede.
Poi abbiamo detto che il direttore tecnico è
legato all’impresa
da
un rapporto di lavoro,
che può essere un rapporto di dipendenza,
e in quel caso
allegheremo l’ultima busta paga del direttore
tecnico,
oppure
da un contratto d’opera professionale regolarmente
registrato,
in questo caso
l’impresa dovrà allegare
questo contratto sempre
in copia
dichiarata conforme all’originale.
Le referenze bancarie,
appunto,
le abbiamo viste,
devono essere preferibilmente inviate direttamente
alla SOA da parte della banca,
Poi abbiamo
quel documento che
attesta
la dotazione dell’attrezzatura tecnica che è il
libro Cespiti,
il libro dei beni ammortizzabili.
Le fatture di acquisto
di attrezzature
che hanno un costo unitario inferiore
a 516 euro
e che non sono
riportate sul libro dei beni ammortizzabili
e
le relative
pagine del registro IVA delle
fatture di acquisti.
Poi abbiamo
i contratti di leasing con la prima e l’ultima
fattura corrisposta,
le
fatture relative ai noleggi a freddo,
sempre con
i relativi
contratti,
le corrispondenti pagine del registro IVA delle
fatture e acquisti,
Va da sé che
tutti
questi documenti che servono per dimostrare il
requisito della debuota dotazione delle
attrezzature tecniche
non sono
tutti indispensabili.
Tante volte,
ad esempio,
basta solo il libro dei beni ammortizzabili
per il soddisfacimento del requisito.
Poi abbiamo le attestazioni delle denunce
contributive o dettagli di M10,
questi servono per il calcolo del costo del
personale,
mentre ai fini
del calcolo dell’incroemento commezionale
premiante,
se serve,
sarà necessario
inviare relativamente
all’ultimo triennio fiscalmente documentabile
il
libero inventario bilancio riclassificato o
vidimato da un professionista abilitato.
Poi abbiamo
le copie dei patentini certificati del personale
qualificato,
abbiamo detto che questi vengono inviati soltanto
se
si chiedono le categorie S20B,
21 o
S35
e
in quel caso anche l’ultima busta paga per questo
personale qualificato.
Poi abbiamo
tutti
i documenti
comprovanti requisiti dichiarati
per quelle categorie afferenti ai beni culturali
quindi allo G2,
allo
S2A e allo S2B
e
allo S25,
quello degli scavi archeologici.
Infine abbiamo la certificazione di qualità
perché
abbiamo detto essere obbligatoria,
non può esserci anche
in presenza di classifiche inferiori,
ma è obbligatoria
dalla terza classifica
in su
e
una eventuale dichiarazione
del legale rappresentante con l’elenco dei
componenti lo staff tecnico
con le copie dei relativi titoli di studio delle
ultime buste paga qualora
l’impresa,
l’operatore o l’economico stia richiedendo anche
la qualificazione per la progettazione.
Per quanto riguarda invece
i certificati di esecuzione lavori
se
si sono stati svolti per
comitenti privati
allora
sarà necessario che l’operatore economico
alleghi alla documentazione il
certificato di esecuzione dei lavori timbrato e
firmato dal direttore dei lavori e
dal committente,
la copia di tutti gli atti autorizzativi
come il permesso di costruire,
DIA,
SCIA,
quant’altro,
relativi all’intervento,
completi di ogni allegato,
la copia
autenticata da pubblico ufficiale del progetto
approvato relativo al permesso di costruire,
la
copia del certificato di regolare esecuzione
timbrato e firmato dal direttore dei lavori,
copie conforme del contratto di appalto di
eventuali atti integrativi e
copia delle
fatture relative ai lavori eseguiti.
Se invece
i
lavori svolti sono quelli per conto proprio,
in questo caso,
anche in questo caso,
servirà
la copia del certificato di esecuzione dei lavori
firmato dal direttore dei lavori,
in questo caso
solamente da lui,
gli atti autorizzativi
relativi al lavoro,
all’intervento,
la copia autenticata da pubblico ufficiale del
progetto,
relativo al permesso di costruire,
la copia del certificato di regolare esecuzione,
anch’esso firmato dal direttore dei lavori,
la copia conforme del computometrico a consuntivo
per i lavori finiti,
timbrato e firmato dal direttore dei lavori
nel caso in cui nel certificato
siano presenti delle categorie scorporabili.
La copia del computometrico,
anch’esso
firmato dal direttore dei lavori
nel caso in cui invece i lavori siano in corso.
La copia
della tabella timbrata e firmata dal direttore
dei lavori comprendente
l’indicazione e la suddivisione delle diverse
superfici oggetto dell’intervento,
se è una superficie residenziale oppure no,
o se ci sono degli spazi destinati
parcheggio di pertinenza
e
la
copia delle fatture corrispondenti all’acquisto di
materiali
necessari per svolgere i lavori e
la copia dei contratti delle fatture di
subappalto.
Mentre per quanto riguarda
tutti
i lavori svolti per gli enti pubblici la copia
conforme dei certificati di esecuzione dei lavori,
anche se qui
nel caso specifico dei lavori
pubblici la SOA è in grado di
scaricare direttamente dal sito ANAC tutti i
lavori che sono stati svolti
dall’operatore in totale autonomia.
Poi abbiamo
nell’elenco dei documenti una sezione
dedicata
a quei casi in cui c’è in atto
un trasferimento d’azienda o ramo d’azienda
e quindi bisognerà
fornire ulteriore documentazione che comprovi
questo passaggio e quindi
sarà necessario allegare anche l’atto notariale
di trasferimento d’azienda
con la ricevuta
di presentazione alla Camera di Commercio.
la copia della perizia giurata
da soggetto nominato dal Tribunale competente per
territorio,
la dichiarazione
sull’aspetto economico,
quindi
la dichiarazione della cifra d’affari,
attrezzature tecniche,
costo del personale,
La copia conforme del modello unico e
la ricevuta di trasmissione di tutti i quadri.
Il modello unico è
anche documentazione che deve essere presentata
sempre dalla
ditta individuale.
Poi
anche qui
i libero cespiti,
le fatture
legate ai beni di importo
inferiore a 516 euro,
le relative pagine del registro IVA
dove sono annotati,
i contratti di leasing anche qui con
l’ultima fattura corrisposta,
i noleggi a freddo con
i relativi contratti e
le corrispondenti pagine
del registro IVA dove sono annotati,
i DM10,
una copia conforme del DURC,
e anche tutte le certificazioni di lavori eseguiti
dall’impresa
dei cui
requisiti
l’operatore economico che si vada a testare
intende beneficiare.
Abbiamo
infine
tutti i requisiti derivanti
dall’apporto di direzione tecnica e in questo caso
sarà necessario
allegare la dichiarazione originale del legale
rappresentante con l’indicazione dei lavori
apportati
che si intende
utilizzare per la qualificazione,
la dichiarazione originale del direttore tecnico
su un eventuale precedente apporto,
gli attestati di qualificazione sopra per la
dimostrazione
di
direzioni tecniche presso altre imprese
e
la copia
delle certificazioni inerenti lavori svolti
da altre imprese della cui condotta è stato
responsabile dei lavori il direttore tecnico che
appunto apporta il requisito.
Come vi dicevo,
l’elenco della documentazione
è sostanzialmente
lo stesso
per le tre tipologie
di operatore economico,
quindi sia per la vita individuale che per le
società di persone che per le società di capitali,
con qualche piccola eccezione.
Allora intanto
vediamo che
nella
nell’elenco dei documenti per i requisiti speciali
delle ditte individuali
sarà necessario
presentare il modello unico completo di
attestazioni di trasmissione di tutti i quadri,
quindi
il quadro dei redditi,
dell’IVA e degli studi di settore.
Questa cosa è
vera anche
per le società di persone,
per il resto diciamo che sostanzialmente
rimane
tutto identico
presentazione
delle dichiarazioni
della ditta individuale nel caso della società di
persone,
tranne che
in questo caso se si tratta di una società in
accomandita
sarà il socio accomandatario a
redigere
la dichiarazione
del legale rappresentante,
se invece una società in nome collettivo sarà il
socio amministratore di SNC a
diciamo sottoscrivere la dichiarazione
in capo all’impresa e a se stesso,
a differenza
del caso della ditta individuale dove era il
titolare
a
effettuare questa
dichiarazione.
Invece
Per
le società di capitali
avremo una dichiarazione in più che è quella sui
trasferimenti di quote societarie
qui sostanzialmente il legale rappresentante
si limiterà a dichiarare
se è vero che
non ci sono stati
trasferimenti su quote societarie negli ultimi sei
mesi
in questo caso
quindi nel caso di una società
di capitali sarà il legale rappresentante
dichiarare i requisiti in capo all’impresa.
Poi
per quanto invece riguarda
i documenti di ordine generale,
qui
come vedete non c’è più
la presentazione dei
modelli unico,
quindi delle dichiarazioni dei redditi,
perché
in questo caso
verranno utilizzati i bilanci
i bilanci depositati
completi di note integrative di verbale
d’assemblea che
però
possono essere
scaricati direttamente dalla sua,
quindi non c’è
il bisogno per la
società di capitali di allegare
al resto della documentazione anche i bilanci
che
di solito sono abbastanza corposi.
Per quanto riguarda le note,
queste rimangono comuni a
tutte
le tipologie
di operatore economico,
di rinforma giuridica
perché,
come abbiamo detto,
tutte le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà
devono
contenere
il documento di identità,
quest’ultimo deve essere valido alla data di
sottoscrizione del contratto
che
il periodo
fiscalmente
documentabile è
quello
fino a 15 anni
antecedenti
la data di accettazione della proposta
contrattuale,
lo stesso dica sì per i certificati di esecuzione
dei lavori.
Abbiamo
detto che
tutte le dichiarazioni sostitutive
passeranno al vaglio della
della SOA per quanto riguarda la loro veridicità e
quindi
verranno interrogati gli
enti competenti territorialmente che detengono le
informazioni che vengono dichiarate
dall’operatore economico
e tra le altre verifiche
la SOA andrà anche a controllare l’unicità
d’incarico del direttore tecnico consultando
il sito ANAC
nella sezione
mi pare la sezione
ad accesso libero
dove
inserendo il codice fiscale del
direttore tecnico è possibile verificare
che questo
sia
o meno
il direttore tecnico
di un’impresa diversa da quella che si va a
qualificare quindi sappiamo che
questa cosa non è possibile perché il direttore
tecnico
deve appunto dimostrare la
unicità d’incarico
Questi sono i documenti che
devono essere
allegati per la dimostrazione del requisito,
abbiamo visto gli stessi
per ogni
tipologia di operatore,
per ogni tipo di forma giuridica
tranne che
per
le dichiarazioni dei redditi piuttosto che
i bilanci
e per quella unica dichiarazione che è quella sul
trasferimento di quote societarie.
Vi ringrazio ancora una volta per l’attenzione e
vi auguro una buona giornata.
Buonasera,
sono il Dottor Montanaro,
responsabile dell’area amministrativa di SOA23.
In questo spazio vorrei parlarvi del Consorzio
Stabile.
Questo istituto giuridico del Consorzio Stabile è
stato creato ad hoc ai fini della certificazione
SOA.
Affinché si possa costituire un Consorzio Stabile
è necessario che siano presenti
i seguenti requisiti.
Il consorzio
deve essere formato da almeno tre imprese
consorziate.
Tutte le imprese consorziate devono essere in
possesso di una certificazione sua.
La durata del consorzio,
specifica nell’atto costitutivo,
non deve essere inferiore ai 5 anni.
Le imprese consorziate si impegnano a istituire
una comune struttura d’impresa per il
raggiungimento dei propri fini.
Oltre a tali disposizioni inderogabili,
il Consorzio è disciplinato dagli articoli 2602 e
seguenti del Codice Civile.
Pertanto il Consorzio,
purché non in contrasto con la normativa sui
lavori pubblici,
può inserire nel proprio Statuto
clausole utili
alla sua buona operatività,
garantendo la partecipazione alla vita del
Consorzio a tutti i consorziati.
Vantaggi conseguenti all’appartenenza ad un
consorzio stabile.
L’appartenenza ad un consorzio stabile
offre,
sia direttamente al consorzio,
ma anche alle imprese consorziate,
molteplici vantaggi.
Di seguite ne elenchiamo i più pratici.
Il consorzio,
una volta ottenuta la qualificazione,
ha facoltà di fare eseguire i lavori assunti in
appalto ad una delle imprese consorziate,
indicandone il nominativo in sede di offerta.
Il consorzio ha facoltà di far eseguire i lavori
assunti in appalto ad una delle imprese
consorziate,
a prescindere dalla qualificazione prostituta
dalla stessa,
nel senso che all’impresa consorziata può essere
assegnata
l’esecuzione di lavori anche in categorie
non indicate sulla propria attestazione SOA
o anche per importi superiori rispetto alle
classifiche indicate sulla propria attestazione
SOA,
con conseguente possibilità di ampliare la propria
qualificazione.
L’impresa consorziata mantiene la sua autonomia
rispetto a consorzio stabile.
L’attribuzione dei lavori eseguiti,
assunti in appalto da consorzi ed eseguiti da una
o più imprese consorziate tramite appose a
delibera consortile,
vengono attribuiti sia al consorzio
o alle imprese consorziate nelle percentuali
stabilite dalla delibera consortile.
Il consorzio stabile può operare secondo due
modalità.
Attraverso le singole imprese consorziate,
dichiarando in
occasione della partecipazione ad ogni singola
gara
l’impresa che si occuperà dell’esecuzione dei
lavori.
Attraverso l’attività della comune struttura di
impresa,
responsabilità nei confronti delle stazioni
appaltanti.
L’obbligazione viene assunta non dal consorzio,
ma direttamente dall’impresa consorziata
esecutrice dei lavori.
Per tale ipotesi
soltanto quest’ultima è responsabile nei confronti
del terzo.
Vi è il divieto
di partecipare a più di un consorzio stabile.
Le imprese consorziate indicate dal consorzio
stabile in sede di offerta,
quali futura segnataria del lavoro,
non possono partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara.
Le imprese consorziate non indicate da Consorzio
Stabile in sede di offerta,
quale futuro assegnatorio del lavoro,
possono partecipare
in qualsiasi altra formula alla medesima gara.
Il Consorzio Stabile si qualifica sulla base degli
attestati possedute dalle singole imprese
consorziate.
La qualificazione è acquisita con riferimento a
una determinata categoria di opere generali o
specialistiche,
per la classifica corrispondente alle somme di
quelle possedute dalle imprese consorziate.
Per la qualificazione alla classifica di importo
illimitato,
cioè l’ottava classifica,
è in ogni caso necessario che almeno una tra le
imprese consorziate
già possieda tale qualificazione,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno
una con la qualificazione
pari alla classifica settima
e almeno due con la classifica quinta o superiore.
ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne siano
almeno tre
con
una classifica
almeno sesta.
Ai fini della qualificazione il consorzio deve
dimostrare i propri requisiti di ordine generale e
la dotazione di un proprio direttore tecnico
diverso da tutti i direttori tecnici
delle consorziate.
La durata dell’attestazione SOA del consorzio
stabile è analogo a quella dell’attestazione degli
altri operatori economici,
ossia pari a 5 anni,
previ a verifica di mantenimento delle requisite
in terzo anno.
L’attestazione SOA riporterà
anche la data di scadenza intermedia,
che sarà determinata dalla scadenza degli
attestati delle singole consorziate.
Un’impresa può partecipare
ad un solo consorzio stabile.
In questo video abbiamo approfondito le
caratteristiche tecniche che deve avere un
consorzio stabile.
Vi diamo appuntamento ai prossimi video di SOA
Academy.
Grazie e buona serata.
Buongiorno
a tutti e a tutti,
sono Carmela Dompietro,
tecnico di SUA 23.
L’argomento che affronteremo in questa puntata di
SUA Academy è la verifica triennale,
quindi parleremo del
che cos’è la verifica
triennale,
a cosa serve,
quando si effettua,
quale documentazione bisogna produrre,
quali verifiche si effettuano,
quali sono i parametri che bisogna rispettare
e
che cosa succede se questi parametri non vengono
rispettati.
Prima
di parlare di verifica triennale però è
fondamentale
dire che già nel momento in cui andiamo a
rilasciare la primatizzazione si parla di verifica
triennale.
Guardiamo infatti
l’attestato SOA
che
conclude quello che è l’iter di qualificazione di
un’impresa.
L’attestato suo qui ha
quelli che sono gli elementi fondamentali,
la denominazione dell’impresa,
in questo caso sono occultate per una questione
dei privacy,
c’è la parte relativa alle categorie classifiche,
il possesso del certificato di qualità,
il numero dell’attestazione e poi nella parte qui
in basso vediamo quella che è la data di rilascio
dell’attestazione,
nel caso specifico il 2 agosto
del 2024,
il rilascio dell’attestazione in corso.
perché l’impresa può attestarsi
ma
nel corso della
vita dell’attestazione può fare anche delle
integrazioni.
Poi abbiamo proprio qui scadenza validità
triennale,
in questo caso specifico la data è il primo agosto
del 2027,
poi abbiamo
la scadenza della validità quinquennale,
primo agosto del 2029.
Quindi vediamo come l’attestato nel momento in cui
viene
rilasciato,
ha una validità dell’attestazione di cinque anni.
Al triennio però,
in questo caso al primo agosto del 2027,
va fatta
una verifica triennale,
una revisione dell’attestato,
relativamente al mantenimento dei requisiti di
ordine generale,
nonché dei requisiti di capacità strutturale.
Diciamo che
questa verifica triennale avrà poi una procedura,
proprio perché si tratta di una revisione
dell’attestato,
una procedura un po’ più snella rispetto a quella
dell’attestazione originaria,
dell’attestazione principale o
del rinnovo dell’attestazione.
L’articolo,
la norma
che disciplina la verifica triennale adesso è
sempre la legato 212 del decreto legislativo 36
del 2023 e
definisce,
ripretendo quello che era già avvenuto in passato,
quelli che sono
i tempi tecnici per
eseguire una verifica triennale.
In data non antecedente ai 90 giorni dalla data di
scadenza
prevista,
appunto
riportata sull’attestato,
in questo caso il 1 agosto 2027,
l’operatore economico deve sottoporsi alla
verifica di manutenimento dei requisiti presso la
stessa SOA
che ha rilasciato l’attestazione originaria
e deve stipulare un apposito contratto.
Quindi per poter effettuare la verifica triennale
si deve nuovamente creare un
una proposta contrattuale
tra l’impresa e la SOA dove
l’impresa
indicherà quelle che sono le categorie classifiche
che intende portare a revisione.
Abbiamo detto che la SOA
deve essere la stessa dell’attestazione originale,
quindi la revisione,
la verifica ternale
deve necessariamente farsi presso la stessa SOA.
Solo un caso può
non succedere questo nel momento in cui l’ANAC
ha disposto nei confronti della
SOA che rilascia l’attestazione originaria
una
sospensione oppure
una decadenza dell’autorizzazione dell’esercizio e
dell’attività di attestazione.
In questo caso
l’operatore economico,
l’impresa,
può scegliere una nuova SOA.
La vecchia SOA,
la SOA che ha rilasciato l’attestazione
originaria,
è obbligata a trasferire la documentazione
relativa all’operatore economico alla nuova SOA
entro 15 giorni.
La procedura di qualificazione
della verifica trennale è
più veloce e più snella rispetto al rilascio di
una nuova attestazione o di un rinnovo.
Infatti,
rispetto ai 180 giorni che
sono necessari per rilasciare una nuova
attestazione,
nella verifica trennale abbiamo a disposizione 90
giorni.
Nei primi 45 giorni,
dalla data di stipula del contratto,
la SOA
verifica
tutta la documentazione.
Questa procedura può essere sospesa richiedendo
dei documenti all’impresa,
però alla fine
dei 90 giorni necessariamente
la SOA deve comunicare all’impresa,
all’ANAC,
l’esito della procedura che può essere
una conferma dell’attestazione,
un
ridimensionamento oppure un diniego
dell’attestazione.
Le
Verifica Trennale abbiamo detto che
consiste in un mantenimento dei requisiti di
ordine generale,
nonché dei requisiti di capacità strutturale.
la procedura
è
più semplice sia come invio dei documenti da parte
dell’impresa e anche
come verifica che deve essere effettuata dalla
sua.
In particolare diciamo che
sicuramente nel caso della verifica triennale
l’impresa non deve produrre i certificati di
esecuzione dei lavori,
non verranno proprio presi in considerazione.
Il nostro attestato ha le categorie OG1,
OG9,
OG11,
ma
rimane fermo tutto ciò che riguarda la categoria,
verranno fatte poi delle valutazioni solo su
requisiti di ordine generale e invece dei dati di
congruità tra cifra d’affari,
costo del personale e costo delle attrezzature,
con uno scarto
del 25%.
Può succedere che l’attestato che
viene revisionato,
abbiamo detto che qui abbiamo un rilascio di
attestazione originaria
e poi un rilascio di attestazione in corso,
perché abbiamo detto la durata dell’attestato è
cinque anni,
con
la necessità di
revisionare l’attestato alla scadenza di tre anni.
però l’attestazione
durante la durata
della vita via l’attestazione può subire delle
variazioni perché ci potrebbero essere
delle variazioni sia nelle categorie,
nelle classifiche
o anche delle variazioni perché l’impresa
ha un nuovo certificato ISO.
Quindi l’attestato che andrà a revisionare
l’impresa è quello proprio che
è in corso di validità prima della famosa scadenza
della validità triennale.
I requisiti
che si considereranno di ordine generale
sono
essenzialmente tutti quelli che vengono esaminati
anche in fase di nuova attestazione o di rinnovo,
quindi tutte le verifiche legali che vengono fatte
in capo ai
soggetti,
le figure apicali,
siano essi i legali rappresentanti,
i direttori tecnici,
il socio unico,
i eventuali
revisori legali,
collegio sindacale,
Quindi la stessa procedura che abbiamo
stata vista
in altre puntate di
SoAcademy,
quindi tutto questo controllo verrà poi
visto,
potete poi vederlo più nel dettaglio,
nelle puntate dedicate di SoAcademy.
Le stesse verifiche vengono poi fatte
sull’impresa,
quindi le verifiche legali relative all’agenzia
delle entrate,
alla presenza del DURC,
alla
normativa sui disabili.
Quindi in questo caso il legale rappresentante
deve produrre la dichiarazione sostitutiva e la
SOA deve verificare
la veridicità della dichiarazione sostitutiva
presso tutti gli enti.
Quindi anche in questa fase
bisogna porre sempre la massima attenzione al
momento in cui verranno compilate queste
dichiarazioni perché poi verranno mandate tutte a
riscontro.
Questa è la parte legale,
la parte delle verifiche legali,
poi invece andremo a verificare quelli che sono i
requisiti di capacità strutturali.
Tutti gli elementi presenti nell’attestato
in sede di verifica trennale devono essere
riesaminati,
quindi se l’impresa possiede il certificato di
qualità,
che come sappiamo diventa obbligatorio nel momento
in cui l’impresa
si attesta da classifiche superiore alla terza,
anche in sede di verifica trennale
bisogna
certarsi che quel certificato sia ancora presente,
sia ancora in corso di validità.
ma se l’impresa per esempio si è attestata per
costruzione e progettazione,
quindi
aveva nel fase di attestazione originale uno staff
tecnico,
in sede di verifica trennale dobbiamo ancora
verificare che ci sia all’interno dell’impresa
uno staff tecnico,
quindi dei componenti laureati o diplomati.
Se abbiamo
un’iscrizione a un consorzio stabile,
la partecipazione a un consorzio stabile,
anche qui in sede di verifica trennale tutti
questi elementi devono essere sempre
presi in considerazione.
La cosa che differenzia un attimo
l’analisi della documentazione
rispetto all’attestazione originaria
è il fatto che
sia il periodo fiscale,
perché
mentre per la nuova attestazione o per il nuovo ad
oggi si possono utilizzare gli ultimi 15 anni,
nel caso della verifica triennale si andranno a
prendere in esame solo
gli ultimi 5 anni a partire dalla data
di scadenza della validità triennale.
Quindi nell’attestato che abbiamo visto,
prima agosto 2027,
quando arriveremo nel primo agosto 2027,
tutti
i documenti presentati ufficialmente negli ultimi
cinque anni saranno quelli che verranno esaminati
per quanto riguarda però il costo del personale e
il costo delle attrezzature,
perché la citra d’affari
che
è stata
valutata in sede di prima attestazione,
quindi la cifra d’affari
originaria è quella che
rimarrà anche nella
valutazione della verifica triennale.
Infatti,
quando parliamo di congruità
della cifra d’affari lavori
e costo delle attrezzature e il costo del
personale,
questa congruità è proprio effettuata
in riferimento al rapporto che esiste
tra il costo medio dei cinque anni precedenti alla
scadenza della verifica triennale
e quello che invece è la cifra
d’affari che è stata
accertata in sede di attestazione originaria.
Quindi
nella valutazione che andremo a fare sul
costo del personale e sul costo delle attrezzature
sarà
però
con uno scarto,
lo dice la stessa norma,
uno scarto del 25%,
quindi
quelle percentuali che
vengono richieste in fase di rilascio di prima
attestazione o in fase di rinnovo
verranno abbattute del 25%,
quindi nel momento in cui andremo a parlare di
requisito che deve essere soddisfatto
per il costo del personale,
La percentuale del 15% che abbiamo visto deve
essere abbattuta del 25% quindi non sarà più
il 15% ma l’11,25
quindi andrà
ridotta
del 25%.
Il costo
del personale operaio sarà sempre pari al 40%
quindi
di quello che è questo 11,25%.
La stessa cosa
è relativa al costo delle attrezzature.
Abbiamo detto nelle
puntate precedenti che il costo delle attrezzature
deve essere pari al 2% e di questo il 40% per
attrezzatura stabile e il 60% per noleggi.
Anche qui lo scarto del 25% è la percentuale che
dobbiamo andare a soddisfare,
non è più
il 2% ma l’1,5%.
Di questo 1,5% sempre si deve mantenere che il 40%
sarà per attrezzatura stabile,
invece il 60% per noleggi.
Quindi
il mantenimento proprio perché è una procedura più
snella sta sempre
l’intenzione del legislatore anche in fase di
verifica trennale perché non va altro che a
confermare
quella che è l’attestazione
conseguita
in prima attestazione
e vedere se l’impresa
è riuscita
dopo il rilascio dell’attestazione
a rimanere sempre un’impresa sana che ha
conseguito
e
riuscita ad eseguire
da sola quelli che sono
i lavori e le varie lavorazioni.
in fase di verifica,
quindi c’è questo abbattimento del 25%,
quindi
le
famose percentuali che devono essere rispettate
hanno dei valori,
dei parametri inferiori,
dei parametri più bassi,
quindi l’11,25 e l’1,5
invece
per quanto riguarda il costo dell’attrezzatura.
Se questi parametri non vengono rispettati
succede che
l’attestazione dell’impresa verrà ridimensionata,
e quindi
verrà emesso un certificato,
un nuovo attestato
con delle classifiche.
Inferiori sarà poi l’impresa a scegliere
se
vorrà
eliminare delle categorie oppure vorrà fare una
riduzione di quelle che sono le classifiche.
l’attesta
verifica triennale può anche concludersi con un
indiniego dell’attestazione.
In questo caso
è importante che la SOA comunichi
all’impresa,
all’ANAC,
quella che è l’esito negativo.
In questo caso l’attestato decade dalla data
indicata nella comunicazione,
ma questa data non potrà mai essere successiva
alla data di rilascio.
alla data di
scadenza della verifica triennale riportata
sull’attestazione.
Quindi alla fine abbiamo detto che l’efficacia
della verifica triennale decorre dalla data di
scadenza del triennio,
dalla data di rilascio dell’attestazione.
Se la verifica viene compiuta dopo la scadenza
predetta,
l’efficacia della stessa decorre dalla data di
aduzione della verifica.
Cosa vuol dire questo?
L’attestato vale 5 anni,
Nel triennio si può fare quella che è la verifica
triennale,
l’impresa però potrebbe anche decidere di non fare
la verifica triennale
entro quella data,
l’attestato è ancora valido perché la validità è
quinquennale,
però se non effettua la verifica triennale
c’è un buco,
quindi se dovesse partecipare a delle gare in quel
caso non ha validità l’attestato,
quindi l’impresa può
richiedere la verifica trennale anche
in una data successiva.
In quel periodo però
diciamo che l’efficacia del
testato
decorrerà dalla data di adozione della nuova
verifica trennale.
Abbiamo quindi parlato oggi di quella che è la
verifica triennale dell’attestazione SOA.
Abbiamo per grandi linee rivisto quelle che sono
la documentazione che
l’impresa deve produrre e che sicuramente è
inferiore rispetto a tutto ciò che deve produrre
in fase di rinnovo,
quelli che sono i parametri che l’impresa deve
rispettare e che la SOA deve verificare.
L’eventuale ridimensionamento nel momento in cui
non
vengono soddisfatti questi requisiti.
Abbiamo fatto una sintesi,
vi prego poi di rivedere
nella maniera un po’ più dettagliata tutti quelli
che sono i vari requisiti che l’impresa
deve
possedere
nelle varie
puntate che sono state realizzate
su Academy.
Vi ringrazio per l’attenzione e vi aspetto in un
prossimo video.
Buonasera,
sono il dottor Montanaro Domenico,
responsabile dell’area amministrativa di SUA23.
In questo spazio vorrei parlarvi delle tariffe
spettanti alle sue per ottenere l’attestazione.
La tariffa è determinata da una formula matematica
prevista dalla norma.
Per il calcolo dell’importo dovuto,
molto semplicemente,
vi diamo uno strumento che trovate sul nostro sito
sua23spa.it,
nella sezione Servizi,
Calcolo e il costo.
Facciamo un esempio di calcola
di un’ipotetica attestazione.
Se un’impresa
vuole chiedere due categorie,
OG1
e OG3,
una classifica terza e una seconda.
Facciamo questo esempio.
Ecco qui c’è
un menu a tendina dove scegliamo la categoria,
possiamo mettere OG1,
scegliere la classifica
che si vuole ottenere,
in questo caso
la terza,
e qui
aggiungiamo un’altra categoria,
ecco qua.
Allora qui mettiamo poi
un’ipotetica OG3
seconda classifica
ed ecco qui che escono
i vari importi,
spieghiamo questi importi.
Allora
l’importo 8022,25 più IVA è l’importo dovuto
per
la prima attestazione,
per il rilascio originario.
Mentre alla scadenza del triennio c’è il costo
della verifica triennale che già qui viene
calcolato.
Il costo della verifica triennale
per queste categorie classifiche
è
di 4813,35.
E così via noi possiamo poi
azzerare i filtri,
aggiungere altre categorie,
altre classifiche.
Possiamo
variegare in base
all’attestazione che un’impresa vuole.
Faccio presente che in questo metodo di calcolo
tiene già conto
per tutte quelle imprese che vogliono una
qualificazione prima
o seconda classifica o entrambe
dello sconto del 20% mentre non tiene conto questo
strumento
se si tratta di un consorzio stabile.
Se
si vogliono mettere le categorie classifiche di un
consorzio stabile l’importo che esce va decurtato
del 50%.
Grazie per l’ascolto.
Vi invitiamo a seguire tutti i nostri video di
Soak Academy.
Buona serata.
00:00:07:00 – 00:01:04:34
Sconosciuto
Buongiorno, sono l’avvocato Francesco Tolfa avvocato giuslavorista, specialista in materia di diritto del lavoro, sicurezza sociale. Docente presso il Master di Secondo Livello dell’Università di Bari Aldo Moro coordinatore dell’Ufficio Legale Nazionale dei Consulenti del Lavoro, dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. Parliamo di appalti oggi e di appalti, in particolare nei cantieri edili e di ingegneria civile. Cantieri temporanei o mobili cosiddetti così definiti dalla legge appalto ultimamente è diventata quasi una brutta parola perché purtroppo in una serie di eventi luttuosi infortuni gravi stragi addirittura pensiamo a quella di Firenze pensiamo a di Bologna.
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Sconosciuto
Tutta una serie di eventi che si sono verificati negli ultimi dodici mesi infortunistici. Purtroppo in un evento è sempre accaduto in situazioni di appalto un appalto su una stampa un appalto è stata messa sotto sotto inchiesta. In realtà non è una novità perché l’appalto in Italia è sempre stato in qualche modo visto con sospetto da un legislatore. Pensiamo alla legge 1369 del 1960 che recitava È vietato un imprenditore affidare in appalto, in subappalto in qualsiasi altra forma, l’esecuzione di prestazioni di lavoro, appalto è sottoposto a tutta una serie di vincoli nel nostro Paese.
00:01:54:42 – 00:02:32:31
Sconosciuto
E visto appunto con molta diffidenza perché si tratta di una forma di decentramento produttivo cioè una parte dell’attività produttiva viene delegata a terzi soggetti. E bisogna dire che oggettivamente storicamente un appalto è stato utilizzato per questo un legislatore vede e diciamo con diffidenza. Utilizzato per aggirare i vincoli e rigidità del nostro sistema di tutele a favore dei lavoratori previsto dalla legge a favore dei lavoratori e.
00:02:32:35 – 00:03:30:37
Sconosciuto
Specialmente negli ultimi tempi quando c’è stata una certa liberalizzazione a partire dal 2003 si è verificata una una sorta di esplosione della struttura del processo produttivo italiano con una terziarizzazione di fasi anche minute della produzione. E in pratica. Gli effetti di questo tipo di liberalizzazione avvenuti con la legge Biagi ma il decreto legislativo 276 del 2003 si sono tradotti in un moltiplicarsi di situazioni di irregolarità e purtroppo anche di infortuni di malattie professionali verificatesi in situazione di di appalto in pratica il lavoro svolto da terzi su committenza è diventato.
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Sconosciuto
È entrato nel mirino degli organi ispettivi della magistratura e ora anche del legislatore. In realtà esistono due tipi di appalto c’è un appalto che è finalizzato.
00:03:46:48 – 00:04:29:09
Sconosciuto
Ad ottenere minori costi minori vincoli. Tra l’altro con una diciamo una certa miopia perché in realtà nella normativa attuale coinvolge sempre il committente in tutte le irregolarità che commette un appaltatore. L’appalto. Esiste invece un appalto virtuoso nei casi in cui l’impresa appaltatrice sia in grado di apportare un valore aggiunto all’organizzazione produttiva in termini di specializzazione e di professionalità e quindi il legislatore negli ultimi tempi ma già una cosa è stata segnalata nella dottrina giuslavoristica nella pubblicistica specializzata.
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Sconosciuto
La necessità di un legislatore sia orientato sulla necessità di selezionare le imprese e quindi selezionarne fa distinguere un po le pecore bianche dalle pecore nere e. È un’esigenza insomma che è stata sempre avvertita anche da parte dei degli organismi di vigilanza. E il meccanismo è stato introdotto un meccanismo selettivo principale è stato introdotto prima negli appalti pubblici e ora è stato generalizzato con un decreto legge 19 del 2024 entrato in vigore il 1.º marzo.
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Sconosciuto
È stato generalizzato a tutti i lavori in appalto nei cantieri limitatamente ai cantieri temporaneo mobili di.
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Sconosciuto
Ad oggetto attività edile o di ingegneria civile. Il lo strumento inventato da un legislatore è quello della patente a punti della patente a crediti Una si definisce un po in questi due modi e che è destinata ad entrare in vigore il 1.º ottobre quindi una data molto molto prossima molto imminente destinata. E sono le imprese che operano nei cantieri in appalto ma anche i lavoratori autonomi ripeto sia nei cantieri pubblici che nei cantieri privati imprese lavoratori autonomi con esclusione soltanto di coloro che svolgono un’attività esclusivamente intellettuale oppure delle imprese che si limitano a fornire merce al committente.
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Sconosciuto
Tutte le altre imprese che devono entrare nei cantieri, in particolare i cantieri edili o o di ingegneria civile, devono essere muniti di questa patente, un po simile a quella prevista dal Codice della strada. Ma giusto così. Nel nome. Il meccanismo è più o meno lo stesso, nel senso che viene ogni singola impresa viene accreditata di una dotazione iniziale di crediti e poi via via nel corso della sua attività può diminuire o aumentare in relazione al comportamento.
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Sconosciuto
La dotazione minima iniziale è di 30 crediti, poi. Può essere via via incrementata sia inizialmente sia nel corso dell’attività, in relazione a tutta una serie di comportamenti virtuosi dell’azienda, Vengono dotati di maggiori crediti le aziende che hanno una maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio e. Le aziende che si rendono virtuose dal punto di vista della formazione dal punto di vista.
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Sconosciuto
Attività diciamo finalizzata di tutte quelle attività che possono essere finalizzate a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori per esempio è uno degli elementi che viene valorizzato è la formazione linguistica nei confronti dei lavoratori stranieri ma sono tanti gli elementi sono tutti elencati nella norma la mia può essere solo una illustrazione diciamo di carattere generale. Poi è possibile in sub subire tutta una serie di decurtazioni collegate al comportamento dell’azienda, Decurtazioni che possono essere particolarmente importanti laddove si verifichino eventi spiacevoli come infortuni sul lavoro, specialmente infortuni mortali.
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Sconosciuto
O quelli da cui derivi una inalienabile inabilità permanente del lavoratore. In questi casi si verificano decurtazioni pesanti della dotazione di crediti e ci può essere anche una sospensione della patente per per dodici mesi. Ma in realtà gli elementi che possono portare a una decurtazione dei crediti sono tantissimi e sono tutti quelli elementi collegati alla normativa antinfortunistica al rispetto del testo unico sulla sicurezza del lavoro approvato con il noto decreto legislativo 81 del 2008.
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Sconosciuto
Per dirne una insomma per dirne qualcuna immaginate che l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione di dispositivi di sicurezza segnalazione di contro è una cosa che può capitare facilmente basta che un lavoratore rimuova un cartello all’interno dell’azienda e l’azienda perde due crediti un infortunio un un infortunio non particolarmente grave con una prognosi non superiore superiore a 60 giorni, comporta una perdita di cinque crediti e l’insorgenza di una malattia professionale che è una cosa in certi settori collegata a un’attività produttiva.
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Sconosciuto
E e anche abbastanza ricorrente non facilmente prevenibile prevenibile ma non facilmente prevedibile. L’insorgenza di una malattia professionale comporta di dieci crediti. Quello che voglio dire poi c’è un meccanismo di reintegrazione che tra l’altro non è neanche tanto agevole da da seguire in azienda viene sottoposto a una specie di esame congiunto da parte di ispettorato del lavoro da parte della ASL da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
00:10:25:48 – 00:11:00:16
Sconosciuto
Una cosa che non credo che le aziende affronteranno con molto molto piacere e comunque una dotazione minima di credito al di sotto della quale non si può più lavorare all’interno del cantiere all’interno di qualsiasi cantiere, salvo il completamento dei lavori in corso e di 15 crediti. Quello che voglio evidenziare con questa rapida carrellata ovviamente ci sono delle sanzioni per le aziende che al di sotto dei 15 crediti continuano a lavorare.
00:11:00:16 – 00:11:43:18
Sconosciuto
Sono sanzioni anche abbastanza pesanti. La cosa evidente è che qui si tratta di una forma di selezione delle imprese che appunto distingue imprese positive da quelle negative da quelle che sono diciamo in qualche modo accreditate dal punto di vista professionale affidabili dal punto di vista professionale da quelle che lo sono meno ma è una forma di selezione piuttosto precaria perché è legata all’andamento dell’attività produttiva e anche sottoposta a forti forme di discrezionalità da parte del da parte degli organi di vigilanza.
00:11:43:22 – 00:12:21:08
Sconosciuto
Tra l’altro nel decreto attuativo perché la normativa prevede un decreto attuativo per diciamo una normativa di dettaglio sono state introdotte forti forme di discrezionalità e addirittura questo questo decreto non è ancora definitivo e ancora in bozza è stato sottoposto soltanto al parere delle forze sociali e anche al Consiglio di Stato ma non è stato ancora adottato addirittura il Consiglio di Stato pare che abbia sollecitato ad attribuire una una ulteriore maggiore forma di discrezionalità agli organi di vigilanza.
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Sconosciuto
Parliamo quindi di una forma di. Una forma abbastanza abbastanza precaria di di accreditamento e a questo punto il.
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Sconosciuto
La domanda che ci si può porre se tutte le aziende devono essere così soggette a questi fluttuanti eventi che che comportano accrediti o decurtazioni. In realtà l’articolo 29 nuovo articolo 27 del Testo unico sulla sicurezza modificato dall’articolo 29 del decreto 19 di quest’anno ha previsto al comma 15 una forma di esonero da questa da questa patente a punti che è costituito da una cosiddetta SOA che è un’attestazione di un’attestazione di.
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Sconosciuto
Conformità a una normativa una forma di accreditamento delle aziende che serve appunto a individuare quelle più virtuose quelle che diano più affidamento. Ora non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio una sola viene riconosciuta vi dico soltanto che una sola viene riconosciuta dai dalle dalle delle società private che vengono autorizzate dal. Dalla pubblica amministrazione l’acronimo SOA significa società organismo di attestazione quindi sono società come pegno di certificazione di sostanze a mente e le quali vanno a verificare le condizioni complessive dell’azienda.
00:14:05:38 – 00:14:47:24
Sconosciuto
Verificano dei requisiti di ordine generale dei requisiti di ordine speciale devono verificare anche il volume di affari le attrezzature il costo del personale che per esempio deve essere pari o superiore al 15% della cifra d’affari oggetto dell’appalto per il quale si chiede l’accreditamento e poi si considerano anche i lavori eseguiti che devono essere diciamo devono avere un valore complessivo che è pari al 90% della classifica cioè del valore di appalto per il quale si chiede di essere accreditati.
00:14:47:28 – 00:15:20:36
Sconosciuto
E poi si considerano anche i cosiddetti lavori di punta che sono i lavori più importanti che ha svolto. Aziende che devono avere una cioè un certo importo se un singolo lavoro il 40% del valore di classifica se sono due lavori espressivamente se sono tre lavori devono raggiungere complessivamente il 65% ma sono dettagli che sarà possibile ovviamente approfondire per voi in altra sede contattando queste queste società.
00:15:20:40 – 00:15:53:06
Sconosciuto
La direzione tecnica deve avere un contratto formale formalmente contrattualizzata ci deve essere un un dirigente per le classifiche inferiori a una 4.ª sono che non è necessario neanche che sia che sia laureato è possibile anche preporre un geometra o un perito industriale oppure una persona che senza questi requisiti senza questi titoli di studio che abbiamo in un’esperienza di cinque anni.
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Sconosciuto
Quello che la conclusione la riflessione finale sulla quale io volevo attirare la vostra attenzione è che il sistema degli appalti dei cantieri in Italia ormai come dicevo nel mirino è visto con una certa ostilità da una dagli organi di vigilanza dalle organizzazioni sindacali dalla magistratura che interviene a valle ma interviene pesantemente quando si verificano infortuni o malattie professionali ed esso è visto anche con una certa diffidenza dal legislatore.
00:16:34:20 – 00:17:24:17
Sconosciuto
Torniamo sostanzialmente alla diffidenza del legislatore che della legge che promana dalla legge che è stata in vigore dal 1960 fino al 2003. A questo punto mi sembra estremamente utile io sono un docente universitario ma sono anche un avvocato mi piace sempre alla fine concludere con dei consigli dico dei consigli di carattere operativo con delle indicazioni di carattere operativo in questo momento sottoporsi a una patente a punti significa sottoporsi a una discrezionalità della pubblica amministrazione che in Italia non è ma della burocrazia della pubblica amministrazione ispettori del lavoro, ispettori INPS, ispettori ASL e così via.
00:17:24:21 – 00:17:54:47
Sconosciuto
Che in Italia non ha mai dimostrato di avere una grandissima cultura di impresa. Già il fatto guardate che la legge è destinata a entrare in vigore il 1.º ottobre che non abbiamo ancora il decreto attuativo quello che io ma leggiamo e che gira in rete e semplicemente una bozza lo stesso Consiglio di Stato ha bacchettato il Governo per il fatto che il decreto non riuscirà ad essere pubblicato.
00:17:55:01 – 00:18:22:08
Sconosciuto
Il decreto che poi reca una disciplina di dettaglio di questo istituto non riuscirà ad essere pubblicato in tempo utile per consentire alle aziende di leggerlo, di studiarlo, di metabolizzarlo e di applicarlo. Sono cose tipicamente italiane. Come si fa a pensare che una cosa così nuova, così innovativa, una novità così importante, possa essere così introdotta a pochi giorni dalla scadenza?
00:18:22:12 – 00:18:57:19
Sconosciuto
Allora il mio consiglio è di provare a fare il salto di qualità, quantomeno tentare di ottenere una attestazione di SOA che porta l’azienda in una condizione, la pone su un piedistallo, la distingue dalla massa e noi da una situazione di credibilità professionale stabile, diversa da quella instabile, precaria, prevista da una patente, da una patente a punti e giustamente.
00:18:57:23 – 00:19:32:07
Sconosciuto
Gli operatori del settore sono sempre più convinti che questa distinzione, che ormai si introdurrà nel mercato tra aziende che possiedono una SOA e aziende che invece devono barcamenarsi con una patente a punti, crea una distinzione e molto probabilmente, specie negli appalti pubblici, i committenti più seri, più importanti, saranno portati a preferire le aziende che abbiano appunto attestazione SOA che per quanto ne so io, non ha neanche costi elevatissimi.
00:19:32:07 – 00:20:19:13
Sconosciuto
Non sono costi paragonabili a quelle di una certificazione di qualità. No. La classifica per la quale la terza in classifica per la quale scatta attestazione, per la quale scatta l’esonero dalla patente a punti è. Diciamo facilmente i requisiti sono abbastanza facili. Un’azienda che abbia dei requisiti minimi di serietà di organizzazione può ottenere facilmente l’attestazione SOA. A questo punto il consiglio è quello di provare almeno ad ottenerla e poi, eventualmente, se proprio non si riesce, se proprio.
00:20:19:17 – 00:20:30:10
Sconosciuto
L’azienda di certificazione rifiuta l’attestazione. A quel punto si dovrà entrare nel mare magnum della patente a punti.
00:20:30:19 – 00:20:52:26
Sconosciuto
Con questo con questo Consiglio concludo il mio intervento è soltanto un’osservazione che parte da un da uno studioso della materia ma che è anche un operatore un operatore pratico e spero di esservi di essere stato utile e vi auguro buon lavoro e buona giornata.
Presentazione
Ben trovate e ben trovati
Sono Giuseppe Conte, direttore tecnico di SOA23 e in questa puntata di SOA Accademy proveremo a spiegare in maniera molto concreta e diretta cosa sono i subappalti all’interno del processo di qualificazione SOA, come e dove vengono indicati all’interno del certificato di esecuzione lavori e quale documentazione è necessaria produrre dall’impresa che, dopo averli effettuati, vuole procedere ad utilizzarli ai fini della qualificazione.
Cosa si intende per subappalti
Ai sensi dell’art. 119 del Codice dei contratti (Decreto Legislativo 36/2023), il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
Il comma 19 dell’articolo 105 del vecchio Codice, il 50/2016, disponeva che: “L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”.
Invece dall’art. 119 del nuovo Codice, il 36/2023, il divieto dell’”ulteriore subappalto” è sparito.
E questa assenza collegata a quanto indicato nel comma 17 sempre dell’art. 119 implica che sia ammesso il subappalto a cascata.
Ed inoltre, con il nuovo Codice ed in conformità con quanto indicato da due direttive europee (la 2004/18 e la 2014/24) miranti ad assicurare la più ampia partecipazione alle gare d’appalto, in particolare da parte di imprese di media e piccola dimensione, non è più è possibile limitare, come lo era in precedenza, la quota da subappaltare in misura non superiore al 30%.
Il nuovo Codice però, pur non prevedendo limiti generali al subappalto, lascia le stazioni appaltanti libere di disciplinarne il ricorso in senso restrittivo, attraverso l’indicazione nei documenti di gara delle prestazioni “da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto” (art. 119, comma 2).
È importante specificare come tutto questo ventaglio di possibilità (subappalto a cascata ed assenza di limiti generali al subappalto) sia oggetto di dibattito all’interno del mondo degli appalti (imprese, sindacati, enti ed organizzazioni di categoria).
Come si dimostra lo svolgimento di lavori svolti in regime di subappalto
Abbiamo già descritto nei capitoli di SOA Academy relativi ai lavori pubblici e privati come devono essere redatti i certificati di esecuzione lavori, documento fondamentale ai fini della valorizzazione degli importi e delle tipologie di lavorazioni svolte per quel determinato ente o committente.
Andiamo qui ad evidenziare dove e come devono essere indicate le lavorazioni svolte dalle imprese subappaltatrici.
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Ulteriore documentazione a supporto
Per quanto riguarda l’ulteriore documentazione a supporto dei lavori svolti in regime di subappalto, questa è perfettamente allineata a quanto già espressamente descritto nei capitoli lavori pubblici e lavori provati all’interno dei SOA Academy.
E quindi avremo, nel caso di lavori privati, la presenza di un certificato di regolare esecuzione dei lavori, di un atto autorizzativo e di progetti approvati, di un contratto e di fatture di pagamento.
Contratto e fatture di pagamento faranno riferimento chiaramente ai rapporti economici stipulati tra aggiudicatario e subappaltatore.
E quindi in questo caso le richieste di veridicità vedranno emergere un ulteriore protagonista.
Infatti, se per il certificato di esecuzione lavori andrà richiesta la veridicità al committente ed al direttore dei lavori. Se sempre al direttore dei lavori andrà richiesta la veridicità del certificato di regolare esecuzione. Se all’ente che ha rilasciato l’atto autorizzativo andrà chiesta apposito riscontro. Per quanto riguarda contratto e fatture queste andranno riscontrate nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori ossia l’impresa principale che ha concesso i lavori in regime di subappalto.
Rivisualizzare il CEL ed evidenziare a chi va inviata la richiesta di veridicità
Per quanto riguarda un lavoro e quindi un Certificati di Esecuzione Lavori pubblici vale la stessa cosa già affrontata nel relativo capitolo presente in SOA Academy. E cioè che sarà necessario andare a rintracciare il bando di gara relativi ai lavori oggetto del certificato e verificarne la corretta corrispondenza.
Presentazione
Ben trovate e ben trovati
Sono Giuseppe Conte, direttore tecnico di SOA23 e in questa puntata di SOA Accademy proveremo a spiegare in maniera molto concreta e diretta alcune categorie “particolari” presenti tra le tipologie di lavorazioni per le quali un’impresa può conseguire l’attestazione SOA.
La particolarità di queste categorie non riguarda la tipologia di lavorazione ma il fatto che, per poterne conseguire l’attestazione, viene richiesto all’impresa documentazione e/o requisiti aggiuntivi.
La categoria OS12-A
Per la categoria OS12-A, che comprende tutti i lavori che riguardano “la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale“, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi. Questa documentazione, ai fini dell’attestazione SOA, potrebbe sostituire il Certificato di Regolare Esecuzione.
Il possesso dello stabilimento industriale: categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32
Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’operatore economico deve dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
La dimostrazione di poter disporre di uno stabilimento industriale può avvenire in vari modi.
Lo stabilimento industriale può essere infatti direttamente posseduto dall’operatore economico che ha richiesto la qualificazione SOA: in questo caso basterà dimostrare il titolo di proprietà. Ad esempio, lo stabilimento industriale potrebbe essere indicato in visura camerale oppure essere presente nel libro dei beni ammortizzabili o, ancora, potrebbe essere stato acquistato per cui esiste un atto di vendita dello stesso.
Nel caso di uno stabilimento industriale in affitto è necessario produrre il contratto di locazione con l’aggiunta dell’ultima fattura di canone pagato.
Si precisa che non risulta consentito comprovare l’effettiva disponibilità dello stabilimento mediante un contratto di comodato.
Inoltre, lo stabilimento deve essere nelle disponibilità dell’impresa per tutta la durata della validità dell’attestazione e vi deve essere, sempre in corrispondenza del medesimo stabilimento, l’apertura di una unità locale con codice attività 28 (codice ATECO fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti): quest’ultima indicazione viene visualizzata in visura camerale.
Il possesso del patentino certificato: categorie OS20-B, OS21 e OS35
Per la qualificazione in I classifica in alcune categorie specializzate (OS20-B, OS21 e OS35) l’operatore economico deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato.
Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente: e quindi 2 per la II, 3 per la III, 4 per la III-BIS, 5 per la IV, 6 per la IV-BIS e 7 per la V.
Dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente.
E quindi sono 9 per la VI, 11 per la VII e 13 per la classifica illimitata.
Questa disposizione si applica solo alle categorie OS20-B, OS21 ed OS35 perché le sole i cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
Per i suddetti patentini viene predisposto riscontro di veridicità agli enti che li hanno rilasciati.
Piani di lavoro (categorie OG12 ed OS14)
Per le categorie OG12 ed OS14 e cioè quelle tipologie di lavorazioni afferenti al mondo della protezione ambientale in senso largo è necessario produrre, in allegato ai certificati di esecuzione lavori, anche le certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti. Ad esempio, per le operazioni di bonifica queste certificazioni di approvazione sono i piani di lavoro approvati dalle Asl di competenze. Chiaramente anche questa documentazione viene sottoposta a riscontro di veridicità.
Presentazione
Ben trovate e ben trovati
Sono Giuseppe Conte, direttore tecnico di SOA23 e in questa puntata di SOA Accademy proveremo a spiegare in maniera il più semplice possibile cos’è l’incremento convenzionale premiante, quando si utilizza, come si calcola e, soprattutto, a cosa può essere utile per un’impresa che ha stipulato un contratto per l’ottenimento della qualificazione SOA.
Cos’è l’Incremento Convenzionale Premiante
L’incremento convenzionale premiante è normato dall’articolo 19 dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice degli Appalti).
L’incremento convenzionale premiante è, per l’appunto, un incremento figurativo che, in termini percentuali, si palesa come un moltiplicatore della cifra d’affari e degli importi dei lavori svolti e certificati ai fini della qualificazione.
In pratica, se l’impresa riesce a dimostrare determinati parametri che andremo di seguito ad esplicitare, va a determinarsi una percentuale, variabile in base alla qualità e quantità dei parametri dimostrati, che moltiplica i valori di cifra d’affari e lavori.
Ad esempio se l’impresa ha una cifra d’affari, calcolata come abbiamo visto negli altri video di SOA Academy, pari ad 1 milione di euro ed un incremento convenzionale premiante, calcolato come vedremo di seguto, pari al 20%, la cifra d’affari finale sarà 1.000.000 euro + il 20% e cioè pari a 1.200.000 euro.
Quindi l’incremento convenzionale premiante viene attribuito a quelle imprese che possano dimostrare di aver conseguito valori ed indici economico-finanziari superiori ai valori minimi necessari. E per queste imprese viene previsto che possano ottenere una maggiorazione figurativa dei valori degli importi della cifra d’affari e dei lavori eseguiti, da utilizzare ai fini dell’ottenimento della qualificazione.
Come si accede all’incremento convenzionale premiante
Al fine di poter accedere all’incremento convenzionale premiante l’operatore economico, oltre al sistema di qualità aziendale (che diventa quindi un pre-requisito), dovrà dimostrare il rispetto di 3 tra le seguenti 4 condizioni:
- patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale;
- indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;
- indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
- dotazione di attrezzature tecniche e di personale di valore non inferiore ai minimi stabiliti (rispettivamente 2% e 15% della cifra d’affari): tale requisito è soddisfatto al ricorrere di entrambi i rapporti percentuali.
È importante sottolineare che per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti prima indicati sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
In definitiva il principio uniformatore della diposizione è il riconoscimento all’impresa, che adotti processi produttivi qualitativamente certificati e dimostri il possesso di almeno tre dei quattro requisiti sopraelencati, di una maggiore solidità ed affidabilità aziendale, determinando in favore della stessa la maggiorazione degli importi di classifica di qualificazione.
Come già detto, ma importante ribadirlo un’altra volta, il possesso del certificato di qualità aziendale ed il rispetto di almeno 3 delle 4 condizioni previste fa accedere alla determinazione dell’incremento convenzionale premiante. È un primo paletto. Infatti, il valore effettivo dell’incremento convenzionale premiante va determinato attraverso una serie di algoritmi che proveremo a spiegare qui di seguito.
Come si calcola l’incremento convenzionale premiante
Il calcolo dell’incremento convenzionale premiante è descritto nella Tabella C all’allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023.
Visualizzare immagine “Formula ICP”.
Stiamo ora visualizzando l’algoritmo necessario per il calcolo dell’incremento convenzionale premiante.
Dove “p” è il rapporto fra costo sostenuto per il personale e cifra d’affari in lavori richiesta e quando p ≥ 0,225 si assume pari a 0,225.
Dove “a” il rapporto tra costo dell’attrezzatura tecnica e cifra d’affari in lavori richiesta e quando a ≥ 0,03 si assume pari a 0,03.
Dove q è uguale a 1 in presenza di idonea certificazione del sistema di qualità aziendale o pari a zero in sua assenza.
Come può facilmente rilevarsi, l’espressione [(p – 0,15)/0,075] può assumere valori variabili tra 0 (se p = 0,15) ed 1 (se p ≥ 0,225): cioè si annulla se la percentuale del costo del personale raggiunge appena il limite minimo del 15% della cifra d’affari ed acquista il massimo peso se detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 22,5%.
Analogamente, l’espressione [(a – 0,02)/0,01] può assumere valori variabili tra 0 (se a = 0,02) ed 1 (se a ≥ 0,03), annullandosi se la percentuale delle attrezzature tecniche raggiunge appena il limite minimo del 2% della cifra d’affari ed esprimendo il massimo peso se detta percentuale risulta almeno pari o superiore al 3%.
Quindi – in presenza di idonea certificazione del sistema di qualità aziendale e di sussistenza di tre dei quattro requisiti richiesti e quindi possibilità di accedere al calcolo dell’incremento convenzionale premiante – i tre termini contenuti nella parentesi graffa possono assumere il valore complessivo variabile da un minimo di 1, se p = 0,15 e a = 0,02, ad un massimo di 3, qualora p ≥ 0,225 ed a ≥ 0,03 con un incremento che varia quindi tra 10% e 30%.
Il valore massimo dell’incremento convenzionale premiante può addirittura raggiungere il valore pari al 39% qualora il patrimonio netto, netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, risulta essere pari o superiore al 10% della cifra di affari media annuale.
Chiaramente, in virtù dei parametri indicati nel corso di questa presentazione, si potranno rilevare valori intermedi tra il minimo (10%) ed il massimo (39%), sempre nel caso di possibilità di accesso al calcolo dell’incremento.
Come già detto in precedenza, questo valore dell’incremento diventa un moltiplicatore della cifra d’affari e degli importi dei lavori.
In questo modo un’impresa che ha dei numeri di cifra d’affari e lavori che potrebbero, in prima battuta, sembrare non sufficienti all’ottenimento dell’attestazione richiesta sarebbe in grado di soddisfare le sue aspettative.
Infine, un discorso a parte merita l’applicazione della cosiddetta rivalutazione ISTAT degli importi dei lavori eseguiti. In pratica gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie di attestazione SOA, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
L’applicazione di questa rivalutazione è valida per tutti i lavori eseguiti per committenza pubblica.
E per tutti i lavori svolti per committenza privata e conto proprio che si sono conclusi e che sono in possesso di un certificato di regolare esecuzione.
In concreto la rivalutazione ISTAT comporta il fatto che un lavoro concluso, ad esempio, nel 2015 con importo contabilizzato pari ad 1.000.000 di euro viene rivalutato, proprio attraverso i coefficienti ISTAT, alla data di sottoscrizione del contratto di attestazione.
Ragione per cui quell’importo, nel momento in cui si calcolano i valori che andranno a determinare il monte lavori nel suo complesso o i lavori di punta, non sarà più pari ad 1.000.000 di euro ma 1.200.000 e questo incremento sarà direttamente legato al coefficiente di rivalutazione Istat applicato.
